aggiungi il nostro sito ai tuoi preferiti
See who's visiting this page. View Page Stats

Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   

Bari, 8 novembre 2003
Sala delle Adunanze Ordine degli Avvocati di Bari

Convegno “Lo Strumento Sottile. La lingua fra tecnica e diritto

Bice Mortara Garavelli

" Come non maltrattare la lingua italiana nell’esercizio della professione forense "

 

1. Premessa. Il titolo della mia conversazione unisce al tono pesantemente didascalico (“come non maltrattare...”) la forma negativa che evoca la modalità del divieto, mentre qui si tratta unicamente di prospettare qualcosa di possibile (“come si può non maltrattare...”). È anche vero, però, che la negazione è uno degli espedienti per attenuare il senso di ciò che si dice. Nel vocabolario della retorica classica questo procedimento si chiama deminutio; e mai deminutio è stata tanto opportuna quanto lo è nella presente circostanza, per i motivi che dirò subito.

Chi si occupa di questioni linguistiche come linguista e non ha titoli per intervenire su eventuali questioni giuridiche connesse alla forma linguistica degli enunciati può dire la sua soltanto sugli aspetti grammaticali e stilistici, considerati sempre - è importante precisarlo - in relazione agli intenti e agli effetti comunicativi. E dunque è costretto dalla limitazione delle sue competenze a pronunciarsi in negativo: a dire come sia preferibile non scrivere, dato che spetta ai giuristi stabilire che cosa scrivere.

Ma la forma sia dell’espressione sia del contenuto (cioè l’organizzazione di quest’ultimo) può essere scissa dalla sostanza degli argomenti trattati solo quando analizziamo i testi. Quando li componiamo, le scelte stilistiche e retoriche (cioè riguardanti la grammatica del discorso), dipendono dal modo in cui concepiamo e organizziamo mentalmente che cosa vogliamo dire o scrivere, se è vero - come è vero - che esprimersi meglio significa avere idee migliori sull’argomento da enunciare in parole.

La connessione tra concetti e modo di esprimerli comporta serie difficoltà per il linguista non-giurista - è il mio caso, e le eccezioni sono poche - quando si tratta di analizzare la scrittura dei testi giuridici. Non insisto qui su tali difficoltà, né sulla parzialità inevitabile di ogni giudizio pronunciato esclusivamente dal punto di vista linguistico. Come studiosa del linguaggio mi contenterò di mettere insieme un breve elenco di “non si può” o, in termini più sfumati, di “sarebbe meglio non”, riferiti ad abitudini scrittorie o a scelte occasionali devianti. In positivo, adoperando gli strumenti della retorica come moderna scienza del discorso, mi propongo di indicare, ma solo in qualche caso, come un testo potrebbe riuscire più comprensibile in vista della sua destinazione.

 

2. Esemplificherò qualcuno dei difetti più appariscenti, cominciando dai pochi - per fortuna - veri e propri insulti alla lingua che mi è capitato di registrare in testi prodotti da giuristi. Accennerò marginalmente a incertezze e dubbi che può avere chiunque scriva in occasioni per cui si richiede uno stile sorvegliato. Infine mi soffermerò su aspetti tipici del modo di esprimersi degli “operatori del diritto”; e qui l’atteggiamento di chi vi parla sarà semplicemente quello di un osservatore esterno che invita a riflettere su questioni - di lessico, di sintassi, di buona formazione testuale - con obiezioni e domande implicite più numerose di quante non siano le risposte di cui sarebbe capace.

 

2. 1. La prima delle virtutes elocutionis, per gli antichi maestri di retorica, era la puritas, cioè la correttezza grammaticale, base indispensabile per l’acquisto e l’esercizio delle altre due: la perspicuitas, cioè la precisione e la chiarezza congiunte, e l’ornatus, l’eleganza risultante dall’equilibrato possesso di tutti gli espedienti capaci di abbellire un discorso, di renderlo ‘appetitoso’ (l’aggettivo participiale ornatus era anche usato per le pietanze sapientemente preparate) e ‘agguerrito’ (ornare, in latino, significa anche “armare” se riferito a un esercito).

La correttezza, dunque. Nel corpus che ho esaminato per l’occasione odierna (in prevalenza atti difensivi; alcune sentenze e ordinanze; sporadicamente, testi legislativi) gli insulti alla grammatica sono percentualmente rari. Ma spiccano sgradevolmente. Vediamone pochi esempi, tratti da atti difensivi (ovviamente mantengo rigorosamente anonime le fonti):

(1) (a) “consapevoli di ciò che potevano disporre”

    (b) “è carente la prova che il fatto sia ad egli ascrivibile”

    (c) “insofferente a quei comportamenti”

    (d) “[la controparte] non risulta avere, nella specie, accettato la nuova prospettazione dei fatti offerta dalla convenuta, essendo sempre insistito nella propria linea difensiva”

    (e) “per questi motivi di doglianza […] e per tutti quelli sviluppati in prime cure che a questi si richiamano, per aversi per integralmente ritrascritti […] dichiara di proporre appello…”

 

In (a) il verbo disporre è usato nel senso di “avere a disposizione”; il suo complemento (chiamiamolo ‘oggetto indiretto’) deve essere introdotto dalla preposizione di. Probabilmente chi ha commesso l’errore qui rilevato aveva in mente l’equivalente “avere a disposizione” e su questo ha costruito un oggetto diretto (che). Si tratterebbe dunque di una sovrapposizione dovuta all’interferenza di espressioni semanticamente equivalenti ma funzionalmente diverse. L’origine della forma censurata in (b) si può trovare forse nell’intento di evitare la voce lui, avvertita come colloquiale senza riflettere che egli non può essere usato in funzione di complemento. In (c) lo scambio della preposizione (a al posto di di) potrebbe essere dovuto - si spera - a un mero refuso. Incidentalmente osservo che alcune mende ricorrenti possono avere tale giustificazione (semplici errori di battitura, spiegabili quando si scrive in fretta; ma fin da bambini ci è stato insegnato che bisogna rileggere con attenzione quello che abbiamo scritto - o fatto scrivere sotto dettatura).

Fra le mende più comuni segnalo l’apostrofo (che non va mai messo) tra qual e le voci del verbo essere inizianti per vocale (qual è; qual era/eri), poiché si tratta di troncamento regolare, non di elisione [la prova del nove è l’uso della forma tronca qual davanti a consonante: “un certo qual malessere...”;]. Segnalo inoltre un errore diffuso tra persone colte: *complementarietà, *interdisciplinarietà invece dei corretti complementarità, interdisciplinarità. Il suffisso -ietà è proprio dei nomi (come contrarietà, notorietà ecc.) derivati da aggettivi che terminano in -ario /orio; perciò si ha ereditarietà, da ereditario; obbligatorietà, da obbligatorio; notorietà, da notorio, ecc.). Il suffisso -ità si trova con nomi derivanti da aggettivi in -are; donde: familiarità, da familiare; irregolarità, da irregolare; esemplarità, da esemplare; e i già nominati complementarità, da complementare e interdisciplinarità, da interdisciplinare.

 

In (d) e in (e) ha giocato un tiro malvagio agli scriventi la preferenza, che pare generalizzata nel linguaggio giudiziario, per le frasi implicite (con i verbi al gerundio e all’infinito) che sono spesso difficili da controllare, e per le forme verbali con il -si enclitico. Non si spiega altrimenti, in (d), quell’essendo al posto di avendo se non come un refuso per essendosi; ma anche questo sarebbe stato fuori posto nella frase che impersonale non è, se compare il possessivo propria. La stranezza dell’infinitiva per aversi per...ritrascritti, nell’esempio (e), è il risultato della contrazione di un’esplicita formulabile all’incirca così: “e che devono essere ritenuti come qui integralmente trascritti”. Se si vuole mantenere la forma implicita e il -si enclitico (amatissimo, pare, dai giuristi) una riscrittura migliore potrebbe essere: “da ritenersi qui integralmente trascritti”.

Un’osservazione supplementare merita il prefisso rafforzativo ri-. Qui come altrove la sua presenza non ha il senso di “nuovamente”; verrebbe voglia di dire: non ha senso alcuno. Rientra nel numero di vocaboli che sono preferiti perché forniti di un prefisso che li distacca dall’uso comune: appalesare / appalesarsi (attestato già nel sec.XIV); rammostrare, che non è registrato da nessuno dei dizionari della lingua italiana, a cominciare dal ‘Battaglia’ in 21 volumi fino ai recentissimi: GRADIT di De Mauro (sette volumi, per più di 260.000 parole), Sabatini e Coletti 2004, Zingarelli 2004.

Malformazioni testuali spiegabili in base a considerazioni di pragmatica linguistica:

(2) “costei […] osserva le ponderate (!) riflessioni delle controparti prima di offrirle un quid minoris” <le riflessioni che le controparti avevano fatto / le riflessioni fatte dalle controparti / prima di offrirle...>

(3) “i termini, decorrenti dalla data di esecutività della citata deliberazione […]; poi, termini, prorogati in 18 mesi”.

 

Chi legge gli enunciati qui riprodotti in (2) è indotto dalle regole che governano la dipendenza delle frasi nel periodo a intendere l’implicita prima di offrirle come dipendente dal verbo della frase costei osserva; ne consegue che costei figurerebbe come soggetto grammaticale anche della dipendente implicita, mentre, secondo il senso voluto da chi scriveva, erano “le controparti” ad “offrire”. Così la frase prima di offrirle ecc. è stata agganciata, arbitrariamente, a riflessioni, con l’ellissi temeraria di una frase di struttura o relativa o participiale. In termini semantico-pragmatici si dirà che a oscurare le regole sintattiche è stato il valore di azione nel nome deverbale riflessione (da riflettere), che è prevalso nell’orizzonte mentale di chi scriveva. Ma il risultato è agrammaticale. A proposito del punto esclamativo in parentesi come segno di commento ironico all’aggettivo ponderate mi piace citare una raccomandazione di Mario Barbuto in una lezione tenuta alla Scuola Forense di Torino (20 giugno 2000) sul tema La comparsa conclusionale: “ usare con moderazione l’arma dell’ironia o del sarcasmo (anzi è meglio non usarla, lasciandola agli avvocati veramente esperti e di collaudata autorevolezza)”.

Nell’enunciato (3) lo scrivente ha corretto (come avrebbe fatto in un discorso orale) la progettazione difettosa richiamando il dato (“poi prorogati”) che era pragmaticamente saliente nel suo orizzonte mentale, ma che non era stato esplicitato nello schema originario. Per richiamare a distanza il tema dell’enunciato (“i termini”) è ricorso a quel tipo di ripetizione appositiva che i retori hanno chiamato anadiplosi. Ma ha creato un’anomalia di costruzione invertendo l’ordine delle parole, che doveva essere: “termini prorogati poi…”.

Si ascrive a fatica alla cosiddetta concordanza a senso una frase come la seguente:

(4) la lite e le relative spese era stata fermamente voluta dall’attore

dove quello che non funziona dal punto di vista grammaticale (si tratterebbe di nuovo della preminenza pragmatica del tema la lite sulle esigenze della sintassi) è la coordinazione che fa dei sintagmi la lite e le relative spese un soggetto plurale. Bastava trasformare in complemento il secondo sintagma (con le relative spese); bastava anche soltanto metterlo fra due virgole (la lite, e le relative spese, era stata...voluta) istituendolo come inciso: la posizione parentetica avrebbe collocato su un altro piano enunciativo - un piano enunciativo di sfondo - il secondo sintagma, con il risultato di svincolarlo dagli obblighi di accordo con il verbo, di cui il sintagma la lite sarebbe rimasto come unico soggetto, logico e grammaticale.

La virgola ha dunque tanto potere? Certamente; ne ha forse più di ogni altra interpunzione. Eppure è così bistrattata, per pura trascuratezza. Spenderò poco più avanti qualche parola per richiamare l’attenzione su questo minuscolo importante segno.

Ora mi domando: perché mai una persona colta, che ha passato anni sui libri (tutti siamo convinti che per imparare a scrivere serve anche leggere molto) può incorrere in malformazioni sintattiche pacchiane? Una risposta mi sembra di averla: l’impaccio espressivo deriva in gran parte dall’imposizione di modelli di scrittura innaturali. Un sottocodice linguistico la cui sostenutezza è ottenuta a scapito, sempre, della scorrevolezza stilistica è difficile da maneggiare. Può farne le spese perfino la correttezza grammaticale. E, naturalmente, anche la capacità di conservare l’uniformità di registro che è richiesta dalle scritture di stile sorvegliato, non informale né letterario. Ripropongo un esempio di cui ho già commentato altrove le stonature dovute alla caduta, rovinosa, dal livello alto dei tecnicismi rituali (per la maggior parte, latinismi giuridici: “la causa petendi”, “ex lege [con l’indicazione del numero e della data della legge]”, “la carenza di iurisdictio”, “contrariis reiectis” “se d’occorrenza anche incidenter tantum”, “le risultanze istruttorie an et quantum”, ecc.), la caduta, dicevo, nel sottosuolo di una ingiustificabile banalità discorsiva (“Fermo quanto, comunque non ci piove che...”) e per soprammercato: “da retro tentava di fermarlo”.

 

2. 2. Offese alla chiarezza e alla precisione del discorso (in termini classici, alla perspicuitas) si fanno con le frasi involute, come negli esempi 5, 6, 13 e altri. Avverto che tra le uncinate (<...>) si trovano, a cominciare dall’esempio (2), non le riformulazioni migliori (tutte le frasi glossate potevano essere congegnate meglio modificando anche i contesti immediati), ma semplici tentativi di chiarire ciò che sembra scritto in modo oscuro e impreciso:

(5) (a) “il Giudicante trae motivo di valutazione del comportamento delle convenute siccome sempre improntato ad asserite lealtà, correttezza e buona fede” <...valuta il comportamento delle convenute ritenendolo sempre improntato alla lealtà, correttezza e buona fede che esse hanno asserito di avere avuto>

    (b) “col rilievo che compete a tutti gli attori anche il risarcimento del danno c.d. morale, per essere il fatto generativo del danno previsto dalla legge come reato (omicidio colposo) della cui sussistenza conosce anche al fine indicato in via incidentale il giudice civile”

(6) “inserendovi un piccolo chiodino ovvero un pezzetto di fil di ferro induceva in errore l'ENEL nell'effettività del consumo di energia effettuato...” <sulla quantità dell’effettivo consumo di energia>;

 

In (5) (b) si poteva forse fare a meno delle contorsioni strutturali che prendono l’avvio dall’infinitiva per essere, scrivendo semplicemente: “...in quanto il fatto che ha causato il danno ed è previsto dalla legge come reato (l’omicidio colposo) può essere valutato in via incidentale dal giudice civile ai fini di tale risarcimento”.

Si oscurano i periodi con i cumuli di subordinate, specialmente quando queste precedono la proposizione reggente; con i collegamenti imprecisi (se ne trovano a iosa nell’esempio 13); con la preferenza per i cosiddetti enunciati ridotti, come in (5); con lo scialo di “nominalizzazioni”, che consistono nell’usare un nome anziché un nesso formato da un predicato e dai suoi argomenti. Questo costrutto è specificamente illustrato in (7) e (8), ma se ne trovano agevolmente esempi anche in altri passi riportati nel corso del presente lavoro. Nella maggior parte dei casi il discorso sarebbe più chiaro e comprensibile se si usasse la proposizione che è stata ridotta a nome.

(7) “contestava la sussistenza della fondatezza della pretesa fatta valere da...” <che la pretesa fatta valere da... fosse fondata>

(8) “la omessa fornitura di notizie complete al malato” <quando si omette di fornire notizie...> / “periodi di circa tre o quattro anni di assenza di dolore trigeminale, e quindi di non necessità di assunzione di farmaci<durante i quali non era necessario assumere farmaci>

 

L’uso di astratti e di nominalizzazioni è comune nei testi scientifici e tecnici, oltre che nella comunicazione pratica. Serve spesso a rendere compatta la struttura degli enunciati; può snellirla, se usato come si deve, e con parsimonia. Ma può avere effetti diametralmente opposti a questi e rendere difficoltosa la comprensione, se si complica in grappoli di astratti concatenati in complementi del nome, come si vede nell’esempio (9), tratto da una celebre sentenza della Corte costituzionale (24 marzo 1988 n. 364):

(9) “…le norme impugnate escludono ogni rilievo della carenza di coscienza dell’antigiuridicità della condotta”

 

Altro motivo di oscurità sono le doppie e triple negazioni: le litoti, che consistono nel negare per asserire. Un esempio dall’importante sentenza appena citata (una sentenza, d’altra parte, ammirevole non solo per il contenuto ma anche per la sapienza argomentativa):

(10) “L’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, è costituzionalmente illegittimo.”

 

Esempi più modesti:

(11) “...non potendosi non rilevare come alle richieste inviate nella specie non possa non essere attribuito [...] il carattere di atti autonomamente impugnabili”

(12) “non vi era pertanto alcuna difficoltà a riconoscere la non irragionevolezza della previsione secondo la quale...”

 

Il passo riportato in (13) è una prova abbastanza impressionante di come la ricerca di formalità condanni a esiti francamente grotteschi la narrazione di un fatto: un tizio è caduto all’interno di un locale e si è provocato delle lesioni. L’avvocato argomenta che si deve ritenere causa dell’infortunio la presenza di una biglia lasciata inavvertitamente sul pavimento dai proprietari del locale; su questa biglia l’infortunato sarebbe scivolato:

(13) “...una ‘caduta all’indietro’ poteva unicamente imputarsi ad una presenza estranea sul pavimento, costituita appunto dall’esistenza a terra di biglie [...]. Invero, alla stregua dei principi regolanti il rapporto di causalità in tema di responsabilità extracontrattuale, le condizioni ambientali ed i fattori naturali che caratterizzavano la realtà fisica su cui ha inciso la condotta dell’infortunato, si appalesavano sufficienti a determinare l’evento di danno non avendo il comportamento del [...] apportato alcuna condotta sopravvenuta atta ad interrompere la serie causale. In altri termini la caduta all’indietro dà rilievo, all’interno della serie causale, soltanto a quella che nel momento in cui si produce l’evento non appare del tutto inverosimile secondo il principio della causalità adeguata o della regolarità causale e dimostra pertanto che solamente la presenza dell’ostacolo sul pavimento poteva causare la caduta.

 

Facendo il verso con una certa impertinenza a uno dei maggiori scrittori del Novecento italiano potremmo commentare: involuto è lo stile? involuto è il pensiero! Questo è un campione di come non dovrebbe scrivere chi mettesse in pratica l’esortazione a evitare le complicazioni inutili, fastidiose alla mente, all’occhio, all’orecchio.

Usi grammaticalmente leciti, marcati sul piano stilistico all’insegna del difficile e dell’inconsueto, sono quelli che ho già descritto in altre sedi (il vol. Le parole e la giustizia, Einaudi, Torino 2001; l’articolo Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense, nel vol. a cura di Alarico Mariani Marini, La lingua la legge, la professione forense, Giuffrè, Milano 2003). In particolare richiamo qui un costrutto che ricorre in tutte le scritture specialistiche, non solo giuridiche, come manifestazione della tendenza a servirsi di espressioni sintetiche, sentite evidentemente come più formali, o più rapide e pregnanti (come nel caso del participio presente usato al posto di una frase relativa). Mi riferisco all’uso del pronome atono -si agganciato e posposto all’infinito retto da un verbo modale - il verbo “servile” di scolastica memoria - (es.: “atti che devono farsi per iscritto”, “non può prescindersi”) anche quando la forma meno “marcata” è quella con il si anteposto al verbo modale (“atti che si devono fare…”; “non si può prescindere”) La costruzione con l’enclisi del -si, nell’italiano odierno è “marcata” variamente a seconda delle classi di verbi a cui si aggancia la particella (d’ora in poi, userò il termine linguisticamente corretto di clitico). Con i verbi nei quali il clitico si ha attenuato di molto il valore pronominale (come in avvicinarsi, trovarsi) o lo ha perduto (come in accorgersi) la forma enclitica è usuale. Aggiungo che è tanto più usuale quanto più il valore pronominale si è oscurato. Con un verbo come accorgersi è del tutto normale dire: può /deve accorgersi. La naturalezza decresce fino a scomparire quando il -si enclitico si trova in costruzioni con valore o impersonale (“non può affermarsi nella fattispecie che…” / “non può tuttavia sottacersi”) o passivo (“dovrà detrarsi la somma di…” / “non possono chiedersi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno”; dove sarebbe stato tanto più naturale, e tanto meglio, scrivere: “non si possono chiedere ecc.”)

La preferenza per la posizione enclitica del -si concorre in buona misura all’andamento compassato del linguaggio, scritto e orale, di avvocati e di giudici. È talmente diffusa da estendersi a forme di modi verbali finiti: trattasi, trattavasi, dicesi, vedasi; trovavasi (es. 14), devesi, stimasi (es. 15):

(14) “Il sig. [...] nell'appartamento [...] risiedeva, con la propria famiglia, per due o tre mesi all’anno, in quanto svolgente la professione di giostraio eppertanto per la maggior parte dell’anno trovavasi lontano da casa.”

(15) “Devesi pertanto affermare la penale responsabilità del giudicabile...” / “Pena consona al fatto stimasi l’inflizione di mesi otto di reclusione e L 400.000 di multa.”

 

3. I testi giuridici hanno in comune con altri testi specialistici l’uso dei tecnicismi propri di ciascun settore e l’adesione a formulari prestabiliti. Hanno in comune anche i vizi che la scrittura specialistica in genere esibisce: pseudotecnicismi, tendenza ad estendere i modi congelati delle formule di rito anche alle parti di testo che non li richiederebbero; in più, e più marcata che altrove, hanno la patina di antiquato che è diventata una specie di segno di riconoscimento. La sua continuità nel tempo è un richiamo perenne alle radici lunghe del diritto. La patina di muffa si consolida non solo per forza di inerzia, per il conformismo misto alla soggezione che spinge i nuovi arrivati, i principianti, a modellare la loro scrittura su quella dei maestri, degli anziani di consumata esperienza, ma specialmente per la convinzione - più istintiva che razionalmente fondata - che la fedeltà alle forme tramandate, la conservazione di modi antiquati renda sempre e comunque ineccepibili gli scritti giuridici, in particolare gli atti giudiziari. Non si distingue, come si dovrebbe, fra tecnicismi necessari - e perciò ineliminabili - e pseudotecnicismi che altra giustificazione non hanno se non quella di accentuare artificiosamente la naturale, ineliminabile distanza dalla lingua della comunicazione non specialistica.

Ci sono dunque tecnicismi insostituibili per le ovvie ragioni di esattezza e di univocità che nelle questioni legali hanno conseguenze non solo dottrinarie ma pratiche sulla condotta di ognuno, su eventi e sul destino di persone e cose. Accanto a questi sopravvivono e prosperano modi di dire che di tecnico hanno solo l’apparenza. Possiamo facilmente rintracciarne dei campioni negli esempi che abbiamo qui sott'occhio. Sono i cosiddetti tecnicismi collaterali (la denominazione è stata proposta dallo storico della lingua Luca Serianni): espressioni stereotipate non necessarie al discorso specialistico, ma preferite perché, distanti come sono dai modi consueti alla lingua media, hanno acquistato un’apparenza ‘tecnica’. Sono queste le abitudini linguistiche dei cultori del diritto che hanno le peggiori ricadute sul modo di esprimersi dei burocrati. Ma forse è meglio dire che il burocratese è una sorta di zona grigia che comprende testi di varia provenienza. Tutti quanti compongono l’immagine dell’italiano ‘ufficiale’; che non è quanto di meglio si possa offrire ai cittadini, a meno che non si ritenga giusto mettere a dura prova la loro capacità di comprendere, sfidandoli a volte a risolvere autentici rompicapi. Anche dove non si arriva a tanto, la zona grigia del lessico burocratico si presenta come una specie stralunata di mondo a parte, dove le pratiche si espletano; l’esperimento di una gara di appalto significa, in buon italiano, che la gara si svolge; si recano indicazioni invece di “indicare” semplicemente; si effettua la cancellazione quando normalmente “si cancella”; le imposte, che la gente comune sa di dover “pagare”, devono essere corrisposte; un pagamento è ribattezzato oblazione; si generalizza quando si danno le proprie generalità; un rifiuto diventa un diniego, o un mancato accoglimento; se qualcosa risulta espresso in narrativa, non vuol dire che si tratta di un romanzo, ma che - semplicemente - “è già stato detto”; si decide di concerto con… quando si vuol dire “d’accordo con”, anche senza strumenti musicali; e via complicando.

 

3. 1. Tra i vezzi e malvezzi stilistici a cui i giuristi in genere sembrano più affezionati ricordo i modi di dire desueti dove il rigore formale si appiattisce sul libresco antiquato: all’uopo, altresì, di talché (quest’ultima locuzione nel dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti, fra i più scrupolosi nel registrare l’appartenenza di lemmi al settore del diritto, è qualificata come non comune, usata “di solito nel linguaggio forense”), di guisa che, atteso che, siffatto, in ottemperanza a, revocare in dubbio (“non sembra revocabile in dubbio”), porre in essere (sottoposta a uno sfruttamento massiccio, per qualsiasi oggetto o soggetto: si “pongono in essere” comportamenti, minacce, percosse, siepi e davanzali). La preferenza per il meno comune è spinta ad eccessi quali l’uso di forme che dai più sono ritenute residuati in via di estinzione, o credute addirittura estinte: ad esempio, la preposizione nanti. Data come “voce di minor uso” nell’Ortografia moderna italiana di Jacopo Facciolati (1741), e registrata ancora nel 1901 da Rigutini e Fanfani come arcaica e disusata, nanti sparisce nei primi anni Ottanta del Novecento dai dizionari dell’uso, anche da quelli che contengono in abbondanza termini di impiego raro o specialistico.

Limitata ma non scomparsa la presenza di esso/essa in funzione determinativa rispetto a un nome: “essa convenuta” / “esso committente” / “esso divieto”.

In una comparsa, che è un modello di sapienza concettuale e di efficacia argomentativa, ho leggo: “senz’uopo di ulteriore istruttoria”. Tanto è bastato a persuadermi che negli scritti giuridici, qualunque sia la loro impostazione, qualunque sia il loro grado di eccellenza nella sostanza e nella forma, l’innalzamento dello stile che deve, giustamente, avere caratteri costanti e coerenti di formalità passa attraverso la via delle anticaglie.

 

4. Potrà forse sorprendere che diventi vizio o manchevolezza e fonte di ambiguità una pratica dovuta a una pervicace educazione scolastica alla scrittura intesa come fuga, sempre e comunque, dal parlato. Mi riferisco alla smania di evitare le ripetizioni, senza distinguere quando occorra farlo e quando no. Ci sono ripetizioni inutili, perché sono spie di inerzia mentale e dell’incapacità di trovare il modo di esprimersi più appropriato. Queste vanno evitate, non tanto per abbellire il discorso (il che può anche essere un risultato della variatio, opposta già dagli antichi retori alla repetitio) quanto per renderlo più preciso, quando si tratta di correggere la genericità di un riferimento integrandolo con particolari puntuali. Le ripetizioni sono necessarie quando sono funzionali alla buona riuscita della comunicazione. Non per nulla il parlato abbonda di ripetizioni lessicali. La ripetizione che riproduce come una “copia” un’espressione più o meno distante nel testo è un aiuto per il lettore: fa sì che il discorso si capisca più in fretta e meglio, e si eviti uno spreco di fatica interpretativa.

Non è inutile, anzi è doveroso e sacrosanto ripetere un termine, una frase intera, se il ripetere è condizione necessaria (anche se non sufficiente) alla chiarezza e all’assenza di ambiguità richieste alla scrittura giuridica. La chiarezza e l’assenza di ambiguità possono essere compromesse dall’uso di pronomi che sostituiscono un’espressione per evitare di ripeterla. Leggiamo gli esempi (16) e (17), presi da testi che più ufficiali di così non si può:

(16) Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (art.4, c.p.p.)

(17) Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole qualora […] (art. 63, c.p.)

 

Mi permetto di autocitarmi, a commento dei due esempi, rispettivamente dalle pagine 101 e 148 del mio Le parole e la giustizia: in (16), l’espressione di quelle potrebbe essere riferita più facilmente al suo antecedente (delle circostanze) se fosse preceduta da una virgola che delimitasse il confine tra i due complementi introdotti da fatta eccezione. Una scrittura tesa ad essere il più possibile chiara ed esplicita preferirebbe un periodo come il seguente: “...eccettuate sia le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, sia le circostanze ad effetto speciale”. Ma le correlazioni sia...sia non sono di casa nei testi legislativi, in cui per tradizione si preferisce sottolineare le connessioni ricorrendo a nonché, altresì e simili. In ogni caso sarebbe stato opportuno fare a meno di un nesso come fatta eccezione, per evitare l’ambiguità sintattica di sintagmi costruiti nello stesso modo ma funzionalmente diversi, quali sono quelli accumulati in (16), retti i primi tre da non si tiene conto e gli ultimi due da fatta eccezione.

E a proposito del passo citato in (17): non ci vuole molto a rendersi conto di quanto il periodo acquisterebbe in semplicità, limpidezza, e perciò in eleganza, se si scrivesse: “...l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità della pena che il giudice applicherebbe...”.

 

Ricorrere a pronomi come sostitutivi di parole già presenti nel contesto immediato è una tendenza persistente nella lingua italiana, dove le ripetizioni sembrano pesare. Pesano, infatti, ma solo quando sono ingiustificate: quando non sono necessarie per rendere chiaro e preciso il discorso; quando anziché ripetere una parola si può usare un sinonimo. Ma la sinonimia viene giustamente evitata quando si tratta di discorsi tecnici, quando un termine deve essere univoco: deve avere uno e uno solo tra i sensi possibili nella lingua dell’uso comune.

 

All’insegna della ricercatezza intesa come condizione di formalità collocherei la tendenza ad anteporre l’aggettivo al nome: posizione meno naturale quando ad essere preposto è un aggettivo di relazione (è la classe degli aggettivi che equivalgono a una specificazione: legale = di legge; giuridico = del giure; regionale = della regione, ecc.), oppure un participio in funzione di attributo. Gli esempi abbondano; cito soltanto, dai fascicoli 1 e 2 (anno 2002) della rivista “Nuova Giurisprudenza Ligure”: legale rappresentante, penale responsabilità, illegale presenza, la lamentata violazione, le richieste informazioni, la richiesta pronuncia. Ma in una sequenza come “il motivo di reclamo incentrato sull’asserito difetto di interesse ad agire dei ricorrenti” (NGL, 2000, 3:438) l’anteposizione del participio asserito è giustificata dalla necessità di non interrompere il sintagma difetto di interesse.

 

Qualche annotazione sulla punteggiatura. O meglio su alcuni pregiudizi che portano a improprietà nell’uso della virgola. Ad esempio, la presunzione che prima della congiunzione e non si possa mettere una virgola. Questo porta a stranezze come le due qui rilevate in (18); gli esempi sono tratti da fonti diverse:

(18) “il periodo di tempo cui si riferisce la contestata violazione è coinciso soltanto con il mese di febbraio [...] e, si è tradotto nel mancato versamento della somma...” / “si rifiutava di corrispondere al sig. [...] ogni ulteriore somma per le lesioni subite e, alla sig.a [...] una qualsiasi somma per il risarcimento del danno...”

 

Altro pregiudizio è il considerare la virgola sempre e solo come marca di una pausa o di una sfumatura nell’intonazione. Questa è la causa prima delle deprecate virgole tra soggetto e verbo. Un solo esempio fra i molti:

(19) “La particolare situazione di tensione emotiva in cui questi oltraggi avvengono, induce a concedere le attenuanti generiche”

 

Qui la mia conversazione dovrebbe prolungarsi con una sfida intollerabile alla pazienza di chi mi ascolta. Male minore sarà perciò rinviare alle “istruzioni per l’uso” contenute nel mio Prontuario di punteggiatura, Laterza, Roma-Bari 2003.

 

5. Per chiudere. Ho cominciato il mio intervento dichiarando che la limitazione delle mie competenze mi imponeva di pronunciarmi in negativo. Ora chiudo in positivo; lo posso fare perché cedo la parola a un giurista, riportando la Raccomandazione finale con cui Mario Barbuto ha concluso la sua lezione, già citata, sulla comparsa conclusionale:

“...la comparsa conclusionale non deve essere chilometrica, ma deve essere scritta in forma concisa e sintetica. Ciò che si dice in cento parole il più delle volte può essere detto in cinquanta, venti o dieci, se opportunamente scelte e selezionate.

Voglio ricordare l’aneddoto di Napoleone che cestinò senza neppure leggerlo un memoriale difensivo di trecento pagine di un ufficiale da lui punito per una lieve mancanza; alle rimostranze dell’ufficiale rispose: ‘se hai avuto necessità di usare 300 pagine per spiegare le tue buone ragioni vuol dire che non sono fondate’.

Si tratta di un paradosso, sicuramente non rispondente ad un criterio di giustizia. Cito allora, agli antipodi, un altro aneddoto: un avvocato, sempre rimproverato per la sua logorrea, in una causa civile in cui si discuteva di inadempimento del compratore in un contratto di compravendita fece polemicamente questa lapidaria comparsa conclusionale: ‘la controparte comprò e non pagò; accogliersi la domanda’. Il collega avversario replicò con una comparsa un po’ più lunga: ‘giovedì comprai, ma venerdì mi lamentai e non pagai; respingersi la domanda’.

L’inventore dell’aneddoto nulla dice sul tenore della sentenza.”

 

Questo sito è curato dagli Avvocati Tommaso Milella e Vito Pasciolla
Copyright©2001-2003
hosted by