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Art.
3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare
la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei
suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che coinvolgono
l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni
alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della
persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio
della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la
gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità,
Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre ed esposizioni”.
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Bari, 8 novembre 2003 Convegno “Lo Strumento Sottile. La lingua fra tecnica e diritto” Bice Mortara Garavelli " Come non maltrattare la lingua italiana nell’esercizio della professione forense "
1.
Premessa. Il titolo della mia conversazione unisce al tono
pesantemente didascalico (“come non maltrattare...”) la forma negativa
che evoca la modalità del divieto, mentre qui si tratta unicamente
di prospettare qualcosa di possibile (“come si può non maltrattare...”).
È anche vero, però, che la negazione è uno degli espedienti per attenuare
il senso di ciò che si dice. Nel vocabolario della retorica classica
questo procedimento si chiama deminutio; e
mai deminutio è stata tanto opportuna quanto
lo è nella presente circostanza, per i motivi che dirò subito. Chi
si occupa di questioni linguistiche come linguista e non ha
titoli per intervenire su eventuali questioni giuridiche connesse
alla forma linguistica degli enunciati può dire la sua soltanto sugli
aspetti grammaticali e stilistici, considerati sempre - è importante
precisarlo - in relazione agli intenti e agli effetti comunicativi.
E dunque è costretto dalla limitazione delle sue competenze a pronunciarsi
in negativo: a dire come sia preferibile non scrivere,
dato che spetta ai giuristi stabilire che cosa scrivere. Ma
la forma sia dell’espressione sia del contenuto (cioè l’organizzazione
di quest’ultimo) può essere scissa dalla sostanza degli argomenti
trattati solo quando analizziamo i testi. Quando li componiamo, le
scelte stilistiche e retoriche (cioè riguardanti la grammatica del
discorso), dipendono dal modo in cui concepiamo e organizziamo mentalmente
che cosa vogliamo dire o scrivere, se è vero - come è vero
- che esprimersi meglio significa avere idee migliori sull’argomento
da enunciare in parole. La
connessione tra concetti e modo di esprimerli comporta serie difficoltà
per il linguista non-giurista - è il mio caso, e le eccezioni sono
poche - quando si tratta di analizzare la scrittura dei testi giuridici.
Non insisto qui su tali difficoltà, né sulla parzialità inevitabile
di ogni giudizio pronunciato esclusivamente dal punto di vista linguistico.
Come studiosa del linguaggio mi contenterò di mettere insieme un breve
elenco di “non si può” o, in termini più sfumati, di “sarebbe meglio
non”, riferiti ad abitudini scrittorie o a scelte occasionali devianti.
In positivo, adoperando gli strumenti della retorica come moderna
scienza del discorso, mi propongo di indicare, ma solo in qualche
caso, come un testo potrebbe riuscire più comprensibile in vista della
sua destinazione.
2.
Esemplificherò qualcuno dei difetti più appariscenti, cominciando
dai pochi - per fortuna - veri e propri insulti alla lingua che mi
è capitato di registrare in testi prodotti da giuristi. Accennerò
marginalmente a incertezze e dubbi che può avere chiunque scriva in
occasioni per cui si richiede uno stile sorvegliato. Infine mi soffermerò
su aspetti tipici del modo di esprimersi degli “operatori del diritto”;
e qui l’atteggiamento di chi vi parla sarà semplicemente quello di
un osservatore esterno che invita a riflettere su questioni - di lessico,
di sintassi, di buona formazione testuale - con obiezioni e domande
implicite più numerose di quante non siano le risposte di cui sarebbe
capace.
2.
1. La prima delle virtutes elocutionis, per
gli antichi maestri di retorica, era la puritas,
cioè la correttezza grammaticale, base indispensabile per l’acquisto
e l’esercizio delle altre due: la perspicuitas,
cioè la precisione e la chiarezza congiunte, e l’ornatus, l’eleganza
risultante dall’equilibrato possesso di tutti gli espedienti capaci
di abbellire un discorso, di renderlo ‘appetitoso’ (l’aggettivo participiale
ornatus era anche usato per le pietanze sapientemente
preparate) e ‘agguerrito’ (ornare, in latino,
significa anche “armare” se riferito a un esercito). La
correttezza, dunque. Nel corpus che ho esaminato
per l’occasione odierna (in prevalenza atti difensivi; alcune sentenze
e ordinanze; sporadicamente, testi legislativi) gli insulti alla grammatica
sono percentualmente rari. Ma spiccano sgradevolmente. Vediamone pochi
esempi, tratti da atti difensivi (ovviamente mantengo rigorosamente
anonime le fonti): (1)
(a) “consapevoli di ciò che potevano disporre”
(b) “è carente la prova che il fatto sia ad egli ascrivibile”
(c) “insofferente a quei comportamenti”
(d) “[la controparte] non risulta avere, nella specie, accettato
la nuova prospettazione dei fatti offerta dalla convenuta, essendo
sempre insistito nella propria linea difensiva”
(e) “per questi motivi di doglianza […] e per tutti quelli
sviluppati in prime cure che a questi si richiamano, per aversi
per integralmente ritrascritti […] dichiara di proporre appello…”
In
(a) il verbo disporre è usato nel senso di “avere a disposizione”;
il suo complemento (chiamiamolo ‘oggetto indiretto’) deve essere introdotto
dalla preposizione di. Probabilmente chi ha commesso l’errore
qui rilevato aveva in mente l’equivalente “avere a disposizione” e
su questo ha costruito un oggetto diretto (che). Si tratterebbe
dunque di una sovrapposizione dovuta all’interferenza di espressioni
semanticamente equivalenti ma funzionalmente diverse. L’origine della
forma censurata in (b) si può trovare forse nell’intento di evitare
la voce lui, avvertita come colloquiale senza riflettere che
egli non può essere usato in funzione di complemento. In (c)
lo scambio della preposizione (a al posto di di) potrebbe
essere dovuto - si spera - a un mero refuso. Incidentalmente osservo
che alcune mende ricorrenti possono avere tale giustificazione (semplici
errori di battitura, spiegabili quando si scrive in fretta; ma fin
da bambini ci è stato insegnato che bisogna rileggere con attenzione
quello che abbiamo scritto - o fatto scrivere sotto dettatura). Fra le mende più comuni segnalo l’apostrofo
(che non va mai messo) tra qual e le voci del verbo essere
inizianti per vocale (qual è; qual era/eri), poiché
si tratta di troncamento regolare, non di elisione [la prova del nove
è l’uso della forma tronca qual davanti a consonante: “un certo
qual malessere...”;]. Segnalo inoltre un errore diffuso tra
persone colte: *complementarietà, *interdisciplinarietà
invece dei corretti complementarità, interdisciplinarità.
Il suffisso -ietà è proprio dei nomi (come contrarietà,
notorietà ecc.) derivati da aggettivi che terminano in -ario
/orio; perciò si ha ereditarietà, da ereditario;
obbligatorietà, da obbligatorio; notorietà, da
notorio, ecc.). Il suffisso -ità si trova con nomi derivanti
da aggettivi in -are; donde: familiarità, da familiare;
irregolarità, da irregolare; esemplarità, da
esemplare; e i già nominati complementarità,
da complementare e interdisciplinarità, da interdisciplinare.
In
(d) e in (e) ha giocato un tiro malvagio agli scriventi la preferenza,
che pare generalizzata nel linguaggio giudiziario, per le frasi implicite
(con i verbi al gerundio e all’infinito) che sono spesso difficili
da controllare, e per le forme verbali con il -si enclitico.
Non si spiega altrimenti, in (d), quell’essendo al posto di
avendo se non come un refuso per essendosi; ma anche
questo sarebbe stato fuori posto nella frase che impersonale non è,
se compare il possessivo propria. La stranezza dell’infinitiva
per aversi per...ritrascritti, nell’esempio (e), è il risultato
della contrazione di un’esplicita formulabile all’incirca così: “e
che devono essere ritenuti come qui integralmente trascritti”. Se
si vuole mantenere la forma implicita e il -si enclitico (amatissimo,
pare, dai giuristi) una riscrittura migliore potrebbe essere: “da
ritenersi qui integralmente trascritti”. Un’osservazione
supplementare merita il prefisso rafforzativo ri-. Qui come
altrove la sua presenza non ha il senso di “nuovamente”; verrebbe
voglia di dire: non ha senso alcuno. Rientra nel numero di vocaboli
che sono preferiti perché forniti di un prefisso che li distacca dall’uso
comune: appalesare / appalesarsi (attestato già nel
sec.XIV); rammostrare, che non è registrato da nessuno dei
dizionari della lingua italiana, a cominciare dal ‘Battaglia’ in 21
volumi fino ai recentissimi: GRADIT di De Mauro (sette volumi, per
più di 260.000 parole), Sabatini e Coletti 2004, Zingarelli 2004. Malformazioni
testuali spiegabili in base a considerazioni di pragmatica linguistica: (2)
“costei […] osserva le ponderate (!) riflessioni delle controparti
prima di offrirle un quid minoris” <le riflessioni che le controparti avevano fatto /
le riflessioni fatte dalle controparti / prima di offrirle...> (3)
“i termini, decorrenti dalla data di esecutività della citata deliberazione
[…]; poi, termini, prorogati in 18 mesi”.
Chi
legge gli enunciati qui riprodotti in (2) è indotto dalle regole che
governano la dipendenza delle frasi nel periodo a intendere l’implicita
prima di offrirle come dipendente dal verbo della frase costei
osserva; ne consegue che costei figurerebbe come soggetto
grammaticale anche della dipendente implicita, mentre, secondo il
senso voluto da chi scriveva, erano “le controparti” ad “offrire”.
Così la frase prima di offrirle ecc. è stata agganciata, arbitrariamente,
a riflessioni, con l’ellissi temeraria di una frase di struttura
o relativa o participiale. In termini semantico-pragmatici si dirà
che a oscurare le regole sintattiche è stato il valore di azione nel
nome deverbale riflessione (da riflettere), che è prevalso
nell’orizzonte mentale di chi scriveva. Ma il risultato è agrammaticale.
A proposito del punto esclamativo in parentesi come segno di commento
ironico all’aggettivo ponderate mi piace citare una raccomandazione
di Mario Barbuto in una lezione tenuta alla Scuola Forense di Torino
(20 giugno 2000) sul tema La comparsa conclusionale: “ usare
con moderazione l’arma dell’ironia o del sarcasmo (anzi è meglio non
usarla, lasciandola agli avvocati veramente esperti e di collaudata
autorevolezza)”. Nell’enunciato
(3) lo scrivente ha corretto (come avrebbe fatto in un discorso orale)
la progettazione difettosa richiamando il dato (“poi prorogati”) che
era pragmaticamente saliente nel suo orizzonte mentale, ma che non
era stato esplicitato nello schema originario. Per richiamare a distanza
il tema dell’enunciato (“i termini”) è ricorso a quel tipo di ripetizione
appositiva che i retori hanno chiamato anadiplosi. Ma ha creato
un’anomalia di costruzione invertendo l’ordine delle parole, che doveva
essere: “termini prorogati poi…”. Si
ascrive a fatica alla cosiddetta concordanza a senso una frase come
la seguente: (4) la lite e le relative spese era stata fermamente
voluta dall’attore dove quello che non funziona dal punto di vista
grammaticale (si tratterebbe di nuovo della preminenza pragmatica
del tema la lite sulle esigenze della sintassi) è la coordinazione
che fa dei sintagmi la lite e le relative spese un soggetto
plurale. Bastava trasformare in complemento il secondo sintagma (con
le relative spese); bastava anche soltanto metterlo fra due virgole
(la lite, e le relative spese, era stata...voluta) istituendolo
come inciso: la posizione parentetica avrebbe collocato su un altro
piano enunciativo - un piano enunciativo di sfondo - il secondo sintagma,
con il risultato di svincolarlo dagli obblighi di accordo con il verbo,
di cui il sintagma la lite sarebbe rimasto come unico soggetto,
logico e grammaticale. La
virgola ha dunque tanto potere? Certamente; ne ha forse più di ogni
altra interpunzione. Eppure è così bistrattata, per pura trascuratezza.
Spenderò poco più avanti qualche parola per richiamare l’attenzione
su questo minuscolo importante segno. Ora
mi domando: perché mai una persona colta, che ha passato anni sui
libri (tutti siamo convinti che per imparare a scrivere serve anche
leggere molto) può incorrere in malformazioni sintattiche pacchiane?
Una risposta mi sembra di averla: l’impaccio espressivo deriva in
gran parte dall’imposizione di modelli di scrittura innaturali. Un
sottocodice linguistico la cui sostenutezza è ottenuta a scapito,
sempre, della scorrevolezza stilistica è difficile da maneggiare.
Può farne le spese perfino la correttezza grammaticale. E, naturalmente,
anche la capacità di conservare l’uniformità di registro che è richiesta
dalle scritture di stile sorvegliato, non informale né letterario.
Ripropongo un esempio di cui ho già commentato altrove le stonature
dovute alla caduta, rovinosa, dal livello alto dei tecnicismi rituali
(per la maggior parte, latinismi giuridici: “la causa petendi”,
“ex lege [con l’indicazione del numero e della data della legge]”,
“la carenza di iurisdictio”, “contrariis reiectis”
“se d’occorrenza anche incidenter tantum”, “le risultanze istruttorie
an et quantum”, ecc.), la caduta, dicevo, nel sottosuolo di
una ingiustificabile banalità discorsiva (“Fermo quanto, comunque
non ci piove che...”) e per soprammercato: “da retro tentava
di fermarlo”.
2.
2. Offese alla chiarezza e alla precisione del discorso (in termini
classici, alla perspicuitas) si fanno con le frasi involute,
come negli esempi 5, 6, 13 e altri. Avverto che tra le uncinate (<...>)
si trovano, a cominciare dall’esempio (2), non le riformulazioni
migliori (tutte le frasi glossate potevano essere congegnate
meglio modificando anche i contesti immediati), ma semplici tentativi
di chiarire ciò che sembra scritto in modo oscuro e impreciso: (5)
(a) “il Giudicante trae motivo di valutazione del comportamento delle
convenute siccome sempre improntato ad asserite lealtà,
correttezza e buona fede” <...valuta il comportamento delle convenute ritenendolo
sempre improntato alla lealtà, correttezza e buona fede che esse hanno
asserito di avere avuto>
(b) “col rilievo che compete a tutti gli attori anche il risarcimento
del danno c.d. morale, per essere il fatto generativo del danno previsto
dalla legge come reato (omicidio colposo) della cui sussistenza
conosce anche al fine indicato in via incidentale il giudice civile”
(6)
“inserendovi un piccolo chiodino ovvero un pezzetto di fil di ferro
induceva in errore l'ENEL nell'effettività del consumo di energia
effettuato...” <sulla quantità dell’effettivo consumo di energia>;
In
(5) (b) si poteva forse fare a meno delle contorsioni strutturali
che prendono l’avvio dall’infinitiva per essere, scrivendo
semplicemente: “...in quanto il fatto che ha causato il danno ed è
previsto dalla legge come reato (l’omicidio colposo) può essere valutato
in via incidentale dal giudice civile ai fini di tale risarcimento”. Si
oscurano i periodi con i cumuli di subordinate, specialmente quando
queste precedono la proposizione reggente; con i collegamenti imprecisi
(se ne trovano a iosa nell’esempio 13); con la preferenza per i cosiddetti
enunciati ridotti, come in (5); con lo scialo di “nominalizzazioni”,
che consistono nell’usare un nome anziché un nesso formato da un predicato
e dai suoi argomenti. Questo costrutto è specificamente illustrato
in (7) e (8), ma se ne trovano agevolmente esempi anche in altri passi
riportati nel corso del presente lavoro. Nella maggior parte dei casi
il discorso sarebbe più chiaro e comprensibile se si usasse la proposizione
che è stata ridotta a nome. (7)
“contestava la sussistenza della fondatezza della pretesa fatta
valere da...” <che la pretesa fatta valere da... fosse fondata> (8)
“la omessa fornitura di notizie complete al malato” <quando
si omette di fornire notizie...>
/ “periodi di circa tre o quattro anni di assenza di dolore trigeminale,
e quindi di non necessità di assunzione di farmaci” <durante
i quali non era necessario assumere farmaci>
L’uso
di astratti e di nominalizzazioni è comune nei testi scientifici e
tecnici, oltre che nella comunicazione pratica. Serve spesso a rendere
compatta la struttura degli enunciati; può snellirla, se usato come
si deve, e con parsimonia. Ma può avere effetti diametralmente opposti
a questi e rendere difficoltosa la comprensione, se si complica in
grappoli di astratti concatenati in complementi del nome, come si
vede nell’esempio (9), tratto da una celebre sentenza della Corte
costituzionale (24 marzo 1988 n. 364): (9)
“…le norme impugnate escludono ogni rilievo della carenza di coscienza
dell’antigiuridicità della condotta”
Altro
motivo di oscurità sono le doppie e triple negazioni: le litoti, che
consistono nel negare per asserire. Un esempio dall’importante sentenza
appena citata (una sentenza, d’altra parte, ammirevole non solo per
il contenuto ma anche per la sapienza argomentativa): (10)
“L’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità
dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, è costituzionalmente
illegittimo.”
Esempi
più modesti: (11)
“...non potendosi non rilevare come alle richieste inviate
nella specie non possa non essere attribuito [...] il carattere
di atti autonomamente impugnabili” (12)
“non vi era pertanto alcuna difficoltà a riconoscere la non
irragionevolezza della previsione secondo la quale...”
Il
passo riportato in (13) è una prova abbastanza impressionante di come
la ricerca di formalità condanni a esiti francamente grotteschi la
narrazione di un fatto: un tizio è caduto all’interno di un locale
e si è provocato delle lesioni. L’avvocato argomenta che si deve ritenere
causa dell’infortunio la presenza di una biglia lasciata inavvertitamente
sul pavimento dai proprietari del locale; su questa biglia l’infortunato
sarebbe scivolato: (13)
“...una ‘caduta all’indietro’ poteva unicamente imputarsi ad una presenza
estranea sul pavimento, costituita appunto dall’esistenza a terra
di biglie [...]. Invero, alla stregua dei principi regolanti il rapporto
di causalità in tema di responsabilità extracontrattuale, le condizioni
ambientali ed i fattori naturali che caratterizzavano la realtà fisica
su cui ha inciso la condotta dell’infortunato, si appalesavano sufficienti
a determinare l’evento di danno non avendo il comportamento del [...]
apportato alcuna condotta sopravvenuta atta ad interrompere la serie
causale. In altri termini la caduta all’indietro dà rilievo, all’interno
della serie causale, soltanto a quella che nel momento in cui si produce
l’evento non appare del tutto inverosimile secondo il principio della
causalità adeguata o della regolarità causale e dimostra pertanto
che solamente la presenza dell’ostacolo sul pavimento poteva causare
la caduta.
Facendo
il verso con una certa impertinenza a uno dei maggiori scrittori del
Novecento italiano potremmo commentare: involuto è lo stile? involuto
è il pensiero! Questo è un campione di come non dovrebbe scrivere
chi mettesse in pratica l’esortazione a evitare le complicazioni inutili,
fastidiose alla mente, all’occhio, all’orecchio. Usi
grammaticalmente leciti, marcati sul piano stilistico all’insegna
del difficile e dell’inconsueto, sono quelli che ho già descritto
in altre sedi (il vol. Le parole e la giustizia, Einaudi, Torino
2001; l’articolo Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio
forense, nel vol. a cura di Alarico Mariani Marini, La lingua
la legge, la professione forense, Giuffrè, Milano 2003). In particolare
richiamo qui un costrutto che ricorre in tutte le scritture specialistiche,
non solo giuridiche, come manifestazione della tendenza a servirsi
di espressioni sintetiche, sentite evidentemente come più formali,
o più rapide e pregnanti (come nel caso del participio presente usato
al posto di una frase relativa). Mi riferisco all’uso del pronome
atono -si agganciato e posposto all’infinito retto da un verbo
modale - il verbo “servile” di scolastica memoria - (es.: “atti che
devono farsi per iscritto”, “non può prescindersi”)
anche quando la forma meno “marcata” è quella con il si anteposto
al verbo modale (“atti che si devono fare…”; “non si può
prescindere”) La costruzione con l’enclisi del -si, nell’italiano
odierno è “marcata” variamente a seconda delle classi di verbi a cui
si aggancia la particella (d’ora in poi, userò il termine linguisticamente
corretto di clitico). Con i verbi nei quali il clitico si
ha attenuato di molto il valore pronominale (come in avvicinarsi,
trovarsi) o lo ha perduto (come in accorgersi) la forma
enclitica è usuale. Aggiungo che è tanto più usuale quanto più il
valore pronominale si è oscurato. Con un verbo come accorgersi
è del tutto normale dire: può /deve accorgersi. La naturalezza
decresce fino a scomparire quando il -si enclitico si trova
in costruzioni con valore o impersonale (“non può affermarsi
nella fattispecie che…” / “non può tuttavia sottacersi”) o
passivo (“dovrà detrarsi la somma di…” / “non possono chiedersi
la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno”; dove sarebbe
stato tanto più naturale, e tanto meglio, scrivere: “non si possono
chiedere ecc.”) La
preferenza per la posizione enclitica del -si concorre in buona
misura all’andamento compassato del linguaggio, scritto e orale, di
avvocati e di giudici. È talmente diffusa da estendersi a forme di
modi verbali finiti: trattasi, trattavasi, dicesi,
vedasi; trovavasi (es. 14), devesi, stimasi (es.
15): (14)
“Il sig. [...] nell'appartamento [...] risiedeva, con la propria famiglia,
per due o tre mesi all’anno, in quanto svolgente la professione
di giostraio eppertanto per la maggior parte dell’anno trovavasi
lontano da casa.” (15)
“Devesi pertanto affermare la penale responsabilità del giudicabile...”
/ “Pena consona al fatto stimasi l’inflizione di mesi otto
di reclusione e L 400.000 di multa.”
3.
I testi giuridici hanno in comune con altri testi specialistici l’uso
dei tecnicismi propri di ciascun settore e l’adesione a formulari
prestabiliti. Hanno in comune anche i vizi che la scrittura specialistica
in genere esibisce: pseudotecnicismi, tendenza ad estendere i modi
congelati delle formule di rito anche alle parti di testo che non
li richiederebbero; in più, e più marcata che altrove, hanno la patina
di antiquato che è diventata una specie di segno di riconoscimento.
La sua continuità nel tempo è un richiamo perenne alle radici lunghe
del diritto. La patina di muffa si consolida non solo per forza di
inerzia, per il conformismo misto alla soggezione che spinge i nuovi
arrivati, i principianti, a modellare la loro scrittura su quella
dei maestri, degli anziani di consumata esperienza, ma specialmente
per la convinzione - più istintiva che razionalmente fondata - che
la fedeltà alle forme tramandate, la conservazione di modi antiquati
renda sempre e comunque ineccepibili gli scritti giuridici, in particolare
gli atti giudiziari. Non si distingue, come si dovrebbe, fra tecnicismi
necessari - e perciò ineliminabili - e pseudotecnicismi che altra
giustificazione non hanno se non quella di accentuare artificiosamente
la naturale, ineliminabile distanza dalla lingua della comunicazione
non specialistica. Ci
sono dunque tecnicismi insostituibili per le ovvie ragioni di esattezza
e di univocità che nelle questioni legali hanno conseguenze non solo
dottrinarie ma pratiche sulla condotta di ognuno, su eventi e sul
destino di persone e cose. Accanto a questi sopravvivono e prosperano
modi di dire che di tecnico hanno solo l’apparenza. Possiamo facilmente
rintracciarne dei campioni negli esempi che abbiamo qui sott'occhio.
Sono i cosiddetti tecnicismi collaterali (la denominazione
è stata proposta dallo storico della lingua Luca Serianni): espressioni
stereotipate non necessarie al discorso specialistico, ma preferite
perché, distanti come sono dai modi consueti alla lingua media, hanno
acquistato un’apparenza ‘tecnica’. Sono queste le abitudini linguistiche
dei cultori del diritto che hanno le peggiori ricadute sul modo di
esprimersi dei burocrati. Ma forse è meglio dire che il burocratese
è una sorta di zona grigia che comprende testi di varia provenienza.
Tutti quanti compongono l’immagine dell’italiano ‘ufficiale’; che
non è quanto di meglio si possa offrire ai cittadini, a meno
che non si ritenga giusto mettere a dura prova la loro capacità di
comprendere, sfidandoli a volte a risolvere autentici rompicapi. Anche
dove non si arriva a tanto, la zona grigia del lessico burocratico
si presenta come una specie stralunata di mondo a parte, dove le pratiche
si espletano; l’esperimento di una gara di appalto significa,
in buon italiano, che la gara si svolge; si recano indicazioni
invece di “indicare” semplicemente; si effettua la cancellazione
quando normalmente “si cancella”; le imposte, che la gente comune
sa di dover “pagare”, devono essere corrisposte; un pagamento
è ribattezzato oblazione; si generalizza quando si danno
le proprie generalità; un rifiuto diventa un diniego, o un
mancato accoglimento; se qualcosa risulta espresso in narrativa,
non vuol dire che si tratta di un romanzo, ma che - semplicemente
- “è già stato detto”; si decide di concerto con… quando si
vuol dire “d’accordo con”, anche senza strumenti musicali; e via complicando.
3.
1. Tra i vezzi e malvezzi stilistici a cui i giuristi in genere sembrano
più affezionati ricordo i modi di dire desueti dove il rigore formale
si appiattisce sul libresco antiquato: all’uopo, altresì,
di talché (quest’ultima locuzione nel dizionario della lingua
italiana Sabatini Coletti, fra i più scrupolosi nel registrare
l’appartenenza di lemmi al settore del diritto, è qualificata come
non comune, usata “di solito nel linguaggio forense”), di guisa
che, atteso che, siffatto, in ottemperanza a,
revocare in dubbio (“non sembra revocabile in dubbio”),
porre in essere (sottoposta a uno sfruttamento massiccio, per
qualsiasi oggetto o soggetto: si “pongono in essere” comportamenti,
minacce, percosse, siepi e davanzali). La preferenza per il
meno comune è spinta ad eccessi quali l’uso di forme che dai più sono
ritenute residuati in via di estinzione, o credute addirittura estinte:
ad esempio, la preposizione nanti. Data come “voce di minor
uso” nell’Ortografia moderna italiana di Jacopo Facciolati
(1741), e registrata ancora nel 1901 da Rigutini e Fanfani come arcaica
e disusata, nanti sparisce nei primi anni Ottanta del Novecento
dai dizionari dell’uso, anche da quelli che contengono in abbondanza
termini di impiego raro o specialistico. Limitata
ma non scomparsa la presenza di esso/essa in funzione determinativa
rispetto a un nome: “essa convenuta” / “esso committente”
/ “esso divieto”. In
una comparsa, che è un modello di sapienza concettuale e di efficacia
argomentativa, ho leggo: “senz’uopo di ulteriore istruttoria”.
Tanto è bastato a persuadermi che negli scritti giuridici, qualunque
sia la loro impostazione, qualunque sia il loro grado di eccellenza
nella sostanza e nella forma, l’innalzamento dello stile che deve,
giustamente, avere caratteri costanti e coerenti di formalità passa
attraverso la via delle anticaglie.
4.
Potrà forse sorprendere che diventi vizio o manchevolezza e fonte
di ambiguità una pratica dovuta a una pervicace educazione scolastica
alla scrittura intesa come fuga, sempre e comunque, dal parlato. Mi
riferisco alla smania di evitare le ripetizioni, senza distinguere
quando occorra farlo e quando no. Ci sono ripetizioni inutili, perché
sono spie di inerzia mentale e dell’incapacità di trovare il modo
di esprimersi più appropriato. Queste vanno evitate, non tanto per
abbellire il discorso (il che può anche essere un risultato della
variatio, opposta già dagli antichi retori alla repetitio)
quanto per renderlo più preciso, quando si tratta di correggere la
genericità di un riferimento integrandolo con particolari puntuali.
Le ripetizioni sono necessarie quando sono funzionali alla buona riuscita
della comunicazione. Non per nulla il parlato abbonda di ripetizioni
lessicali. La ripetizione che riproduce come una “copia” un’espressione
più o meno distante nel testo è un aiuto per il lettore: fa sì che
il discorso si capisca più in fretta e meglio, e si eviti uno spreco
di fatica interpretativa. Non
è inutile, anzi è doveroso e sacrosanto ripetere un termine, una frase
intera, se il ripetere è condizione necessaria (anche se non sufficiente)
alla chiarezza e all’assenza di ambiguità richieste alla scrittura
giuridica. La chiarezza e l’assenza di ambiguità possono essere compromesse
dall’uso di pronomi che sostituiscono un’espressione per evitare di
ripeterla. Leggiamo gli esempi (16) e (17), presi da testi che più
ufficiali di così non si può: (16)
Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze
del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale. (art.4, c.p.p.) (17)
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro
limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità
di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole qualora
[…] (art. 63, c.p.)
Mi permetto di autocitarmi, a commento dei due
esempi, rispettivamente dalle pagine 101 e 148 del mio Le parole
e la giustizia: in (16), l’espressione di quelle potrebbe
essere riferita più facilmente al suo antecedente (delle circostanze)
se fosse preceduta da una virgola che delimitasse il confine tra i
due complementi introdotti da fatta eccezione. Una scrittura
tesa ad essere il più possibile chiara ed esplicita preferirebbe un
periodo come il seguente: “...eccettuate sia le circostanze
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria del reato, sia le circostanze ad effetto
speciale”. Ma le correlazioni sia...sia non sono di casa nei
testi legislativi, in cui per tradizione si preferisce sottolineare
le connessioni ricorrendo a nonché, altresì e simili.
In ogni caso sarebbe stato opportuno fare a meno di un nesso come
fatta eccezione, per evitare l’ambiguità sintattica di sintagmi costruiti
nello stesso modo ma funzionalmente diversi, quali sono quelli accumulati
in (16), retti i primi tre da non si tiene conto e gli ultimi
due da fatta eccezione. E a proposito del passo citato in (17): non
ci vuole molto a rendersi conto di quanto il periodo acquisterebbe
in semplicità, limpidezza, e perciò in eleganza, se si scrivesse:
“...l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità della pena
che il giudice applicherebbe...”.
Ricorrere
a pronomi come sostitutivi di parole già presenti nel contesto immediato
è una tendenza persistente nella lingua italiana, dove le ripetizioni
sembrano pesare. Pesano, infatti, ma solo quando sono ingiustificate:
quando non sono necessarie per rendere chiaro e preciso il discorso;
quando anziché ripetere una parola si può usare un sinonimo. Ma la
sinonimia viene giustamente evitata quando si tratta di discorsi tecnici,
quando un termine deve essere univoco: deve avere uno e uno solo tra
i sensi possibili nella lingua dell’uso comune.
All’insegna
della ricercatezza intesa come condizione di formalità collocherei
la tendenza ad anteporre l’aggettivo al nome: posizione meno naturale
quando ad essere preposto è un aggettivo di relazione (è la classe
degli aggettivi che equivalgono a una specificazione: legale =
di legge; giuridico = del giure; regionale = della regione, ecc.),
oppure un participio in funzione di attributo. Gli esempi abbondano;
cito soltanto, dai fascicoli 1 e 2 (anno 2002) della rivista “Nuova
Giurisprudenza Ligure”: legale rappresentante, penale responsabilità,
illegale presenza, la lamentata violazione, le
richieste informazioni, la richiesta pronuncia. Ma in
una sequenza come “il motivo di reclamo incentrato sull’asserito
difetto di interesse ad agire dei ricorrenti” (NGL, 2000, 3:438)
l’anteposizione del participio asserito è giustificata dalla
necessità di non interrompere il sintagma difetto di interesse.
Qualche
annotazione sulla punteggiatura. O meglio su alcuni pregiudizi che
portano a improprietà nell’uso della virgola. Ad esempio, la presunzione
che prima della congiunzione e non si possa mettere una virgola.
Questo porta a stranezze come le due qui rilevate in (18); gli esempi
sono tratti da fonti diverse: (18)
“il periodo di tempo cui si riferisce la contestata violazione è coinciso
soltanto con il mese di febbraio [...] e, si è tradotto nel mancato
versamento della somma...” / “si rifiutava di corrispondere al sig.
[...] ogni ulteriore somma per le lesioni subite e, alla sig.a [...]
una qualsiasi somma per il risarcimento del danno...”
Altro
pregiudizio è il considerare la virgola sempre e solo come marca di
una pausa o di una sfumatura nell’intonazione. Questa è la causa prima
delle deprecate virgole tra soggetto e verbo. Un solo esempio fra
i molti: (19)
“La particolare situazione di tensione emotiva in cui questi oltraggi
avvengono, induce a concedere le attenuanti generiche”
Qui la mia conversazione dovrebbe prolungarsi
con una sfida intollerabile alla pazienza di chi mi ascolta. Male
minore sarà perciò rinviare alle “istruzioni per l’uso” contenute
nel mio Prontuario di punteggiatura, Laterza, Roma-Bari 2003.
5.
Per chiudere. Ho cominciato il mio intervento dichiarando che
la limitazione delle mie competenze mi imponeva di pronunciarmi in
negativo. Ora chiudo in positivo; lo posso fare perché cedo la parola
a un giurista, riportando la Raccomandazione finale con cui
Mario Barbuto ha concluso la sua lezione, già citata, sulla comparsa
conclusionale: “...la comparsa conclusionale non deve essere chilometrica,
ma deve essere scritta in forma concisa e sintetica. Ciò che si dice
in cento parole il più delle volte può essere detto in cinquanta,
venti o dieci, se opportunamente scelte e selezionate. Voglio ricordare l’aneddoto di Napoleone che cestinò
senza neppure leggerlo un memoriale difensivo di trecento pagine di
un ufficiale da lui punito per una lieve mancanza; alle rimostranze
dell’ufficiale rispose: ‘se hai avuto necessità di usare 300 pagine
per spiegare le tue buone ragioni vuol dire che non sono fondate’. Si tratta di un paradosso, sicuramente non rispondente
ad un criterio di giustizia. Cito allora, agli antipodi, un altro
aneddoto: un avvocato, sempre rimproverato per la sua logorrea, in
una causa civile in cui si discuteva di inadempimento del compratore
in un contratto di compravendita fece polemicamente questa lapidaria
comparsa conclusionale: ‘la controparte comprò e non pagò; accogliersi
la domanda’. Il collega avversario replicò con una comparsa un
po’ più lunga: ‘giovedì comprai, ma venerdì mi lamentai e non pagai;
respingersi la domanda’. L’inventore dell’aneddoto nulla dice sul tenore della sentenza.”
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