| Rc auto: "La
gatta frettolosa fece i figli ciechi"
Lettera aperta dell'Avv.
Patrizio Galeotti
contributo del 11/02/03
Speravo di non dover tornare
sull'argomento delle RCA e rimborsi (così erroneamente la stampa
spesso chiama la questione, senza pensare che si tratta di risarcimento);
ma il D.L. del Governo mi costringe a sollevare alcune questioni che,
pur non riguardando l'informatica giuridica, ci toccano direttamente come
legali.
Leggo e 'storco il naso': il fatto che l'equità sia portata a euro
1100, da tutti richiamata come una grande novità, per chi come
me ha fatto per così dire lo 'stradello' nelle aule dei GdP. (come
fanno i cinghiali, dico meglio 'cignali', nelle belle e profumate macchie
della mia Maremma), non sorprende più di tanto; quale è
la differenza con il vecchio 113 cpc?
Caso mai, la notizia, riguardante l'equità del GdP, che doveva
passare per i mezzi di informazione era l'ord. Cass. n.10875 del 24/7/2002
( in Mass. del F.I. 2002 n. 10, fasc. 19/20 col. IV), la cui massima vi
trascrivo in estratto: " ........qualora il cumulo tra domanda principale
e quella connessa (nella specie, rimborso spese di giudizio) superi l'importo
(oggi di 1100 euro), il mezzo di gravame esperibile., ..ex articoli 10
e 339 cpc, sarà l'appello e non il ricorso per Cassazione che ,
ove proposto, andrà dichiarato inammissibile".
Detto questo, pur consapevole
che molti di voi saranno stati già a conoscenza della cosa, passiamo
al problema vero e proprio: la infelice formula del legislatore che, frettoloso
come la proverbiale gatta, ha fatto il "gattino cieco", perchè
non ha previsto (almeno spero, perchè se l'avesse fatto a posta
dovremmo tutti indignarci), i problemi interpretativi che questa norma
porrà.
Dal tenore letterale del
D.L. (testo integrale),
non è dato comprendere se il "parametro equitativo" sia
escluso per le controversie derivanti dai soli rapporti contrattuali (attinenti
ai contratti di massa) , nel qual caso si riferirebbe solo alle controversie
tra l'assicurato e l'assicurazione; oppure anche dagli altri rapporti
"giuridici" che nascono da tali contratti, quali ad esempio
i rapporti di risarcimento derivanti dai sinistri stradali in cui il terzo
(non contraente della polizza assicurativa) cita l'assicurazione, il responsabile
e il proprietario del mezzo.
Non si può negare , infatti che il rapporto contrattuale di garanzia
tra l'assicurazione e l'assicurato, in forza del quale possiamo chiedere
la condanna in solido dei due soggetti, faccia automaticamente nascere
un rapporto giuridicamente rilevante (risarcitorio) anche tra il danneggiato
e l'assicurazione.
Il dubbio interpretativo scaturisce dal fatto che, nel preambolo del D.L.
il legislatore, nel riferirsi a ".... pronunce difformi riferite
ad identiche tipologie contrattuali", sembra indurre il lettore a
ritenere che la ratio della norma sia l'applicabilità della stessa
ai soli rapporti contrattuali (escludendo dunque quelli di natura risarcitoria
nei confronti dei terzi).
Questo riferimento alle tipologie contrattuali (criticabile perchè,
semmai, le pronunce, pur applicando identiche tipologie contrattuali,
sono riferite a casi concreti, quindi mai identici tra loro, e quindi
sempre e comunque diversi; se così non fosse potremo benissimo
sostituire il giudice con un computer), fatto dallo stesso legislatore,
vincola l'interprete,costituendo una sorta di interpretazione autentica
della norma. Essendo tuttavia in contrasto con la dizione "rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi...." fatta poi nel corpo
dell'art. 1, rende ambigua, a mio modesto avviso, la corretta interpretazione
della norma, con conseguenze che ben potete immaginare sul piano processuale.
Non è dato sapere, con assoluta certezza quindi, se il giudizio
secondo equità sia escluso, ad esempio, anche per il risarcimento
dei danni da sinistri stradali o solo per i rapporti contrattuali tra
l'assicurato ed il suo assicuratore.
Mi permetto di chiudere con un'ultima nota polemica, che riguarda le associazioni
dei consumatori.
Appare infatti quanto meno strano che queste, invocando il bene dei consumatori,
chiedano l'incostituzionalità di una norma la quale finalmente
assicura ai cittadini una tutela certa e secondo diritto, invece del giudizio
di equità, che bene o male è avvolto da un'alea contrastabile
solo inserendo amuleti e cornetti vari tra il materiale di istruzione
probatoria da allegare al fascicolo di parte...(pratica degna del collega
peppe di furia).
Quale sarà mai la logica che sottende a questo comportamento apparentemente
illogico?
Sui giornali, uno dei rappresentanti di tali associazioni, sosteneva che
questa norma impedisce al cittadino di rivolgersi direttamente e personalmente
ai GdP. Affermazione non vera; infatti per cause sotto il milione ogni
cittadino può chiedere di stare in giudizio da solo, indipendentemente
dall'equità, ed il giudice può ammetterlo.
Il vero interrogativo riguarda invece il perchè, prima del decreto
in questione, le Associazioni non abbiano pubblicizzato adeguatamente
la possibilità di rivolgersi a loro per avere le necessarie informazioni
su come stare in giudizio personalmente, offrendo al cittadino consiglio
sulle modalità della difesa senza patrocinio, invece di sbandierare
ai quattro venti la possibilità di essere assistiti dai loro uffici
legali (a quando un serio controllo da parte del Consiglio Dell'Ordine
sulla loro organizzazione e gestione? Mi risulta che il codice deontologico
obblighi l'avvocato a non assumere incarichi che non può seguire
con la dovuta attenzione professionale, cosa che diventa ardua rispetto
a migliaia e migliaia di cause da seguire ed istruire).
Come mai questa facoltà
viene usata ora per giustificare una battaglia contro un provvedimento
che (nel vero interesse del cittadino consumatore) avrebbe dovuto vedere
le associazioni in prima linea contro l'equità in tale materia
già da quando il 113 cpc entrò in vigore?
un saluto a tutti.
Patrizio Galeotti
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