CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE :-)))
ART.
57. - Elezioni forensi
"
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore
di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda
ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa
nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni
di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è
consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti
contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
"
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