|
IL
PROCESSO TELEMATICO:
Esperienze
e Prospettive
Con il regolamento approvato dal Consiglio
dei Ministri il 26 gennaio 2001 è stato disciplinato l'uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, in quello amministrativo
e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionale della Corte dei
Conti.
Il regolamento in questione costituisce la
prima importante applicazione nell'ambito dell'amministrazione della
giustizia dei principi in materia di informatizzazione nell'attività
della pubblica amministrazione dettati dall'articolo 15 della legge
15 marzo 1997 n. 59 (c.d. Bassanini 1) e dal successivo regolamento
approvato con d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513.
Un primo punto va chiarito: il regolamento
sull'uso di strumenti informatici nel processo viene approvato il 26
gennaio del 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile
2001.
Nelle more della pubblicazione di tale regolamento,
e, comunque, prima della sua approvazione, è, invece, sopravvenuto il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa approvato precedentemente con il d.p.r.
n. 445 del 28 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2001.
Pertanto nel regolamento relativo al c.d. processo
telematico si trovano numerosi riferimenti al d.p.r. n. 513 del 1997
che, però, si trova ad essere stato ormai abrogato in virtù dell'entrata
in vigore del nuovo testo unico.
torna all'inizio
IL
DOCUMENTO INFORMATICO
La incongruenza temporale segnalata emerge
in modo particolare in relazione alla stessa definizione di documento
informatico.
L'articolo 1 del regolamento sul processo telematico
prevede che agli effetti del regolamento stesso per documento informatico
si intende la «rappresentazione informatica del contenuto di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del d.p.r. n. 513 del
1997».
Questa definizione si discosta leggermente
dalla definizione già contenuta nel d.p.r. n. 513 del 1997 e pedissequamente
ribadita dall'articolo 1 del d.p.r. n. 445 del 2000, laddove invece
viene definito come documento informatico «ogni rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».
La precisazione non è di poco conto, perché,
come è stato giustamente sottolineato da alcuni commentatori nell’immediatezza
della pubblicazione (Cammarata), parlare del documento informatico come
di rappresentazione informatica del contenuto di atti oppure
come rappresentazione informatica di atti implica che nel primo
caso il documento informatico sarà sempre e soltanto la copia di un
atto formato su supporto diverso, del quale riprodurrà il contenuto,
mentre invece nel secondo caso si ammetterà la possibilità che il documento
informatico costituisca l'originale dell'atto, e che un atto possa essere
quindi formato esclusivamente mediante rappresentazione informatica.
Del resto, questa incertezza si è riflettuta
anche nell’iter di formazione del Testo Unico n. 445 del 2000,
dal momento che il riferimento al contenuto si rinviene nelle bozze
iniziali di tale testo unico ed è stato poi successivamente eliminato
nella versione definitiva.
La storia del documento informatico trae le
sue mosse dall’articolo 15 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (c.d.
Bassanini n. 1), che ha previsto che gli atti, i dati e i documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici
o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, siano validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
La medesima legge-delega ha poi espressamente
demandato al governo l'emanazione di regolamenti disciplinanti i criteri
e le modalità di attuazione di tale disposizione, sia per la Pubblica
Amministrazione che per i privati.
Questa regolamentazione è stata dettata dal
successivo regolamento approvato con il D.P.R. 513 del 1997, oggi abrogato
dal d.p.r. n. 445 del 2000, il quale conteneva una definizione più dettagliata
della nozione di documento informatico, definito appunto «la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».
Tale definizione del documento informatico
è stata, poi, ulteriormente ribadita dal predetto Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
All'articolo 1 il testo unico di recente approvazione
conferma la definizione del documento informatico come “la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Ai
sensi del seguente articolo 8 il documento informatico da chiunque formato,
la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del testo unico stesso.
In particolare, relativamente ai documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, il Testo Unico prevede
che gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, “costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.
Il documento informatico sottoscritto con firma
digitale, e redatto in conformità alle regole tecniche previste dall'apposita
normativa regolamentare tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 10
del T. U. ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del codice
civile.
Inoltre, il documento informatico, sottoscritto
con firma digitale, secondo le modalità indicate dall'articolo 23 del
Testo Unico, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo
2702 del codice civile.
Risulta anche ribadita, dall’art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa,
la disposizione prevista dal precedente articolo 6, comma terzo, del
d.p.r. n. 513 del 1997, dove viene previsto che le copie su supporto
informatico di documenti formati in origine su supporto cartaceo o,
comunque, diverso da quello informatico, sostituiscono ad ogni effetto
di legge di originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
è autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con
le modalità tecniche indicate dal D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (in G. U.
n. 87 del 15 aprile 1999).
Una prima notazione, in chiave critica, deve
essere riservata alla scelta adottata dal legislatore con l’approvazione
del decreto legislativo n. 445 del 2000.
Va certamente lodato l’intento di creare ordine
nel disordinato coacervo delle norme che riguardavano la documentazione
amministrativa, tuttavia, con l’adozione di una fonte normativa di rango
primario è stato vanificato l’intento, realizzato dalla c.d. legge Bassanini
1, ed attuato dal regolamento approvato con il d.p.r. n. 513 del 1997,
di delegificare la materia, e di disciplinarla mediante il ricorso a
fonti normative di rango secondario, certamente più flessibili e maggiormente
adatte a garantire un adeguamento della normativa al progresso tecnico
che, in materia, è estremamente rapido.
Ma tornando al documento informatico, ed alla
sua efficacia, non appare più condivisibile l’opinione di quanti, dopo
l’adozione del d.p.r. n. 513 del 1997 avevano ritenuto che le disposizioni
sul documento informatico si riferissero unicamente al valore probatorio
del documento, cioè solamente ai i casi in cui la forma scritta è richiesta
ad probationem.
La parificazione del documento informatico
sottoscritto con l’apposizione della firma digitale alla scrittura privata
può ritenersi ormai certamente riferibile anche alle norme che richiedono
il requisito della forma scritta degli atti ad substantiam, per
la costituzione di un diritto o per la produzione di determinati effetti
legali.
Ciò è stato espressamente specificato dal comma
1 dell’art. 10 del T.U. n. 445 del 2000 dove si prevede che il documento
informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle
regole tecniche, soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Un altra questione è, viceversa, la interpretazione
della portata del successivo richiamo all'articolo 2712 cod. civ., in
virtù del quale il documento informatico viene equiparato alle riproduzioni
meccaniche.
Nella dizione utilizzata dal legislatore, infatti,
da un lato si afferma la piena valenza come scrittura privata del documento
informatico, e successivamente si afferma che lo stesso ha efficacia
probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile, che disciplina
viceversa le riproduzioni meccaniche.
Al comma terzo del medesimo articolo 10 viene,
poi, previsto che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale,
ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702.
I due riferimenti normativi apparirebbero dar
luogo ad un contrasto, però facilmente risolvibile.
Ed infatti, al di là della infelice collocazione
dei due riferimenti operati alla normativa del codice civile, deve ritenersi
che il documento informatico, laddove costituisca l'originale dell'atto
e sia munito della sottoscrizione con firma digitale sia stato equiparato
a tutti gli effetti, sia di forma che probatori, alla scrittura privata
sottoscritta, ai sensi dell'articolo 2702 codice civile.
Viceversa, il documento informatico, allorquando
non costituisca un'originale, ma si limiti a riprodurre il contenuto
di un documento formato su di un diverso supporto, quale quello cartaceo,
e venga munito di sottoscrizione con firma digitale, costituisce una
riproduzione meccanica assistita dalla medesima efficace di quelle previste
dall'articolo 2712 del codice civile.
Nel primo caso, pertanto, il riferimento viene
operato al documento informatico come originale dell'atto, mentre nel
secondo caso al documento informatico come riproduzione di un atto formato
su diverso supporto.
Questa confusione riflette una evidente difficoltà
del legislatore, emersa anche in merito alla stessa formulazione della
definizione del concetto di documento informatico, nell'accettare che
il documento informatico possa sostituire totalmente il documento redatto
su supporto cartaceo e non affiancarsi semplicemente allo stesso come
semplice riproduzione.
torna all'inizio
IL
PROCESSO TELEMATICO
Il regolamento che disciplina l'uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile si apre con una determinazione
del campo di applicazione abbastanza ampia, dal momento che viene ammessa
in via generale “la formazione, la comunicazione e la notificazione
di atti del processo civile mediante documenti informatici”.
In particolare, per quanto riguarda l'attività
di trasmissione comunicazione e/o notificazione dei documenti informatici
si prevede che questa debba avvenire attraverso il "sistema informatico
civile", ovverosia, secondo le definizioni contenute nell'articolo
1 del regolamento, attraverso il sottoinsieme delle risorse del dominio
giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia attacca
il processo civile.
A sua volta il "dominio giustizia" viene
definito l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale
l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica
qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e
di procedura.
In particolare l'articolo 3, comma secondo,
prevede che al sistema informatico civile possono accedere attivamente
soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività
rispettivamente consentite dal regolamento.
Da ciò si può cogliere che il sistema informatico
civile è destinato a costituire un sottoinsieme della R.U.G. (Rete Unitaria
della Giustizia), che a sua volta fa parte della più ampia Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.)
Questo sottoinsieme dovrà presumibilmente essere
una Intranet (ossia una rete chiusa), accessibile ad una cerchia ristretta
di utenti, e secondo modalità tecniche che ancora dovranno essere definite
con un apposito decreto del Ministro della Giustizia, agli utenti qualificati
degli uffici giudiziari.
L'accessibilità concreta dei dati custoditi
nel sistema informatico civile costituisce un punto nodale della riforma,
perché soltanto garantendo una concreta e capillare fruibilità del servizio
potrà realizzarsi un effettivo vantaggio per gli utenti del servizio-giustizia.
Tuttavia, la disciplina delle modalità di accesso
ai dati registrati nel circuito telematico dell'amministrazione della
giustizia dovrà tener conto della particolare natura dei dati trattati
e delle peculiari esigenze di riservatezza connesse alla gestione di
tali informazioni, e dovrà costituire, pertanto, il frutto di un delicato
bilanciamento di interessi.
Al riguardo, sorprende che il nostro legislatore,
estremamente attento e preciso nella regolamentazione sia giuridica
che tecnica delle modalità di formazione e di sottoscrizione dei documenti
informatici non abbia destinato nessuna attenzione al problema, altrettanto
serio, della criptazione dei dati informatici in modo da renderli non
conoscibili a soggetti diversi dai diretti interessati e dagli uffici
preposti.
Probabilmente è stato ritenuto che l'esigenza
di sicurezza e di riservatezza possa essere sufficientemente garantita
attraverso la circolazione dei dati esclusivamente nella R.U.G, ovverosia
in una rete separata e non collegata con circuiti telematici accessibili
al grande pubblico, quale è Internet.
L'esigenza di consentire l'accesso dei dati
ad una qualsiasi utenza esterna al personale gli uffici della pubblica
amministrazione, e di garantire una fruibilità estesa di tale accesso,
fa però tornare in ballo il problema della riservatezza dei dati e impone
una disciplina estremamente attenta e rigorosa delle modalità di accesso.
L'elaborazione delle regole tecnico-operative
per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile costituirà,
pertanto, uno snodo essenziale della riforma, dal quale dipenderà l'efficacia
e la concreta utilità dell'opera di informatizzazione degli uffici giudiziari.
torna all'inizio
IL
FASCICOLO INFORMATICO
La stessa relazione illustrativa al regolamento
sul c.d. processo telematico puntualizza espressamente che l'applicazione
delle previsioni del regolamento non esclude in alcun modo la formazione
del fascicolo cartaceo.
Anche nel caso in cui la parte proceda all'iscrizione
della causa sul ruolo per via telematica, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento, trasmettendo alla cancelleria per via telematica sia la
nota di iscrizione a ruolo che i propri atti processuali ed effettuando
altresì il deposito dei documenti probatori in formato informatico,
ai sensi dell'art. 9, la cancelleria è comunque tenuta alla formazione
del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, così come ricordato dall'art.
12 del regolamento.
Tutto ciò potrebbe dar luogo, quantomeno nelle
fasi iniziali dell’attuazione della riforma, ad un concreto aumento
delle incombenze della cancelleria civile.
La contemporanea esistenza di due fascicoli:
uno cartaceo ed uno informatico imporrà per un verso alla cancelleria
di effettuare delle copie informatiche degli atti depositati su supporto
cartaceo, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa secondo
quanto precisa il comma secondo dell'articolo 12. Per altro verso la
stessa cancelleria sarà tenuta, nel formare il fascicolo ordinario,
a riprodurre su supporto cartaceo almeno i documenti previsti dall'articolo
168 del codice di procedura.
A ciò si aggiunga che la medesima cancelleria
sarà tenuta a formare due indici: uno informatico ed uno cartaceo,
avendo cura di specificare, nell’indice degli atti del fascicolo informatico,
anche l'indicazione dei documenti conservati soltanto nel fascicolo
cartaceo e dovrà essere redatto in modo da consentire la diretta consultazione
degli atti e dei documenti informatici, dunque, presumibilmente, in
formato ipertestuale (articolo 13 del regolamento).
È evidente il rischio di un gravoso aumento
di incombenze del personale di cancelleria soprattutto nell'ipotesi,
sicuramente ordinaria nella prima fase di attuazione della riforma,
in cui le due parti del giudizio adottino modalità divergenti in relazione
alla loro costituzione in giudizio.
In questo caso, infatti, la parte che si costituirà
unicamente secondo i modi "tradizionali", per poter consultare
la documentazione offerta in produzione dalla controparte su supporto
informatico dovrà necessariamente richiedere la copia integrale, sul
supporto cartaceo, del fascicolo processuale avversario, così imponendo
alla cancelleria tutti i conseguenti adempimenti.
torna all'inizio
LA
CONSERVAZIONE E L’ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Un ulteriore " punto caldo " della riforma
che si intende attuare con il regolamento che stiamo esaminando è costituito
dalla determinazione delle regole tecnico-operative relative alla conservazione
e all'archiviazione dei documenti informatici.
Proprio in questo ambito, infatti, verranno
in considerazione le contrapposte esigenze di riservatezza e di fruibilità
capillare del servizio.
Non vi è dubbio, infatti, che i dati relativi
al fascicolo informatico dovranno essere resi costantemente disponibili
alle parti e ai loro difensori, anche senza la collaborazione del personale
di cancelleria.
Tale fruibilità dovrà, naturalmente, realizzarsi
a distanza, proprio al fine di consentire la piena conoscenza delle
vicende processuali senza la necessità di attingere direttamente tale
conoscenza mediante la fisica apprensione dei documenti, liberando anche
il personale la cancelleria da una onerosa attività di gestione e ricevimento
del pubblico.
E tuttavia occorrerà impedire l'accesso agli
atti del processo a soggetti differenti rispetto alle parti processuali.
Le contrapposte esigenze potrebbero essere
efficacemente contemperate e realizzate mediante la criptazione degli
atti processuali con chiavi multiple.
La tecnologia della firma digitale adottata
dal nostro legislatore, basata sul meccanismo delle cosiddette chiavi
asimmetriche, consentirebbe di procedere alla criptazione di tutti i
documenti informatici contenuti nel fascicolo informatico con più chiavi,
e precisamente con tante chiavi quanti sono i protagonisti del processo.
In tal modo gli atti processuali, anche laddove
cadessero in mani di soggetti estranei al processo, non sarebbero da
parte di costoro concretamente leggibili.
Tale soluzione, inoltre, consentirebbe di rendere
maggiormente accessibili gli atti processuali, anche mediante una compenetrazione
tra la R.U.G. e la rete Internet, che permetterebbe a tutte le parti
del processo di poter accedere ai dati contenuti nel fascicolo informatico
in modo più flessibile e semplice.
Ciò in quanto i dati relativi ai processi civili
godrebbero di una protezione intrinseca e non necessiterebbero di una
protezione “fisica”.
Tuttavia tale strada non sembra essere stata
perseguita, almeno finora, dal nostro legislatore, anche se in materia
si attende l'emanazione del regolamento previsto dal terzo comma dell'articolo
3 con il quale verranno stabilite le regole tecnico-operative per il
funzionamento e la gestione del sistema informatico civile nonché per
l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Tale
regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 19, dovrà essere
adottato entro il 30 ottobre del corrente anno.
Questo regolamento dovrà sciogliere un ulteriore
nodo organizzativo che si frappone alla realizzazione della riforma.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) con la Deliberazione
24/98 del 30 luglio 1998, concernente le “Regole tecniche per l'uso
di supporti ottici”, per l'archiviazione dei documenti possono essere
utilizzati supporti per i quali l'operazione di scrittura comporta
una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto
stesso. Sono pertanto esclusi i supporti per i quali esista una
tecnica per annullare l'effetto dell'operazione di scrittura anche nel
caso che tale tecnica richieda l'uso di dispositivi diversi da quelli
installati nel sistema di archiviazione.
Nel nostro caso, però, il fascicolo informatico
è, per la sua stessa natura, un insieme di documenti suscettibile di
essere ampliato sino alla definizione del giudizio, ovverosia sino alla
pubblicazione della sentenza, il che può avvenire ad una distanza spesso
di anni dall’inizio del processo.
Sarà quindi necessario adottare una soluzione
che contemperi le contrapposte esigenze di durata prolungata del supporto
di memorizzazione (normalmente garantita soltanto dai supporti ottici)
che, però, non sia irreversibile.
torna all'inizio
LE
COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI ALLE PARTI PER VIA TELEMATICA
In materia di trasmissione di documenti l'art.
14 del testo unico n. 445 del 2000 prevede che il documento informatico
trasmesso per via telematica «si intende inviato e pervenuto al destinatario,
se viene trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato».
In particolare, la data, l’ora di formazione,
di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili
ai terzi se questo viene redatto in conformità alle disposizioni del
Testo Unico stesso ed alle regole tecniche definite dall'Autorità per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione nonché dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con apposito decreto.
Infine viene stabilito che la trasmissione
del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.
Queste disposizioni generali, valide per tutta
la Pubblica Amministrazione, trovano applicazione specifica nel campo
del processo civile grazie all'articolo 6 del regolamento sull'uso degli
strumenti informatici nel processo civile.
Invito di tale norma, le comunicazioni con
biglietto di cancelleria e la notificazione degli atti possono essere
eseguite per via telematica oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all'indirizzo elettronico del difensore, comunicato da
quest'ultimo al proprio Consiglio dell'Ordine, nonché ai consulenti
tecnici del giudice, all'indirizzo comunicato ai propri ordini professionali
o all'albo dei consulenti presso il tribunale.
La concreta attuazione di questa norma impone,
pertanto, la collaborazione dei Consigli degli Ordini dei Avvocati e
di tutti gli albi professionali, i quali saranno tenuti a registrare
in appositi elenchi gli indirizzi di posta elettronica dei propri iscritti,
i quali avranno una valenza ufficiale.
Il regolamento sul processo telematico prevede
anche la possibilità di notificare di notificare con i metodi ordinari
un atto trasmessogli soltanto su supporto informatico.
In tal caso, infatti, all'ufficiale giudiziario
è conferito il potere di riprodurre l'atto informatico su supporto cartaceo
e di attestarne la conformità rispetto all'originale.
L'atto notificato su supporto cartaceo, poi,
sarà nuovamente trasformato in atto informatico e restituito per via
telematica alla parte che ne ha richiesto la notificazione, munito della
relazione della notificazione attestata dalla firma digitale dell'ufficiale
giudiziario.
Questo sistema di comunicazioni presuppone,
però, l'adozione di un nuovo sistema telematico per effettuare i pagamenti
agli ufficiali giudiziari.
Molte delle disposizioni dettate in materia
di processo informatico assumono dei peculiari risvolti di natura fiscale,
i quali richiederanno un'apposita disciplina affinché la possibilità
di provvedere alla notifica per via telematica di atti e documenti non
venga poi concretamente svilita dalla necessità di provvedere di persona
al pagamento dei relativi costi.
torna all'inizio
BREVI
NOTE CRITICHE SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
Merita una riflessione l'individuazione dei
tempi di attuazione della riforma del cosiddetto processo telematico.
Secondo l'art. 19 del regolamento sul processo
telematico la riforma dovrebbe applicarsi ai giudizi iscritti a ruolo
dopo il 1 gennaio del 2002. Tale attuazione dovrà iniziare
attraverso alcuni progetti-pilota, da compiersi in via sperimentale
presso cinque uffici giudiziari.
Otto mesi, però, appaiono veramente troppo
pochi per attuare una riforma che prevede uno sforzo non indifferente
di modernizzazione dell'amministrazione della giustizia.
Le dotazioni sia di personale che informatiche
degli uffici dei tribunali civili appaiono infatti largamente insufficienti
per realizzare il progetto auspicato dal legislatore.
L'introduzione della firma digitale, secondo
le specifiche tecniche sino ad ora individuate dalle delibere dell’A.I.P.A.,
presuppone l'adozione delle cosiddette “smart-card”, ovverosia di un
dispositivo portatile (normalmente della forma di una carta di credito)
dotato di un microchip che contiene al suo interno la chiave privata,
ossia l’algoritmo che costituisce il cuore della cosiddetta firma digitale,
i dati identificativi del titolare della chiave, il certificato dell'ente
certificatore che ne attesta la validità, e l'algoritmo di criptazione
della firma digitale.
Questa smart-card dovrebbe, naturalmente, essere
associata a degli appositi lettori collegati ad ogni personal computer
in dotazione presso gli uffici pubblici, nonché a dei programmi software
idonei a gestire tutto il processo, sia di sottoscrizione con firma
digitale, che di verificazione delle firme apposte da altri.
In realtà, il tipo di supporto individuato,
oltre ad imporre dei costi aggiuntivi per la dotazione di hardware degli
uffici, mal si presta ad un efficace adeguamento al progresso delle
tecnologie in materia di crittografia.
Secondo le specifiche individuate dall’A.I.P.A.,
infatti, per le chiavi digitali è stato ritenuto idoneo il formato RSA
con una lunghezza di 1024 bit.
In realtà, gli standard scelti dal nostro “legislatore
tecnico” appaiono già obsoleti, alla luce delle riflessioni sul punto
formulate dalla comunità scientifica internazionale, che hanno spinto
il governo americano, tramite il N.I.S.T. (National Institute of Standards
and Technology), a cercare e ad individuare algoritmi di criptazione
più impenetrabili.
Soprattutto in vista dell’impiego, auspicato,
della crittografia nella gestione dei dati del processo telematico,
le più recenti acquisizioni della moderna crittografia hanno dimostrato
che la cifratura dei dati non offre sufficienti garanzie se effettuata
ricorrendo all’algoritmo denominato “Triplo DES”, e con chiavi del tipo
RSA, correntemente in uso.
Più in particolare, il N.I.S.T., anche a seguito
di una libera competizione internazionale, ha recentemente individuato,
come massimo standard per la sicurezza delle comunicazioni negli anni
a venire, l’impiego di chiavi del formato Diffie-Hellman/DSS (che consente,
tra l’altro di associare più indirizzi e-mail ad un’unica chiave con
la formazione di più sotto-chiavi), che prevede una lunghezza delle
chiavi variabile da 2048 a 4096 bit, e mediante l’utilizzo dell’algoritmo
denominato Rijndael, di creazione olandese.
Inoltre, il procedimento di verifica delle
firme digitali impone, poi, un collegamento in tempo reale di tutti
sistemi informatici dei singoli uffici giudiziari con gli enti certificatori
riconosciuti, che devono attestare la validità della firma digitale.
Al riguardo, l’estensione della partecipazione
al processo telematico di soggetti esterni (testimoni, consulenti tecnici
ed altri ausiliari), imporrà la presenza di un collegamento con tutti
gli enti certificatori riconosciuti dall’A.I.P.A., e, quindi, anche
con soggetti certificatori esterni alla R.U.P.A..
Analogo discorso va fatto per la procedura
di “validazione temporale”, che ha la funzione di attribuire una data
certa, opponibile ai terzi, ai vari documenti informatici formati dalla
pubblica amministrazione.
Entrambe le procedure in questione (verificazione
della firma digitale e validazione temporale) prevedono l'intervento
di un soggetto terzo, ossia di un ente certificatore riconosciuto, il
quale dovrà apporre al documento una propria certificazione che ne attesta
la data di formazione o di trasmissione, ovvero confermare l’autenticità
della firma digitale.
Ancor più difficile e lunga appare l'opera
di vera e propria alfabetizzazione di tutto il personale dell'amministrazione
della giustizia, compresi i magistrati, assolutamente necessaria per
consentire il decollo del processo telematico.
In un contesto dove ancora, nonostante il lungo
tempo speso, gli onerosi investimenti effettuati dallo Stato ed i numerosi
progetti-pilota effettuati in varie realtà locali, non si è riusciti
a realizzare su tutto il territorio nazionale una gestione informatica
del ruolo civile e dei vari registri di cancelleria, impresa certamente
più semplice rispetto alla informatizzazione globale di tutto il processo,
il progetto formulato dal nostro legislatore non può non sembrare ambizioso.
Se si vuole davvero perseguire l'obiettivo
dell'efficienza del processo civile mediante la sua informatizzazione,
occorre allora individuare delle priorità e fissare un calendario con
delle scadenze puntuali e realistiche per l'attuazione della riforma
agognata.
L'automazione delle procedure connesse allo
svolgimento del processo civile deve iniziare dalle attività che si
svolgono nelle cancellerie dei tribunali civili e che vengono poste
in essere dal personale amministrativo.
La gestione informatica dei ruoli civili, la
semplificazione e la digitalizzazione dei registi di cancelleria, peraltro
già a buon punto, deve essere ultimata entro tempi brevissimi.
Un significativo progresso è stato certamente
realizzato mediante l'adozione dei nuovi moduli di iscrizione delle
cause a ruolo, che prevedono una descrizione più dettagliata e puntuale
di tutti gli elementi idonei ad identificare e distinguere i processi
civili iscritti, e che può costituire una valida base di partenza per
l’elaborazione del software necessario per la formazione del fascicolo
informatico.
Appare, inoltre, assolutamente necessario procedere
alla formazione di un archivio informatico delle decisioni adottate
presso ogni corte di merito, dove i provvedimenti e le sentenze possano
venire archiviati in formato ipertestuale, per consentire una ricerca
libera attraverso singole chiavi all’interno dell’archivio, similmente
a quanto avviene oggi per la consultazione del C.E.D. della Cassazione,
anche se, purtroppo, solamente a livello di massime.
Tale esperimento è già stato messo in atto,
con ottimi risultati, in singole realtà locali, come quella di Bologna,
dove, attraverso il progetto Пολίς, è stato
creato un archivio unico delle sentenze e dei provvedimenti di rilievo
pronunziati dal Tribunale.
In un'epoca in cui, in nome dell'efficienza
dell'amministrazione della giustizia, il giudice si ritrova sempre più
a decidere da solo, in funzione di giudice unico, è assolutamente necessario
creare una memoria collettiva, al fine di consentire una conoscenza
concreta e agevole degli orientamenti espressi dai colleghi del medesimo
ufficio o, addirittura, della medesima sezione di tribunale sulle tematiche
affrontate.
È inutile ribadire in questa sede il concreto
pericolo che una giustizia solitaria possa produrre una giurisprudenza
"schizofrenica", questo pericolo, vista la complessiva riduzione dei
momenti di collegialità nell'amministrazione della giustizia, deve essere
ovviato mediante la formazione di un archivio unico dei provvedimenti
di ogni ufficio al quale tutti i suoi componenti possano liberamente
attingere.
Un ulteriore passo della riforma dovrà essere
costituito dalla informatizzazione della formazione dei verbali di udienza.
Il regolamento sul processo telematico, all'art.
5, ci preannunzia una realtà in cui il processo verbale viene redatto
come documenti informatico e viene sottoscritto con la firma digitale
non soltanto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere, ma addirittura
anche dalle parti e dai testimoni.
Sarebbe interessante, in attesa di tale realtà
che, allo stato, appare quasi onirica, garantire innanzitutto la possibilità
di procedere alla redazione mediante il computer del verbale di udienza,
che oggigiorno viene redatto nella maggioranza dei casi ancora su supporto
cartaceo.
Al riguardo un esperimento condotto in modo
del tutto artigianale presso la sezione distaccata di Cefalù del tribunale
di Termini Imerese ha dimostrato l'efficacia dell'impiego di un sistema
di riconoscimento vocale nella verbalizzazione dell'udienza civile.
I più recenti software di riconoscimento vocale
consentono, infatti, al magistrato, o all'assistente di udienza, ove
disponibile, di poter realizzare una verbalizzazione estremamente rapida
e dettagliata delle deposizioni testimoniali, con una completezza spesso
negata dalla necessità di velocizzare lo svolgimento dell'udienza, e
garantiscono la possibilità di procedere alla redazione di tutti i verbali
di udienza mediante documento informatico.
Allo stato, non resta che registrare uno scostamento
evidente tra lo stato della normativa e lo stato delle cose, scostamento
che non caratterizza solamente l’amministrazione della giustizia, ma
che coinvolge tutta la Pubblica Amministrazione.
Nella difficile opera di uscire da questa impasse,
un ruolo preminente deve essere svolto da tutta l’utenza degli uffici
dell’amministrazione, ed in particolare dall’utenza professionale.
Lo sforzo di ammodernamento, infatti, non può
e non deve provenire unicamente dall’alto, ma deve coinvolgere tutte
le categorie professionali: magistrati, avvocati e personale di cancelleria.
Siamo chiamati a modificare in modo radicale
il nostro modo di lavorare, fatto di abitudini spesso radicate da anni,
e frutto di una mentalità complessiva che vede il giurista con il naso
sempre affondato nella carta.
Soltanto uno spirito di reciproca collaborazione
tra tutti i protagonisti dell’amministrazione della giustizia potrà
far si che questo cambiamento non sia un pesante fardello da caricare
sulle spalle della generazione a venire, ma una preziosa eredità da
lasciare a chi verrà dopo di noi.
torna all'inizio
Dr. Angelo Piraino
Giudice
presso il Tribunale di Termini Imerese
|