![]() |
|
|||||||||||
|
Art.
3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare
la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei
suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che coinvolgono
l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni
alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della
persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio
della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la
gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità,
Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre ed esposizioni”.
|
|
IL
CASO PARMALAT: |
1. La storia del caso Parmalat Prima di affrontare la problematica legale inerente alla perdita totale o di parte rilevante dell’investimento rappresentato da azioni Parmalat Finanziaria S.p.A. ed obbligazioni emesse da Parmalat o da società facenti parte del gruppo Parmalat, è opportuno riepilogare i termini della vicenda così come desumibili dalle cronache giornalistiche. La società Parmalat non ha potuto far fronte per intero al pagamento del prestito obbligazionario di una sua controllata, in scadenza l’8 Dicembre 2003 per un importo di 150 Milioni di Euro: le banche sono dovute intervenire in extremis finanziando i 25 milioni di Euro mancanti. Il 19 dicembre 2003 una corrispondenza de “La Repubblica”, pubblicata sul sito Internet del quotidiano, riportava la vicenda secondo la cronologia che segue. “E'
iniziata poco meno di un anno fa la lunga crisi della Parmalat che
ha portato oggi Enrico Bondi al comando del gruppo di Collecchio.
Alla fine di febbraio, infatti, un bond da 300 milioni veniva bocciato
dal mercato per mancanza di chiarezza dando i primi segnali della
crisi di liquidità che avrebbe colpito l'impero dei Tanzi.
Da allora dieci mesi vissuti pericolosamente: Il Tribunale di Parma con sentenza del 27 dicembre 2003 ha accertato lo stato di insolvenza di Parmalat spa, visti gli artt. 1, 2 e 4 del D.L. 23.12.03 n.347 e 8 D.Lgsl. 8 luglio 1999 n.270. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 24 dicembre 2003, la società Parmalat SpA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.03 n. 347 2. Una nuova legge per affrontare le grandi imprese in crisi Con Decreto Legge 23 dicembre 2003, n.347, recante Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. (GU n. 298 del 24-12-2003) convertito con modifiche l'11 febbraio 2004 ed in attesa di pubblicazione sulla G.U. il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 ha approvato un provvedimento che consente di intervenire in situazioni di insolvenza di grandi aziende con oltre mille dipendenti e un debito superiore a 1 miliardo di euro. Il decreto legge consente un accelerato avvio e svolgimento delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, garantendo la ristrutturazione dell’impresa e del gruppo di cui fa parte, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori ed il regolare svolgimento del mercato. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti per l'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all’amministrazione dell’impresa, compiendo ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il
concordato può prevedere: L’accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purchè funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
In caso di salvataggio sotto il profilo industriale del gruppo Parmalat , gli azionisti sono destinati alla perdita totale del proprio investimento e per gli obbligazionisti si profilano perdite stimate ad oggi in oltre l’80 % del capitale investito. Le iniziative che si profilano come praticabili con diverso grado di difficoltà sono le seguenti. a)
L’insinuazione al passivo b)
La denuncia penale c)
Le cause civili. d)
L’esercizio dei diritti di azionista od obbligazionista nelle
assemblee. |
|
|
|||
|
Questo
sito è curato dagli Avvocati
Tommaso
Milella e
Vito
Pasciolla
|
|||
|
Copyright©2001-2006
|
|||
|