Con la lezione di lunedì scorso si è aperto
un nuovo capitolo del Master in Diritto delle Tecnologie Informatiche.
Dopo la prima fase, caratterizzata da una panoramica su tutti
gli aspetti che interessano l'internet giuridico, dall'approccio
del giurista con la rete alla concorrenza in relazione all'abuso
della posizione dominante, dal diritto d'autore alla privacy
fino alla responsabilità civile in internet (tutti
temi brillantemente trattati dai relatori precedenti), lunedì
pomeriggio gli Avvocati Andrea Lisi e Fulvio Sarzana di S'Ippolito,
ci hanno introdotto nel mondo dell' e-commerce e dell'e-procurement.
Va subito rilevato che la formula del doppio relatore, oltre
a rendere più movimentata l'esposizione di problematiche
altamente tecniche, ha permesso ai due docenti di informatica
giuridica, che hanno dato vita ad una avvincente esposizione,
di chiudere in crescendo, con una colorita e calzante botta
e risposta con l'uditorio. Le 'canoniche' due ore, sono volate,
e solo un aereo in partenza ha fatto chiudere il dibattito,
che meriterebbe di continuare in mailing.
Cominciamo dall'e-commerce.
Business to Business (B2B), business to consumer (B2C) (che
poi vogliono dire semplicemente rapporti contrattuali tra
impresa ed impresa, e tra imprenditore e consumatore), sono
gli stessi negozi tipizzati nei nostri codici, che già
conosciamo. Tuttavia, rispetto ai rapporti tradizionali, questi
hanno delle caratteristiche peculiari; pur avendo la stessa
causa (lo stesso oggetto), quando si inizia a parlare di “accordo
tra le parti” e di “forma”, iniziano i primi
problemi. Non che “l'accordo delle parti”, da
un punto di vista della disciplina per così dire classica
(mi riferisco agli articoli dal 1326 al 1342 c.c.) sia diverso,
ma la tipologia del mezzo informatico crea situazioni nuove,
che si caratterizzano per elementi che non esistono negli
altri contratti finora conosciuti. Ad esempio: il contratto
continua a ritenersi concluso nel momento in cui chi ha fatto
la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra
parte? Certo che si; ma le modalità, il luogo e gli
strumenti con cui le volontà delle parti si incontrano
e si perfezionano sono del tutto nuove e pongono interrogativi
sulla giusta applicazione della disciplina che già
è prevista, ma anche sulla validità di questi
mezzi, sul modo in cui questi vengono usati, sia dal punto
di vista della sicurezza del loro contenuto, che su quello
della loro provenienza (problema della firma elettronica).
Lo stesso dicasi per la forma. Tutti problemi nuovi che potremo
così riassumere:
- integrità, conservazione e sicurezza dei documenti
(in rapporto alla dematerializzazione);
- legge applicabile e foro competente (in rapporto al alla
delocalizzazione e dinternazionalizzazione dei rapporti nel
mercato globale)
luogo e momento di conclusione del contratto.
Ed ancora: regole e rischi della trasmissione telematica
dei documenti (firma digitale e tecniche di difesa antitruffa
informatica e anti intrusione).
Importantissimo è poi anche l'aspetto della sicurezza,
elemento imprescindibile per la costruzione di siti per e-commerce
e l'e-procurement, e l'adozione di strumenti contrattuali
rispettosi delle leggi vigenti, che non espongono l'operatore
al rischio del risarcimento danni, recesso, risoluzione e
tutto ciò che tradizionalemnte si definisce “patologia
contrattuale”.
Sul problema della sicurezza, l'intervento del collega Barile
è stato pungente e merita una considerazione: concordo
con lui quando individua nella 'sicurezza' uno degli aspetti
fondamentali della materia, che dobbiamo sempre tenere presente
se non vogliamo vanificare le risposte ai problemi che l'internet
ci pone.
A che serve predisporre un sistema per stipulare contratti
in rete se in materia di sicurezza (la certezza) dei contenuti,
della firma (quindi della paternità dell'atto) non
vi sono punti fermi?
Non avremo mai uno strumento contrattuale (?) valido, capace
di superare l'esame più importante (quello della realtà,
che di fronte a questi problemi si farà giustizia da
sola,) determinando il fallimento di questi sistemi insicuri.....
Possiamo perciò anche avere a disposizione la miglior
legge del mondo, ed il mercato potenziale più interessante
e ben disposto all'utilizzo del mezzo informatico; ma se lo
strumento che si mette a disposizione non è sicuro,
l'operatore non lo utilizzerà e cercherà altre
strade, altri strumenti.
Fatte queste considerazioni, vorrei provare ad indicare (gli
esperti siano clementi con me), quelli che sono i temi che
nella contrattualistica digitale devono essere sempre tenuti
presenti :
In primo luogo sicurezza tecnica e sicurezza giuridica.
La prima riguarda il software, la firma elettronica, l'utilizzo
di password capaci di non essere decodificate (formate con
linguaggio alfanumerico e di un numero di caratteri sufficienti
a far impazzire per qualche mese i programmi di decodificazione
che si scaricano gratuitamente dal web, e prevenendo il maleintenzionato
di turno attraverso un periodico aggiornamento delle password),
l'uso di antivirus, firewall, netstat (chi usa linux, avrà
meno problemi, ma li avrà comunque), predisposizione
di protocolli da seguire per mantenere la sicurezza ad un
livello più che accettabile (ricordiamoci che il codice
penale punisce l'intrusione di un sistema protetto......alias:
se non provvediamo a proteggerci rischiamo di rimanere con
un pugno di mosche); tutti aspetti che rigurdano l'amministratore
di un sistema, ma che interessano anche il giurista, nel momento
in cui il privato o una azienda richiedono una consulenza
sulla legalità di tali profili.
Il secondo tema, la sicurezza giuridica, attiene, da un lato,
agli strumenti per poter rendere efficaci gli interventi in
caso di violazioni dei diritti (ma anche di attacchi informatici,
di reati commessi in questo nuovo mondo, di truffe), e dovrebbe
essere finalizzata ad ottenere la punibilità di coloro
che
violano la legge; dall'altro riguarda gli accorgimenti ed
i protocolli da adottare per non commettere noi stessi ( o
comunque coloro che si rivolgono a noi) violazioni di legge
che espongano a sanzioni e risarcimento degli eventuali danni.
Ma torniamo al tema del seminario. Dando per scontate le
norme che disciplinano l'e-commerce, vorrei fare delle considerazioni
su alcune leggi fondamentali in tema di consumatori anche
in materia di commercio elettronico. Prendiamo ad esempio
la L.281/1998, “Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti”, che all'art. 1 recita così:
“.....2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti :
..... alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e
dei servizi (ndr: i prodotti potrebbero essere anche programmi
e files....., e i servizi gli strumenti messi a disposizione,
gli spazi per fare le transazioni, ecc.)....ad una adeguata
informazione e ad una corretta pubblicità; ...alla
correttezza, trasparenza ed
equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e
servizi...”
All'art. 2 definisce comsumatori ed utenti come “le
persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi
per scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta...”.
In tema interviene poi il Decreto Legislativo 22 maggio 1999,
n. 185 “Attuazione della direttiva 97//7/CE relativa
alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza” che si applica a tutti i contratti a distanza
(quindi conclusi per telefono ed in internet) esclusi quelli
relativi
a servizi finanziari, bancari, ed altri indicati all'art.
2.
Legge fondamentale per capire l'esatta portata dei diritti
del consumatore, all'art. 3 specifica tutte le informazioni
che dovranno essere date al consumatore: prezzo del bene,
tasse, imposte, modalità di esecuzione della prestazione,
durata, offerta, forma..... è un'elenco dalla lettera
a) alla l) che va letto e studiato.
Poi prosegue con una serie di articoli che disciplinano analiticamente
tutti gli aspetti salienti (art. 4: “conferma scritta
della informazioni”; art. 5:
“diritto di recesso......”; art. 6: “esecuzione
del contratto”; art.11:
“irrinunciabilità dei diritti”; art. 12:
“sanzioni”; art. 14: “foro competente”.....)
Di fronte a questa normativa, occorre però non rimanere
ancorati all'ottica della tutela del consumatore, ma (nel
caso in cui si debbano vestire i panni di consulenti di aziende
operanti nell'e-commerce), bisogna considerare tutti i diritti
riconosciuti al consumatore come obblighi che l'azienda dovrà
rispettare; ragion per cui “agire in sicurezza”
vorrà dire rispettare, anche e soprattutto, le prescrizioni
contenute nella normativa.
Vi suggerisco anche la lettura della deliberazione 19 giugno
2002 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:
“Adozione del regolamento concernente la risoluzione
delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni
ed utenti”, se non altro per avere una definizione ancora
più esatta del concetto di utente nel campo delle telecomunicazioni,
che può essere
sempre utile come termine di paragone.
A questo punto, è doveroso richiamare l'interessantissima
e più che condivisibile qualificazione del termine
“utente”, proposta dall'Avv. Sarzana, il quale
ci ha fatto notare come, nel mondo informatico, vi possa essere
il pericolo di un fastidioso scambio di qualificazione tra
utente e consumatore, di modo è possibile considerare
“utente” anche colui il quale normalmente è
considerato “consumatore”, e viceversa.
Capirete che, soprattutto riguardo alla portata delle normative
emanate in tema di tutela dei consumatori, e di e-commerce,
l'asatta individuazione del significato dei due termini è
importantissima...
Mi fermo, perchè il mio scopo è riproporre
temi trattati e stimolarne l'approfondimento, non trattarli
per darne una soluzione; questo deve semmai essere l'obiettivo
della mailing, attraverso interventi critici di coloro che
sono interessati a tali argomenti.
Da parte mia vorrei sottolineare l'importanza (rimarcata
anche dai relatori di lunedì scorso) della qualificazione
del bene “informazione” come elemento fondamentale
e qualificante di tutta la realtà informatica.
A ben guardare, infatti, il bit, quando non serve a scrivere
programmi, viene usato per elettronicizzare informazioni (siano
questi dati sensibili, dati di cronaca rosa, prodotti o altro;
tutto è riconducibile al concetto di informazione).
Tale rilievo è importante perchè introduce
a sua volta un'altra problematica, relativa alla qualifica
del bene informazione come bene privato o pubblico, degno
di tutela pubblicistica o privatistica. Tale problema (che
apparve subito agli esperti di diritto, già in sede
di prima applicazione di internet, e soprattutto quando si
cercò di disciplinare le banche dati) mostrò
tutta la sua rilevanza nel momento in cui l'informazione (bene
impalpabile, etereo come l'aria che respiriamo) acquistò
una dimenzione patrimoniale, quando cioè si cominciò
a venderla ed acquistarla....
Badate bene, il fenomeno informatico gravita tutto intorno
all'informazione, e riceve una spinta verso la globalizzazione
e all'evoluzione tecnologica proprio perchè l'informazione
è un bene che acquista, ogni giorno di più,
valore sul mercato; questo a sua volta muove capitali e determina
investimenti che sono il carburante, il propulsore di queso
mondo dei bit.
Ma come ben sapete, l'informazione è anche il “quarto
potere” capace di determinare gli assetti politici degli
stati, e quindi 'fà gola' agli uomini d'affari per
realizzare i loro interessi, e al tempo stesso ai cittadini
per garantire i loro diritti.
Ritornando all'aspetto tecnico della lezione, si è
poi parlato dell'e-procurement; in modo particolare si è
accesa una vivace discussione sull'utilizzo dell'internet
da parte della P.A. al fine di acquistare beni per il suo
funzionamento. Oggi questo può avvenire attraverso
il sito della CONSIP, al quale il pubblico funzionario può
rivolgersi per acquistare materiali di ogni tipo, dalla cancelleria,
alle fotocopiatrici, ai buoni pasto, al carburante, e molto
altro ancora. Il tutto avviene attraverso un sistema di accreditamento
delle imprese che vogliono vendere alla P.A., attraverso il
quale solo quelle accreditate possono poi partecipare ai vari
bandi inseriti nel sito.
Si è riscontrato che, con questo metodo, la P.A. ottiene
un abbattimento di spese ed una velocizzazione dell'approvvigionamento
che si riperquote poi sul buon funzionamento della stessa.
Ma, come evidenziato durante il Master da un pubblico funzionario
che aveva sperimentato in concreto il metodo, per certi prodotti
come quelli di cancelleria, accade che nelle realtà
locali è spesso possibile rintracciare beni a prezzi
notevolmente inferiori. Un problema aperto e da studiare per
un sistema da migliorare, così come il problema della
trasparenza per l'ammissione delle ditte all'accreditamento.
D'altra parte, bisogna precisare che il ricorso a questo metodo
è stato recepito in Italia in maniera solo parziale
(a differenza degli Stati che lo hanno elaborato per primi),
per cui la P.A. può solo acquistare e non vendere.
Per chiudere, mi arrischio in una considerazione. Abbiamo
parlato in altre lezioni di competenza del giudice in ordine
alle varie fattispecie di responsabilità, sfiorando
appena una materia che è invece determinante, la procedura
civile.
Questa rappresenta infatti un passaggio obbligato per la
concreta disciplina di ogni istituto; è inutile avere
le migliori leggi sostanziali del mondo in campo informatico,
se poi le norme procedurali che le riguardano non sono all'altezza
delle aspettative, se non consentono di realizzare concretamente
i loro precetti. Tanti sono le strettoie, gli intralci, che
la procedura può creare vanificando la concreta applicazione
di una legge sostanziale; tra queste, il punto nevralgico
è rappresentato dalla disciplina della prova, e in
particolare dall'onere di questa e dalla sua inversione.
Ho solo lanciato un sasso in uno specchio d'acque chete,
sperando di stimolare discussioni e riflessioni sul tema della
disciplina processuale informatica che, sul piano penale e
civile, apre enormi spazi di approfondimento; basti pensare
che la perseguibilità penale dei reati informatici
è resa difficilissima dalla necessaria presenza del
principio della responsabilità penale personale.
Dopo questa estenuante carrellata di leggi e leggine, termini
e concetti strani, mi viene da pensare che forse sarebbe meglio
inventare un computer con caffettiera incorporata, che al
momento opportuno ti dica “mò basta, falla finita,
e che diamine patri', stà robba è sevizia bella
e bbona, ma va a dormì per piacere, con tutti st'umani
che ce stanno, proprio un fanatico mi doveva comprà........,
anvedi questo, ma che vor dì con tutti stì discorsi?
bohhhhh!!!!!!”
Un saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio