Lunedì 17 marzo, nel salone del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bari, si è svolta una intensissima
lezione sui contratti in e per Internet.
L'Avv. Rosamaria Ferorelli (finalmente il gentil sesso, e
vi assicuro che femminilità e gentilezza assieme a
preparazione e competenza sono il suo biglietto da visita)
del nostro Foro, insieme all' Avv. Guido Scorza, romano che
non ha smentito le attese e ha continuato la serie positiva
dei professionisti della Capitale che ci hanno fatto l'onore
di concederci il loro sapere, ci hanno inondato con un fiume
di parole che, ora come gorghi pericolosi nei quali rischiamo
un pò tutti di perderci, ora come placide e rilassanti
masse d'acqua, sono sfociate tutte nel grande oceano Internet
nel quale galleggiano barche di tutti i tipi, gusci di noce
a remi veloci e snelle jole, pescherecci e lussuosi panfili,
che fanno la parte dei contratti oggetto della lezione. Noi,
naturalmente, considerato il tono serrato delle argomentazioni
e dell'esposizione, saremmo rimasti naufraghi sol che ci fossimo
distratti un attimo.........
L'Avv. Scorza (che alla fine della lezione si è gentilmente
messo a disposizione per qualunque chiarimento anche attraverso
e-mail sui temi da lui trattati), ha aperto con una carrellata
di contratti che ormai da tempo fanno parte della quotidiana
realtà del mondo economico informatico di cui riporto
i più importanti:
vendita, locazione e leasing di hardware,; licenza d'uso,
vendita, sviluppo e assistenza di software; manutenzione,
accesso alla rete, gestione e sviluppo di siti web, web-hosting,
pubblicità on-line, ed altri ancora. Per ciascuno è
seguita una breve descrizione degli aspetti più importanti
che dobbiamo tenere presenti quando andiamo a scriverli o
a sottoscriverli.
Ad esempio, nella vendita dell'hardware e software (il comunissimo
caso di acquisto e vendita di un pc con programmi preinstallati),
assumono importanza tutti gli aspetti tradizionali del comune
contratto di vendita di cose mobili, modalità di formazione
del consenso, luogo e modalità di consegna, prezzo
e modalità di pagamento, ma occorre fare anche molta
attenzione ad un aspetto che caratterizza il bene informatico
in quanto tale: l'installazione ed il collaudo...... Occorre
cioè porre molta attenzione alla clausola di collaudo
(per la quale è bene sempre scrivere o un capitolo
ben chiaro e che non si presti a fraintendimenti); la cosa
senz'altro migliore sarebbe mettere a punto una procedura
di collaudo che faccia apprezzare e controllare in modo soddisfacente
il bene venduto (o acquistato).
Altro aspetto interessante riguarda la licenza d'uso del
software (che assume spesso la forma di un contratto di massa)
e della disciplina a questo riservata (soprattutto per quanto
riguarda il recesso, le clausole vessatorie, il foro competente,
ecc), che ricade sotto l'ala protettiva della Convenzione
di Berna sulle opere letterarie ed artistiche, e dell'art.
64 bis e ss. della disciplina sul diritto d'autore. Circa
la titolarità del diritto d'autore tra software house
e committente, già abbiamo avuto modo di parlare in
occasione della lezione tenuta dal Prof. Davide Sarti.
Attenzione particolare, poi, dobbiamo dedicare all'oggetto
di questi contratti, poichè questo, essendo software,
viene identificato con sigle che ne codificano ora il nome,
ora la versione, la release......... Tutto assume importanza
sostanziale al fine di evitare problemi nelle ipotesi di patologie
contrattuali. Situazioni nelle quali tutto è messo
in discussione dalle parti in conflitto, per cui una impostazione
ben calibrata e certa del contratto, sarà fondamentale
per garantire al contraente che ha ragione, la corretta applicazione
degli effetti del contratto stesso.
Non scordiamoci poi che il manuale d'uso di un software,
è di per se stesso un'opera letteraria e come tale
va considerata nell'ambito contrattuale. Un altro aspetto
interessantissimo, da non sottovalutare, è la cosiddetta
'manutenzione statica del software', cioè la garanzia
che l'utente/acquirente deve avere di non vedersi gravato
di altre spese nell'ipotesi in cui la merce comprata abbia
dei difetti (bug),per cui la soluzione di questi (la garanzia
dei vizi) deve essere sempre messa a disposizione dell'utilizzatore
della merce in modo che questi possa sempre e comunque continuare
ad utilizzarla per lo scopo per cui l'aveva acquistata senza
ulteriori aggravi.
Si è parlato poi di licenze Open, free, shareware,
freware, e di multilicenze.......; di contratto di accesso
alla rete, che trova una disciplina codicistica mista nelle
norme dell'appalto e della somministrazione (ve lo risparmio
perchè ne ho già parlato in un post eventum
precedente)... Pensate comunque che il mio resoconto è
solo un condensato ristretto della lezione, e ancora non ho
affrontato i temi della collega Ferorelli; ma provvedo subito.
Sapete che di solito mi scappa di scherzare sul resoconto
delle lezioni, ma questa volta è praticamente impossibile
uscire dal seminato, la tecnicità dei tanti argomenti
toccati mi costringe a risparmiare tempo e spazio per le tematiche
svolte in modo impeccabile dai relatori.
La RoseMarie (non sto mancando di rispetto alla bravissima
collega, sto solo 'toscaneggiando' e spero lei mi perdonerà!)
ha aperto con un'importante precisazione: i contratti Telematici
(che utilizzano il mezzo informatico) sono da distinguere
da quelli informatici (che fanno del mezzo informatico il
loro oggetto) anche se poi spesso accade che quelli telematici
abbiano ad oggetto contratti informatici........ (1, 2, 3,
4, 5, 6 .... ...incomincio a dare i numeri!!!!!....quando
l'Avv. Ferorelli ha iniziato a parlare, io ho sperato di poter
tirare il fiato,...... l'avessi mai pensato! ......ho subito
capito se volevo starle dietro, dovevo aumentare l'attenzione...).
Ad oggi, la contrattazione telematica può essere così
inquadrata nell'ambito del nostro panorama giuridico:
distinguiamo tre nuclei di norme:
1) Dlgs 50/1992 (disciplina dei contratti
stipulati fuori dei locali commerciali);Dlgs 185/1999 (disciplina
dei contratti a distanza; l'art. 6 disciplina la fase esecutiva
del contratto);
2) Dpr 445/2000 (T.U. sulla doc. Amm.);
Dlgs 10/2002; DPR 31.1.2003 (firma elettronica);
3) per finire, una Direttiva CE non ancora implementata,
la 31/2000, sulla società dell'informazione e sul commercio
elettronico.
Naturalmente, non possiamo scordare che i contratti telematici,
pur con tutte le differenze dovute alla nuova realtà
che disciplinano e di cui si è parlato abbondantemente
nelle scorse lezioni, son pur sempre contratti e come tali,
l'avv. Ferorelli lo ha ribadito con autorevolezza, trovano
la loro disciplina nelle norme positive che il nostro Codice
Civile già ci offre; basta avere l'accortezza di studiarle
alla luce della nuova realtà digitale, per trovare
spesso la possibilità di applicarle...........
Partiamo dunque dalla prima fase del contratto, le trattative.Queste
generlamente sfociano nell'accordo, che non può che
essere a distanza (ecco che la disciplina dei contratti a
distanza ci viene in aiuto, ferme restando le regole codicistiche).
L'art. 1326 c.c. può senz'altro essere pienamente considerato
per quel che riguarda proposta ed accettazione, per cui il
contratto è concluso con la conoscenza dell'accettazione.........;
già, pare semplice, ma come si fa a dire che uno è
a conoscenza dell'accettazione quando questa viaggia nel web
e si ferma in luoghi tutti da scoprire come i 'server......'
?....... L'art. 1335 parla di "presunzione di conoscenza"
quando la proposta e l'accettazione giungono all'indirizzo
del destinatario (salvo prova dell'impossibilità di
averne contezza senza sua colpa); il Dpr 445/2000 ci viene
poi in aiuto, in materia di "indirizzo elettronico"........
ma il problema resta quello di sapere quale sia questo luogo:
il mio computer o il box mail del server? (aggiungiamo a questo
aspetto che ci sono access provider che ti negano la possibilità
di scaricare la posta con il tuo client dal tuo pc se rifiuti
di ricevere le 'news commerciali'...... prima o poi ci sarà
qualche associazione di consumatori che invece di perdere
tempo a fare improponibili ricorsi alla Corte Costituzionale
per imporre l'arbitrio dell'equità in questi contratti,
penserà di fare 'cause pilota' contro i contratti che
ci impongono i provider, così come è stato fatto
per i contratti delle assicurazioni)...... .
Altro problemino non da poco, riguarda la certezza della
provenienza del contratto e delle dichiarazioni in esso contenute,
e qui entra in scena, con tutta la sua irruenza, la firma
elettronica e la disciplina che la prevede e l'accompagna
(dall'art. 10 della 445/2000 al Dpr 31.01.03 che ne detta
il regolamento all'art.13, al Dlgs 10/2002); utile poi in
materia per averne anche un quadro giurisprudenziale è
la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.1145/2001,
che fa chiarezza sul documento informatico e sulla firma elettronica
e sul documento informatico e firma elettronica qualificata
come prova legale fino a querela di falso..... che l'art.
11 del Dpr 445/2000 richiede nei casi di forma scritta ad
substantiam.
Un'ultima cosa, prima di lasciarvi andare agli 'accidenti'
nei miei confronti, è una osservazione che può
sembrare banale, ma che non lo è. Nella contrattazione
informatica, pare che la revoca prima dell'accettazione non
trovi spazio; se infatti riflettiamo bene, una volta che ho
mandato il mio consenso, come faccio a spedire una revoca
che arrivi prima dello stesso all'altro contraente?.....
Dovrei parlare di recesso, di conclusione mediante esecuzione,
foro competente, vizi del contratto, incapacità, errore,
violenza e dolo.......... già, ma come fare?............................Preferisco
chiudere con un aspetto giustamente evidenziato dalla collega
Ferorelli: nella disciplina europea, Dir. CE 31/2000, non
è stato volutamente individuato il momento di conclusione
del contratto, lasciando gli stati membri liberi di applicare
soluzioni nazionali...... e da noi, il momento pare essere
quello in cui il messaggio arriva al server.
Invece dell’ennesima provocazione, chiudo con un appello
al Presidente: questi temi, per la loro attualità (veicolano
infatti conoscenze che in ogni momento possono essere richieste
a chiunque, anche in piccoli studi di provincia notoriamente
meno impegnati in queste tematiche d'avanguardia), sono assolutamente
centrali nella formazione degli attuali avvocati e consulenti
giuridico informatici; per questo motivo temi quali il contratto
e la contrattualistica, meritano di essere trattati in più
lezioni.
Io l'ho detto..... ma ora che mi succederà?.......
mi toccherà pagare la pizza a tutti il 1° aprile,
va bè, pizza al pesce per tutti!!!!!!!!!!......
un saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio