Prefazione di Guido Alpa
La disciplina
dei dati personali è divenuta un ordinamento di settore, complesso
non solo per l'estensione delle aree di afferenza e per il contenuto
tecnico delle disposizioni, ma anche per la pluralità di fonti
che essa coinvolge. È pure una disciplina difficile da articolare
e tradurre in norma tive, sia per il bilanciamento di interessi che
implica, sia per la volatilità delle previsioni, destinate
a consumarsi nel corso della evoluzione delle tecnologie e dell'affinamento
della coscienza sociale e quindi della "reattività"
dei singoli alle iniziative e ai fenomeni che possono porre in pericolo
la loro riservatezza.
Concettualmente e politicamente, nel quadro delle categorie giuridiche
integrato dai valori politici, questa disciplina riflette non solo
le preoccupazioni, le aspirazioni, le speranze degli individui che
intendano difendere la loro vita privata, la riservatezza dei loro
atti, la sfera familiare degli affetti e dei sentimenti, l'intimità
della dimensione biologica, ma quelle di tutti i soggetti che vogliano
mantenere intatta la loro identità e la loro libertà
di decisione politica.
Questo complesso di problemi -forse sarebbe meglio usare l'espressione
"groviglio" -emerge con vigore e chiarezza dai contributi
raccolti da Roberto Pardolesi in quest'opera, che sono lieto di ospitare
nella collana di "diritto dell'informatica" delle edizioni
Giuffrè. Emerge dalle relazioni annuali del Garante per la
protezione dei dati personali, dai preziosi atti dei convegni organizzati,
in prospettiva comparatìstica e comunitaria, dall'Ufficio del
Garante e dalle Università italiane e straniere, dalla letteratura,
sempre più copiosa, raccolta in monografie, saggi e siti del
web.
Qualche notazione in più è necessaria per rendere la
rappresentazione della materia in tutta la sua ricchezza e per avvalorare
il contributo degli studiosi che hanno cooperato nella redazione dell'opera.
La disciplina dei dati personali è oggetto di fonti avente
diversa durezza. Seguendo il metodo formale, largamente debitore ad
Hans Kelsen, dobbiamo pensare all'ordinamento come ad una struttura
piramidale, con la base rovesciata, in cui la punta è data
dalla "norma fondamentale".
Nel caso della disciplina delle banche di dati personali (ne La disciplina
dei dati personali, SEAM, Roma, 1998), la norma fondamentale ha una
composizione a "due facce", perche riguarda sia la Costituzione,
sia il Trattato delle Comunità europee: i principi che proteggono
i dati personali si possono infatti annodare alla nostra costituzione
repubblicana (già al suo art. 2) sia ai principi del Trattato
che riguardano la circolazione delle persone e dei beni, perche la
persona rappresentata dai dati per l'appunto identificativi "circola"
attraverso le sue rappresentazioni, e perche il dato personale, in
se, è un "bene" che circola materialmente nei Paesi
dell'Unione, oltre che nei Paesi extracomunitari. Di qui, dunque,
la base data dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria; a livello
inferiore la legge istitutiva dell'Ufficio del Garante, con le ulteriori
modificazioni (1. 31.12.1996, n. 675; l. 31.12.1996, n. 676; l. 24.3.2001,
n. 127; d.lgs. 28.12.2001, n. 127); la legislazione in materia costituisce
anche legge di attuazione della direttiva comunitaria ( 24.12.1995,
n. 46) sui dati personali; cui occorre aggiungere la dir. 15.12.1997,
n. 66 sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni e la dir. 12.7.2002, n. 58 sugli
aspetti di dati personali e privacy nel settore delle comunicazioni
elettroniche.
Allo stesso livello si collocano le regole giurisprudenzialielaborate
dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, i cui paradigmi
ermeneutici sono vincolanti anche per l'interprete nazionale che applichi
disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie, nonche le
regole giurisprudenziali elaborate dai giudici nazionali, nel nostro
caso del giudice ordinario, atteso che avverso i provvedimenti del
Garante è competente il giudice ordinario e non il giudice
amministrativo.
Al livello ancora inferiore occorre considerare i provvedimenti del
Garante, i quali sono atti amministrativi, che tuttavia, nella loro
multiforme qualificazione, esprimono un potere regolamentare che incide
su diritti soggettivi.
Vi è poi tutta una serie di fonti che via via degradano per
il loro potere vincolante, come le raccomandazioni e i pareri espressi
dagli organismi comunitari, le convenzioni internazionali; e poi le
fonti dell'autonomia privata, come regolamenti, convenzioni, accordi,
codici deontologici, etc.
Questi materiali normativi, raccolti in CD a cura dell'Ufficio del
Garante e pubblicati dal Bollettino del Garante dei dati personali,
sono ora in modo più corposo offerti alla lettura dal "codice
della privacy" organizzato da Emilio Tosi (Il codice della privacy.
Tutela e sicurezza dei dati personali, 2a ed., Casa ed. La Tribuna,
Piacenza, 2003). Visivamente questa raccolta è impressionante
perche si estende per più di 1700 pagine, e quindi già
di per se lascia intendere come si sia venuta consolidando nel tempo
la creazione giuridica dei nuovi diritti e delle loro forme di tutela.
Ma è anche impressionante la tassonomia dei settori investiti
dalla disciplina, che è ordinata secondo diversi criteri: il
mezzo con cui si tratta il dato (dalle carte magnetiche ai registri
anagrafici, ai documenti informati ci, ai mass media), il contenuto
del dato (genetico, sanitario, biometrico, economico, storico, scientifico,
statistico), il contenitore del dato (registri, casellari, trattati,
contratti, atti difensivi, indagini etc.).
Questo semplice sguardo d'insieme indica come si sia gradualmente
estesa la disciplu1a dei dati personali -una storia "di evoluzione
e di discontinuità" la definisce icasticamente Roberto
Pardolesi, nel saggio di apertura dell'opera che si presenta -, ma
indica pure che non si è in presenza di una semplice e costante
estensione in termini "geografici"; ma piuttosto di una
estensione in termini strutturali e istituzionali, dal momento che
dal diritto alla "riservatezza" si è via via passati
al diritto alla identità personale, al diritto all'autodeterminazione
informatica, al diritto al controllo del trattamento dei propri dati
personali: un itinerario concettuale che dà la misura della
protezione dei diritti civili nella società contemporanea.
Si tratta pure di una serie di regole che presentano caratteristiche
variegate: principi, regole generali, regole a contenuto particolare,
settoriale, altamente tecnico, che possono creare -come tutte le regole
di una società complessa come la nostra -problemi di conoscibilità,
di comprensione, di applicazione; problemi nel nostro caso ancor più
delicati perche esse -quali regole di comportamento -sono destinate
agli operatori (gli Stati, i Governi, le pubbliche Amministrazioni,
i giudici, i funzionari pubblici, i sanitari, gli imprenditori, i
professionisti, i semplici privati) e -quali regole di garanzia e
di tutela -ad ogni individuo che faccia parte di un aggregato sociale.
Ogni regola giuridica implica poi un bilanciamento di interessi: apprezzarne
solo gli effetti economici implicherebbe far prevalere le ragioni
del mercato su quelle della persona; quindi l'aspetto economico della
normazione costituisce solo uno degli addendi, nella valutazione complessiva,
che si aggiunge agli altri riguardanti per l'appunto i valori della
persona in tutte le sfaccettature della sua vita intima e sociale.
A differenza di quanto si poteva pensare mezzo secolo fa, le regole
giuridiche di oggi sono un "work in progress" perche si
debbono adattare al ritmo veloce del cambiamento, tecnologico in primis
(RoDoTÀ, Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema
socio-politico, in Poi. dir., 1982, p. 25 ss.), e sociale ed economico
poi (PREDIERI, Gli elaboratori elettronici nell'amministrazione dello
Stato, Il Mulino, Bologna, 1971; RoDoTÀ, Elaboratori economici
e controllo sociale, Il Mulino, Bologna, 1973; FROSINI, Banche dati
e tutela della persona, Camera dei Deputati, Roma, 1983; Legislation
and Data Protection, Camera dei Deputati, Roma, 1983; Posner, Economic
Analysis oJ Law, Little, Brown and Company, Boston e Toronto, 20 ed.,
1977, p. 55 ss.; RoDoTÀ, Repertorio di fine secolo, Laterza,
Roma-Bari, 1999, p. 201 sS.; W ALKER, The Costs oJPrivacy, in 27 Ra
rv. ,. L & Publ.Policy, 2002, p. 87 ss.). Quindi si parla di regole
non definitive ma dotate di un alto tasso di provvisorietà.
Ancora, si tratta di regole che possono riguardare sia i rapporti
tra privati, sia i rapporti tra il privato e gli apparati pubblici,
sia inerire alla cittadinanza (nazionale ed europea) cioè al
modo di essere, di porsi e di operare, del singolo nell'ambito della
organizzazione politica.
La dimensione "politica" della protezione dei dati personali
si sdoppia dunque in due livelli: quello inerente alla identità
della persona (ALPA, Status e capacità. La costruzione giuridica
della identità individuale, Laterza, Roma-Bari, 1993; RoDoTÀ,
Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla
protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv.,1997, p. 586
ss.) e quello della sua partecipazione al mondo della comunicazione
e alla vita politica (WESTIN, privacy and Freedom, New York, 1970;
RoDoTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie
della comunicazione, Laterza, Roma-Bari, 1997).
I confini tra diritto privato e diritto pubblico sono ormai, anche
per effetto dell'evoluzione tecnologica, sempre più labili.
L'ordinamento, nelle sue configurazioni concentriche, dalla più
circoscritta, identifica bile con il diritto regionale -a cui sarebbe
sottratta la materia dei dati personali in via di legislazione primaria
se non si ritenesse che il legislatore regionale può integrare
in via suppletiva la legislazione statale -a quelle via via più
ampie, delimitate dai confini nazionali, europei, internazionali,
sembra oggi assestarsi su due poli tra loro strettamente correlati:
i diritti fondamentali e il diritto del mercato.
Nelle carte dei diritti -la più recente è la Carta dei
diritti fondamentali dell'unione europea -la persona è tutelata
in tutte le sue dimensioni. La Carta dei diritti è destinata
ad essere integrata nella costituzione (o trattato) dell'Unione, come
emerge dal Tit. II della prima bozza del testo elaborato dalla Commissione
istituita ad hoc. Essa prevede, all'art. 8, sotto la rubrica dedicata
alla "protezione dei dati di carattere personale": (i) l'enunciazione
di un diritto generale alla protezione dei dati garantito ad ogni
individuo; (ii) l'enumerazione dei criteri di trattamento dei dati,
secondo i principi di lealtà, di coerenza con le finalità,
di acquisizione del consenso dell'interessato, di libero accesso e
di rettifica; (iii) sistemi di controllo dell'osservanza dei predetti
principi da parte di una autorità indipendente; (iv) una clausola
generale di chiusura in base alla quale il trattamento dei dati deve
avvenire sulla base di ogni (altro) fondamento legittimo previsto
dalla legge. La previsione si fonda sull'art. 286 del Trattato CE,
sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche
sull'art. 8 della CEDU (che più riduttivamente fa riferimento
alla tutela della vita privata) e sulla Convenzione del Consiglio
d'Europa inerente al trattamento automatizzato dei dati personali
del 28.1.1981 ratificata da tutti gli Stati membri.
Il diritto del mercato deve quindi rispettare i diritti fondamentali:
ci si avvia alla configurazione di un mercato sociale, come già
emerge dalla bozza di costituzione (o trattato) dell'Unione che, oltre
al rispetto dei diritto dell'uomo indica a valori fondanti la dignità
umana, la libertà, la democrazia, la tolleranza, la giustizia,
la solidarietà (art. 2); e tra gli obiettivi dell'Unione annovera
la crescita economica equilibrata, la giustizia sociale, la coesione
economica e sociale, il progresso scientifico e tecnologico, lo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (art. 3).
Si amplia e si arricchisce dunque il quadro dei riferimenti normativi
e dei valori a cui la dottrina italiana, nel corso della faticosa
gestazione delle regole di protezione dei dati personali, aveva fatto
riferimento nell'enorme messe di contributi dedicati a questa materia
(in particolare si rinvia alle opere raccolte nella collana di "Diritto
dell'informatica", tra le quali v. soprattutto Trattamento dei
dati e tutela della persona, a cura di Cuffaro, Ricciuto, Zeno-Zencovich,
Giuffrè, Milano, 1998; I problemi giuridici di Internet. Dall'e-commerce
all'e-business, a cura di Tosi, 20 ed., Giuffrè, Milano, 2001;
e ai contributi pubblicati sulla rivista Diritto dell'informazione
e dell'informatica, diretta da V. Zeno-Zencovich; e da ultimo ai saggi
raccolti nel volume curato da A. LOJODICE e G. SANTANIELLO, La tutela
della riservatezza, Cedam, Padova, 2000, nel Trattato di diritto amministrativo
diretto da G. Santaniello).
Il diritto comparato ha svolto in questa vicenda un ruolo eccezionalmente
rilevante: non solo ha consentito di porre a confronto i modelli costituzionali
e giurisprudenziali di protezione della riservatezza e i sistemi di
normazione speciale della raccolta di dati mediante tecniche informatiche,
ma ha costituito la base della disciplina internazionale e comunitaria,
dalla quale si è riavviato il processo di regolamentazione
sia negli ordinamenti che non avevano ancora provveduto ad emanare
disposizioni specifiche al riguardo, sia negli ordinamenti più
avanzati che hanno provveduto ad aggiornare e perfezionare le proprie
legislazioni (tra i molti v. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell'informatica,
Cedam, Padova, 1994; LOSANO, Il diritto pubblico dell'informatica,
Einaudi, Torino, 1986; GIANNANTONIO, LOSANO, ZENO-ZENCOVICH, La tutela
dei dati personali, Cedam, Padova, 1997; BUTTARELLI, Banche dati e
tutela della riservatezza, Giuffrè, Milano, 1997; Protecting
Privacy, a cura di Markesinis, Oxford University Press, Oxford, 1999;
da ultimo P ARDOLESI, Dalla riservatezza alla protezione dei dati
personali, cit., p. 29 ss.; ma v. anche le relazioni presentate alla
22a conferenza Internazionale sulla privacy e la protezione dei dati
personali, Venezia, 28/30 settembre 2000, con la Carta di Venezia
sulla protezione della privacy su scala planetaria, disponibili sul
sito www.garanteprivacy.it ).
La privacy acquista così una nuova dimensione, da diritto personale
diviene "elemento costitutivo della libertà della persona",
come per l'appunto si legge nella dichiarazione dei Commissari per
la protezione dei dati, denominata, grazie alla sede in cui si sono
riuniti i garanti della privacy, "Carta di Venezia". È
la cifra del nuovo statuto del cittadino, che si trasforma -come ha
sottolineato Stefano Rodotà, nel discorso di presentazione
del Rapporto annuale per il 2001 sull'attività dell'Ufficio
del Garante per i dati personali -dalla habeas corpus in habeas data.
La precisa, dettagliata, onnicomprensiva disciplina che connota il
modello italiano pone in evidenza i caratteri originali di questo
modello: caratteri originali contrassegnati dalla "capacità
di anticipazione e di rapidità nel tradurre le indicazioni
dell'Unione europea"; il ritardo con cui il legislatore italiano
è intervenuto a regolare la materia è ora compensato
dalla sua concezione particolarmente avanzata. Caratteri che emergono
in tutta la loro ricchezza nei contributi di quest'opera, perspicuamente
raccolti da Roberto Pardolesi.
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