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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
Web: www.avvocatiacquavivacassano.it
 
Mail: info@avvocatiacquavivacassano.it

   

Speciale Contributo Unificato

La travagliata storia del nuovo sistema di pagamento delle spese di giustizia tra Leggi, Circolari esplicative, comunicati stampa, documenti di protesta dell'Avvocatura Barese e Nazionale, proposte di emandamenti, tabelle, note di iscrizione a ruolo e nuova modulistica.

Non e' dovuto il bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia
(Circolare 14 novembre 2002 n. 7 sul Testo Unico sulle spese di giustizia)
Marche da bollo in euro - Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa
Agenzia delle entrate provvedimento 16 ottobre 2002. (GU n. 252 del 26-10-2002)

Agenzia delle Entrate, Roma 14 Agosto 2002 - Circolare 70/e Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - 1. PREMESSA - 2. PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'ESENZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO - 3. RELAZIONE TRA L'IMPOSTA DI BOLLO E IL CONTRIBUTO UNIFICATO GLI ATTI ANTECEDENTI, NECESSARI O FUNZIONALI AL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - 4. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELL'ESENZIONE - 5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE (file in formato .PDF)

Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

eBook - manuale giuridico elettronico
CONTRIBUTO UNIFICATO
per le spese degli atti giudiziari
entrata in vigore dal 1 marzo 2002
normativa e commento aggiornata con la legge n.91/2002 del 10-5-2002
e con la circolare ministeriale del 13 maggio 2002
e la risoluzione del 30 maggio 2002

a cura di Domenico Condello
Roma - Edizione n. 9 del 1 Giugno 2002
Fonte:www.foroeuropeo.it

Tabella  “ BOLLO UNIFICATO ”
E.Book a cura di Domenico Condello Roma
Edizione n. 9 del 1 Giugno 2002

Il bollettino postale per il versamento
file in formato *pdf

La nota di iscrizione a ruolo
file in formato *.xls

Il testo coordinato del D.L. 7 marzo 2002 n. 28
(con le modifiche introdotte dalla legge di conversione ed
in coda la nuova formulazione dell'art. 9 della legge finanziaria 2000)
IL DOCUMENTO INTEGRALE

L'AVVOCATURA FA VALERE LE RAGIONI DEI CITTADINI
PROFICUO IL CONFRONTO CON GOVERNO E PARLAMENTO

il comunicato stampa O.U.A. sugli emendamenti approvati sul contributo unificato
Roma, 10 aprile 2002
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Circolare Ufficio Presidenza del 28 marzo 2002
Agli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti del Distretto della Corte di Appello di Bologna

Contributo unificato in relazione ai servizi degli U.N.E.P.

IL TESTO DELL'ART.9 DELLA LEGGE 23/12/99 N.488 GIA' COLLAZIONATO CON IL DL n. 28 DEL 07/03/02 E LE VARIANTI CHE DERIVEREBBERO DALL'INTRODUZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DALL'AVVOCATURA.
IL DOCUMENTO INTEGRALE
A seguito dell'incontro del 26 marzo 2002 tra il Sottosegretario del Ministero della Giustizia ed i rappresentanti dell'OUA e del CNF è stata raggiunta un intesa sul contenuto degli emendamenti che presto saranno portati nella Commissione Giustizia del Senato. Novità di rilievo: eliminazione della obbligatorietà nell'applicazione del contributo unico sugli atti giudiziari ai processi pendenti al 1° marzo 2002; In caso di opzione per il contributo unificato, l'importo sarà oscillante tra il 30% ed il 50% dell'importo intero; Esenzione per l'atto di precetto e copie conformi; esenzione innanzi le Corti d'Appello per le cause relative al risarcimento per l'eccessiva durata del processo.

IL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA ASSEMBLEA UNITARIA DELL'AVVOCATURA ITALIANA, RIUNITA A FIRENZE SU INIZIATIVA DELL'O.U.A., CON LA PARTECIPAZIONE DEL C.N.F., DEGLI ORDINI E DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI A.N.F., A.I.G.A., U.I.F., U.C.C.I.
IL DOCUMENTO INTEGRALE
20 Marzo 2002
IL TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO DI PROTESTA PRESENTATO A FIRENZE DAL SINDACATO AVVOCATI DI BARI
Il SINDACATO AVVOCATI DI BARI
in meritoai numerosi interventi anche normativi, relativi al contributo unificato, che destano fondata preoccupazione della categoria forense, e che sicuramente porterà ulteriori ed inevitabili ritardi e dubbi applicativi PROTESTA per le contraddittorie, lacunose, farraginose e sconsiderate modalità esplicative di una annunciata e parziale riforma che, con la pretesa di razionalizzare e semplificare la complessa attività giudiziaria, sia pur sotto il profilo impositivo delle spese di giustizia, ha creato un meccanismo iniquo e fatale per le sorti della macchina giustizia. A tal proposito nel ribadire che, il ricorso al giudizio è nella stragrande maggioranza dei casi reso necessario o dal fallimento di bonarie e preventive ipotesi conciliative o dalla complessità di talune problematiche che reclamano una precisa statuizione giudiziale in merito, la soluzione di elevare i costi giudiziari, nell'incidere negativamente (ancora una volta) nei confronti degli utenti di un già ritardato servizio, ha il sapore della beffa e la sensazione, semmai, di denegata giustizia. Sembra evidente la preoccupazione del vecchio e del nuovo legislatore a pensare in termini di bilancio e non di efficienza delle cancellerie e dei magistrati

21-Marzo-2002 - Comunicato stampa O.U.A.
Contr.Unif. - accolte le richieste dell'Avvocatura
"VIA IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LE VECCHIE CAUSE - GOVERNO E PARLAMENTO ACCOLGONO LE RICHIESTE DELL'AVVOCATURA"


Nell'incontro svoltosi questa mattina presso il CNF con il sottosegretario Vietti, è stata confermata la volontà del Governo di modificare il decreto legge 28/2002, eliminando l'obbligo di pagamento del contributo unificato per le cause iscritte a ruolo prima del 1° marzo 2002. Tale disponibilità era già emersa ieri nella relazione presentata dal senatore Ettore Bucciero in Commissione Giustizia del Senato. Una commissione tecnica elaborerà delle proposte emendative da presentare in Parlamento. La prima riunione della Commissione si terrà a Firenze, a margine dell'Assemblea nazionale già convocata per il prossimo 23 marzo. Silvano Berti, presidente O.U.A.: «Un'accurata elaborazione e un costante dialogo hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato. Siamo soddisfatti dell'interlocuzione intercorsa con il governo e il parlamento, e dalla sensibilità mostrata di fronte all'unitaria e massiccia mobilitazione dell'avvocatura. La relazione Bucciero accoglie la nostra proposta di eliminare l'obbligatorietà del pagamento del "contributo unificato" per i processi pendenti al 28 febbraio del 2002». L'O.U.A., il C.N.F., gli Ordini, attraverso la collaborazione nella commissione tecnica, formatasi oggi, manterranno una forte attenzione sull'iter parlamentare del Ddl di conversione del Decreto Legge 28/2002 sul "Contributo Unificato", affinché, anche attraverso la presentazione di emendamenti, si chiariscano - e se necessario, si modifichino - gli aspetti ancora irrisolti. Una delle questioni che l'avvocatura ritiene ancora da definire è quella legata all'ammontare del pagamento dovuto in alternativa alle marche, per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2002. Si conferma l'assemblea nazionale unitaria, già indetta al Palaffari (p.zza Adua) di Firenze, sabato 23 marzo a partire dalle ore 10, per decidere le iniziative di protesta e di proposta del’avvocatura.

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE - CONTRIBUTO UNIFICATO 12/03/2002"


A seguito della tempestiva iniziativa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e' stata modificata la normativa relativa al contributo unificato con l'eliminazione della sanzione della irricevibilita' degli atti e l'introduzione dell'esenzione per i procedimenti ex legge Pinto. E' stata peraltro modificata inaspettatamente la normativa nella previsione concernente il contenzioso gia' in essere, per il quale si e'prevista non piu' l'opzione tra il mantenimento del sistema dei bolli e il versamento del contributo (in misura ridotta), ma l'obbligatorieta' del passaggio al nuovo sistema, con versamenti di importo scaglionato sulla base dell'anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti. Il testo del D.L. Consiglio Ministri 7.3.2002, il testo aggiornato dell'art. 9 con le tabelle e una scheda riepilogativa della normativa e delle circolari di riferimento sono pubblicati alla sezione documenti. L'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha gia' provveduto ad intervenire per la modifica della normativa. Documenti e comunicati stampa sono leggibili al sito www.oua.it.

"NON SI APPLICANO I BOLLI SUL MANDATO E SULLA CITAZIONE"
CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 12 MARZO 2002


Tra gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 488/99 devono comprendersi tutti gli atti funzionali al processo inteso in senso ampio prima e durante lo stesso, compresi ad esempio il ricorso e l'atto di citazione presentati per la notifica nonché la procura alle liti. Rientra tra gli atti del procedimento anche la consulenza tecnica per la quale, quindi, non dovrà più apporsi alcuna marca da bollo. Si precisa altresì che, come già segnalato dalla circolare n. 1/2002, l'imposta di bollo si continua ad applicare per le istanze e le domande presentate sotto qualsiasi forma, nonché per le copie dichiarate conformi e gli atti stragiudiziali compiuti da uffici giudiziari, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 (cfr. sul punto, circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21 del 27 febbraio 2002).

"MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488"
relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione".
Approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 marzo 2002 -
- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO -

"IMPORTANTE MODIFICA SUL CONTRIBUTO UNIFICATO. SALVAGUARDATA LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI"
Comunicato stampa n.18 del 7 Marzo 2002 Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari: ulteriori chiarimenti
(Circolare Finanze Agenzia delle Entrate n° 21 del 27/02/2002)
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