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" MEDIAZIONE E DINTORNI "

il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia

di Franco Occhiogrosso Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari

I.    La recente espansione fra dubbi e diffidenze

2.   Le sperimentazioni in corso nella giustizia minorile

2.1 Gli uffici interistituzionali per la mediazione e la loro organizzazione

2.2 I protocolli d'intesa e la cultura che li ispira

2.3 I principi fondamentali di tali documenti

3.   Mediazione e processo

3.1 Inammissibile la costituzione di parte civile

3.2  La mediazione "senza aggettivi": la visione unitaria a fondamento dell'unica spiegazione   possibile

3.3   La mediazione "senza aggettivi": l'identico ruolo sociale della mediazione penale e di quella familiare

3.4 Altri tre temi di riflessione

4.   La mediazione dentro e fuori della giurisdizione

5.   Il mediatore 

6.   La conciliazione nell'ambito della giurisdizione: il suo rapporto con la mediazione

6.1 Mediazione e conciliazione: sotto il profilo logico

6.2 Mediazione e conciliazione: sotto il profilo storico

6.3 Mediazione e conciliazione: sotto il profilo culturale

6.4 Il ruolo del giudice nella conciliazione e nella mediazione

6.5 La necessità di formazione del giudice all'esercizio della giurisdizione di conciliazione

7.   Le prospettive legislative

Questo sito è curato dagli Avvocati Tommaso Milella e Vito Pasciolla
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I. La recente espansione fra dubbi e diffidenze

A qualche anno di distanza dal momento in cui la mediazione ha fatto capolino in Italia e quando ancora tanti dubbi ed incertezze la circondano, ritengo che sia questa l'occasione per una riflessione di ampio respiro sulla questione.

Da un lato, infatti, si registra una rilevante espansione nella ricerca degli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti fuori e dentro la giurisdizione: dalle camere arbitrali all'esperienza del processo del lavoro, dalle camere di conciliazione alle ADR, dalla mediazione (nei due modelli organizzativi di servizio dell'ente locale e di ufficio interistituzionale nel giudiziario) alla composizione bonaria dei conflitti da parte della polizia e dei pubblico ministero, alle udienze non contenziose davanti ai giudici di pace, al tentativo di conciliazione giudiziario nel caso di scissione di coppia, alle esperienze dei tribunali di sorveglianza.   D'altro lato, emergono ancora robuste diffidenze e perplessità sulla mediazione, documentate dalla ricerca di monitorarne la resa produttiva in termini di risultati, di sottolinearne la presunta enfatizzazione e così via.

Si tratta peraltro di due circostanze molto diverse tra loro, che tuttavia convergono in una stessa domanda di certezza nei confronti della mediazione.

Non c'è dubbio, infatti, che un tanto ampio ventaglio di prospettive abbia posto l'esigenza di ricercare punti di riferimento certi per orientarsi in un contesto culturale, nel quale tutto appare ancora molto fluido ed indefinito: se mediazione e conciliazione siano concetti distinti o intercambiabili, se esista o no un denominatore comune tra tutti gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, se vi siano più mediazioni o una sola, la mediazione "senza aggettivi".

Ed è altrettanto certo che anche le rilevate diffidenze verso la mediazione sono conseguenza del fatto che, malgrado tanto parlare, non sempre sono state individuate le peculiarità di fondo di essa; non sempre si riesce a cogliere il bandolo della matassa.

lo spero che un contributo in questa direzione possa essere fornito dagli scritti contenuti in questo numero della rivista e che, a conclusione, emerga il ruolo importante che la mediazione potrebbe assumere nella creazione di un modo nuovo e migliore di interpretare e vivere i rapporti umani e nel realizzare, per conseguenza, una nuova cultura del fare giustizia.   Mi auguro che anche il tema della conciliazione riceva il riconoscimento di piena dignità che gli è dovuto.

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2. Le sperimentazioni in corso nella giustizia minorile

Ritengo che un discorso del genere possa partire dal piccolo, dall'esperienza che si va realizzando nel giudiziario minorile e trarre spunto dagli argomenti che da tale esperienza si possono desumere per fare un cammino a ritroso (dal particolare verso il generale) e pervenire a considerazioni rilevanti sui principi di fondo.

2.1 Gli uffici interistituzionali per la mediazione e la loro organizzazione.

Nella ricerca di elementi, che forniscano alcune certezze di base sulla mediazione, alle quali si possa poi ancorare la successiva costruzione derivante dalle soluzioni date ai quesiti man mano proposti, un punto di riferimento significativo è costituito certamente dalle sperimentazioni in corso in diverse città italiane nell'ambito della giustizia minorile.   Tali sperimentazioni, com'è noto, hanno dato luogo alla realizzazione di uffici interistituzionali, che in alcune sedi (Torino, Bari, Milano) sono da tempo operativi, in altre (Trento e Foggia) sono in fase di avviamento, in altre ancora (Cagliari e Catanzaro) sono nella fase iniziale di elaborazione.

La loro analisi ha posto in luce un duplice profilo:

a. l'esistenza di un iter organizzativo comune consistente nella stipulazione di protocolli d'intesa tra enti locali, Ministero di grazia e giustizia e uffici giudiziari minorili;

b.una duplicità di prospettive operative e culturali che hanno determinato l'effetto che alcuni uffici si occupano solo di mediazione penale in ambito minorile, mentre altri si occupano di ogni tipo di mediazione, da quella familiare, a quella scolastica, a quella interetnica, fino a quella penale ed a quella penitenziaria.

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2.2. I protocolli d'intesa e la cultura che li ispira

Ora, non c'è dubbio che i protocolli d'intesa finora stipulati (Bari, Milano, Torino, Trento, e Foggia), oltre a fornire utili indicazioni sull'organizzazione degli uffici, riportino la cultura che sul tema della mediazione esprimono alcuni tra gli enti regionali e comunali più importanti d'Italia.   Tali protocolli che, alla prova dei fatti, sono in piena sintonia con le prospettive culturali emerse in alcuni importanti incontri di studio, quali quello di Torino sulla giustizia del quotidiano, quello precedente di Bolzano ed altri ancora, costituiscono quindi gli unici documenti di rilevanza istituzionale ed operativa esistenti oggi in Italia in materia di mediazione.

Essi, da un canto, sono portatori di principi sostanzialmente comuni, che costituiscono il fondamento culturale della mediazione nella giustizia minorile; d'altro canto, per la loro rilevanza istituzionale, assumono un'importanza tutta particolare ai fini di questa riflessione, poiché ben possono essere considerati una solida base di partenza per la ricerca sulla mediazione in ambito non solo minorile.

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2.3. I principi fondamentali di tali documenti

1 principi fondamentali che se ne traggono possono essere così sintetizzati.

a.          Vi è un concetto comune di mediazione, che si può riassumere nella definizione contenuta nel foglietto illustrativo diffuso dall'ufficio per la mediazione di Milano: "La mediazione è l'attività in cui un terzo neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto.   Il mediatore non giustifica, non impone soluzione, ma offre l'opportunità di parlare e di essere ascoltati in uno spazio protetto, libero e confidenziale".

b.          il termine conciliazione non è mai utilizzato come equivalente del termine mediazione.

c.          li reato viene inteso in modo nuovo e diverso rispetto al concetto normativo tradizionale: qui viene visto come fatto relazionale che coinvolge autore e vittima (ciò è particolarmente evidente nel documento di Torino).

d.             Peculiarità della mediazione è l'incontro di soggetti che confliggono e quindi l'esistenza di soggetti, termine inteso con riferimento a persone fisiche o gruppi di persone fisiche e non ad enti o società.   Il fine che la mediazione si propone è infatti quello di ricostruire o costruire la relazione interpersonale.

e.          essenziale la presenza del mediatore, cioè la presenza di una terza persona fisica con formazione altamente   qualificata, neutrale e disponibile all'ascolto ed a favorire soluzioni concordate.

f.           Anche se i protocolli d'intesa indicati propongono due diverse prospettive culturali, alle quali i relativi uffíci per la mediazione si ispirano, come si preciserà in seguito, è tuttavia certo che la loro analisi consente pacificamente d'individuare altri principi della mediazione comuni a tutti i documenti e costanti nell'operatività di tutti gli uffici: f1) il suo restituire il ruolo di protagonisti ai soggetti dei conflitto (cosiddetta privatizzazione della mediazione), f2) il suo fine di pacificazione sociale e non di mera deflazione processuale, f3) il suo essere non arbitraria né violenta, a differenza dell'intervento dello Stato, f4) il suo provenire dal basso, dalla volontà dei soggetti coinvolti e non dall'alto, cioè dal giudice, che rappresenta lo Stato.

g.          Le due diverse prospettive culturali, che si ritrovano nei protocolli d'intesa e alle quali si è accennato, sono così sintetizzabili.

            La prima è quella che intende la mediazione come nuova modalità d'intervento giudiziario, che prendendo atto della crisi del sistema retributivo-riabilitativo, propone una nuova risposta nell'area della giustizia penale.   In questo caso il termine "mediazione" è abbinato molto spesso al termine "riparazione" e diviene quasi un tutt'uno "mediazione-riparazione".   Questo orientamento emerge chiaro dal documento di Torino.

            Nella seconda prospettiva la mediazione è intesa come progetto sociale globale ispirato ad una nuova filosofia del rapporto-confronto dei due temi del diritto e della violenza.   In questo caso il suo fine più accentuato è la realizzazione della pace sociale come ricerca della società intera, non solo dello Stato.   Questo profilo è più evidente nel documento di Trento, che parla di giustizia di prossimità, ed in quello di Bari, che parla di formazione permanente degli operatori e di sensibilizzazione dei cittadini.   Qui la mediazione rappresenta, inoltre, solo un segmento di un più generale quadro di interventi socio-culturali diretti a realizzare un tale programma.

            Come risulta all'evidenza, si tratta di due prospettive culturali diverse, ma certamente non incompatibili e che quindi ben possono coesistere anche nella stessa area territoriale.

h.          Infine, anche se, come si è detto, alcuni uffici interistituzionali per la mediazione in ambito minorile si occupano della sola mediazione penale, mentre altri pongono in essere anche interventi mediativi di altro genere, tuttavia tutti i protocolli d'intesa che li hanno istituiti sono concordi nel considerare come area di possibile intervento della mediazione quella, abbastanza ampia, relativa: hl) ai conflitti sociali (rapporti di vicinato, problematiche interetniche, ambito scolastico); h2) alle relazioni familiari (anche integenerazionali); h3) ai conflitti inerenti a fatti di rilevanza penale; h4) ai conflitti inerenti a fatti che interessano l'applicazione dell'ordinamento penitenziario.

Ciò che risulta in modo evidente soprattutto dai protocolli di Milano e Bari.

A conclusione di questa analisi si può affermare questo primo fondamento di base, questo primo punto certo che caratterizza la mediazione: se mancano in tutto o in parte i requisiti sopra indicati non si può parlare di mediazione.   E questo un principio che si può ritenere pacifíco in ambito minorile, ma che non vi è alcuna ragione per non ritenere valido anche per ogni settore di applicazione della mediazione.

Pertanto, si può affermare questo primo principio generale della mediazione che, ove i requisiti sopra indicati manchino, non si tratta di mediazione; potrà essere altro: tentativo di conciliazione, arbitrato, ADR, negoziazione o altro ancora, ma non si tratterà certo di mediazione in senso tecnico.

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3. Mediazione e processo

Una seconda analisi molto importante ai fini della riflessione che stiamo svolgendo riguarda il discorso relativo al rapporto-confronto tra mediazione e processo.   A tale scopo è essenziale guardare alla mediazione in una dimensione unitaria, quella della cd. mediazione senza aggettivi, (cioè senza la sua articolazione-frammentazione in mediazione familiare, scolastica, penale, interetnica, penitenziaria, minorile ecc.).  

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3.1 Inammissibile la costituzione di parte civile.

Ponendo a confronto mediazione e processo, il primo dato emergente è che, quando il legislatore italiano ha articolato un tipo di giudizio penale, orientato nella sostanza alla scelta di introdurre una disciplina ispirata ai principi della mediazione, allora ha ritenuto di dover escludere la possibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi parte civile.

Ciò emerge in modo inequivoco nel processo penale minorile, nel quale è sancita l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile (art. 10 disp. proc. pen. min.) con la conseguenza che la sentenza non ha effetto di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato ed è prevista (all'art. 28) la messa alla prova con prescrizioni dirette - oltre che a riparare le conseguenze del reato - a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.   Ciò avveniva anche nel disegno di legge relativo alla delega in materia di competenza penale del giudice di pace, che ripercorreva la strada del processo penale minorile, disciplinando, da un lato, una forma di tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione di querela e sancendo, dall'altro, l'inammissibilità dell'esercízio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale, cioè il divieto di costituzione di parte civile (nel testo definitivo il divieto di costituzione di parte civile è peraltro saltato).

Non c'è dubbio che in questi casi non si faccia alcun esplicito riferimento al termine mediazione, ma è altrettanto indubbio che il cenno - contenuto nella norma nella messa alla prova - alla riparazione delle conseguenze del reato posto accanto alla ricerca della conciliazione reo-vittima echeggino molto da vicino il contenuto della mediazione.

Il problema che si pone a questo punto è quello di cercare di cogliere la ragione per cui il legislatore ritenga incompatibile l'introduzione dei principi fondamentali della mediazione nel processo con la costituzione di parte civile.

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3.2. La mediazione "senza aggettivi": la visione unitaria a fondamento dell'unica spiegazione   possibile.

a. L’unica spiegazione logica possibile è quella alla quale si può pervenire considerando in modo unitario la mediazione per prendere in esame i principi che ispirano la cosiddetta mediazione familiare e trasferirli a quella penale. E’ noto che la prima si propone - per dirla in breve - lo scopo di superare la visione corrente della separazione giudiziale come contesa, come procedimento contenzioso che si conclude con la "soccombenza" di una parte e la "vittoria" della controparte, per recepire soluzioni consensuali e responsabilizzanti atte a favorire l'incontro delle volontà dei genitori separandi e la realizzazione di soluzioni concordate nell'interesse dei figli minori grazie all'intervento di un mediatore neutrale.

b. Effettuando la trasposizione di questa prospettiva culturale dalla mediazione familiare a quella penale si desume che quella che ben spiega l’incompatibilità fra mediazione e costituzione di parte civile è la qualità diversa del modo di guardare al conflitto tra i soggetti.   Anche in materia penale, cioè, come in civile, la mediazione tende non a realizzare un procedimento "contenzioso" con vincitori e vinti sulla base dell'accertamento dei fatti e della loro ascrivibilità all'imputato per pervenire alla condanna ma, al contrario, a recepire soluzioni consensuali e responsabilizzanti con la mediazione di un terzo neutrale.

Non a caso, commentando il disegno di legge sul giudice di pace, si è detto che con esso prende forma l'intento di attribuire a quel giudice il ruolo di "garante della pace sociale".

c. Se così è, e questa è l'unica spiegazione plausibile dell'orientamento prospettato dalla legge delega sulla competenza penale del giudice di pace, se ne deve dedurre che il cuore del problema della mediazione penale per il legislatore non è quello della qualità della pena ed il passaggio dalla cultura della pena come sanzione repressiva alla cultura della pena come riparazione, come invece è stato sostenuto.   Ciò è certamente molto importante, ma non è il cuore del problema.   Ed il cuore del problema non è neppure nella restituzione dei ruolo di protagonisti dei soggetti dei conflitto con la presenza di un terzo neutrale che li aiuta a risolverlo.   Questa "privatizzazione", sia pure parziale, del conflitto in realtà si realizza con la mediazione ed è molto importante, ma non coglie il tema di fondo.   Il cuore del problema è invece nella cultura sociale che legittima il processo e nel confronto con l'opposta cultura a cui la mediazione si ispira.   In sostanza la coscienza sociale sta, sia pure molto lentamente, mutando atteggiamento in ordine alle modalità di gestione del conflitto, quale esso sia (giudiziario o non giudiziario e poi giudiziario civile, penale o amministrativo): sta passando dal privilegiare - per la soluzione dei conflitto stesso - l'attenzione al passato (cosa che avviene con il processo tradizionale che tende ad accertare torti e ragioni nel contraddittorio - cioè con dinamiche conflittuali anche in modo esasperato - per giungere ad una verità processuale, il "giudicato", che spesso lascia gli animi dei protagonisti ancora più esacerbati di prima), al privilegiare l'attenzione verso il futuro, inteso in termini di interventi che pongono al centro del loro interesse il conseguimento della pace sociale.

d.   In questa logica ben si comprende che il legislatore abbia pensato di vietare la costituzione di parte civile nel processo penale minorile: non certo per cancellare la persona offesa da questo processo, dove essa resta ben presente anche se non nella veste di parte civile, ma perché la costituzione di parte civile tende ad esasperare il conflitto, non a favorire una sua gestione nella direzione della pacificazione sociale, a cui chiaramente tende l'istituto della messa alla prova.

Pertanto, si deve rilevare che il legislatore italiano, introducendo una normativa che si ispira nella sostanza ai principi della mediazione, dimostra di voler prendere in considerazione sia pure con le dovute cautele un mutamento dei valori sociali, che ritiene di dover registrare anche nell'ambito processuale.   Accanto al bene sociale tradizionalmente realizzato con il processo che è la ricerca della

verità, il legislatore ha sentito la necessità di tutelare, in modo più accentuato e anche nell'ambito del processo, la pace sociale e la sicurezza dei cittadini, puntando per ora, nell'ambito di determinati contesti (per reati meno gravi e per l'area penale minorile), a conseguire in modo evidente il bene sociale della sicurezza.   E quindi solo la visione unitaria dei fondamenti che ispirano la mediazione globalmente considerata, che permetta di cogliere la sua grande rilevanza in ogni ambito, sia dentro che fuori della giurisdizione.

e. Se questo discorso è corretto, allora si deve aggiungere un altro tassello alla nostra ricerca.   Se è vero che la giurisdizione della conciliazione, di cui si tratterà in seguito, è presente da tempo immemorabile nella nostra cultura e nella prassi giuridica, tuttavia mai essa è stata finalizzata a realizzare un progetto di pacificazione sociale, mai aveva comportato l'esigenza di contemperamenti con la giurisdizione contenziosa.   Oggi, invece, il legislatore italiano fa un passo in avanti in questa direzione: ha ben chiari li principi di fondo della mediazione individuati in precedenza e li sta già applicando nei casi in cui lo ritiene opportuno, guardando alla mediazione in modo unitario.   Egli, inoltre, pur cogliendo la profonda diversità tra i principi ispiratori della mediazione e quelli del processo non li considera alternativi tra loro e li applica entrambi in sede giudiziaria in alcuni settori, stemperando le più nette divergenze ed, in particolare, dichiarando inammissibile la costituzione di parte civile, quando lascia spazio alla previsione normativa dei principi che si ispirano alla mediazione.

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3.3.       La mediazione "senza aggettivi": l'identico ruolo sociale della mediazione penale e di quella familiare

Il discorso precedente riguardante il rapporto tra mediazione familiare e penale deve essere poi capovolto se si vuole recuperare appieno anche il ruolo sociale della mediazione familiare e se si vuole cogliere pienamente il modello nuovo del fare giustizia, a cui la cultura della mediazione e degli istituti a lei collaterali si ispirano. A tal fine occorre soffermare l'attenzione sulla mediazione cosiddetta penale.

a.             Esaminando la mediazione penale, dobbiamo tenere conto dell'ampio movimento culturale nel quale essa si inserisce e che può indicarsi con il termine giustizia di prossimità.   Si tratta di un'espressione mutuata dal francese, che in Italia fa riferimento ad una linea culturale caratterizzata dal suo espandersi non in senso verticale (dal centro verso la periferia e dal Parlamento verso gli enti locali), ma in senso orizzontale (tra enti locali) e che vede quali protagonisti regione, comuni e movimenti culturali locali, i quali allargano la loro operatività gradualmente ad altre regioni ed altri comuni.   Espressione di questa seconda linea di tendenza è certamente il Forum europeo per la sicurezza urbana con la sezione italiana costituita a Bologna; espressione di essa sono anche i protocolli d'intesa in materia di mediazione minorile.

b.          Questo modello di crescita culturale ha il pregio di essere molto concreto; di partire dal basso, dalle esperienze reali dei problemi nelle città e di trarne motivo per articolare riflessioni nuove e soluzioni spesso ancora sperimentali, ma certamente originali.   Scaturiscono di qui i discorsi relativi alla necessità di una tutela più adeguata per le vittime dei reati, di una diversa attenzione sociale ai temi dell'abuso e della violenza sessuale, ai conflitti connessi alle nuove realtà multietniche.   Di qui la rivisitazione di fenomeni come quello della violenza negli stadi e quello dell'usura nelle possibili risposte sociali, la ricerca di nuovi percorsi su questi ed altri temi sociali, percorsi che vanno dalla mediazione come proposta per affrontare la conflittualità del quotidiano, alla creazione di nuove professioni, come quella di coordinatore tecnico delle Politiche locali di sicurezza urbana, al possibile nuovo ruolo della polizia metropolitana: si tratta di una rivoluzione copernicana o meglio del tentativo di richiamarsi a principi che si è cercato già di attuare in altri momenti della storia dell'umanità, da quello della rivoluzione francese a quello dei primi documenti internazionali sui diritti umani, che presentano affinità con questa odierna tendenza.   L'ottica della giustizia di prossimità è, quindi, un'ottica di vicinanza al cittadino. Una vicinanza per così dire materiale e morale. E’ materiale in quanto tende a porsi in modo territorialmente vicino al cittadino. E’ una vicinanza di qualità in quanto tende a rispondere ai bisogni reali dei cittadini, ad ascoltarli, ad intervenire in modo personalizzato.

c.          Inserita in un così ampio quadro prospettico, non c'è dubbio che anche la mediazione "familiare" acquisti un ruolo sociale importante e recuperi una dignità di funzione, di contributo alla pacificazione della e nella comunità che la dimensione accentuatamente tecnica e "separata", che per lo più i cultori e gli operatori della materia (prevalentemente psicologi) le attribuiscono, abitualmente tende ad attenuare notevolmente.

d.          Ma anche l'intervento giudiziario cambia prospettiva.   Non è più l'intervento unico e separato atto a ripristinare l'ordine pubblico violato.   Esso viene invece inserito in una galassia di tutele anche esterne alla giurisdizione rispetto alle quali conserva ovviamente la sua indipendenza, ma non è più vista in modo separato.   Così si spiega l'attenzione rivolta al giudice di pace, che, mentre nell'ambito del giudiziario è guardato con diffidenza, se non con accenti decisamente critici (soprattutto da parte di varie associazioni di avvocati), qui viene visto in termini positivi sia per la vicinanza territoriale ai cittadini, sia per la tempestività delle decisioni, sia per la sua peculiarità di magistrato onorario, considerata come un valore nella relazione con l'utenza, perché la rende più agevole ed informale rispetto a quella considerata abitualmente lontana e paludata del giudice professionale.

e.          Dalle osservazioni svolte si possono trarre allora altri due tasselli da aggiungere ai fini della ricerca di punti di riferimento per un progetto valido di attuazione della mediazione fuori e dentro la giurisdizione.   Uno è che siamo solo agli albori di una prospettiva nuova, in base alla quale la mediazione nel giudizio non va vista (o almeno non va vista solo) come strumento ulteriore per realizzare uno scopo deflattivo nella giustizia tradizionale, ma come una nuova cultura del fare giustizia, un modo di arricchire la nostra formazione, adeguandola alle nuove istanze della realtà, ai nuovi valori sociali emergenti.

L’altro è che bisogna privilegiare culturalmente l'orientamento che porta ad affermare la visione unitaria della mediazione, la mediazione "senza aggettivi", rispetto alla cultura che sostiene l'esistenza di più mediazioni.   Non è il caso qui di riprendere il discorso se queste divisioni siano proprie della mediazione oppure siano state il frutto di una frantumazione della mediazione per adattarla alle categorie del diritto o, ancora, il frutto della differente professionalità iniziale di coloro che se ne occupano: psicologi nella mediazione familiare e criminologi nell'area penale.   Si

  deve piuttosto tener ben presente che certamente le articolazioni della mediazione in varie sottocategorie sono inevitabili, perché le situazioni oggettive sono effettivamente molto diversificate, sicché la mediazione non può non trovare modalità diverse di realizzazione nei vari casi.   Occorre tuttavia essere molto attenti a non realizzare separatezze tra i vari settori della mediazione per evitare che esse diventino solo strumenti tecnici e finiscano per trascurare o ignorare la stretta interconnessione tra i principi di comune ispirazione, principi i quali consentono di comprendere fino in fondo ciascuno dei diversi tipi di mediazione e di riconoscere alla mediazione nel suo complesso l'importante dimensione culturale unitaria di fondo, che sola le consente di essere possibile alternativa significativa (anche se non totale) all'attuale sistema giudiziario di soluzione dei conflitti, palesemente in crisi.

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3.4.   Altri tre temi di riflessione

Sulla base dei rilievi sin qui svolti si devono affrontare altri tre punti: a) se e quale influenza abbia il processo sulla mediazione; b) se e quale influenza abbia la mediazione sul processo; c) perché la mediazione abbia cominciato in Italia il suo collegamento con la realtà giudiziario nell'ambito minorile.

a.          In ordine al primo punto, quello dell'influenza del processo sulla mediazione, non c'è dubbio che il restringere la mediazione nelle categorie del diritto nuoccia alla mediazione.

A confermarlo sono sufficienti i seguenti due esempi: considerando la mediazione secondo l'ottica giudiziaria si tende a distinguere la cosiddetta mediazione "minorile" dalla mediazione nei conflitti familiari senza rendersi conto che in realtà si tratta, almeno in parte, di un duplicato, di due modi di guardare la stessa realtà da due angoli visuali diversi, in quanto la mediazione familiare guarda al conflitto dall'angolo visuale degli adulti (per lo più genitori) che confliggono, mentre la mediazione "minorile" guarda allo stesso conflitto dall'angolo visuale del figlio minorenne.

Del pari in materia penale nel caso del reato commesso da minorenni insieme a maggiorenni (ed eventualmente punibile a querela), la separazione del processo penale minorile da quello ordinario nuoce alla mediazione, la quale ha un senso se guarda tutti i confliggenti e non solo una parte di essi.   A ciò va anche aggiunto che nel caso in cui avesse esito positivo per l'imputato minorile, la mediazione non porterebbe l'effetto auspicato nel processo, poiché un'eventuale disponibilità ad effettuare una remissione di querela in favore del solo minorenne, risulterebbe in concreto impraticabile, perché nessun difensore della persona offesa consiglierebbe, dopo una mediazione che coinvolga il solo minorenne, di procedere alla remissione di querela in favore dell'imputato minorenne, essendo ben noto che i relativi effetti si estendono automaticamente anche agli imputati maggiorenni.

b.          In senso opposto, esiste indubbiamente un'influenza della mediazione sul processo.   Non c'è dubbio, infatti, che la rivisitazione in corso di tutti gli spazi nei quali la legge prevede la possibilità di operare tentativi di conciliazione, il tentativo di loro rivitalizzazione, proponendoli in un'ottica nuova (si pensi all'applicazione più recente dell'art. 564 cod. proc. pen.), sono un effetto dell'arrivo in Italia della mediazione.

E’ vero - come già si è detto - che la nostra legislazione dedica ampi spazi a rilevanti interventi di conciliazione attribuiti al giudice, ma è anche vero che essi per lungo tempo sono stati per lo più ignorati o realizzati in modo routinario e formale.   Su questo argomento peraltro torneremo in seguito.

Forse anche il ruolo del giudice sta quasi impercettibilmente subendo una revisione: accanto alla cultura tradizionale del giudice statico che non parla, se non con i suoi provvedimenti, si va prospettando il ruolo nuovo e diverso del giudice che, conservando la sua posizione di terzietà, assume grazie alla sua autorevolezza una dimensione dinamica, in relazione alla quale egli è chiamato ad assumere ogni utile iniziativa per realizzare (direttamente oppure indirettamente, rivolgendosi all'ufficio per la mediazione) la pace sociale nell'ambito di ciascuna vicenda processuale.   Ma anche su questo discorso torneremo in seguito, all'ultimo paragrafo.

c.          Alla luce di queste ultime considerazioni si deve ritenere che non sia stato un caso che il primo collegamento della mediazione con il processo sia avvenuto in ambito minorile e si deve ritenere anzi che vi siano state precise ragioni che hanno favorito un tale incontro.   Esse possono essere così sintetizzate:

c1        perché uno dei requisiti propri della giurisdizione minorile è la contemporanea presenza di due fasi processuali, la prima di carattere sanzionatorio del tutto simile a quella della giurisdizione ordinaria; la seconda di carattere propositivo, diversa da quelle della giurisdizione ordinaria e che guarda al futuro, essendo chiamata a costruire insieme ai servizi sociali un progetto per l'avvenire che consenta al minorenne la piena realizzazione della sua personalità e, ove necessario, il suo reinserimento sociale.   Questa seconda fase è certo in piena sintonia con la cultura della mediazione, che guarda anch'essa al futuro, sia pure nella diversa prospettiva della pacificazione sociale e dell'attenzione alla vittima del reato nel settore penale.   Non c'è dubbio che tra i vari modelli di giurisdizione, quello "minorile", in quanto non è rivolto solo al passato, ma si proietta progettualmente verso il futuro, più degli altri si avvicini allo spirito della mediazione.   E’ stato quindi abbastanza agevole nell'ambito della giustizia minorile conciliare tutela del minore e tutela della vittima in un progetto che guardi al futuro per entrambi, come avviene con la messa alla prova, che è il primo istituto processuale in Italia ad aver avuto un'attenzione di tipo non contenzioso per la vittima.   Ciò risulta invece più difficile per la giurisdizione ordinaria, la quale si pone esclusivamente in una logica contenziosa, che esaspera il conflitto e che meno facilmente può convivere con la cultura di cui la mediazione è portatrice;

c2.        perché la cultura della pacificazione sociale oltre a tutelare la vittima del reato, realizza indubbiamente l'interesse dei minore a vivere e a crescere in un ambiente sereno e non conflittuale, che certo rende più agevole il suo armonico sviluppo;

c3.        perché rendendo il minore e la vittima protagonisti - nella mediazione penale - del futuro dei loro rapporti, consente una conoscenza non più statica, ma dinamica della personalità del minore e lo responsabilizza.

Anche queste ultime osservazioni inducono a confermare quanto detto innanzi e cioè che il futuro del ruolo del giudice ordinario grazie alla mediazione - tenderà probabilmente a muoversi verso una dimensione propositiva della giurisdizione, ad avvicinarsi in qualche modo a quello del giudice minorile.

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4. La mediazione dentro e fuori della giurisdizione

Un altro passo avanti nel percorso a ritroso (dal particolare al generale) che stiamo compiendo, partendo dalla mediazione nel giudiziario minorile per giungere alla mediazione in generale, riguarda l'analisi del rapporto tra mediazione dentro e mediazione fuori della giurisdizione.   Un contributo per questa ulteriore riflessione si trae dalle esperienze straniere raccontate da Jacques Calmettes e   Daniel Zaidam.

a.          Il primo, parlando delle iniziative realizzate in Francia per la tutela delle vittime, che egli ritiene ancora insufficienti, ma che alla prova dei fatti risultano molto significative, parla dell'Istituto nazionale di aiuto alle vittime e di mediazione (Inavem) e dice cose particolarmente interessanti ai fini del nostro discorso: a1) informa del fatto che l'Inavem comprende oltre centocinquanta associazioni volontarie, che in Francia si occupano di vittime e aggiunge che l'Inavem fa parte del Forum europeo dei servizi di aiuto alle vittime, del quale precisa - a sottolineare l'arretratezza della nostra situazione - che non fa parte l'Italia; a2) chiarisce che si tratta di un intervento che inerisce al sociale e non al giudiziario; a3) puntualizza che la cultura dell'attenzione alle vittime e la loro tutela in varie direzioni, prima di tutte in difesa della loro dignità, si è andata allargando in Francia fino a comprendere non solo le vittime dei reati, ma anche quelle di calamità naturali, perché le umiliazioni, le offese alla propria dignità che la vittima subisce non sono in molti casi connessi ad un fatto - reato; in sostanza, la tutela della vittima è intesa come questione indipendente ed autonoma rispetto a quella riguardante il reo e non necessariamente correlata ad essa (anche se per lo più ciò avviene); ciò vuol dire anche che la prospettiva di realizzare il pieno recupero della dignità della vittima non rischia d'innescare un meccanismo di tipo reazionario in danno del reo; a4) sottolinea l'interdipendenza (che è anche rilevata nel titolo Inavem) tra mediazione ed aiuto alla vittima, cosa che sussiste sia nel caso di mediazione extra che endoprocessuale e precisa che "occorre evitare il rischio d'intendere la mediazione nella sola prospettiva che riguarda la definizione del processo e quindi, con prevalente attenzione al reo", in quanto essa "si iscrive nel cammino di ricostruzione della vittima come persona... e consente ad entrambe le parti - vittima e reo - di riconquistare insieme, quasi l'una come conseguenza dell'altra, la propria dignità".

b.          Non vi è motivo di ritenere che in Italia, quando ci si deciderà a muoversi ed a porre in essere un sistema di aiuto alle vittime, non si tenderà ad una realizzazione del tipo di quella francese: in ogni caso non c'è dubbio che un tale sistema non potrà non fare parte dell'area degli interventi sociali e non di quelli giudiziari.

Se ne deve trarre allora un altro rilevante tassello utile per la nostra riflessione: gli interventi di mediazione endoprocessuale non possono essere svolti in modo separato e non coordinato rispetto a quelli mediativi e collateralí esterni alla giurisdizione (come quelli di aiuto alle vittime) se non si vuole mettere a rischio la realizzazione di una tutela adeguata di tutti i soggetti coinvolti nel conflitto ed, in ultima analisi, mettere in discussione il risultato auspicato di pacificazione sociale.   La globalità e l'unitarietà della mediazione sussistono, pertanto, non solo tra vari tipi di mediazione, ma anche tra la mediazione unitariamente considerata dentro la giurisdizione e quella unitariamente intesa,ma attuata fuori della giurisdizione.

E’ agevole anche rilevare allora che in Italia, pur essendo - come già detto - la mediazione solo agli albori, essa sembra trovare maggiori spazi (peraltro culturali più che operativi) dentro la giurisdizione che non fuori di essa.   Il rischio che ne deriva è che essa possa essere sbilanciata a favore del reo; proporsi soprattutto come un ennesimo intervento - come sono già quelli giudiziari tradizionali - che dedica attenzione al reo e trascura gli altri soggetti, finendo col non porre le premesse corrette né per realizzare un progetto complessivo di pacificazione nella comunità, né per attuare un nuovo modo dei fare giustizia.

c.          Anche l’esperienza portoghese del mediatore interculturale, Daniel Zaidam, conferma il ritardo complessivo dell'Italia su questo tema.   Malgrado il ruolo di porta d'Europa per l'immigrazione del terzo mondo, che l'Italia svolge ininterrottamente ormai dal 1991, malgrado quindi il problema della multietnicità sia ormai in Italia a livelli alti, tuttavia gli interventi legislativi di volta in volta effettuati tendono solo a risolvere i problemi di ordine pubblico annessi a questa importante nuova realtà, senza porsi il problema di accompagnare con interventi socio-culturali l'evoluzione della nostra comunità da mononazionale in multietnica. Anche rispetto al Portogallo siamo indietro e le nostre autorità politiche devono tenerne conto.

d.          Del pari nella nostra riflessione occorre tirare le fila dei discorso, e renderci conto non solo del ritardo che il nostro paese vive in questa materia, ma anche del fatto che per porvi rimedio nel modo più corretto non è possibile limitarsi a coltivare l'orticello della giustizia.   Bisogna invece collaborare nello sforzo di creare le condizioni atte, per puntare al progetto di una nuova qualità della vita nella comunità intera.   Solo così si potrà giungere, come naturale conseguenza, ad una giustizia più vicina ai cittadini e più moderna; solo così si potrà evitare una nuova forma di separatezza del mondo giudiziario.

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5.          Il mediatore

Da quel che si è detto emerge in modo netto il ruolo sociale del mediatore (sia dentro che fuori la giurisdizione), che è quello di aiutare i cittadini che a lui si rivolgono a reagire alle molteplici situazioni problematiche in modo nuovo e diverso rispetto quello conflittuale che abitualmente si crea; ad accrescerne la competenza sociale, la capacità di superare le difficoltà relazionali sia di carattere familiare che sociale.

E’ quindi molto importante che la mediazione venga effettuata nel modo più adeguato e valido, quindi con le tecniche specifiche della mediazione.   Perciò è quanto mai opportuno che essa sia svolta da personale formato ed esperto.   Non a caso tutti i protocolli d'intesa esaminati in precedenza presuppongono una formazione particolarmente severa degli operatori chiamati a farne parte.   Non a caso alcuni di tali protocolli esigono che il personale dell'ufficio per la mediazione abbia conseguito il titolo di mediatore presso una scuola riconosciuta dal Consiglio d'Europa.

A proposito dei ruolo tecnico dei mediatore e di un suo riconoscimento professionale va rilevata la circostanza che, con riferimento alla proposta riforma della disciplina relativa alle separazioni ed ai divorzi, il progetto di legge del Comitato ristretto della Camera (on.   Lucidi) introduce un art. 712 dei cod. proc. civ. del seguente tenore: "In ogni stato e grado di giudizi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché in procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può disporre un rinvio non superiore a tre mesi, onde consentire che i coniugi, anche avvalendosi di esperti, tentino una mediazione in ordine alle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla migliore tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

Tale testo suscita perplessità anzitutto per quanto riguarda la rubrica, che, facendo riferimento al "tentativo di mediazione", opera una contraddizione in termini: può essere infatti oggetto di un tentativo la conciliazione, ma non certo la mediazione, la quale può solo aver luogo se vi è il consenso dei confliggenti, oppure non aver luogo. Ma tale testo suscita dubbi anche in relazione al contenuto della norma, che è altrettanto contraddittoria, perché da un lato usa il termine mediazione, e quindi fa riferimento inequivoco a questo istituto; dall'altro dà alla mediazione un contenuto non tecnico e comunque diverso da quello attribuitole dai più autorevoli organismi internazionali: infatti, per designare il terzo neutrale al quale la mediazione fa capo, non usa il termine di mediatore, ma quello generico di "esperto", che lascia aperta la porta ad un indiscriminato aumento di servizi privati di mediazione che chiunque, senza alcuna garanzia di seria professionalità, potrà costituire; lascia spazio all'asservimento della mediazione ad interessi di categoria o di bottega ed in concreto non tende certamente a realizzare in modo corretto un progetto di pace sociale all'intemo della giurisdizione.

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6.          La conciliazione nell'ambito della giurisdizione: il suo rapporto con la mediazione.

Il discorso sulla conciliazione nel giudizio e quello relativo al rapporto conciliazione-mediazione costituiscono un capitolo a parte del nostro discorso.   Infatti, con il recente arrivo in Italia della mediazione e della sua cultura, la conciliazione sembra aver perduto il precedente ruolo di unica alternativa giudiziaria al processo contenzioso e sembra vivere di luce riflessa, atteso che se ne fa riferimento soprattutto per porla a confronto con la mediazione.   Nella sua collocazione si ondeggia tra due poli interpretativi diversi: quello che la relega al ruolo ancillare di sorella meno qualificata rispetto alla mediazione e quello che ritiene invece che i due istituti della conciliazione e della mediazione siano del tutto sovrapponibili, sicché solo con questa sostanziale identificazione la conciliazione recupera una dignità piena e paritaria rispetto alla mediazione: uno degli effetti di questo secondo orientamento riguarda il giudice e comporta il fatto che si usino in modo omologo i termini giudice conciliatore e giudice mediatore.

Io ritengo che la via giusta per affrontare questo problema sia una terza: quella di riconoscere da un canto, piena dignità alla conciliazione, "rivisitata" nel modo in cui si sta facendo negli ultimi tempi, impegnandosi nello sforzo di creare le condizioni affinché il suo ruolo ed il suo spazio diventino sempre più significativi e siano realmente ed adeguatamente coltivati; ma anche quella, d'altro canto, di evidenziare sul piano operativo la piena e completa autonomia della conciliazione, pur con alcune strette connessioni, rispetto alla mediazione e la comune appartenenza di conciliazione e mediazione ad un'unica area culturale: quella della cultura della mediazione.

Chiarisco questo concetto: ritengo, come risulterà meglio in seguito, che si debba operare una distinzione tra la pratica della mediazione che, come concreta "attività" operativa, compete ai soli mediatori, e cultura della mediazione, che riguarda un'area d'interesse molto più ampia estendendosi a tutti coloro che accolgono i principi aspiratori della mediazione e degli istituti collaterali e puntano alla realizzazione della giustizia di prossimità.   In questa area entra a pieno titolo il discorso della conciliazione (che è intervento in cui il giudice si impegna non solo culturalmente, ma anche operativamente), così come quello relativo alla realizzazione di progetti sociali di aiuto alle vittime e di tutte quelle altre iniziative indispensabili per creare le premesse di un programma di pacificazione sociale e di una nuova cultura della giurisdizione.   Sono convinto perciò che il giudice non possa essere un mediatore, ma sono anche convinto che egli possa svolgere un ruolo molto importante, acquisendo e facendo propria la cultura della mediazione, cosa che gli consentirà da un lato di operare in modo più qualificato di prima nell'esplicare direttamente il ruolo di conciliatore, occupando tutti gli spazi non modesti che la legge attribuisce alla conciliazione, dall'altro lato gli permetterà di favorire indirettamente la diffusione operativa della mediazione, svolta da tecnici qualificati.

Il riconoscimento pieno ed autonomo della dignità della conciliazione comporta l'individuazione del suo spazio e del suo ruolo; comporta anche una riflessione sull'esigenza di una differente formazione del giudice in vista di una più complessa articolazione del suo modo di esercitare la giurisdizione non solo nella prospettiva contenziosa di tipo tradizionale, ma anche e soprattutto in quella "rivisitata" della conciliazione.

E’ di ciò che si occuperanno i prossimi paragrafi, individuando i collegamenti tra i due concetti sotto il profilo logico, storico e culturale.

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6.1        I. Mediazione e conciliazione: sotto il profilo logico

Sul piano logico tra questi due concetti esiste un triplice profilo di collegamento:

a) si può innanzitutto ipotizzare la ricorrente realizzazione di un rapporto di causa ed effetto tra loro, nel senso che lo svolgimento di una mediazione può determinare come suo effetto la conciliazione; b) ma può accadere anche che la mediazione sia produttiva di effetti ed incidere sui soggetti protagonisti del conflitto, pur senza determinare la conciliazione; e) infine, la conciliazione e la mediazione si possono porre in rapporto di totale autonomia tra loro: molti spazi sono infatti riservati al solo intervento di conciliazione e prescindono dalla mediazione.

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6.2. Mediazione e conciliazione: sotto il profilo storico

Sul piano storico, la questione si pone in modo diverso e forse più suggestivo:

a.          ci si chiede che cosa ci sia di nuovo nei discorsi odierni sulla mediazione e quanto essa non costituisca una ripresa dell'antico o un suo ritorno.   Ed in realtà mediazione e conciliazione sul piano storico restano indistinte, perché la mediazione nel senso attuale è nata solo di recente.

In questa prospettiva è stato giustamente proposto di riconsiderare storicamente il tema dell'idea mediativa nella Bibbia, fino a Cristo mediatore, e poi nella teologia e nella storia dei cristianesimo. Questa funzione di mediazione (in senso lato) ad un certo tempo nel cattolicesimo popolare è diventata un attributo non tanto più di Dio quanto della Madonna, colei che riconcilia il conflitto dell'uomo peccatore con Dio (Dante: "chi a Lei non ricorre...") e, anche per questo aspetto, l'idea di mediazione non è estranea alla nostra cultura e al nostro sentire comune.

Ed in relazione ad un passato non lontano lo splendido articolo di Nicola Colaianni sottolinea il valore costituzionale della mediazione e della sua cultura".

b.          Per quanto riguarda il giudiziario, vi è da dire che una giustizia conciliativa, come detto, c'è sempre stata e veniva ritenuta più desiderabile di una giustizia decisoria e sanzionatoria.   Si è trattato di un filone che è giunto a noi fino all'esperienza dei giudici conciliatori, i quali avevano conservato una vitalità nei piccoli centri e sono falliti nelle grandi città, dove più essi erano diventati legalisti: la loro crisi si è poi accentuata in modo evidente, quando negli ultimi anni erano stati loro affidati dei compiti tecnici specifici (equo canone ecc.). E, tuttavia, la decretata fine nel 1995 di questi giudici molto radicati nel territorio ha lasciato un vuoto per l'impossibilità di scioglimento del conflitto in molte situazioni di microconflittualità.

c.             Peraltro, malgrado la soppressione del ruolo dei conciliatori, altri filoni di giustizia conciliativa sono presenti nel nostro ordinamento e, in particolare, recentemente si è assistito, come già rilevato, ad un tentativo di rilancio della conciliazione in sede giudiziaria.   Alle figure già esistenti di conciliazione giudiziaria (le più importanti, quella del giudice tutelare nel conflitto sulla potestà ex art. 337 cod. civ., e il tentativo di conciliazione nel procedimento di scissione della coppia), si sono aggiunte altre indicazioni legislative intese a potenziare questo ruolo del giudice:

    - l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in tutte le controversie civili (artt. 183-185 cod. proc.           civ.);

-            il tentativo di conciliazione del pubblico ministero per reati procedibili a querela (art. 564 cod. proc. pen.);

-            le prescrizioni che il giudice minorile può impartire dirette a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa (art. 28 disp. proc. pen. min.) nell'ambito della messa alla prova;

-             l'introduzione dei giudice di pace.

In via più dilatata rispetto al dato normativo, ci sono due altri settori dove, sotto pressioni culturali e sociali, l'intervento giudiziario di conciliazione è in via di sviluppo: - con la tendenza a riempire di un nuovo contenuto il tentativo di conciliazione del presidente del tribunale per la coppia che si separa o che divorzia (tanto che nasce il problema di garantire in questo momento una assistenza difensiva); - nel processo penale minorile, con la dilatazione degli accertamenti sulla personalità del minorenne estesi alla valutazione di una condotta attuale riparatoria (art. 9 disp. proc. pen. min.), anche al di fuori dunque dell'istituto della messa alla prova.

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6.3.             Mediazione e conciliazione: sotto il profilo culturale

Il punto da affrontare ora è il rapporto mediazione-conciliazione sotto il profilo culturale.   Esistono differenze ontologiche tra i due concetti oppure essi sono intercambiabili?   E, per quanto riguarda il giudice, si può porre accanto o in modo succedaneo rispetto all'idea dei giudice-conciliatore quella del giudice-mediatore?

Io credo che non sia un caso che, in relazione al giudice ed al suo ruolo di conciliazione, il legislatore non usi mai il termine mediazione, ma solo il termine conciliazione, anche in testi molto recenti quale quello relativo al disegno dì legge sul giudice di pace.   La parola mediazione è utilizzata dal codice civile solo per individuare un vecchio istituto previsto dall'art. 1754 cod. civ., che riguarda l'esplicazione di attività di natura patrimoniale, si riferisce cioè all'intermediazione di un mediatore per favorire la conclusione di un affare.   Mai essa è usata nel senso qui indicato.

Ritengo del pari non casuale che, quando il legislatore - che pure riconosce ampi spazi d'intervento in tale direzione al giudice ordinario, come si è rilevato - attribuisce al giudice un ruolo di più ampia portata per realizzare la giurisdizione conciliativa, individua un modello di giudice un po' diverso rispetto a quello ordinario, che è evidentemente guardato con qualche perplessità perché considerato burocratizzato: il riferimento per il passato riguarda il giudice conciliatore, per il periodo attuale riguarda il giudice di pace, e in parte anche il giudice minorile (in rapporto soprattutto alla messa alla prova), che la presenza dei giudici onorari connota in modo particolare.   Giudici, insomma che sembrano offrire maggiore capacità di dialogo con i cittadini e che sembrano, forse, anche muniti di minore potere.

Un dato che rende incomparabili i termini "giudice" e "mediazione" è appunto quest'ultimo: che la mediazione - ed è questo, come già detto, un suo ennesimo principio fondamentale - deve essere posta in essere operativamente da un soggetto terzo e senza potere, affinché il superamento del conflitto si realizzi realmente ad opera delle persone coinvolte, venendo dal basso (si parla di "privatizzazione" della decisione sul conflitto).   Costituisce la negazione del contenuto della mediazione pensare che essa possa essere realizzata dal magistrato professionale che deve decidere la causa, cioè da colui che è delegato a pronunziare la decisione per conto dello Stato: una decisione, quella dello Stato, che per ciò solo non può che essere autoritaria e venire dall'alto.

E’ molto difficile, inoltre, che questo magistrato riesca a porre in essere le condizioni per realizzare quella "giustizia delle emozioni" (secondo la bella espressione di Anna De Vanna), che è specifica della mediazione, a creare cioè le condizioni proprie della stanza di mediazione, a superare la ritualità delle udienze e la codificazione dei linguaggi, ad acquisire la capacità di accoglienza della sofferenza dei soggetti coinvolti nel conflitto.   E come potrà questo giudice dopo aver espletato una mediazione del genere rientrare nei suoi panni e pronunziare una sentenza per conto dello Stato?

Io penso che il giudice non possa essere un mediatore.   Ritengo, però, come ho già detto, che egli possa svolgere un ruolo di conciliazione.

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6.4.       Il ruolo del giudice nella conciliazione e nella mediazione.

Ritengo anzi che al giudice spetti oggi un ruolo di grande importanza sia per la realizzazione della giustizia di conciliazione sia per la diffusione culturale e operativa della mediazione.

Ho già accennato, ma ritengo opportuno ribadire ancora una volta, che della mediazione vanno distinti due profili diversi: un primo riguarda la vera e propria attività di mediazione, la sua gestione operativa, il ruolo del mediatore, i problemi di riservatezza e così via;

un secondo profilo è quello che si può indicare con la formula “cultura della mediazione".   Tale cultura interessa l'area di tutti coloro che senza svolgere direttamente attività di mediazione ne condividono i principi aspiratori ed il progetto di fondo, di tutti coloro che aspirano a realizzare una diversa qualità della vita nelle nostre città, a porre in essere una galassia di tutele per la sicurezza dei cittadini, a realizzare la giustizia di prossimità.

Ed è in questo secondo ambito che va collocato il ruolo e l'impegno del giudice che attua la giurisdizione di conciliazione, sia svolgendo direttamente un'attività diretta ad avvicinare le parti di un processo sia favorendo l'invio dei protagonisti all'ufficio di mediazione.

Esplicare un ruolo di conciliazione non è solo per il giudice un servizio di grande dignità, ma è il modo più efficace per favorire la cultura della mediazione e quindi dell'attività di mediazione.   Perché la mediazione per espandersi e realizzarsi ha bisogno di un suo "humus", di un terreno di cultura che le consenta di esistere e di prendere piede. Sono poi anche convinto che il rapporto mediazione - conciliazione trovi un suo punto d'incontro decisivo nello spazio offerto dalla cultura della mediazione anche in senso diverso.

La disciplina normativa della conciliazione, pur così ampia, aveva fino a pochi anni fa scarsissima attuazione reale e modestissima attenzione. E’ merito della cultura della mediazione avere rilanciato gli istituti normativi che danno spazio alla conciliazione, avere diffuso un'attenzione tale in favore della via della pacificazione sociale, della composizione bonaria dei conflitti che gli interpreti del diritto si sono fatti carico di reperire nuovi percorsi, anche forzando talora la lettura della norma.

Nasce di qui come si è detto il nuovo spazio di attenzione per una efficace applicazione dell'art. 564 cod. pen., nasce di qui l'introduzione della giustizia riparativa in materia.

Questi profili positivi della cultura della mediazione sono sostanzialmente sintetizzabili nel modo seguente, suggerito da Piercarlo Pazé:

a.          lancio di cultura sociale di collaborazione, in un'epoca di caduta del ricorso ai mediatori sociali tradizionali (parroci, carabinieri, giudici conciliatori, ecc.);

b.             diffusione di una pedagogia di scelte collaborative;

c.             rigenerazione dall'interno dell'esperienza di un giudice per il quale il migliore risultato è conciliare e fare maturare il consenso delle parti;

d.             contributo alla caduta di separatezze fra il giudiziario e il sociale;

e.          presa a carico sociale del conflitto e della violenza non solo come repressione penale o come soluzione imposta obbligatoriamente con la sentenza, ma come momento di confronto tra i soggetti coinvolti per il suo superamento;

f.             elaborazione e sperimentazione di tecniche applicative della mediazione attraverso la figura di mediatori professionali.

Certo, come aggiunge anche Pazé, non vanno sottovalutati alcuni rischi conseguenti all'eventuale inflazione dello strumento tecnico della mediazione e quello di un aumento eccessivo del numero degli operatori con il pericolo di una burocratizzazione organizzativa.

Ma il discorso di fondo non può essere intaccato da questi rilievi e va sostenuto senza riserve.

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6.5.       La necessità di formazione del giudice all'esercizio della giurisdizione di conciliazione

E perché il ruolo di conciliazione del giudice cresca e si ampli, è indispensabile che si creino alcune specifiche condizioni che gli consentono di realizzarlo su più larga scala.

Bisogna tener presente che ci sono e ci sono sempre stati due modelli di giudice, che si intersecano e che convivono, e che sono diversamente accentuati nelle legislazioni, ma anche nelle soggettività dei singoli giudici:

a.          il giudice risolutore del conflitto, che distribuisce la ragione e il torto;

b.          il giudice che tende a una risoluzione e composizione dei conflitto, e così lo risolve annullandolo; che in tanto riesce, in quanto sollecita una modifica delle relazioni fra le parti che consenta una situazione di fuga dalla sua giurisdizione.

Un giudice deve sapere fare entrambe le cose.   Il problema è che invece un giudice viene scelto e preparato soprattutto e essenzialmente per le sue qualità e conoscenze decisorie in un conflitto: è mancata invece una elaborazione di tecniche di conciliazione da proporre e insegnare agli uditori giudiziari né c'è stata una proposta ai giudici in questa direzione, non essendo sufficiente parlare genericamente di conciliazione e mediazione nei corsi di studio dei Consiglio superiore della magistratura.   Su questo dovremmo confrontarci in modo serio ed approfondito.

Si tratta infatti di coltivare le qualità (di cultura, conoscenze di tecniche, attitudini, capacità di comprensione del sociale e di relazione con i servizi del sociale) del giudice necessarie perché sia efficace e intelligente nel suo ruolo conciliativo.   Soprattutto questo giudice dovrà accentuare necessariamente le sue qualità di comunicazione e collaborazione con il sociale.

Esiste quindi un importante problema di formazione del giudice da affrontare se si vuole che la conciliazione recuperi ed amplii gli spazi che le competono.

Accentuare l'importanza di questo atteggiamento e promuovere in misura maggiore l'intervento conciliativo di qualsiasi giudice, ma soprattutto del giudice della persona, non significa sminuire la necessità della mediazione, che utilmente può anticipare o accompagnare l'intervento giudiziario (come nella scissione della coppia) o evitarlo (come nella conciliazione pregiudiziale di un conflitto) e che per la sua sede e i suoi strumenti ha altre caratteristiche.   Significa anzi attrezzarsi culturalmente per realizzare un più vasto progetto di pacificazione e allargare gli spazi necessari a tale scopo.

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7. Le prospettive legislative

Si pone infine come ultima questione quella se sia opportuno un intervento legislativo per lanciare definitivamente la mediazione.

Ci sono varie proposte in relazione alle quali emergono consensi e dissensi di cui quelli più significativi sono così sintetizzabili:

a. se istituzionalizzare degli organi esterni di mediazione, ai quali il giudice possa o debba ricorrere e se essi debbano essere distinti dai generali servizi sociali e di quali preparazioni tecniche debbano essere dotati;

b. se stabilire degli uffici di mediazione "ministeriali";

c. se definire legislativamente i contenuti e gli scopi della mediazione;

d. se stabilire un esito premiale o indulgenziale (nel penale) all'esito positivo della mediazione;

e. se e in quali settori rendere la mediazione obbligatoria.

Pare importante in proposito l'osservazione di Gianni Turri che continuino e si incrementino le sperimentazioni in corso, non con un solo modello o protocollo e neppure ripercorrendo modelli conosciuti e realizzati altrove, in modo che siano di varia natura e di differenziato contenuto.   Questa osservazione indurrebbe a considerare prematuro un intervento legislativo che finirebbe per standardizzare e uccidere le interessanti esperienze in corso.

Ma probabilmente la strada da percorrere per evitare quest'ultimo pericolo, favorendo peraltro l'incremento auspicato delle sperimentazioni potrebbe essere un'altra: quella di sollecitare un intervento legislativo del tipo di quello realizzato con la legge 285/1997 per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.   Favorire, promuovendo con un intervento normativo mirato su tale modello la formulazione e attuazione di progetti qualificati, anche interistituzionali - non limitati alla sola mediazione, ma diretti alla più generale realizzazione di tutte le iniziative indicate in precedenza; e non limitati ai soli minorenni, ma estesi alla comunità intera - significherebbe agevolare il crearsi di una nuova cultura del vivere civile e anche del fare giustizia.

E potrebbe risultare, per quanto ci riguarda direttamente, anche il modo più giusto sia per incrementare lo svilupparsi delle sperimentazioni in corso, che per agevolare la creazione dal basso in tutta Italia di nuove utili esperienze di tutela dei cittadini dentro e fuori la giurisdizione.

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