L’AVVOCATO
E IL CODICE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con l’entrata in vigore del nuovo T.U. sulla
tutela dei dati personali, anche la nostra professione si trova a
fare i conti con gli adempimenti ed i termini da questa previsti.
Capita
sempre più spesso di leggere articoli contenenti inesattezze
ed obblighi inesistenti, ingenerando falsi timori ed incertezze.
In verità, la privacy è una materia che l’avvocatura,
presa da altri problemi, sta trascurando, mentre dovrebbe essere uno
degli argomenti principali di discussione, visto che lo stesso T.U.
prevede l’emanazione di un Codice contenente norme deontologiche
che andrebbe ad integrare e specificare gli obblighi previsti dall’attuale
legge, che è farraginosa e spesso di difficile interpretazione.
L’avvocatura non deve perdere questa occasione per rendere il
rapporto tra avvocato e privacy ( e di conseguenza quello con il proprio
cliente) più chiaro e semplice, riaffermando il primato del
segreto professionale per superare tutti i divieti e gli obblighi
inopinatamente previsti per la nostra categoria. Lancio quindi un
appello a tutte le associazioni, istituzionali e non, affinché
si attivino per raggiungere questo risultato, che toglierebbe in un
sol colpo ogni ombra ed ogni ostacolo all’esercizio legittimo
e pieno della nostra professione.
Riguardo, poi, alla disciplina attuale, ecco come a nostro avviso
vanno interpretate le norme:
1) il consenso, sia scritto che orale, al trattamento
dei dati non sensibili, non è mai dovuto per le attività
miranti allo svolgimento di indagini difensive (nel rispetto della
legge relativa); per quelle finalizzate a far valere un diritto o
a difenderlo nelle sedi giudiziarie (per il tempo necessario a tale
finalità); per lo svolgimento di obblighi derivanti dal contratto
stipulato dall’interessato (quindi anche per il contratto di
consulenza stragiudiziale), oltre alle altre ipotesi di cui all’art.24
T.U. sulla protezione dei dati personali;
2) Per il trattamento dei dati sensibili, il consenso
sia scritto che orale, non è dovuto se i dati sono trattati
per l’esercizio di un diritto o la sua difesa in sede giudiziaria
(quindi anche per tutte le attività prodromiche e questo finalizzate);
ugualmente non dovuto nel caso di indagini difensive; occorre però
che il trattamento non sia effettuato per un periodo superire a quello
strettamente necessario al perseguimento di tali finalità o
per altre finalità con esse non incompatibili…(espressione
tra l’altro contraddittoria e che ingenera dubbi). Di fatto,
a fine rapporto, se rimangono nel fascicolo dei documenti del cliente
non restituiti (anche se è sempre bene restituire quanto non
di nostra competenza, facendo firmare una ricevuta), si verifica il
caso di un trattamento (la conservazione e l’archiviazione)
oltre i tempi necessari per espletare l’incarico, per cui è
sempre opportuno riconsegnare tutti i documenti, se si vuole evitare
di preparare un modello prestampato con informativa e consenso da
far firmare e conservare insieme al fascicolo archiviato (sempre che
si tratti di dati sensibili).
3) Per le attività meramente stragiudiziali,
che non siano finalizzate alla tutela di un diritto o alla sua difesa
in giudizio, quindi per le consulenze in genere, e solo quando abbiano
ad oggetto dati sensibili, occorre il consenso scritto dell’interessato.
4) Riguardo all’informativa che l’Avvocato
deve fornire al cliente, non è dovuta per gli elementi del
trattamento già noti all’interessato, il che vuol semplicemente
dire che non è quasi mai dovuta, perché al momento del
conferimento dell’incarico il cliente è (innegabilmente)
a conoscenza di tutti gli elementi in cui si articola l’informativa;
il tutto è strettamente collegato all’incarico che egli
conferisce, salvo casi in cui l’avvocato non rispetti gli obblighi
deontologici o effettui trattamenti speciali, particolari.
5) Nel caso in cui i dati dell’interessato
siano raccolti presso terzi, l’informativa allo stesso non è
dovuta se i dati stessi sono trattati per investigazioni difensive
o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con il
solito vincolo della finalità e del tempo, anche nel caso di
dati sensibili (ad esempio nel caso in cui assumiamo informazioni
sulla controparte del nostro cliente, o da conoscenti).
6) Altro problema scottante e che sfugge ai più,
è quello dei dati sensibili trattati per fornire una consulenza
on-line a norma dell’art. 17 del Codice deontologico; in questo
caso, per superare tutti i problemi interpretativi che la disciplina
sui documenti informatici pone, la cosa migliore è l’utilizzare
la firma digitale, che, oltre a dare dignità di “forma
scritta”, permette di identificare con esattezza il cliente
e di garantire sicurezza ed integrità sia alla sottoscrizione
elettronica che al contenuto del documento informatico di consenso,
mettendo il professionista al riparo da possibili problemi (potrebbe
bastare anche quella elettronica, ma la cosa è ancora incerta
e pone seri dubbi tra gli esperti del settore, per cui si consiglia
di andare sul sicuro).
Ritornando al problema evidenziato in apertura, un Avvocato si trova
a dover sovrapporre una serie di regole e regolette imposte da norme
frammentate di difficile reperimento e collegamento, solo per garantire
un diritto al titolare dei dati personali, che da sempre è
stato garantito dalla nostra categoria, vincolata al segreto professionale
e agli altri obblighi deontologici.
In conclusione, riformuliamo l'accorato appello fatto in apertura
a tutte le associazioni istituzionali e non, perché facciano
fronte comune per proporre un Codice da affiancare al T.U. sulla tutela
dei dati personali (così come previsto dalla legge stessa),
affinché tutti questi obblighi vengano ricompresi in quelli
già previsti nelle nostre leggi professionali e nel Codice
deontologico.
Va ribadito come il gravare di ulteriori adempimenti ed oneri il professionista,
intaccando un equilibrio, comunque di per sé rispettoso della
privacy dei clienti, rischi di compromettere la tutela fino ad oggi
assicurata, a causa della difficoltà pratica di adempiere a
norme di difficile interpretazione.
Avv. Mirella Chiarolla Avv. Patrizio Galeotti
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