Sempre
attenti e presi dalla voglia di conoscere, scoprire cose nuove;
questo è lo stato d'animo giusto per concederci il
'lusso' di questo Master. D'altra parte, ogni volta si scoprono
aspetti nuovi ed interessanti che ti fanno passare la settimana
a riflettere su cose e realtà giuridiche tutte da scoprire,
da capire, piene di prospettive interpretative da far girare
la testa, da inebriarti come una droga raffinatissima che
costa 10, 20 anni di dedizione e sacrificio; altro che eroina,
parlo del tarlo della curiosità culturale.
Che cos'altro è
questo desiderio che ti porta a trascurare lavoro e famiglia,
se non una potente droga cui ormai non si può rinunciare...?....
Ma questo effetto è
dovuto anche alla bravura, alla preparazione e perchè
no, alla simpatia dei relatori che ogni lunedì rilanciano,
giocano al rialzo come in una lunga partita di poker dove
la posta è la nostra conoscenza. Lasciare la mano ora,
vorrebbe dire perdere tutto.......per questo dobbiamo giocare
al rilancio.
Il prof. Avv. Rodio,
ordinario di diritto pubblico comparato a Bari, ha inquadrato
l'atto amminisrativo elettronico, e l'Avv. G A Orofino ha
completato l'opera dissertandone sull'invalidità.
Il documento informatico,
“cosa dotata della corporalità propria dell'impulso
elettronico” (come nel lontano 1987 diceva Montesano
in Dir. Inf. e informatica), entra nella nostra realtà
giuridica come documento elettronico con L.59/1997 e DPR 513/1997,
precedentemente annunciato già dalla L.241/1990 e dal
D.lgs 39/1993; un documento scritto con il linguaggio dei
bit, non altrimenti traducibile se non attraverso una macchina
che ne decodifica il contenuto.
Le norme citate definiscono
i documenti informatici come atti, dati e documenti formati
con strumenti informatici o telematici; e il DPR 513/97, all'art.
3, ne indica i requisiti e le modalità di formazione
ed utilizzazione dello stesso.
Distinguiamo subito gli
Atti Amministrativi dal Provvedimento; quest'ultimo infatti
è l'atto che chiude un procedimento nel cui interno
si pongono altri Atti Amministrativi.
La materializzazione
dell'Atto Amm. Elettronico in Documento, come abbiamo visto
anche in altre materie, pone delle problematiche nuove: una
di queste è il superamento della tradizionale distinzione
di Archivio in Storico, di Deposito e Corrente, poiché
una volta creato un atto elettronico, il suo file inserito
nella banca dati, è comunque sempre a disposizione,
senza che sia necessario distinguere ed archiviare in luoghi
diversi per ragioni temporali e distinzioni d'uso.
Bisogna poi evidenziare
che le uniche fasi che interessano un'atto amm. elett. sono
quella istruttoria e quella deliberativa. Infatti nelle altre
si trova un insormontabile ostacolo , rappresentato dalla
volontà della P.A. che non può essere surrogata
da una macchina o da un software; in pratica deve essere salvaguardata
l'integrità della discrezionalità della P.A..
Le ipotesi, quindi, in
cui possiamo ricorrere all'atto elettronico, si riducono drasticamente.
Tra queste possiamo senz'altro ricomprendere il rilascio di
certificati, o le cosiddette preselezioni informatiche cui
si ricorre nella scuola e nei concorsi per scremare l'elevato
numero di partecipanti; altro esempio è quello dell'analisi
della completezza della documentazione nelle pubbliche gare
fatta fare alla macchina che analizza i moduli compilati dai
partecipanti (istruttoria).
In questa ultima ipotesi,
possiamo apprezzare un fenomeno nuovo e che deve farci riflettere.
Se da un lato le procedure si snelliscono e si guadagna tempo,
dall'altro però, si carica sul cittadino o su chi si
rivolge alla P.A una più alta responsabilità;
infatti la compilazione di un modulo requisiti per partecipare
ad un concorso o ad una gara di appalto richiede una maggiore
attenzione ed un più alto margine di rischio circa
eventuali errori di compilazione (anche fatti in buona fede),
che rilevano quando viene sottoposto allo scrining di un elaboratore
che analizza il documento con logica Aristotelica.
Per fare un esempio (cito
un caso sottoposto al Consiglio di Stato, Sez. VI, n.1360/1999),
il ricorrente in appello, manco a farlo apposta era la PUTIGNANO
SpA, che aveva presentato domanda di agevolazione finanziaria
al Ministero dell'Industria e gli era stata rifiutata perchè
aveva indicato, nel modulo per elaboratore, nel settore riservato
ai nomi degli amministratori, un socio che non faceva parte
del consiglio di amministrazione, e poi, nel rispetto della
legge, aveva presentato la documentazione antimafia solo per
gli amministratori.
Naturalmente, l'elaboratore,
a cui fu affidata l'istruttoria, riconobbe anche il semplice
socio come amministratore, e il responsabile del procedimento
ritenne la pratica incompleta e la scartò. La Putignano
SpA ottenne giustizia perchè il Consiglio di Stato,
ebbe così a pronunciarsi: “..Certamente i sistemi
di automazione oggi in uso sono caratterizzati da un elevato
grado di rigidità, nel senso che i margini di errore
sono estremamente ridotti, per cui è chiesta una maggiore
attenzioneal privato che accede........, ma questo non vuol
dire che la responsabilità della P.A si esaurisca nel
programmare al meglio l'acquisizione dei dati necessari per
l'adozione del provvedimento......
Esiste, infatti, il principio
di leale cooperazione tra amministrazione e cittadini, che
è ridotto a rango di norma particolare dalla legge
n. 241/1990, la quale, all'art. 6, prevede che il responsabile
del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed
i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
Questa attività valutativa, per cosi dire finale, non
può che essere effettuata dal responsabile del procedimento,
il quale ha l'onere di verificare non solo gli eventuali errori
propri dello strumento utilizzato, ma anche la sussistenza
dei
presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.”
Ovviamente questo vuole
dire che il resp. del proc. doveva nel caso in esame ammettere
comunque la domanda della Putignano SpA poiché aveva
adempiuto al suo dovere di depositare la documentazione antimafia
prescritta e richiesta nel bando solo per gli amministratori,
e non per i soci.
Da questo esempio risulta
chiaro che anche nella fase decisoria si può adottare
una macchina, ma qui il suo compito è ancora più
limitato, e si risolve in mero ausilio, strumento di snellimento
e facilitazione, dovendo comunque la P. A., attraverso il
rep. del proc., esplicare una attività insurrogabile.
A questo punto della
lezione, il collega A G Orofino ci introduce nel mondo della
patologia dell'atto amministrativo elettronico, che attiene
alle ipotesi di irregolarità e quindi impugnabilità
dello stesso.
Premettiamo una distinzione
fondamentale tra A. A. in forma elettronica (posto in essere
in modo tradizionale e fissato su supporto magnetico) e A.
A. ad elaborazione elettronica (posto in essere attraverso
sw e hw ed infine fissato su supporto magnetico, o anche riprodotto
su carta.) Mentre nel primo caso le patologie interessano
soprattutto la forma e la modalità di sottoscrizione,
nel secondo i vizi divengono più complessi ed articolati,
dando vita ad una serie di problematiche tutte collegate con
la peculiarità del mezzo usato, quello elttronico informatico.
Prendiamo ad esempio
la sottoscrizione (la firma).
Per l' A A in forma elettronica
la disciplina di riferimento fa capo all' art. 23 DPR 445/2000.
Per gli A A ad elaborazione
elettronica, distinguiamo quelli che vengono posti in essere
in forma cartacea da quelli fissati su supporto magnetico.
Solo nel secondo caso
i requisiti della firma sono gli stessi richiesti per gli
atti in forma elettronica; nel caso del supporto tradizionale
cartaceo, invece, la cosa è più articolata.
Possiamo dire che il Cons. di Stato e la Cassazione, battendo
strade diverse, hanno alla fine trovato una soluzione praticamente
comune, che possiamo così riassumere: l'art. 3 Dlgs
39/1993, che permette la sostituzione della firma autografa
con l'indicazione a stampa del nominativo che identifichi
il responsabile, si applica solo agli atti (certificazioni)
che non richiedono valutazioni discrezionali o particolari
motivazioni, mentre per i 'provvedimenti' non si applica la
disciplina citata.
Per quanto riguarda la
'volontà', questa va intesa come volontà procedimentale
(risultante dalla concertazione di più uffici ed organi),
non quella strettamente legata al contenuto dell'atto.
Naturalmente, seguendo
l' “A G O “ magnetico della lezione dell'avv.
Orofino, abbiamo analizzato tutti gli aspetti riguardanti
la patologia dell' A A E;
dalla possibilità di sindacare l'atto da parte della
magistratura, utilizzando gli stessi strumenti che possono
essere usati per tutti gli A A (tenendo però ben presente
la peculiarità elettronica dello stesso) si è
passati ad analizzarne i vizi: eccesso di potere, incompetenza,
violazione di legge. La cosa che però mi ha senz'altro
incuriosito di più (ed anche quella – lasciatemi
passare l'espressione- più 'intrigante') è l'ipotesi
della impugnabilità del software inteso quale Atto
Amministrativo.
Alcuni autori che si
sono occupati del tema, per risolvere il problema della qualificazione
giuridica del software che va a limitare alcune fondamentali
prerogative dell'autorità amministrativa (come la discrezionalità),
hanno avanzato l'ipotesi interpretativa che il software potesse
avere natura di A A.,ora generale, oppure interno od anche
strumentale.
Riflettendo sul tema,
non posso che condividere la risposta che il collega Orofino
ha dato a queste problematiche, arrivando alla argomentata
conclusione che il sw è “strumento dell'agire
amministrativo”.
Aggiungo che ritenere
il sw un atto amministrativo creerebbe notevoli problemi di
armonizzazione con tutte le altre discipline che lo riguardano.
Per essere banale, dovremo
ritenere atto amministrativo anche il calcolatore a manovella
utilizzato per fare le operazioni matematiche, oppure una
odierna calcolatrice elettronica usata per fare la somma delle
voci di un preventivo per ottenere il risultato finale dell'importo
che condizionerà l'acquisto di un bene invece di un'altro......
Credo a questo punto
che le parole di un'altro insigne relatore del Master facciano
chiarezza sulla vicenda; così scrive il Prof. Pascuzzi
nel suo ultimo volume 'Il diritto nell'era digitale' :”
....a ben vedere i bit, i programmi, i computer non sono più
tecnologia di quanto non siano tecnologia la carta, la penna....”.
Non credo che i problemi
interpretativi di una norma debbano portare a soluzioni eccessivamente
'stiracchiate', che non tengano conto del contesto normativo
generale che riguarda l'oggetto dell'analisi.
Come giustamente osservato
dall'avv. Orofino, il linguaggio macchina con cui è
scritto il software, è illeggibile ai più, siano
amministratori o cittadini, per cui viene a mancare un altro
requisito fondamentale dell'atto, la lingua Italiana in cui
deve essere scritto, perchè sia comprensibile da tutti,
sia da chi lo scrive che da coloro cui è rivolto.
Per chiudere, come sempre
ormai, e mi scuserete per questo, mi avventuro in una riflessione
provocatoria; se il software è una atto amministrativo,
il cittadino a cui è rivolto, per poter usufruire degli
effetti dell'atto, dovrà pagare il diritto d'autore,
e se si, a chi?..........(va a finire che con sta storia qualcuno
inventa una nuova tassa....)
a voi l'ardua sentenza
e a me i vostri improperi.....
una saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio