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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   



Il Giurista e la Rete:
dal tomo al bit

Prof. Avv. Giovanni Pascuzzi
Diritto d’autore e nuove tecnologie
Prof. Avv. Davide Sarti
E-commerce: tra tutela del diritto e nuove frontiere del mercato
Avv. Andrea Lisi

E-procurement
Avv. Fulvio Sarzana di S’Ippolito

Crittografia e Diritto
Prof. Avv. Giovanni Ziccardi

I contratti di Internet
Avv. Guido Scorza

La disciplina del contratto telematico
Avv. Rosamaria Ferorelli

Giurisdizione e cyberspazio
Prof. Avv. Giorgio

Aspetti fiscali nell’E-commerce
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L’atto amministrativo elettronico
Prof. Avv. Raffaele Guido
L’informatizzazione della Giustizia
Dott. Giuseppe Rana

Il processo telematico
Avv. Franco Zumerle
Hacking e cybercrimes
Avv. Gianluca Pomante


 

Master-Post-Eventum 10.02.03

"Diritto d’autore e nuove tecnologie"
Prof. Avv. Davide Sarti
Ordinario di Diritto industriale e di Diritto commerciale all’Università Cà Foscari di Venezia

"Il diritto d'autore e la copertina della mi' nonna"


Sta diventando una piacevole abitudine quella di commentare e riflettere sul tema della lezione del Master (sperando naturalmente di non infastidire nessuno!).

Il mio principale intento è incoraggiare timidamente altri a parlare dei temi trattati, perché è solo dal confronto e dalla discussione, che possiamo crescere professionalmente ed umanamente.

Capisco che molti vorrebbero scrivere e non lo fanno per paura di esporsi a critiche, ma voglio rassicurare che scrivere una mail su questi temi è un modo per riflettere insieme, per creare una tavola rotonda ideale, in cui ognuno cerca, non di superare o deridere l'altro, ma di farlo partecipe delle proprie esperienze, cercando di trasmettere ciò che sa o crede di sapere, un luogo dove si impara anche ad essere criticati, ed a crescere nella e per la critica degli altri.

Ad esempio, quando giorni addietro ho chiesto che gli hacker non fossero assimilati ai criminali, in mailing è arrivata una pioggia di contributi, tutti interessanti, che mi hanno aiutato a capire ed ad approfondire quel tema, e di cui sono riconoscente verso gli autori di quegli interventi e suggerimenti.

Ma veniamo alla nostra riflessione. L'ultima lezione tenuta dal chiarissimo Prof. Avv. Davide Sarti, ha avuto un grande pregio, quello di affrontare il problema del tipo di protezione da assicurare al software con un taglio critico assai costruttivo che a mio avviso ha reso la materia ancora più interessante.

Il prof. Sarti ha, con grande onestà intellettuale e correttezza (verso tutti noi che l'ascoltavamo) dichiarato di essere un po' controcorrente, rispetto ad altri illustri giuristi che trattano la materia.

(E qui devo aprire necessariamente una parentesi, per sottolineare l'importanza del Master, che ci presenta su un piatto d'argento tante succulenti 'portate' in campo giuridico-informatico, che noi ci 'godiamo' senza far altra fatica se non quella di ascoltare ed assimilare !!)

Il Prof. Sarti ha parlato del suo libro, che uscirà allegato alla rivista industriale: purtroppo rischio di perdermelo, ma ne vorrei tanto una copia, anche perché alla fine della lezione, e nei giorni successivi, quando riordinavo i miei appunti e riflettevo sui temi trattati, mi sono accorto di simpatizzare con la sua posizione riguardo all'applicabilità del diritto d'autore al software &C.

Dunque, vorrei proporre una riflessione sul rapporto esistente tra software e diritto d'autore.

La cosa che il Prof. Sarti non ha mancato di sottolineare, con l'accento che tradiva (amabilmente) la sua provenienza, è stata la forzatura che si è realizzata nell'estendere ed applicare la privativa intelletuale al software.

Infatti, di fronte a tale fenomeno, nuovo e peculiare, non si è creata una normativa adeguata, che rispondesse alle problematiche poste, ma si è estesa al software la disciplina del diritto d'autore, nata per tutelare altre realtà. Si è cercato di adattare a questo nuovo bene una 'coperta giuridica' che sta mostrando di essere troppo stretta; quando la si tira per coprire un aspetto della nuova realtà in continua trasformazione, questa finisce per lasciare scoperto un altro fronte (proprio come la copertina della mi nonna quando cerco di usarla per coprire mia figlia ormai troppo grande).

Chi, come me, ha studiato Storia del diritto Romano anche dai testi del Prof. Bretone ha avuto modo di apprendere come da sempre, l' avanguardia del diritto sia quella che disciplina i rapporti commerciali (oggi anche quelli industriali); questo dipende da svariati fattori, non ultimo quello della concentrazione e circolazione del danaro. E' evidente che il settore informatico, segnatamente del software, è uno dei settori trainanti dell'economia non solo italiana, ma anche mondiale.

Da qui la necessità, sia per gli operatori economici (che giustamente vorrebbero tutelare i loro interessi) che per gli Stati, di individuare una disciplina applicabile, a noi il più difficile compito di sentinella per fare in modo che i diritti di tutti non siano travolti dagli interessi di pochi.

In questo contesto, accade però spesso che istituti nati per disciplinare una determinata realtà, vengano utilizzati poi per disciplinarne altre, nuove, che via via si pongono all'attenzione dell'operatore del diritto.

La scelta di applicare discipline per così dire vecchie e collaudate, anziché approntarne di nuove ad hoc può dipendere da molteplici fattori, tra questi vi può essere anche l'interesse a mantenere una sorta di deregulation da parte di chi ha in mano il potere normativo o di lobbies che possono influenzarlo, oppure anche l'inadeguatezza del sistema legislativo a produrre in tempi brevi norme su misura per la realtà in continua trasformazione.

Mi sembra di poter dire che, dalla lezione del prof. Sarti, sia emersa chiaramente la situazione in cui è venuta a trovarsi la tutela del software; gli è stata infatti estesa la normativa del diritto d'autore, nata evidentemente per disciplinare altre realtà.

Tuttavia, come accade nelle coperte vere e proprie, quando si tirano da una parte, se ne scopre un altra, e quando si cerca di tirarla da entrambe le parti, rischiano di strapparsi.

Non penso di sbagliare dicendo di aver colto nel pensiero del prof. Sarti l'esigenza di una disciplina specifica per tale realtà; in tal senso ho colto il riferimento alla futura normativa antitrust.

Faccio subito un esempio concreto, suggeritomi dall'intervento di un collega, il quale, argutamente, ha posto il problema della titolarità del diritto d'autore nel caso in cui il cliente di una software house, nel commissionarle la realizzazione di un sito, lo richiedesse con una dovizia di particolari tali da far sorgere il dubbio che il suo vero autore fosse lui, e non la software house (che poteva apparire come un mero realizzatore materiale di un'idea creativa altrui). Anche in questo caso, ha risposto il prof. Sarti, i diritti dovrebbero spettare alla software house, salvo diversa pattuizione: risposta precisa, ma, onestamente e coerentemente con quanto aveva fino ad allora sostenuto, data con un certo margine di dubbio.

In effetti, le sue perplessità circa l'attitudine di tale normativa a tutelare il software trovano, se possibile, una conferma nella giurisprudenza.

Il punto dove maggiormente la privativa del diritto d'autore segna il passo, riguarda la soglia di originalità richiesta per attivarne la tutela. Infatti, da un lato questa si è abbassata, al fine di farvi rientrare beni che di creativo hanno ben poco; dall'altra, una volta abassata tale soglia, la sua tutela con il diritto d'autore è diventata facilmente eludibile, essendo sufficiente un minimo incremento innovativo per ricondurre nell'ambito dei beni protetti dalla privativa anche quello praticamente copiato.

Sentite, infatti, che cosa dice il Tribunale di Venezia (Foro Italiano 2001, I, 1404; non fermatevi alla massima, ma leggete il testo della sentenza ed il commento.....): un artista (se lo fosse o meno non lo sappiamo, certo è che dopo questa sentenza lui può pretendere legittimamente di essere appellato ale, visto che il giudice ha qualificato opera d'arte la sua idea realizzata con la fatica, la conoscenza e l'esperienza di altri) si era recato da un artigiano del vetro a Murano e gli aveva commissionato un vaso a forma di gondola dandogli delle direttive circa la forma ed i colori; l'opera, naturalmente era stata realizzata, si, grazie alla sua idea, ma anche alle capacità professionali ad al mestiere ed esperienza dell'artigiano. Una situazione del tutto analoga a quella della software house che costruisce un sito su commissione e secondo le direttive di un committente (che potrebbe essere anche lui un 'artista'). Ebbene, il Tribunale ha riconosciuto il pieno diritto d'autore al committente ed ha condannato l'artigiano che aveva iniziato a produrre vasi simili (non uguali o identici, cosa impossibile vista la tipologia del bene prodotto senza l'intervento di macchinari capaci di fare copie 'industriali').

Come si vede, la norma nata per disciplinare una certa realtà, stiracchiata per applicarla ad un'altra, può portare a situazioni come queste; nel caso del sito web appare giusto e ragionevole tutelare la software house, mentre in materie diverse da quelle informatiche, la stessa legge può essere applicata a casi simili in modo esattamente opposto, mostrando così tutti i suoi limiti.

Ecco, secondo me, la grande lezione che ricaviamo dalla lucida e lungimirante esposizione del chiarissimo Prof. Avv. D. Sarti: non possiamo pensare di affrontare le nuove esigenze del mondo informatico, con una disciplina così strutturata, perchè si rischiano situazioni al limite del paradossale che fanno male alla giustizia e che rappresentano un pericolo per tutti.

L'autrice del commento alla sentenza citata (persona a me più che cara!!!), usa queste parole dalle quali traspare tutto il suo disappunto “si può uscire da questa impasse solo abbandonando il clichè della privativa d'autore per ricercare gli elementi che sono effettivamente meritevoli di tutela” e mi pare, anche se tratta di cose diverse, mettersi sulla stessa linea di denuncia dell'inadeguatezza di questa normativa che traspariva dalle parole del prof. Sarti.

Chiuderò questa mail fiume con le parole di L. Sepulveda circa il rapporto ideatore-artista, con le quali si chiude il commento alla sentenza: “Se io fossi uno scultore, e mi chiedesero una statua di Alessandro Magno, sul piedistallo la mia firma sarebbe l'ultima. Prima ci sarebbero i nomi dei cavatori che hanno scelto, tagliato e portato giù il marmo dalla montagna. Poi i nomi dei marmisti che gli hanno dato forma, e subito dopo i nomi di quelli che hanno stagionato il lardo di quelli che hanno raccolto le erbe aromatiche, dei panettieri e dei vendemmiatori del fresco vino di Toscana”. (poteva non citare la mia terra?!).

Proprio per chiudere, l'ultima riflessione provocatoria: ma le cosiddette “librerie”, i file con estenzione .DLL, visto che non sono programmi veri e propri, ma solo insiemi di dati, come li possiamo qualificare? A quale disciplina sottostanno, quella sulle banche dati, sul diritto d'autore? E
soprattutto, se passasse il progetto delle lobbies industriali europee di portare il software sotto la tutela della disciplina dei brevetti, che succederà? Mi sa tanto che ho chiuso con una 'bischerata'.........!!!!! potrete mai scusarmi?

Un saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio

 

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