Come sempre, ormai da settimane, ogni lunedì, quando
a Londra i rintocchi del Big Ben tagliando a fette la spessa
nebbia annunciano le ore 14,30 nella sala del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati Baresi, i professionisti informatici della
Puglia e delle regioni limitrofe (di cui mi preme sottolineare
il grande sacrificio cui si sottopongono pur di partecipare
al Master, ed ai quali va tutta la mia ammirazione), si riuniscono
e ordinatamente si apprestano ad assimilare avidamente le
perle di sapere, le chicche di cultura, che gli insigni relatori,
ghota della conoscenza giuridico informatica italiana, portano
nella città dal più bel lungomare d'Italia,
che qualcuno senza scrupoli culturali e paesagistici, ha deturpato
con le vele di Punta Perotti............
La dott.ssa Claudia Cevenini dell'Università di Irnerio,
la più antica scuola di studi giuridici in Europa,
ci ha resi edotti sugli aspetti fiscali nell'e-commerce, una
cosa 'allucinante' per chi, come me non tratta temi fiscali,
ma assolutamente da tenere nella giusta considerazione e da
non trascurare, non tanto per paura della Guardia di Finanza,
ma per una considerazione che dobbiamo sempre tenere presente:
il regime fiscale che si sceglierà di adottare a livelo
internazionale, avrà ripercussioni sullo sviluppo o
meno dell'e-commerce, così come il panorama che si
verrà delineando in questa materia negli ordinamenti
nazionali, determinerà la fortuna o il fallimento di
questo mezzo di sviluppo dell'economia nel futuro...... Pensiamo
infatti ai problemi di concorrenza che si pongono tra una
economia che favorisca fiscalmente il commercio elettronico
ed una che lo penalizzi...., le aziende finirebbero per scegliere
lo Stato più conveniente.
Trattare in un post-eventum, in modo adeguato, argomenti
così ...... come dire...fiscali...... non è
da me, non ce la faccio, vi chiedo quindi di concedermi in
materia una defiscalizzazione.........o almeno una rateizzazione
compensata, per questo mi limito solo a indicare gli aspetti
più rilevanti.
A livello comunitario, l'imposizione indiretta è stata
caratterizzata dall'attenzione a principi quali trasparenza,
non discriminazione e neutralità, così infatti
si esprime la Commissione Europea a partire dal 1997, nel
1998,1999 nell'intento di evitare di assoggettare le transazioni
on-line a tassazioni aggiuntive rispetto a quelle esistenti;
i motivi sono esattamente quelli già detti sopra: trovare
un equilibrio che favorisca un giusto sviluppo di questo nuovo
tipo di commercio.
Anche l'OCSE, già dal 1996, si è mossa sulla
stessa linea, cercando di individuare i principi che regolino
questo settore con l'intento di farlo decollare in maniera
quanto più possibile scevro dalle possibili doppie
imposizioni che potrebbero affossare l'e-commerce o creare
discriminazioni concorrenziali in alcuni stati a tutto vantaggio
di altri (cosidetti paradisi fiscali).
Si è cercato al contempo di armonizzare l'azione degli
stati al fine di combattere l'elusione e l'evasione.
Un documento fondamentale in materia è senz'altro
da ravvisare nel “Clarification on the application of
the permanent establishment definition in e-commerce...ecc....ecc....”
dell'OCSE, dal quale si può avere il polso della situazione,
soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, il concetto di
stabile organizzazione.
Riassumendo il tutto, risulta evidente la rinuncia degli
organismi internazionali a differenziare il regime del commercio
elettronico da quello del commercio tradizionale, e sulla
stessa linea si assesta anche il legislatore interno.
Ma i problemi del commercio elettronico si fanno ugualmente
sentire sul piano fiscale soprattutto quando i beni ed i servizi
vengono forniti attraverso la rete; si parla in questo caso
di e-commerce diretto (l'altro aspetto, e-commerce indiretto,
riguarda invece il caso del bene o servizio che, sebbene contrattato
in rete, venga poi fornito con mezzi tardizionali).
Nel primo caso, es. vendita e fornitura di software o di
servizi finanziari direttamente attraverso la rete, ci troviamo
in difficoltà perchè il bene oggetto della vendita
è un bene incorporale (già Gaio insegnava le
res incorporales nel suo elementare manualetto....le Istituzioni),
e nel caso di vendite internazionali, la definizione del relativo
regime fiscale diventa a dir poco arduo, vista la dimensione
del fenomeno che spesso non permette l'esatta individuazione
della residenza del prestatore.
L'aspetto fiscale si manifesta sia nelle imposte sui redditi
che in materia di IVA, tassa sui contratti di borsa, imposta
di bollo, l'imposta di registro....... mentre un discorso
a parte merita l'imposta sulla pubblicità....; pare
che questa non si applichi alla pubblicità on line......(aggiungo
però, e me ne assumo tutta la responsabilità,
che la presenza di pubblicità, anche se non rileva
da un punto di vista fiscale, fa assumere natura commerciale
ad una prestazione data in rete........, altro parametro attraverso
cui qualificare come “commerciali” certi contratti
fintogratuiti dei quali abbiamo già parlato).
Se qualcuno pensa che la lezione si sia esaurita così,
si sbaglia di grosso; a fianco dell'avv. Melica (alle prese
con una fastidiosa mosca elettronica radiocomandata dal sempre
simpatico avv. B........., che come un picchio non la smetteva
di 'barcocchiare' ora il naso, ora la fronte del ......non
lo dico perchè chi fa la spia non è figlio di......),
oltre alla bravissima dott.ssa Cevenini (che ringrazio ancora
per la bellissima lezione), era in attesa il Prof. Avv. Giorgio
Costantino, conosciuto e stimatissimo ordinario di Diritto
e Procedura Civile all'Università di Bari, che ha continuato
il master parlando di Giurisdizione e Ciberspazio.
Materia anche questa di non poco conto, che era già
stata introdotta dall'Avv.Di Ciommo il quale ci spiegò
essere stato il primo ad elaborare la teoria del domicilio
del convenuto, teoria da lui esposta sulle pagine del Foro
Italiano e poi ripresa dalla Suprema Corte di Cassazione.
L'esame fatto dal Prof. Costantino è stato molto approfondito,e
le conclusioni sono pressochè quelle indicate dal Di
Ciommo. A queste occorre aggiungere che nel caso di utente
consumatore, la disciplina speciale, predisposta ad hoc, parla
di domicilio del consumatore.
Stessa conclusione per il danno da ingiuria; anche in questo
caso la soluzione è ancora aperta, nonostante si propenda
per il domicilio dell'ingiuriato (ma è una soluzione
che risponde al principio del male minore).
D'altra parte, lasciare a chi subisce il danno in internet
la possibilità di scegliere il luogo in cui questo
si verifichi (cosa che avverrebbe se si adottasse il criterio
che lo individua nel posto dove era il computer da cui collegandosi
un soggetto abbia percepito l'igiuria o l'offesa.....), crea
notevoli problemi; tra questi il più insormontabile
è il venir meno del principio Costituzionale del giudice
precostituito per legge........ perché lascerebbe al
danneggiato la possibilità di scegliere il giudice
andando a collegarsi, o facendo collegare un amico proprio
nel territorio di competenza del giudice di sua scelta...........
. Anche questo può fare internet, se non si tiene conto
della sua peculiarità.
Un problema irrisolto rimane poi la tutela cautelare ed esecutiva,
campi in cui vige il principio della territorialità.
In questo caso, se chi danneggia ha il server e i suoi beni
all'estero, chi subisce il danno deve 'piangerselo'.............
Interessante è una possibile contromisura suggerita
dal Prof. Costantino, applicabile però solo a casi
limitati........: la cosidetta pubblicità negativa...Se
qualcuno ti danneggia e non puoi chiedergli i danni perchè
sfugge alle leggi del tuo Stato, puoi sempre fare della pubblicità
contro di lui danneggiandone l'imamgine commerciale.....
Per chiudere, vi suggerisco una riflessione........ uno stato,
un insieme di stati, gli stati dell'orbe, che abbiano fondato
il loro sistema pubblico e privato, oltre che quello amministrativo
in senso stretto, solo su collegamenti telematici, quanto
pensate che possano reggere ad un attacco di una task force
come quella che alcuni governi stanno formando o hanno già
formato, che usi metodi di pirateria informatica?.............
si creerà lo stallo dell'economia di un paese nemico,
il suo disastro economico..........l'unica consolazione è
che tutto potrà avvenire senza sparare missili furbi......(come
i Montierini che andavano ad imparare la furbizia a Siena.....e
tornavano con una mano fratturata e, quando andava bene un
occhio pesto) pardon volevo dire intelligenti..... mah.....
come se i Filibustieri più sanguinari del secolo scorso
non fossero intelligenti......... l'intelligenza di per se
non è un valore, è un mezzo, l'uomo giusto si
distingue da quello ingiusto per il modo in cui usa la sua
intelligenza, non per il fatto di esserlo o meno........ ho
conosciuto tanti uomini poco intelligenti ma onesti fino nel
midollo, e tanti intelligenti ma disonesti... quali siano
più utili al mondo lascio a voi
deciderlo, la mia risposta la porto nel cuore e vola nel vento........
Un saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio