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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   


Il Giurista e la Rete:
dal tomo al bit

Prof. Avv. Giovanni Pascuzzi
Diritto d’autore e nuove tecnologie
Prof. Avv. Davide Sarti
E-commerce: tra tutela del diritto e nuove frontiere del mercato
Avv. Andrea Lisi

E-procurement
Avv. Fulvio Sarzana di S’Ippolito

Crittografia e Diritto
Prof. Avv. Giovanni Ziccardi

I contratti di Internet
Avv. Guido Scorza

La disciplina del contratto telematico
Avv. Rosamaria Ferorelli

Giurisdizione e cyberspazio
Prof. Avv. Giorgio

Aspetti fiscali nell’E-commerce
Dott.ssa Claudia Cevenini

L’atto amministrativo elettronico
Prof. Avv. Raffaele Guido
L’informatizzazione della Giustizia
Dott. Giuseppe Rana

Il processo telematico
Avv. Franco Zumerle
Hacking e cybercrimes
Avv. Gianluca Pomante


 

Master-Post-Eventum 31.03.03

"Giurisdizione e cyberspazio"
Prof. Avv. Giorgio Costantino
Avvocato in Bari. Ordinario di Diritto Processuale civile all’Università di Bari.

"Aspetti Fiscali nell'E-Commerce"
Dott.ssa Claudia Cevenini

dell'Università di Irnerio

Come sempre, ormai da settimane, ogni lunedì, quando a Londra i rintocchi del Big Ben tagliando a fette la spessa nebbia annunciano le ore 14,30 nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Baresi, i professionisti informatici della Puglia e delle regioni limitrofe (di cui mi preme sottolineare il grande sacrificio cui si sottopongono pur di partecipare al Master, ed ai quali va tutta la mia ammirazione), si riuniscono e ordinatamente si apprestano ad assimilare avidamente le perle di sapere, le chicche di cultura, che gli insigni relatori, ghota della conoscenza giuridico informatica italiana, portano nella città dal più bel lungomare d'Italia, che qualcuno senza scrupoli culturali e paesagistici, ha deturpato con le vele di Punta Perotti............

La dott.ssa Claudia Cevenini dell'Università di Irnerio, la più antica scuola di studi giuridici in Europa, ci ha resi edotti sugli aspetti fiscali nell'e-commerce, una cosa 'allucinante' per chi, come me non tratta temi fiscali, ma assolutamente da tenere nella giusta considerazione e da non trascurare, non tanto per paura della Guardia di Finanza, ma per una considerazione che dobbiamo sempre tenere presente: il regime fiscale che si sceglierà di adottare a livelo internazionale, avrà ripercussioni sullo sviluppo o meno dell'e-commerce, così come il panorama che si verrà delineando in questa materia negli ordinamenti nazionali, determinerà la fortuna o il fallimento di questo mezzo di sviluppo dell'economia nel futuro...... Pensiamo infatti ai problemi di concorrenza che si pongono tra una economia che favorisca fiscalmente il commercio elettronico ed una che lo penalizzi...., le aziende finirebbero per scegliere lo Stato più conveniente.

Trattare in un post-eventum, in modo adeguato, argomenti così ...... come dire...fiscali...... non è da me, non ce la faccio, vi chiedo quindi di concedermi in materia una defiscalizzazione.........o almeno una rateizzazione compensata, per questo mi limito solo a indicare gli aspetti più rilevanti.

A livello comunitario, l'imposizione indiretta è stata caratterizzata dall'attenzione a principi quali trasparenza, non discriminazione e neutralità, così infatti si esprime la Commissione Europea a partire dal 1997, nel 1998,1999 nell'intento di evitare di assoggettare le transazioni on-line a tassazioni aggiuntive rispetto a quelle esistenti; i motivi sono esattamente quelli già detti sopra: trovare un equilibrio che favorisca un giusto sviluppo di questo nuovo tipo di commercio.

Anche l'OCSE, già dal 1996, si è mossa sulla stessa linea, cercando di individuare i principi che regolino questo settore con l'intento di farlo decollare in maniera quanto più possibile scevro dalle possibili doppie imposizioni che potrebbero affossare l'e-commerce o creare discriminazioni concorrenziali in alcuni stati a tutto vantaggio di altri (cosidetti paradisi fiscali).

Si è cercato al contempo di armonizzare l'azione degli stati al fine di combattere l'elusione e l'evasione.

Un documento fondamentale in materia è senz'altro da ravvisare nel “Clarification on the application of the permanent establishment definition in e-commerce...ecc....ecc....” dell'OCSE, dal quale si può avere il polso della situazione, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, il concetto di stabile organizzazione.

Riassumendo il tutto, risulta evidente la rinuncia degli organismi internazionali a differenziare il regime del commercio elettronico da quello del commercio tradizionale, e sulla stessa linea si assesta anche il legislatore interno.

Ma i problemi del commercio elettronico si fanno ugualmente sentire sul piano fiscale soprattutto quando i beni ed i servizi vengono forniti attraverso la rete; si parla in questo caso di e-commerce diretto (l'altro aspetto, e-commerce indiretto, riguarda invece il caso del bene o servizio che, sebbene contrattato in rete, venga poi fornito con mezzi tardizionali).

Nel primo caso, es. vendita e fornitura di software o di servizi finanziari direttamente attraverso la rete, ci troviamo in difficoltà perchè il bene oggetto della vendita è un bene incorporale (già Gaio insegnava le res incorporales nel suo elementare manualetto....le Istituzioni), e nel caso di vendite internazionali, la definizione del relativo regime fiscale diventa a dir poco arduo, vista la dimensione del fenomeno che spesso non permette l'esatta individuazione della residenza del prestatore.

L'aspetto fiscale si manifesta sia nelle imposte sui redditi che in materia di IVA, tassa sui contratti di borsa, imposta di bollo, l'imposta di registro....... mentre un discorso a parte merita l'imposta sulla pubblicità....; pare che questa non si applichi alla pubblicità on line......(aggiungo però, e me ne assumo tutta la responsabilità, che la presenza di pubblicità, anche se non rileva da un punto di vista fiscale, fa assumere natura commerciale ad una prestazione data in rete........, altro parametro attraverso cui qualificare come “commerciali” certi contratti fintogratuiti dei quali abbiamo già parlato).

Se qualcuno pensa che la lezione si sia esaurita così, si sbaglia di grosso; a fianco dell'avv. Melica (alle prese con una fastidiosa mosca elettronica radiocomandata dal sempre simpatico avv. B........., che come un picchio non la smetteva di 'barcocchiare' ora il naso, ora la fronte del ......non lo dico perchè chi fa la spia non è figlio di......), oltre alla bravissima dott.ssa Cevenini (che ringrazio ancora per la bellissima lezione), era in attesa il Prof. Avv. Giorgio Costantino, conosciuto e stimatissimo ordinario di Diritto e Procedura Civile all'Università di Bari, che ha continuato il master parlando di Giurisdizione e Ciberspazio.

Materia anche questa di non poco conto, che era già stata introdotta dall'Avv.Di Ciommo il quale ci spiegò essere stato il primo ad elaborare la teoria del domicilio del convenuto, teoria da lui esposta sulle pagine del Foro Italiano e poi ripresa dalla Suprema Corte di Cassazione.

L'esame fatto dal Prof. Costantino è stato molto approfondito,e le conclusioni sono pressochè quelle indicate dal Di Ciommo. A queste occorre aggiungere che nel caso di utente consumatore, la disciplina speciale, predisposta ad hoc, parla di domicilio del consumatore.

Stessa conclusione per il danno da ingiuria; anche in questo caso la soluzione è ancora aperta, nonostante si propenda per il domicilio dell'ingiuriato (ma è una soluzione che risponde al principio del male minore).

D'altra parte, lasciare a chi subisce il danno in internet la possibilità di scegliere il luogo in cui questo si verifichi (cosa che avverrebbe se si adottasse il criterio che lo individua nel posto dove era il computer da cui collegandosi un soggetto abbia percepito l'igiuria o l'offesa.....), crea notevoli problemi; tra questi il più insormontabile è il venir meno del principio Costituzionale del giudice precostituito per legge........ perché lascerebbe al danneggiato la possibilità di scegliere il giudice andando a collegarsi, o facendo collegare un amico proprio nel territorio di competenza del giudice di sua scelta........... . Anche questo può fare internet, se non si tiene conto della sua peculiarità.

Un problema irrisolto rimane poi la tutela cautelare ed esecutiva, campi in cui vige il principio della territorialità. In questo caso, se chi danneggia ha il server e i suoi beni all'estero, chi subisce il danno deve 'piangerselo'............. Interessante è una possibile contromisura suggerita dal Prof. Costantino, applicabile però solo a casi limitati........: la cosidetta pubblicità negativa...Se qualcuno ti danneggia e non puoi chiedergli i danni perchè sfugge alle leggi del tuo Stato, puoi sempre fare della pubblicità contro di lui danneggiandone l'imamgine commerciale.....

Per chiudere, vi suggerisco una riflessione........ uno stato, un insieme di stati, gli stati dell'orbe, che abbiano fondato il loro sistema pubblico e privato, oltre che quello amministrativo in senso stretto, solo su collegamenti telematici, quanto pensate che possano reggere ad un attacco di una task force come quella che alcuni governi stanno formando o hanno già formato, che usi metodi di pirateria informatica?............. si creerà lo stallo dell'economia di un paese nemico, il suo disastro economico..........l'unica consolazione è che tutto potrà avvenire senza sparare missili furbi......(come i Montierini che andavano ad imparare la furbizia a Siena.....e tornavano con una mano fratturata e, quando andava bene un occhio pesto) pardon volevo dire intelligenti..... mah..... come se i Filibustieri più sanguinari del secolo scorso non fossero intelligenti......... l'intelligenza di per se non è un valore, è un mezzo, l'uomo giusto si distingue da quello ingiusto per il modo in cui usa la sua intelligenza, non per il fatto di esserlo o meno........ ho conosciuto tanti uomini poco intelligenti ma onesti fino nel midollo, e tanti intelligenti ma disonesti... quali siano più utili al mondo lascio a voi
deciderlo, la mia risposta la porto nel cuore e vola nel vento........

Un saluto a tutti
Avv. Galeotti Patrizio

 

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