"Il
diritto d'autore e la copertina della mi' nonna"
Sta diventando una piacevole abitudine quella di commentare
e riflettere sul tema della lezione del Master (sperando naturalmente
di non infastidire nessuno!).
Il mio principale intento è incoraggiare timidamente
altri a parlare dei temi trattati, perché è
solo dal confronto e dalla discussione, che possiamo crescere
professionalmente ed umanamente.
Capisco che molti vorrebbero
scrivere e non lo fanno per paura di esporsi a critiche, ma
voglio rassicurare che scrivere una mail su questi temi è
un modo per riflettere insieme, per creare una tavola rotonda
ideale, in cui ognuno cerca, non di superare o deridere l'altro,
ma di farlo partecipe delle proprie esperienze, cercando di
trasmettere ciò che sa o crede di sapere, un luogo
dove si impara anche ad essere criticati, ed a crescere nella
e per la critica degli altri.
Ad esempio, quando giorni
addietro ho chiesto che gli hacker non fossero assimilati
ai criminali, in mailing è arrivata una pioggia di
contributi, tutti interessanti, che mi hanno aiutato a capire
ed ad approfondire quel tema, e di cui sono riconoscente verso
gli autori di quegli interventi e suggerimenti.
Ma veniamo alla nostra
riflessione. L'ultima lezione tenuta dal chiarissimo Prof.
Avv. Davide Sarti, ha avuto un grande pregio, quello di affrontare
il problema del tipo di protezione da assicurare al software
con un taglio critico assai costruttivo che a mio avviso ha
reso la materia ancora più interessante.
Il prof. Sarti ha, con
grande onestà intellettuale e correttezza (verso tutti
noi che l'ascoltavamo) dichiarato di essere un po' controcorrente,
rispetto ad altri illustri giuristi che trattano la materia.
(E qui devo aprire necessariamente
una parentesi, per sottolineare l'importanza del Master, che
ci presenta su un piatto d'argento tante succulenti 'portate'
in campo giuridico-informatico, che noi ci 'godiamo' senza
far altra fatica se non quella di ascoltare ed assimilare
!!)
Il Prof. Sarti ha parlato
del suo libro, che uscirà allegato alla rivista industriale:
purtroppo rischio di perdermelo, ma ne vorrei tanto una copia,
anche perché alla fine della lezione, e nei giorni
successivi, quando riordinavo i miei appunti e riflettevo
sui temi trattati, mi sono accorto di simpatizzare con la
sua posizione riguardo all'applicabilità del diritto
d'autore al software &C.
Dunque, vorrei proporre
una riflessione sul rapporto esistente tra software e diritto
d'autore.
La cosa che il Prof.
Sarti non ha mancato di sottolineare, con l'accento che tradiva
(amabilmente) la sua provenienza, è stata la forzatura
che si è realizzata nell'estendere ed applicare la
privativa intelletuale al software.
Infatti, di fronte a
tale fenomeno, nuovo e peculiare, non si è creata una
normativa adeguata, che rispondesse alle problematiche poste,
ma si è estesa al software la disciplina del diritto
d'autore, nata per tutelare altre realtà. Si è
cercato di adattare a questo nuovo bene una 'coperta giuridica'
che sta mostrando di essere troppo stretta; quando la si tira
per coprire un aspetto della nuova realtà in continua
trasformazione, questa finisce per lasciare scoperto un altro
fronte (proprio come la copertina della mi nonna quando cerco
di usarla per coprire mia figlia ormai troppo grande).
Chi, come me, ha studiato
Storia del diritto Romano anche dai testi del Prof. Bretone
ha avuto modo di apprendere come da sempre, l' avanguardia
del diritto sia quella che disciplina i rapporti commerciali
(oggi anche quelli industriali); questo dipende da svariati
fattori, non ultimo quello della concentrazione e circolazione
del danaro. E' evidente che il settore informatico, segnatamente
del software, è uno dei settori trainanti dell'economia
non solo italiana, ma anche mondiale.
Da qui la necessità,
sia per gli operatori economici (che giustamente vorrebbero
tutelare i loro interessi) che per gli Stati, di individuare
una disciplina applicabile, a noi il più difficile
compito di sentinella per fare in modo che i diritti di tutti
non siano travolti dagli interessi di pochi.
In questo contesto, accade
però spesso che istituti nati per disciplinare una
determinata realtà, vengano utilizzati poi per disciplinarne
altre, nuove, che via via si pongono all'attenzione dell'operatore
del diritto.
La scelta di applicare
discipline per così dire vecchie e collaudate, anziché
approntarne di nuove ad hoc può dipendere da molteplici
fattori, tra questi vi può essere anche l'interesse
a mantenere una sorta di deregulation da parte di chi ha in
mano il potere normativo o di lobbies che possono influenzarlo,
oppure anche l'inadeguatezza del sistema legislativo a produrre
in tempi brevi norme su misura per la realtà in continua
trasformazione.
Mi sembra di poter dire
che, dalla lezione del prof. Sarti, sia emersa chiaramente
la situazione in cui è venuta a trovarsi la tutela
del software; gli è stata infatti estesa la normativa
del diritto d'autore, nata evidentemente per disciplinare
altre realtà.
Tuttavia, come accade
nelle coperte vere e proprie, quando si tirano da una parte,
se ne scopre un altra, e quando si cerca di tirarla da entrambe
le parti, rischiano di strapparsi.
Non penso di sbagliare
dicendo di aver colto nel pensiero del prof. Sarti l'esigenza
di una disciplina specifica per tale realtà; in tal
senso ho colto il riferimento alla futura normativa antitrust.
Faccio subito un esempio
concreto, suggeritomi dall'intervento di un collega, il quale,
argutamente, ha posto il problema della titolarità
del diritto d'autore nel caso in cui il cliente di una software
house, nel commissionarle la realizzazione di un sito, lo
richiedesse con una dovizia di particolari tali da far sorgere
il dubbio che il suo vero autore fosse lui, e non la software
house (che poteva apparire come un mero realizzatore materiale
di un'idea creativa altrui). Anche in questo caso, ha risposto
il prof. Sarti, i diritti dovrebbero spettare alla software
house, salvo diversa pattuizione: risposta precisa, ma, onestamente
e coerentemente con quanto aveva fino ad allora sostenuto,
data con un certo margine di dubbio.
In effetti, le sue perplessità
circa l'attitudine di tale normativa a tutelare il software
trovano, se possibile, una conferma nella giurisprudenza.
Il punto dove maggiormente
la privativa del diritto d'autore segna il passo, riguarda
la soglia di originalità richiesta per attivarne la
tutela. Infatti, da un lato questa si è abbassata,
al fine di farvi rientrare beni che di creativo hanno ben
poco; dall'altra, una volta abassata tale soglia, la sua tutela
con il diritto d'autore è diventata facilmente eludibile,
essendo sufficiente un minimo incremento innovativo per ricondurre
nell'ambito dei beni protetti dalla privativa anche quello
praticamente copiato.
Sentite, infatti, che
cosa dice il Tribunale di Venezia (Foro Italiano 2001, I,
1404; non fermatevi alla massima, ma leggete il testo della
sentenza ed il commento.....): un artista (se lo fosse o meno
non lo sappiamo, certo è che dopo questa sentenza lui
può pretendere legittimamente di essere appellato ale,
visto che il giudice ha qualificato opera d'arte la sua idea
realizzata con la fatica, la conoscenza e l'esperienza di
altri) si era recato da un artigiano del vetro a Murano e
gli aveva commissionato un vaso a forma di gondola dandogli
delle direttive circa la forma ed i colori; l'opera, naturalmente
era stata realizzata, si, grazie alla sua idea, ma anche alle
capacità professionali ad al mestiere ed esperienza
dell'artigiano. Una situazione del tutto analoga a quella
della software house che costruisce un sito su commissione
e secondo le direttive di un committente (che potrebbe essere
anche lui un 'artista'). Ebbene, il Tribunale ha riconosciuto
il pieno diritto d'autore al committente ed ha condannato
l'artigiano che aveva iniziato a produrre vasi simili (non
uguali o identici, cosa impossibile vista la tipologia del
bene prodotto senza l'intervento di macchinari capaci di fare
copie 'industriali').
Come si vede, la norma
nata per disciplinare una certa realtà, stiracchiata
per applicarla ad un'altra, può portare a situazioni
come queste; nel caso del sito web appare giusto e ragionevole
tutelare la software house, mentre in materie diverse da quelle
informatiche, la stessa legge può essere applicata
a casi simili in modo esattamente opposto, mostrando così
tutti i suoi limiti.
Ecco, secondo me, la
grande lezione che ricaviamo dalla lucida e lungimirante esposizione
del chiarissimo Prof. Avv. D. Sarti: non possiamo pensare
di affrontare le nuove esigenze del mondo informatico, con
una disciplina così strutturata, perchè si rischiano
situazioni al limite del paradossale che fanno male alla giustizia
e che rappresentano un pericolo per tutti.
L'autrice del commento
alla sentenza citata (persona a me più che cara!!!),
usa queste parole dalle quali traspare tutto il suo disappunto
“si può uscire da questa impasse solo abbandonando
il clichè della privativa d'autore per ricercare gli
elementi che sono effettivamente meritevoli di tutela”
e mi pare, anche se tratta di cose diverse, mettersi sulla
stessa linea di denuncia dell'inadeguatezza di questa normativa
che traspariva dalle parole del prof. Sarti.
Chiuderò questa
mail fiume con le parole di L. Sepulveda circa il rapporto
ideatore-artista, con le quali si chiude il commento alla
sentenza: “Se io fossi uno scultore, e mi chiedesero
una statua di Alessandro Magno, sul piedistallo la mia firma
sarebbe l'ultima. Prima ci sarebbero i nomi dei cavatori che
hanno scelto, tagliato e portato giù il marmo dalla
montagna. Poi i nomi dei marmisti che gli hanno dato forma,
e subito dopo i nomi di quelli che hanno stagionato il lardo
di quelli che hanno raccolto le erbe aromatiche, dei panettieri
e dei vendemmiatori del fresco vino di Toscana”. (poteva
non citare la mia terra?!).
Proprio per chiudere,
l'ultima riflessione provocatoria: ma le cosiddette “librerie”,
i file con estenzione .DLL, visto che non sono programmi veri
e propri, ma solo insiemi di dati, come li possiamo qualificare?
A quale disciplina sottostanno, quella sulle banche dati,
sul diritto d'autore? E
soprattutto, se passasse il progetto delle lobbies industriali
europee di portare il software sotto la tutela della disciplina
dei brevetti, che succederà? Mi sa tanto che ho chiuso
con una 'bischerata'.........!!!!! potrete mai scusarmi?
Un saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio