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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   


IL PROCESSO TELEMATICO
Relazione tenuta al Forum su "Il processo telematico: esperienze e prospettive" svoltosi a Palermo il 28 giugno 2001, nell'ambito del convegno nazionale sul tema "Le Priorità della giustizia, dall'efficienza all'effettività"
Dr. Angelo Piraino - Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese -

IL PROCESSO TELEMATICO: Esperienze e Prospettive

IL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PROCESSO TELEMATICO
IL FASCICOLO INFORMATICO
LA CONSERVAZIONE E L’ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI ALLE PARTI PER VIA TELEMATICA
BREVI NOTE CRITICHE SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
Questo sito è curato dagli Avvocati Tommaso Milella e Vito Pasciolla
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IL PROCESSO TELEMATICO:

Esperienze e Prospettive

 

Con il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2001 è stato disciplinato l'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, in quello amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionale della Corte dei Conti.

Il regolamento in questione costituisce la prima importante applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia dei principi in materia di informatizzazione nell'attività della pubblica amministrazione dettati dall'articolo 15 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. Bassanini 1) e dal successivo regolamento approvato con d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513.

Un primo punto va chiarito: il regolamento sull'uso di strumenti informatici nel processo viene approvato il 26 gennaio del 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2001.

Nelle more della pubblicazione di tale regolamento, e, comunque, prima della sua approvazione, è, invece, sopravvenuto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato precedentemente con il d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

Pertanto nel regolamento relativo al c.d. processo telematico si trovano numerosi riferimenti al d.p.r. n. 513 del 1997 che, però, si trova ad essere stato ormai abrogato in virtù dell'entrata in vigore del nuovo testo unico.

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IL DOCUMENTO INFORMATICO

La incongruenza temporale segnalata emerge in modo particolare in relazione alla stessa definizione di documento informatico.

L'articolo 1 del regolamento sul processo telematico prevede che agli effetti del regolamento stesso per documento informatico si intende la «rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del d.p.r. n. 513 del 1997».

Questa definizione si discosta leggermente dalla definizione già contenuta nel d.p.r. n. 513 del 1997 e pedissequamente ribadita dall'articolo 1 del d.p.r. n. 445 del 2000, laddove invece viene definito come documento informatico «ogni rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

La precisazione non è di poco conto, perché, come è stato giustamente sottolineato da alcuni commentatori nell’immediatezza della pubblicazione (Cammarata), parlare del documento informatico come di rappresentazione informatica del contenuto di atti oppure come rappresentazione informatica di atti implica che nel primo caso il documento informatico sarà sempre e soltanto la copia di un atto formato su supporto diverso, del quale riprodurrà il contenuto, mentre invece nel secondo caso si ammetterà la possibilità che il documento informatico costituisca l'originale dell'atto, e che un atto possa essere quindi formato esclusivamente mediante rappresentazione informatica.

Del resto, questa incertezza si è riflettuta anche nell’iter di formazione del Testo Unico n. 445 del 2000, dal momento che il riferimento al contenuto si rinviene nelle bozze iniziali di tale testo unico ed è stato poi successivamente eliminato nella versione definitiva.

La storia del documento informatico trae le sue mosse dall’articolo 15 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (c.d. Bassanini n. 1), che ha previsto che gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

La medesima legge-delega ha poi espressamente demandato al governo l'emanazione di regolamenti disciplinanti i criteri e le modalità di attuazione di tale disposizione, sia per la Pubblica Amministrazione che per i privati.

Questa regolamentazione è stata dettata dal successivo regolamento approvato con il D.P.R. 513 del 1997, oggi abrogato dal d.p.r. n. 445 del 2000, il quale conteneva una definizione più dettagliata della nozione di documento informatico, definito appunto «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Tale definizione del documento informatico è stata, poi, ulteriormente ribadita dal predetto Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

All'articolo 1 il testo unico di recente approvazione conferma la definizione del documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Ai sensi del seguente articolo 8 il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del testo unico stesso.

In particolare, relativamente ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, il Testo Unico prevede che gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, “costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, e redatto in conformità alle regole tecniche previste dall'apposita normativa regolamentare tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 10 del T. U. ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile.

Inoltre, il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità indicate dall'articolo 23 del Testo Unico, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

Risulta anche ribadita, dall’art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, la disposizione prevista dal precedente articolo 6, comma terzo, del d.p.r. n. 513 del 1997, dove viene previsto che le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, diverso da quello informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge di originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità tecniche indicate dal D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (in G. U. n. 87 del 15 aprile 1999).

Una prima notazione, in chiave critica, deve essere riservata alla scelta adottata dal legislatore con l’approvazione del decreto legislativo n. 445 del 2000.

Va certamente lodato l’intento di creare ordine nel disordinato coacervo delle norme che riguardavano la documentazione amministrativa, tuttavia, con l’adozione di una fonte normativa di rango primario è stato vanificato l’intento, realizzato dalla c.d. legge Bassanini 1, ed attuato dal regolamento approvato con il d.p.r. n. 513 del 1997, di delegificare la materia, e di disciplinarla mediante il ricorso a fonti normative di rango secondario, certamente più flessibili e maggiormente adatte a garantire un adeguamento della normativa al progresso tecnico che, in materia, è estremamente rapido.

Ma tornando al documento informatico, ed alla sua efficacia, non appare più condivisibile l’opinione di quanti, dopo l’adozione del d.p.r. n. 513 del 1997 avevano ritenuto che le disposizioni sul documento informatico si riferissero unicamente al valore probatorio del documento, cioè solamente ai i casi in cui la forma scritta è richiesta ad probationem.

La parificazione del documento informatico sottoscritto con l’apposizione della firma digitale alla scrittura privata può ritenersi ormai certamente riferibile anche alle norme che richiedono il requisito della forma scritta degli atti ad substantiam, per la costituzione di un diritto o per la produzione di determinati effetti legali.

Ciò è stato espressamente specificato dal comma 1 dell’art. 10 del T.U. n. 445 del 2000 dove si prevede che il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche, soddisfa il requisito legale della forma scritta.

Un altra questione è, viceversa, la interpretazione della portata del successivo richiamo all'articolo 2712 cod. civ., in virtù del quale il documento informatico viene equiparato alle riproduzioni meccaniche.

Nella dizione utilizzata dal legislatore, infatti, da un lato si afferma la piena valenza come scrittura privata del documento informatico, e successivamente si afferma che lo stesso ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile, che disciplina viceversa le riproduzioni meccaniche.

Al comma terzo del medesimo articolo 10 viene, poi, previsto che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702.

I due riferimenti normativi apparirebbero dar luogo ad un contrasto, però facilmente risolvibile.

Ed infatti, al di là della infelice collocazione dei due riferimenti operati alla normativa del codice civile, deve ritenersi che il documento informatico, laddove costituisca l'originale dell'atto e sia munito della sottoscrizione con firma digitale sia stato equiparato a tutti gli effetti, sia di forma che probatori, alla scrittura privata sottoscritta, ai sensi dell'articolo 2702 codice civile.

Viceversa, il documento informatico, allorquando non costituisca un'originale, ma si limiti a riprodurre il contenuto di un documento formato su di un diverso supporto, quale quello cartaceo, e venga munito di sottoscrizione con firma digitale, costituisce una riproduzione meccanica assistita dalla medesima efficace di quelle previste dall'articolo 2712 del codice civile.

Nel primo caso, pertanto, il riferimento viene operato al documento informatico come originale dell'atto, mentre nel secondo caso al documento informatico come riproduzione di un atto formato su diverso supporto.

Questa confusione riflette una evidente difficoltà del legislatore, emersa anche in merito alla stessa formulazione della definizione del concetto di documento informatico, nell'accettare che il documento informatico possa sostituire totalmente il documento redatto su supporto cartaceo e non affiancarsi semplicemente allo stesso come semplice riproduzione.

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IL PROCESSO TELEMATICO

 

Il regolamento che disciplina l'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile si apre con una determinazione del campo di applicazione abbastanza ampia, dal momento che viene ammessa in via generale “la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici”.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di trasmissione comunicazione e/o notificazione dei documenti informatici si prevede che questa debba avvenire attraverso il "sistema informatico civile", ovverosia, secondo le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento, attraverso il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia attacca il processo civile.

A sua volta il "dominio giustizia" viene definito l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

In particolare l'articolo 3, comma secondo, prevede che al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal regolamento.

Da ciò si può cogliere che il sistema informatico civile è destinato a costituire un sottoinsieme della R.U.G. (Rete Unitaria della Giustizia), che a sua volta fa parte della più ampia Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.)

Questo sottoinsieme dovrà presumibilmente essere una Intranet (ossia una rete chiusa), accessibile ad una cerchia ristretta di utenti, e secondo modalità tecniche che ancora dovranno essere definite con un apposito decreto del Ministro della Giustizia, agli utenti qualificati degli uffici giudiziari.

L'accessibilità concreta dei dati custoditi nel sistema informatico civile costituisce un punto nodale della riforma, perché soltanto garantendo una concreta e capillare fruibilità del servizio potrà realizzarsi un effettivo vantaggio per gli utenti del servizio-giustizia.

Tuttavia, la disciplina delle modalità di accesso ai dati registrati nel circuito telematico dell'amministrazione della giustizia dovrà tener conto della particolare natura dei dati trattati e delle peculiari esigenze di riservatezza connesse alla gestione di tali informazioni, e dovrà costituire, pertanto, il frutto di un delicato bilanciamento di interessi.

Al riguardo, sorprende che il nostro legislatore, estremamente attento e preciso nella regolamentazione sia giuridica che tecnica delle modalità di formazione e di sottoscrizione dei documenti informatici non abbia destinato nessuna attenzione al problema, altrettanto serio, della criptazione dei dati informatici in modo da renderli non conoscibili a soggetti diversi dai diretti interessati e dagli uffici preposti.

Probabilmente è stato ritenuto che l'esigenza di sicurezza e di riservatezza possa essere sufficientemente garantita attraverso la circolazione dei dati esclusivamente nella R.U.G, ovverosia in una rete separata e non collegata con circuiti telematici accessibili al grande pubblico, quale è Internet.

L'esigenza di consentire l'accesso dei dati ad una qualsiasi utenza esterna al personale gli uffici della pubblica amministrazione, e di garantire una fruibilità estesa di tale accesso, fa però tornare in ballo il problema della riservatezza dei dati e impone una disciplina estremamente attenta e rigorosa delle modalità di accesso.

L'elaborazione delle regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile costituirà, pertanto, uno snodo essenziale della riforma, dal quale dipenderà l'efficacia e la concreta utilità dell'opera di informatizzazione degli uffici giudiziari.

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IL FASCICOLO INFORMATICO

 

La stessa relazione illustrativa al regolamento sul c.d. processo telematico puntualizza espressamente che l'applicazione delle previsioni del regolamento non esclude in alcun modo la formazione del fascicolo cartaceo.

Anche nel caso in cui la parte proceda all'iscrizione della causa sul ruolo per via telematica, ai sensi dell'art. 11 del regolamento, trasmettendo alla cancelleria per via telematica sia la nota di iscrizione a ruolo che i propri atti processuali ed effettuando altresì il deposito dei documenti probatori in formato informatico, ai sensi dell'art. 9, la cancelleria è comunque tenuta alla formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, così come ricordato dall'art. 12 del regolamento.

Tutto ciò potrebbe dar luogo, quantomeno nelle fasi iniziali dell’attuazione della riforma, ad un concreto aumento delle incombenze della cancelleria civile.

La contemporanea esistenza di due fascicoli: uno cartaceo ed uno informatico imporrà per un verso alla cancelleria di effettuare delle copie informatiche degli atti depositati su supporto cartaceo, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa secondo quanto precisa il comma secondo dell'articolo 12. Per altro verso la stessa cancelleria sarà tenuta, nel formare il fascicolo ordinario, a riprodurre su supporto cartaceo almeno i documenti previsti dall'articolo 168 del codice di procedura.

A ciò si aggiunga che la medesima cancelleria sarà tenuta a formare due indici: uno informatico ed uno cartaceo, avendo cura di specificare, nell’indice degli atti del fascicolo informatico, anche l'indicazione dei documenti conservati soltanto nel fascicolo cartaceo e dovrà essere redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici, dunque, presumibilmente, in formato ipertestuale (articolo 13 del regolamento).

È evidente il rischio di un gravoso aumento di incombenze del personale di cancelleria soprattutto nell'ipotesi, sicuramente ordinaria nella prima fase di attuazione della riforma, in cui le due parti del giudizio adottino modalità divergenti in relazione alla loro costituzione in giudizio.

In questo caso, infatti, la parte che si costituirà unicamente secondo i modi "tradizionali", per poter consultare la documentazione offerta in produzione dalla controparte su supporto informatico dovrà necessariamente richiedere la copia integrale, sul supporto cartaceo, del fascicolo processuale avversario, così imponendo alla cancelleria tutti i conseguenti adempimenti.

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LA CONSERVAZIONE E L’ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

 

Un ulteriore " punto caldo " della riforma che si intende attuare con il regolamento che stiamo esaminando è costituito dalla determinazione delle regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici.

Proprio in questo ambito, infatti, verranno in considerazione le contrapposte esigenze di riservatezza e di fruibilità capillare del servizio.

Non vi è dubbio, infatti, che i dati relativi al fascicolo informatico dovranno essere resi costantemente disponibili alle parti e ai loro difensori, anche senza la collaborazione del personale di cancelleria.

Tale fruibilità dovrà, naturalmente, realizzarsi a distanza, proprio al fine di consentire la piena conoscenza delle vicende processuali senza la necessità di attingere direttamente tale conoscenza mediante la fisica apprensione dei documenti, liberando anche il personale la cancelleria da una onerosa attività di gestione e ricevimento del pubblico.

E tuttavia occorrerà impedire l'accesso agli atti del processo a soggetti differenti rispetto alle parti processuali.

Le contrapposte esigenze potrebbero essere efficacemente contemperate e realizzate mediante la criptazione degli atti processuali con chiavi multiple.

La tecnologia della firma digitale adottata dal nostro legislatore, basata sul meccanismo delle cosiddette chiavi asimmetriche, consentirebbe di procedere alla criptazione di tutti i documenti informatici contenuti nel fascicolo informatico con più chiavi, e precisamente con tante chiavi quanti sono i protagonisti del processo.

In tal modo gli atti processuali, anche laddove cadessero in mani di soggetti estranei al processo, non sarebbero da parte di costoro concretamente leggibili.

Tale soluzione, inoltre, consentirebbe di rendere maggiormente accessibili gli atti processuali, anche mediante una compenetrazione tra la R.U.G. e la rete Internet, che permetterebbe a tutte le parti del processo di poter accedere ai dati contenuti nel fascicolo informatico in modo più flessibile e semplice.

Ciò in quanto i dati relativi ai processi civili godrebbero di una protezione intrinseca e non necessiterebbero di una protezione “fisica”.

Tuttavia tale strada non sembra essere stata perseguita, almeno finora, dal nostro legislatore, anche se in materia si attende l'emanazione del regolamento previsto dal terzo comma dell'articolo 3 con il quale verranno stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Tale regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 19, dovrà essere adottato entro il 30 ottobre del corrente anno.

Questo regolamento dovrà sciogliere un ulteriore nodo organizzativo che si frappone alla realizzazione della riforma.

Secondo quanto stabilito dall’Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) con la Deliberazione 24/98 del 30 luglio 1998, concernente le “Regole tecniche per l'uso di supporti ottici”, per l'archiviazione dei documenti possono essere utilizzati supporti per i quali l'operazione di scrittura comporta una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso. Sono pertanto esclusi i supporti per i quali esista una tecnica per annullare l'effetto dell'operazione di scrittura anche nel caso che tale tecnica richieda l'uso di dispositivi diversi da quelli installati nel sistema di archiviazione.

Nel nostro caso, però, il fascicolo informatico è, per la sua stessa natura, un insieme di documenti suscettibile di essere ampliato sino alla definizione del giudizio, ovverosia sino alla pubblicazione della sentenza, il che può avvenire ad una distanza spesso di anni dall’inizio del processo.

Sarà quindi necessario adottare una soluzione che contemperi le contrapposte esigenze di durata prolungata del supporto di memorizzazione (normalmente garantita soltanto dai supporti ottici) che, però, non sia irreversibile.

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LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI ALLE PARTI PER VIA TELEMATICA

In materia di trasmissione di documenti l'art. 14 del testo unico n. 445 del 2000 prevede che il documento informatico trasmesso per via telematica «si intende inviato e pervenuto al destinatario, se viene trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato».

In particolare, la data, l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se questo viene redatto in conformità alle disposizioni del Testo Unico stesso ed alle regole tecniche definite dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione nonché dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto.

Infine viene stabilito che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Queste disposizioni generali, valide per tutta la Pubblica Amministrazione, trovano applicazione specifica nel campo del processo civile grazie all'articolo 6 del regolamento sull'uso degli strumenti informatici nel processo civile.

Invito di tale norma, le comunicazioni con biglietto di cancelleria e la notificazione degli atti possono essere eseguite per via telematica oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico del difensore, comunicato da quest'ultimo al proprio Consiglio dell'Ordine, nonché ai consulenti tecnici del giudice, all'indirizzo comunicato ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.

La concreta attuazione di questa norma impone, pertanto, la collaborazione dei Consigli degli Ordini dei Avvocati e di tutti gli albi professionali, i quali saranno tenuti a registrare in appositi elenchi gli indirizzi di posta elettronica dei propri iscritti, i quali avranno una valenza ufficiale.

Il regolamento sul processo telematico prevede anche la possibilità di notificare di notificare con i metodi ordinari un atto trasmessogli soltanto su supporto informatico.

In tal caso, infatti, all'ufficiale giudiziario è conferito il potere di riprodurre l'atto informatico su supporto cartaceo e di attestarne la conformità rispetto all'originale.

L'atto notificato su supporto cartaceo, poi, sarà nuovamente trasformato in atto informatico e restituito per via telematica alla parte che ne ha richiesto la notificazione, munito della relazione della notificazione attestata dalla firma digitale dell'ufficiale giudiziario.

Questo sistema di comunicazioni presuppone, però, l'adozione di un nuovo sistema telematico per effettuare i pagamenti agli ufficiali giudiziari.

Molte delle disposizioni dettate in materia di processo informatico assumono dei peculiari risvolti di natura fiscale, i quali richiederanno un'apposita disciplina affinché la possibilità di provvedere alla notifica per via telematica di atti e documenti non venga poi concretamente svilita dalla necessità di provvedere di persona al pagamento dei relativi costi.

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BREVI NOTE CRITICHE SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

 

Merita una riflessione l'individuazione dei tempi di attuazione della riforma del cosiddetto processo telematico.

Secondo l'art. 19 del regolamento sul processo telematico la riforma dovrebbe applicarsi ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1 gennaio del 2002. Tale attuazione  dovrà iniziare attraverso alcuni progetti-pilota, da compiersi in via sperimentale presso cinque uffici giudiziari.

Otto mesi, però, appaiono veramente troppo pochi per attuare una riforma che prevede uno sforzo non indifferente di modernizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Le dotazioni sia di personale che informatiche degli uffici dei tribunali civili appaiono infatti largamente insufficienti per realizzare il progetto auspicato dal legislatore.

L'introduzione della firma digitale, secondo le specifiche tecniche sino ad ora individuate dalle delibere dell’A.I.P.A., presuppone l'adozione delle cosiddette “smart-card”, ovverosia di un dispositivo portatile (normalmente della forma di una carta di credito) dotato di un microchip che contiene al suo interno la chiave privata, ossia l’algoritmo che costituisce il cuore della cosiddetta firma digitale, i dati identificativi del titolare della chiave, il certificato dell'ente certificatore che ne attesta la validità, e l'algoritmo di criptazione della firma digitale.

Questa smart-card dovrebbe, naturalmente, essere associata a degli appositi lettori collegati ad ogni personal computer in dotazione presso gli uffici pubblici, nonché a dei programmi software idonei a gestire tutto il processo, sia di sottoscrizione con firma digitale, che di verificazione delle firme apposte da altri.

In realtà, il tipo di supporto individuato, oltre ad imporre dei costi aggiuntivi per la dotazione di hardware degli uffici, mal si presta ad un efficace adeguamento al progresso delle tecnologie in materia di crittografia.

Secondo le specifiche individuate dall’A.I.P.A., infatti, per le chiavi digitali è stato ritenuto idoneo il formato RSA con una lunghezza di 1024 bit.

In realtà, gli standard scelti dal nostro “legislatore tecnico” appaiono già obsoleti, alla luce delle riflessioni sul punto formulate dalla comunità scientifica internazionale, che hanno spinto il governo americano, tramite il N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology), a cercare e ad individuare algoritmi di criptazione più impenetrabili.

Soprattutto in vista dell’impiego, auspicato, della crittografia nella gestione dei dati del processo telematico, le più recenti acquisizioni della moderna crittografia hanno dimostrato che la cifratura dei dati non offre sufficienti garanzie se effettuata ricorrendo all’algoritmo denominato “Triplo DES”, e con chiavi del tipo RSA, correntemente in uso.

Più in particolare, il N.I.S.T., anche a seguito di una libera competizione internazionale, ha recentemente individuato, come massimo standard per la sicurezza delle comunicazioni negli anni a venire, l’impiego di chiavi del formato Diffie-Hellman/DSS (che consente, tra l’altro di associare più indirizzi e-mail ad un’unica chiave con la formazione di più sotto-chiavi), che prevede una lunghezza delle chiavi variabile da 2048 a 4096 bit, e mediante l’utilizzo dell’algoritmo denominato Rijndael, di creazione olandese.

Inoltre, il procedimento di verifica delle firme digitali impone, poi, un collegamento in tempo reale di tutti sistemi informatici dei singoli uffici giudiziari con gli enti certificatori riconosciuti, che devono attestare la validità della firma digitale.

Al riguardo, l’estensione della partecipazione al processo telematico di soggetti esterni (testimoni, consulenti tecnici ed altri ausiliari), imporrà la presenza di un collegamento con tutti gli enti certificatori riconosciuti dall’A.I.P.A., e, quindi, anche con soggetti certificatori esterni alla R.U.P.A..

Analogo discorso va fatto per la procedura di “validazione temporale”, che ha la funzione di attribuire una data certa, opponibile ai terzi, ai vari documenti informatici formati dalla pubblica amministrazione.

Entrambe le procedure in questione (verificazione della firma digitale e validazione temporale) prevedono l'intervento di un soggetto terzo, ossia di un ente certificatore riconosciuto, il quale dovrà apporre al documento una propria certificazione che ne attesta la data di formazione o di trasmissione, ovvero confermare l’autenticità della firma digitale.

 

Ancor più difficile e lunga appare l'opera di vera e propria alfabetizzazione di tutto il personale dell'amministrazione della giustizia, compresi i magistrati, assolutamente necessaria per consentire il decollo del processo telematico.

In un contesto dove ancora, nonostante il lungo tempo speso, gli onerosi investimenti effettuati dallo Stato ed i numerosi progetti-pilota effettuati in varie realtà locali, non si è riusciti a realizzare su tutto il territorio nazionale una gestione informatica del ruolo civile e dei vari registri di cancelleria, impresa certamente più semplice rispetto alla informatizzazione globale di tutto il processo, il progetto formulato dal nostro legislatore non può non sembrare ambizioso.

Se si vuole davvero perseguire l'obiettivo dell'efficienza del processo civile mediante la sua informatizzazione, occorre allora individuare delle priorità e fissare un calendario con delle scadenze puntuali e realistiche per l'attuazione della riforma agognata.

L'automazione delle procedure connesse allo svolgimento del processo civile deve iniziare dalle attività che si svolgono nelle cancellerie dei tribunali civili e che vengono poste in essere dal personale amministrativo.

La gestione informatica dei ruoli civili, la semplificazione e la digitalizzazione dei registi di cancelleria, peraltro già a buon punto, deve essere ultimata entro tempi brevissimi.

Un significativo progresso è stato certamente realizzato mediante l'adozione dei nuovi moduli di iscrizione delle cause a ruolo, che prevedono una descrizione più dettagliata e puntuale di tutti gli elementi idonei ad identificare e distinguere i processi civili iscritti, e che può costituire una valida base di partenza per l’elaborazione del software necessario per la formazione del fascicolo informatico.

Appare, inoltre, assolutamente necessario procedere alla formazione di un archivio informatico delle decisioni adottate presso ogni corte di merito, dove i provvedimenti e le sentenze possano venire archiviati in formato ipertestuale, per consentire una ricerca libera attraverso singole chiavi all’interno dell’archivio, similmente a quanto avviene oggi per la consultazione del C.E.D. della Cassazione, anche se, purtroppo, solamente a livello di massime.

Tale esperimento è già stato messo in atto, con ottimi risultati, in singole realtà locali, come quella di Bologna, dove, attraverso il progetto Пολίς, è stato creato un archivio unico delle sentenze e dei provvedimenti di rilievo pronunziati dal Tribunale.

In un'epoca in cui, in nome dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia, il giudice si ritrova sempre più a decidere da solo, in funzione di giudice unico, è assolutamente necessario creare una memoria collettiva, al fine di consentire una conoscenza concreta e agevole degli orientamenti espressi dai colleghi del medesimo ufficio o, addirittura, della medesima sezione di tribunale sulle tematiche affrontate.

È inutile ribadire in questa sede il concreto pericolo che una giustizia solitaria possa produrre una giurisprudenza "schizofrenica", questo pericolo, vista la complessiva riduzione dei momenti di collegialità nell'amministrazione della giustizia, deve essere ovviato mediante la formazione di un archivio unico dei provvedimenti di ogni ufficio al quale tutti i suoi componenti possano liberamente attingere.

Un ulteriore passo della riforma dovrà essere costituito dalla informatizzazione della formazione dei verbali di udienza.

Il regolamento sul processo telematico, all'art. 5, ci preannunzia una realtà in cui il processo verbale viene redatto come documenti informatico e viene sottoscritto con la firma digitale non soltanto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere, ma addirittura anche dalle parti e dai testimoni.

Sarebbe interessante, in attesa di tale realtà che, allo stato, appare quasi onirica, garantire innanzitutto la possibilità di procedere alla redazione mediante il computer del verbale di udienza, che oggigiorno viene redatto nella maggioranza dei casi ancora su supporto cartaceo.

Al riguardo un esperimento condotto in modo del tutto artigianale presso la sezione distaccata di Cefalù del tribunale di Termini Imerese ha dimostrato l'efficacia dell'impiego di un sistema di riconoscimento vocale nella verbalizzazione dell'udienza civile.

I più recenti software di riconoscimento vocale consentono, infatti, al magistrato, o all'assistente di udienza, ove disponibile, di poter realizzare una verbalizzazione estremamente rapida e dettagliata delle deposizioni testimoniali, con una completezza spesso negata dalla necessità di velocizzare lo svolgimento dell'udienza, e garantiscono la possibilità di procedere alla redazione di tutti i verbali di udienza mediante documento informatico.

Allo stato, non resta che registrare uno scostamento evidente tra lo stato della normativa e lo stato delle cose, scostamento che non caratterizza solamente l’amministrazione della giustizia, ma che coinvolge tutta la Pubblica Amministrazione.

Nella difficile opera di uscire da questa impasse, un ruolo preminente deve essere svolto da tutta l’utenza degli uffici dell’amministrazione, ed in particolare dall’utenza professionale.

Lo sforzo di ammodernamento, infatti, non può e non deve provenire unicamente dall’alto, ma deve coinvolgere tutte le categorie professionali: magistrati, avvocati e personale di cancelleria.

Siamo chiamati a modificare in modo radicale il nostro modo di lavorare, fatto di abitudini spesso radicate da anni, e frutto di una mentalità complessiva che vede il giurista con il naso sempre affondato nella carta.

Soltanto uno spirito di reciproca collaborazione tra tutti i protagonisti dell’amministrazione della giustizia potrà far si che questo cambiamento non sia un pesante fardello da caricare sulle spalle della generazione a venire, ma una preziosa eredità da lasciare a chi verrà dopo di noi.

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Dr. Angelo Piraino
Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese

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