![]() |
|
|||||||||||
|
Art.
3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare
la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei
suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che coinvolgono
l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni
alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della
persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio
della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la
gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità,
Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre ed esposizioni”.
|
5 Aprile 2001 Sala delle conferenze del Comune di Acquaviva
"PEDOFILIA E INTERNET"
Atti del convegno organizzato da Caritas, Associazione permanente di solidarietà e Associazione Oratorio di Santa Maria Maggiore - Relatore Avv. Lucrezia Maselli -Breve resoconto del convegno La relazione dell'Avv. Lucrezia Maselli
Questo sito è curato dagli Avvocati Tommaso Milella e Vito Pasciolla Copyright©2001-2003
Il 5 Aprile 2001, presso la Sala delle conferenze del Comune di Acquaviva delle Fonti, si è tenuto un incontro sul preoccupante e attualissimo tema dei rapporti tra Pedofilia e Internet. In un'epoca in cui è difficile che un bambino non abbia l'uso del computer, la Caritas, l'Associazione permanente di solidarietà e l'Associazione Oratorio di Santa Maria Maggiore hanno ritenuto di affrontare questo tema, nella speranza di poter dare chiarimenti e risposte alle famiglie preoccupate dal dilagare di fenomeni criminali i cui autori utilizzano questo mezzo, con cui i bambini hanno molta dimestichezza, per poter commettere atti spregevoli ai loro danni. Lo stesso convegno si è tenuto, poi, il 25 Maggio, presso la Scuola Don Bosco di Santeramo ad ulteriore dimostrazione del fatto che si sta sviluppando una cultura della consapevolezza e della denuncia.
Si è colta l'occasione di questi incontri per presentare il Progetto Davide: la creazione di un sito: www Davide.it, che permette di accedere ad internet tramite una connessione sicura e controllata, escludendo siti inadatti e sconvenienti per il loro contenuto.
Il dr. Vito Romanelli, pediatra, prima di presentare il relatore, avv. Lucrezia Maselli, ha illustrato gli scopi e le finalità dell'incontro, accennando ai problemi, alle eventuali risorse e all'importantissimo compito dei pediatri ai fini della segnalazione di casi di abuso. I pediatri, in particolare, sono coloro che conoscono il bambino fin dalla nascita, lo seguono nella crescita e hanno la possibilità di valutare se è "a rischio". Ha, inoltre, illustrato i dati relativi all'utilizzo della televisione da parte dei bambini; dati che dovrebbero essere applicabili anche all'uso del computer. Il bambino, così come non deve essere esclusivo "detentore" del telecomando, non deve essere lasciato solo nell'utilizzo del computer e nella "navigazione" su Internet. In particolare, è importante che ci sia una collaborazione tra gli operatori per aiutare i genitori ed affrontare questi gravi problemi.
L'avv. Maselli, che si occupa prevalentemente di diritto della famiglia e dei minori, ha innanzi tutto evidenziato quanto sia fondamentale affrontare questo tipo di problemi, confrontarsi su di essi e, soprattutto, realizzare una collaborazione tra le varie professionalità che vengono ad operare quando si verifica l'abuso su un minore. A questo proposito ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante la specializzazione per chi opera in questo campo e la cooperazione in modo che ognuno degli operatori possa capire dove finisce il proprio ambito di azione e inizia quello dell'altro. Non si deve mai perdere di vista che l'interesse prevalente è quello del bambino che deve essere difeso in quanto non può farlo da solo.Il personale scolastico, sociale, sanitario e giudiziario e le forze dell'ordine devono essere adeguatamente formati e periodicamente aggiornati in materia di reati sessuali a danno di minori. L'ostacolo dell'ignoranza in materia di reati sessuali da parte di coloro che hanno un ruolo attivo prima, durante e dopo il processo penale è ancora molto diffuso. E' del 6 Aprile 2001 il Documento di indirizzo per la formazione in materia di abuso e maltrattamento all'infanzia che segnala l'opportunità di prevedere corsi specifici per i medici e percorsi multidisciplinari anche per le altre professioni coinvolte nella segnalazione e rilevazione del fenomeno.
Avv. Lucrezia Maselli
Negli ultimi anni si sta certamente sviluppando una diversa consapevolezza che sta facendo emergere queste problematiche. Quella che emerge, purtroppo, è solo la punta di un iceberg, il sommerso è maggiore di quello di cui noi veniamo a conoscere. Tantissimi bambini ogni anno sono vittime di abuso e atti di sfruttamento sessuale compiuti da adulti in ogni classe sociale. Nella maggioranza dei casi, questi avvengono in ambito intrafamiliare, le violenze sessuali si compiono all'interno delle mura domestiche; quando vengono perpetrate in ambito extrafamiliare, ci riferiamo alla pedofilia.Questo significa che il problema della pedofilia ha giustamente scatenato un forte allarme sociale, ma non dobbiamo perdere di vista la circostanza che è all'interno della famiglia che si compie l'80% degli abusi sessuali. Non si tratta di sottovalutare un fenomeno che in realtà sta diventando sempre più preoccupante, ma di porre attenzione a come questo si affronta: con atteggiamenti professionali e senza privare l'infanzia della spensieratezza e giocosità che le sono proprie, evitando così di perpetuare un ulteriore abuso. Per affrontare l'argomento pedofilia, occorre non avere timore di guardare in faccia la realtà, anche quando questa può suscitare il nostro sdegno e orrore. Si deve trovare il coraggio di parlare senza cadere nel rischio opposto di parlarne troppo e a sproposito. Rompere il muro di omertà, perché è sempre dopo l'accadimento dei fatti che "tutti sapevano".
In questa occasione ci dobbiamo occupare di Pedofilia e Internet e la domanda più spontanea è perché un mezzo tecnologico di comunicazione di potenzialità illimitata come Internet da qualche tempo ha interessato alcuni movimenti di pedofili. Internet serve, secondo quanto è emerso dalle inchieste penali, ai pedofili per diversi scopi: parlare fra di loro e conoscersi; avere indirizzi di "paradisi del sesso" e di bambini reperibili, più espliciti rispetto alle pubblicità allusive del turismo sessuale; costituire una associazione a livello planetario e, come è ovvio, fruire di uno strumento che ad un costo insignificante offre immagini sempre nuove ed in quantità inimmaginabile.
C'è anche il piacere di riunirsi e la volontà, creando un sistema, di togliere ogni remora al rendere abituale il ricorso al soddisfacimento pulsionale di tipo pedofilo. E a ciò si è incrociato il bisogno di autogiustificarsi rimuovendo, attraverso un'organizzazione e una pratica ossessiva e abituale, i propri sensi di colpa. L'utilizzo di canali di diffusione telematica può infine avere rappresentato una strategia di una minoranza pedofila per raggiungere, attraverso la neutralità della nuova tecnologia, degli obiettivi più generali di legittimazione, cercando di acquistare progressivamente il diritto ad una visibilità che nella nostra epoca le è ancora negata. L'organizzazione di pedofili scoperta a Roma il 22 Maggio scorso, era nata da ben 17 anni e, da una parte aveva una struttura di festini, messaggi via internet, video, CD, dall'altra, una struttura clandestina sul modello terroristico: il "fronte di liberazione dei pedofili" e il suo braccio armato, la "Brigata pretoriana". Un gruppo di esaltati che progettavano intimidazioni contro sacerdoti, magistrati e carabinieri e imparavano a confezionare ordigni con acidi e sostanze chimiche.Possiamo aggiungere che anche la diffusione del turismo sessuale e il consumo di immagini di bambini, viste su Internet o su riviste e in cassette pornografiche, vanno nella stessa direzione, di portare un po' per volta a considerare la pedofilia come un dato normale e la relazione sessuale pedofila come un diritto dell'adulto.
Un altro rischio presente è che progressivamente entri nelle mentalità una distinzione della pedofilia fra forme aggressive e violente (da respingere) e forme persuasive (che sono tollerate); ci potrebbe destare perciò orrore solo il pedofilo che uccide o ferisce il bambino mentre potremmo finire per accettare quello che "gli dà affetto". Non si può invece, minimizzare i danni di un rapporto privo di violenza fisica in cui il bambino diviene oggetto di una manipolazione da parte dell'adulto fondata sull'insegnamento ("ti spiego come si fa"), sul segreto ("guai se lo dici alla mamma"), sulla seduzione e complicità, sui sensi di colpa e che, comunque, in caso di minaccia del bambino di rivelare, provoca delle reazioni; si presume sia accaduto questo nel caso del piccolo Silvestro che era stato oggetto di abusi che erano stati gestiti dall'abusante con abilità e, sino ad allora, senza far ricorso ad alcuna "violenza"; improvvisamente una sua minaccia ha provocato la reazione dell'uomo che ha reagito con straordinaria efferatezza, distruggendo quell'oggetto che gli si era ritorto contro. Il passaggio dalla pedofilia all'infanticidio dipende dalla remissività e dall'assoluta dipendenza del bambino.
Infine non può considerarsi indifferente la pornografia infantile anche solo a livello di visione. Il guardone non provoca direttamente in quel momento un danno a dei bambini, ma la sua condotta rappresenta uno strumento di danno: infatti le immagini vengono acquistate o ricevute da altri che devono farle e quindi la domanda di queste merci crea a monte una offerta con bambini che vengono utilizzati per le riprese, nasce un circolo perverso di domanda - offerta che si esaltano a vicenda.Per quanto riguarda Pedofilia e Internet, quindi, secondo me, il problema va affrontato sotto un duplice punto di vista: quello delle famiglie che giustamente si chiedono come e cosa fare per sostenere e difendere i propri figli che "navigano" su Internet e quello della protezione dei bambini che su Internet sono, loro malgrado, protagonisti nell'ambito di certi siti.
Partendo da quest'ultimo aspetto, sappiamo che in Italia, in attuazione di Convenzioni internazionali (New York 20.11.89 ratificata in Italia con L.27.05.91 n.176 - Conferenza di Stoccolma adottata il 31.08.1996) sono state promulgate due leggi di importanza fondamentale. La disciplina della sessualità sui minori è stata profondamente rivisitata con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale e poi con la legge 3 agosto 1998 n. 269 contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù. E già il fatto che le leggi siano cambiate costituisce una buona ragione perché insegnanti, giudici, operatori dei servizi e del privato sociale si interroghino su quali attitudini nuove essi sono chiamati ad assumere in questo campo.
Con la legge 66/96 è stata modificata la disciplina penale relativa alla violenza sessuale, sono state introdotte nuove ipotesi di reato: c'è stato un superamento della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti che ora integrano un'unica fattispecie: la violenza sessuale (609 bis c.p.), per cui è prevista una pena più grave di quella sancita in passato per la violenza carnale. I reati che sono disciplinati non sono più considerati delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma delitti contro la persona.
Anche se con la previsione della diminuente della "minore gravità", che riduce la pena fino ai due terzi e che costituisce una seria limitazione ai fini dell'applicazione e della congruità della stessa, il risultato di affermare la gravità del reato è stato, in parte, raggiunto.
Per quanto riguarda la normativa relativa ai minorenni si è configurato un indubbio e importante progresso. Ha definito in quattordici anni l'età al di sotto della quale la sessualità con un bambino costituisce un abuso punito come grave reato. Ha sancito, con l'art. 609 septies, oltre alla irrevocabilità della querela, la procedibilità di ufficio se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici e, nel caso di atti sessuali (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 609 bis), gli anni dieci. Ipotesi, quest'ultima che è stata giustamente punita con una pena maggiore (609 ter).
Prima non c'era una regolamentazione dei rapporti tra magistratura ordinaria e servizi degli enti locali che permettesse una tutela dei minori in caso di abuso; quando ci fosse un sospetto o fosse conclamata una situazione di questo genere, i servizi segnalavano il caso al Tribunale per i minorenni, il quale il più delle volte valutava persino l'opportunità o meno di effettuare la denuncia alla Procura della Repubblica ordinaria. Questa prassi derivava dalla carenza o, addirittura, mancanza di rapporti e collegamenti tra magistratura ordinaria e servizi, dalla scarsa specializzazione di questi ultimi, dalla scarsa conoscenza da parte delle Procure ordinarie delle tecniche specifiche di indagine e dei principi di tutela del minore abusato, dalla assenza di norme che tutelassero il minore durante le indagini e nel procedimento penale. La legge ha previsto che il Procuratore della Repubblica dia notizia al Tribunale per i minorenni dei procedimenti per abusi sessuali in danno di minori legittimando il suo operato per il solo fatto dell'obiettiva esistenza di una situazione di difficoltà.
La legge 66/96 ha introdotto varie innovazioni che consentono una maggiore tutela del minore: l'audizione protetta, l'incidente probatorio, la pena detentiva per chi viola la privacy di un minore abusato. Una delle novità più importanti è stata proprio quella della diversa considerazione del soggetto minorenne testimone o vittima di violenza.
Molte critiche sono state rivolte a questa legge. E' stata considerata troppo frammentaria dal punto di vista normativo: serie dettagliata di ipotesi di reato, circostanze aggravanti, casi di perseguibilità di ufficio, che hanno reso più difficile il dettato legislativo.
Inoltre, un sistema sanzionatorio incongruo: pene edittali aumentate in modo sproporzionato, ma ridotte con l'applicazione della diminuente della minore gravità, con conseguenti condanne miti e facoltà di usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena e del "patteggiamento".
Altra critica è stata mossa alla determinazione dei soggetti attivi; alcuni soggetti che hanno familiarità con la vittima minorenne, pur non essendo conviventi, sono stati esclusi nell'ambito delle circostanze aggravanti (zii, cugini).
Non sono previste prescrizioni atte a realizzare la qualificazione, il coordinamento e la collaborazione tra gli operatori, con la creazione di un pool e di servizi a tutela della vittima.
Queste carenze sono state colmate, in alcuni casi, con la creazione di intese tra uffici giudiziari per i casi di abuso sessuale in danno di minori, con le quali sono state sancite modalità di coordinamento tra i rispettivi uffici; protocolli di intesa che attuano quella indispensabile interazione tra magistratura ordinaria e minorile. Interazione che è fondamentale per contemperare le diverse esigenze che questo tipo di reato implica: bisogno di legalità con l'individuazione e la punizione del colpevole, ma anche tutela e protezione della vittima. Nonostante queste limitazioni e le critiche, è indubbio che le previsioni relative ai minorenni inserite in questa legge, hanno configurato un importante progresso sulla strada della lotta alla violenza sessuale.
Mancava però in questa prima legge un'attenzione allargata alle nuove forme organizzate di sfruttamento sessuale dei minori che si svolgono in un mercato ormai planetario e la cui impunità era assicurata proprio dalla loro transnazionalità. Il vuoto è stato colmato dalla l. 269/1998 che si propone di contrastare la prostituzione minorile in forme organizzate o meno, il turismo sessuale, la pornografia minorile e le attività pedofile esercitate attraverso reti o sistemi telematici, estendendo la possibilità di perseguire anche quei reati che sono commessi al di fuori del territorio dello Stato e ai danni di bambini non italiani. Il bambino viene ridotto a vera e propria merce sessuale, al solo scopo di sfruttarne il corpo; è un business in alcuni paesi superiore a quello della droga [Asia, America latina, Africa, Europa est]. Che si sia sentita la necessità di disciplinare tutte queste manifestazioni che riducono i minori ad oggetti sessuali e commerciali la dice lunga sui mutamenti avvenuti.
La legge 269/98 ha introdotto delle nuove ipotesi di reato nel codice penale (artt. 600 bis - 600 septies), punendo chi sfrutta o induce alla prostituzione, chi produce, vende o semplicemente detiene materiale pornografico con minori, chi adesca o cerca di sfruttare minori via Internet, i clienti dei cd. sex tour, chi organizza i cd. viaggi di turismo sessuale. E' stato uno dei primi tentativi di reprimere penalmente comportamenti attuati grazie anche all'utilizzo della tecnologia informatica.
"Chi usa la via telematica al fine di adescare o sfruttare sessualmente minori di diciotto anni è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinque a cento milioni." Non voglio dilungarmi sulle sanzioni previste dal legislatore, voglio però evidenziare che sono sorte molte polemiche in relazione alla previsione come reato della distribuzione, divulgazione di materiale pornografico o di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, anche PER VIA TELEMATICA. Si è detto, infatti, che così facendo era limitata la libertà di espressione. Inutile sottolineare quanto questa obiezione sia fuori luogo, perché, invece, è il prodotto stesso che comprime la libertà del minore, ne ostacola lo sviluppo, è il risultato del suo sfruttamento. L'estensione internazionale di forme di criminalità già note ci costringe ad ammettere restrizioni della libertà individuale finalizzate alla tutela di beni di rango certamente superiore.Ci troviamo dinanzi a sensibili limitazioni della libertà individuale giustificate dall'acquisita consapevolezza in ordine alle dimensioni dei fenomeni criminosi e alla valenza dei beni che si tratta di tutelare.
Un aspetto meritevole di attenzione è quello previsto nell'art. 14 della l.269/98 a proposito delle attività di contrasto. Il primo comma prevede che previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le strutture di polizia giudiziaria specializzate per la repressione dei reati sessuali o per la tutela dei minori possono procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico al fine di acquisire elementi di prova e il secondo comma prevede che possano essere utilizzate indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o di scambio su reti o per partecipare ad esse, cioè viene consentito all'autorità di svolgere la medesima attività per poterla contrastare.
Un problema giuridico è sorto in ordine alla responsabilità penale dei provider (proprietari di infrastrutture di telecomunicazione, fornitori di accessi o fornitori di servizi) i quali non siano gli autori materiali del reato e non abbiano consapevolmente immesso in rete il materiale illecito o concorso in qualunque modo a questo spregevole disegno criminoso.Dalla norma non si evince con certezza se i soggetti attivi di questo tipo di reati siano soltanto gli autori del materiale pornografico e tutti coloro che consapevolmente lo hanno immesso in rete o anche gli ignari fornitori dei servizi di comunicazione. Si deve ritenere non applicabile estensivamente (in virtù del divieto di analogia della legge penale) ai provider la normativa applicata alle trasmissioni radiofoniche, televisive (L. 06.06.1990 n.223) e per la carta stampata (artt.57 -57 bis c.p.) che prevede responsabilità penali e, quindi, non ritenere responsabili i gestori del servizio telematico in quanto la quantità dei dati che circola nel sistema in un ristretto lasso di tempo, rende inesigibile un controllo sui medesimi. Una partecipazione punibile del provider è attualmente configurabile solo nel caso in cui si dimostri che egli ha consapevolmente fornito accesso ai dati illegali, nella previa conoscenza del loro contenuto.
Altra perplessità è stata manifestata in ordine alla richiesta di punizione per la semplice detenzione di materiale pornografico con minori, in nome della difesa della sfera privata di ognuno. Nel caso in questione, però, il materiale utilizzato incorpora la violazione grave di un diritto altrui, quello del minore sul quale, attraverso la produzione di detto materiale è stata esercitata violenza; oltretutto è necessario contrastare non solo l'offerta dello stesso, ma anche la domanda. Chi detiene instaura una qualche forma di complicità col crimine pregresso e quella complicità costituisce condizione determinante per l'esistenza e lo sviluppo del mercato fondato su quello stesso crimine.Per quanto riguarda la legittima richiesta dei genitori che vogliono sentirsi tutelati quando il loro bambino "adopera" internet, Internet è un fenomeno diffuso, una comunità che raddoppia ogni sei otto mesi, e che dà, a chi ha la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie, un'occasione impareggiabile per migliorare la conoscenza e la comunicazione. Purtroppo questo nuovo modo di comunicare è stato associato spesso alla pedofilia come se le due cose fossero strettamente collegate, ma non si considera che i rischi che si possono correre sono quelli che si possono porre in tutte le cose della vita. E' quindi opportuno che quando affidiamo ai nostri bambini la possibilità di accedere alla rete si faccia il possibile perché abbiano un'esperienza positiva da questo accesso.
Gli internet provider cercano di rendere più sicura la rete attraverso l'installazione di sistemi di protezione, di criptaggio, ma il sistema più sicuro è quello di stare vicino ai figli, di vedere cosa fanno in rete, veder con chi scambiano i messaggi di posta elettronica e magari utilizzare la stessa casella di E-Mail; il ragazzo deve sapere che non deve dare la propria parola - chiave a nessuno, non deve mai dare il suo nome o informazioni personali o pubblicare sul web sue fotografie, anche innocenti. Sappiamo infatti che una fotografia può essere innocente per un genitore e invece tutt'altro che innocente per un pedofilo. Deve sapere che non deve partecipare a conferenze telematiche se qualcuno dice qualcosa di strano o di preoccupante, non deve rispondere via e-mail a messaggi molesti, allusivi o indecenti.
I genitori devono evitare di far navigare i figli quando sono soli in casa; evitare che il bambino abbia il computer nella sua stanza, avvertirlo che ci sono organizzazioni o persone che abusano di internet e di non prendere appuntamenti con nessuno senza avvertire i genitori, anche se può sembrare loro di avere contatti con un coetaneo.
Gli utenti del Web devono segnalare ai siti delle Forze dell'ordine qualsiasi sito inerente la pedofilia.
E, comunque, ricordiamoci che non è facile accedere ad un sito pedofilo, il livello tecnologico è alto, anche se le organizzazioni dei pedofili evitano sempre più accuratamente di scambiarsi materiale pedopornografico attraversi i siti web (contrassegnati con la tripla w) e si indirizzano verso sistemi più sicuri come nel caso dei software FTP che consentono a due computer di entrare in diretto collegamento. In pratica, comunicando un numero di identificazione personale, è come se si dicesse ad un'altra persona "utilizza la mia macchina come se fosse un tuo disco esterno e quindi puoi caricarti le immagini e solo tu avrai accesso a queste risorse" (messaggio di posta elettronica: viene aperta una sola porta per chi vuole accedere e questa connessione diventerà invisibile in pochi minuti).
Ci sono dei servizi sulla rete che consentono di filtrare i contenuti potenzialmente dannosi, ci sono proprio dei servizi ad hoc che cominciano a diffondersi. Tra i principali siti che hanno dei contenuti per i bambini (Disney) viene offerto il collegamento ad uno di questi servizi e si raccomanda vivamente ai genitori di informarsi e di utilizzare questi servizi di selezione e filtraggio.
Ci sono anche altri siti che forniscono regole di comportamento; per esempio su SafeKids. com c'è una lista di quelle che sono le regole di comportamento per i ragazzi cui i genitori possono fare riferimento.
I providers hanno già definito delle proposte istituzionali per un codice deontologico, con una bozza di autoregolamentazione che è stata sviluppata non solo dai providers italiani ma in collaborazione con l'associazione dell'editoria elettronica, perché è importante che l'autoregolamentazione sia internazionale per essere efficace in quanto la struttura di internet non è legata né limitata ad alcun confine geografico o politico.In questa proposta c'è la volontà di impegnarsi a registrare accuratamente i dati relativi ai propri utenti.
E' importante che il provider abbia un data base sicuro, dove siano registrati per nome e cognome tutti i propri utenti di modo che, pur garantendo l'anonimato, in base ai principi della privacy, vi sia la possibilità se poi sono commessi degli atti illeciti, di rintracciarne l'autore. Sappiamo che vi è un'altra possibilità per risalire a coloro che si sono collegati ossia attraverso i tabulati delle telefonate che registrano data, ora e luogo delle chiamate. L'altro punto su cui l'Associazione si impegna è quello di informare gli utenti dei rischi che corrono nell'accesso alla rete e fornire una serie di strumenti per mantenere al massimo la sicurezza nell'utilizzo della rete. Gli strumenti quindi sono: l'informazione, l'elenco dei siti in cui si possono trovare dei programmi per filtrare il contenuto potenzialmente dannoso, i servizi ad hoc, le attività identificative di copertura con i siti esca predisposti dalle Forze dell'ordine.
In Italia dal 1996 è sorto il Nucleo Operativo di Polizia delle Telecomunicazioni. Dal 1994 opera in Italia l'ECPAT, un'organizzazione oggi presente in più di 40 paesi (End Child Prostitution, pornography And Trafficking), che è un referente qualificato per chi abbia bisogno di aiuto.
Allora, oltre a queste, per così dire tecniche, quali forme di difesa attuare per i bambini che "navigano"? Credo che il percorso sia nel rapporto genitori figli. Non in una vigilanza oppressiva, quanto nel modo di aiutare il figlio a saper utilizzare strumenti adeguati di autocontrollo. Molte volte visitare un certo tipo di siti è solo una curiosità che si ferma lì e finisce. Purtroppo o si rifiutano questi strumenti o è un po' quello che accade con la televisione; ci sono film vietati ai minori di quattordici anni che vengono trasmessi ad ora tarda, la cui pubblicità, però, viene portata all'attenzione in ore più che accettabili.
E' davvero difficile trovare una soluzione al problema e individuare la strategia migliore per affrontarlo. Al di là di quello che la legge stabilisce e della tutela che predispone per affrontare il problema della violenza in generale e della pedofilia in particolare sarebbe bello poter eliminare, con interventi normativi o di polizia, i siti pornografici. In attesa che questo si realizzi, si deve anche tenere presente che ci sono i siti che sono all'estero su cui i nostri organismi, in assenza di accordi, non possono intervenire (occorrerebbe un'organizzazione a livello internazionale per poter operare su questi in modo adeguato); è chiaro che siamo di fronte a nuovi problemi in rapporto ai quali iniziamo da poco a prendere consapevolezza.Credo che l'unica difesa, ancora una volta, sia nella genitorialità, nella capacità di essere genitori bravi ad aiutare i figli a saper fare delle scelte, per quello che è possibile, adeguate; noi adulti, educatori, genitori dobbiamo trovare le parole per insegnare ai nostri figli l'inviolabilità del loro corpo, senza per questo spaventarli. Dire a un bambino che esistono adulti buoni e altri meno, senza per questo farne una creatura diffidente e paurosa, spiegare poi che a nessuno, né buono né cattivo, è consentito di fare qualcosa sul suo corpo, qualcosa di sconosciuto e di non richiesto, evitando però, che qualunque sensazione fisica provata al contatto con un adulto, venga associata a qualcosa di disdicevole e peccaminoso.
E' sicuramente un compito arduo e, in questo, ci può aiutare il colloquio, la possibilità che tutti i bambini dovrebbero avere di parlare in ambito familiare e scolastico, di quanto può preoccuparli, spaventarli, di ciò che succede loro e del loro vissuto in seguito a determinate esperienze.
Ma la possibilità di colloquio può sussistere per un bambino soltanto nel caso in cui l'adulto sappia offrirgliela. Ecco allora che la capacità del genitore, dei familiari e degli insegnanti di instaurare un rapporto di fiducia con il bambino, diventerà essenziale per far sì che il bambino stesso riesca ad aprirsi e a comunicare i suoi pensieri.
Se il rapporto non sarà basato sulla fiducia, allora questa possibilità di colloquio non potrà mai nascere e con essa verrà negata al bambino anche la possibilità di ricevere un aiuto.Quando si viene a conoscere un caso del genere, genitori, insegnanti, quanti sono vicino ai bambini, prendano lo spunto per discuterne.
Chiacchierando, verrà fuori quello che i figli sanno o non sanno, le loro esperienze. Così come i genitori affrontano il problema di come il bambino deve difendersi dalle motociclette per strada, così affrontino il problema della pedofilia, lo spieghino. Ogni avvenimento, di ogni genere, va raccontato e spiegato.
Tutti possiamo incontrare dei momenti di difficoltà e di scoraggiamento, non esistono delle soluzioni già pronte; è importante che il bambino si senta amato e rassicurato e se siete voi ad avere bisogno di rassicurazioni non esitate a chiedere aiuto, a discutere di questi problemi con persone che possono aiutarvi.Il Presidente del Tribunale per i minorenni, in occasione del convegno sull'abuso che si tenne a dicembre, sempre qui ad Acquaviva, consegnò un documento (testo campagna di promozione e sostegno della genitorialità) curato dalla prof. Veggetti Finzi che personalmente ritengo sia un validissimo strumento per affrontare i problemi legati alla genitorialità. Lo lascio a mia volta agli organizzatori per continuare quell'opera di diffusione iniziata dal Presidente Occhiogrosso e voglio concludere leggendo alcuni passi significativi:
"La sicurezza dei più piccoli si basa sulla disponibilità di un buon ambiente mentale oltre che fisico. Un ambiente che resta stabile e disponibile mentre loro cambiano e acquisiscono fiducia in se stessi e negli altri. Se questo non accade molte volte è perché i genitori non trovano il tempo per dedicarsi al figlio, per giocare con lui, per condividere la sua vita. La vera ricchezza dei nostri giorni non è il denaro ma il tempo...
...Quando il bambino si sente grande perché va a scuola è l'occasione giusta per attrezzarlo a difendersi da eventuali molestie. Deve sapere che il corpo è suo e che nessuno lo può manipolare all'insaputa del papà e della mamma. In caso un estraneo lo inviti ad andare con lui, deve subito chiamare la mamma, oppure chiedere aiuto a degli adulti. Può darsi che il piccolo intimorito non parli o, se è un familiare a prendersi troppe confidenze con il suo corpicino, non sia in grado di capire quale sia il limite tra intimità e abuso. Vi sono però degli indizi indiretti di malessere che genitori, medici, insegnanti possono cogliere ed interpretare. Ma sarà soprattutto la capacità di vivere in sintonia con il vostro bambino a farvi intuire che c'è qualcosa che non va.La mentalità della gente sta cambiando, sono sempre più numerose le persone che smettono di pensare, di fronte a fatti inquietanti, " mi faccio i fatti miei", perché hanno capito che quanto accade ad un bambino riguarda tutti".
E voglio sottolineare l'importanza di questo perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani.