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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   

Rc auto: "La gatta frettolosa fece i figli ciechi"
Lettera aperta dell'Avv. Patrizio Galeotti

contributo del 11/02/03

Speravo di non dover tornare sull'argomento delle RCA e rimborsi (così erroneamente la stampa spesso chiama la questione, senza pensare che si tratta di risarcimento); ma il D.L. del Governo mi costringe a sollevare alcune questioni che, pur non riguardando l'informatica giuridica, ci toccano direttamente come legali.

Leggo e 'storco il naso': il fatto che l'equità sia portata a euro 1100, da tutti richiamata come una grande novità, per chi come me ha fatto per così dire lo 'stradello' nelle aule dei GdP. (come fanno i cinghiali, dico meglio 'cignali', nelle belle e profumate macchie della mia Maremma), non sorprende più di tanto; quale è la differenza con il vecchio 113 cpc?

Caso mai, la notizia, riguardante l'equità del GdP, che doveva passare per i mezzi di informazione era l'ord. Cass. n.10875 del 24/7/2002 ( in Mass. del F.I. 2002 n. 10, fasc. 19/20 col. IV), la cui massima vi trascrivo in estratto: " ........qualora il cumulo tra domanda principale e quella connessa (nella specie, rimborso spese di giudizio) superi l'importo (oggi di 1100 euro), il mezzo di gravame esperibile., ..ex articoli 10 e 339 cpc, sarà l'appello e non il ricorso per Cassazione che , ove proposto, andrà dichiarato inammissibile".

Detto questo, pur consapevole che molti di voi saranno stati già a conoscenza della cosa, passiamo al problema vero e proprio: la infelice formula del legislatore che, frettoloso come la proverbiale gatta, ha fatto il "gattino cieco", perchè non ha previsto (almeno spero, perchè se l'avesse fatto a posta dovremmo tutti indignarci), i problemi interpretativi che questa norma porrà.

Dal tenore letterale del D.L. (testo integrale), non è dato comprendere se il "parametro equitativo" sia escluso per le controversie derivanti dai soli rapporti contrattuali (attinenti ai contratti di massa) , nel qual caso si riferirebbe solo alle controversie tra l'assicurato e l'assicurazione; oppure anche dagli altri rapporti "giuridici" che nascono da tali contratti, quali ad esempio i rapporti di risarcimento derivanti dai sinistri stradali in cui il terzo (non contraente della polizza assicurativa) cita l'assicurazione, il responsabile e il proprietario del mezzo.

Non si può negare , infatti che il rapporto contrattuale di garanzia tra l'assicurazione e l'assicurato, in forza del quale possiamo chiedere la condanna in solido dei due soggetti, faccia automaticamente nascere un rapporto giuridicamente rilevante (risarcitorio) anche tra il danneggiato e l'assicurazione.

Il dubbio interpretativo scaturisce dal fatto che, nel preambolo del D.L. il legislatore, nel riferirsi a ".... pronunce difformi riferite ad identiche tipologie contrattuali", sembra indurre il lettore a ritenere che la ratio della norma sia l'applicabilità della stessa ai soli rapporti contrattuali (escludendo dunque quelli di natura risarcitoria nei confronti dei terzi).

Questo riferimento alle tipologie contrattuali (criticabile perchè, semmai, le pronunce, pur applicando identiche tipologie contrattuali, sono riferite a casi concreti, quindi mai identici tra loro, e quindi sempre e comunque diversi; se così non fosse potremo benissimo sostituire il giudice con un computer), fatto dallo stesso legislatore, vincola l'interprete,costituendo una sorta di interpretazione autentica della norma. Essendo tuttavia in contrasto con la dizione "rapporti giuridici relativi a contratti conclusi...." fatta poi nel corpo dell'art. 1, rende ambigua, a mio modesto avviso, la corretta interpretazione della norma, con conseguenze che ben potete immaginare sul piano processuale.

Non è dato sapere, con assoluta certezza quindi, se il giudizio secondo equità sia escluso, ad esempio, anche per il risarcimento dei danni da sinistri stradali o solo per i rapporti contrattuali tra l'assicurato ed il suo assicuratore.

Mi permetto di chiudere con un'ultima nota polemica, che riguarda le associazioni dei consumatori.

Appare infatti quanto meno strano che queste, invocando il bene dei consumatori, chiedano l'incostituzionalità di una norma la quale finalmente assicura ai cittadini una tutela certa e secondo diritto, invece del giudizio di equità, che bene o male è avvolto da un'alea contrastabile solo inserendo amuleti e cornetti vari tra il materiale di istruzione probatoria da allegare al fascicolo di parte...(pratica degna del collega peppe di furia).

Quale sarà mai la logica che sottende a questo comportamento apparentemente illogico?

Sui giornali, uno dei rappresentanti di tali associazioni, sosteneva che questa norma impedisce al cittadino di rivolgersi direttamente e personalmente ai GdP. Affermazione non vera; infatti per cause sotto il milione ogni cittadino può chiedere di stare in giudizio da solo, indipendentemente dall'equità, ed il giudice può ammetterlo.

Il vero interrogativo riguarda invece il perchè, prima del decreto in questione, le Associazioni non abbiano pubblicizzato adeguatamente la possibilità di rivolgersi a loro per avere le necessarie informazioni su come stare in giudizio personalmente, offrendo al cittadino consiglio sulle modalità della difesa senza patrocinio, invece di sbandierare ai quattro venti la possibilità di essere assistiti dai loro uffici legali (a quando un serio controllo da parte del Consiglio Dell'Ordine sulla loro organizzazione e gestione? Mi risulta che il codice deontologico obblighi l'avvocato a non assumere incarichi che non può seguire con la dovuta attenzione professionale, cosa che diventa ardua rispetto a migliaia e migliaia di cause da seguire ed istruire).

Come mai questa facoltà viene usata ora per giustificare una battaglia contro un provvedimento che (nel vero interesse del cittadino consumatore) avrebbe dovuto vedere le associazioni in prima linea contro l'equità in tale materia già da quando il 113 cpc entrò in vigore?


un saluto a tutti.

Patrizio Galeotti


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