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Art.
3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare
la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei
suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che coinvolgono
l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni
alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della
persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio
della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la
gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità,
Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre ed esposizioni”.
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RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti
1.
Con il presente regolamento si intende dettare una disciplina più
analitica rispetto a quanto previsto in generale dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri
e modalità per la formazione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in modo da rendere più
funzionale, nelle attività strumentali del processo civile,
l’uso di strumenti informatici e telematici, anche a seguito delle
più recenti innovazioni tecnologiche e applicative.
I presupposti normativi e tecnici di tale iniziativa possono rinvenirsi
inizialmente nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, che, all’articolo
2, comma 1, lett. mm), ha previsto in generale il “completamento del
processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
In seguito con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, all’articolo
3, è stato affermato il principio secondo cui tutte le pubbliche
amministrazioni agiscono “di norma” attraverso “i sistemi informativi
automatizzati”; e all’articolo 16, comma 8, è stata quindi
prevista l’adozione di uno o più regolamenti governativi per
l’individuazione di “particolari modalità di applicazione”
del decreto legislativo medesimo “in relazione all’Amministrazione
della giustizia”.
Infine con l’entrata in vigore della normativa sulla firma digitale,
e segnatamente dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 - che ha delegificato la materia - e del successivo regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, il documento informatico sottoscritto con la firma digitale
ha acquistato efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata
ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile, e la trasmissione dei
documenti con strumenti informatici è stata definitivamente
considerata valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.
Più in particolare è già parte dell’ordinamento
il principio secondo cui “la trasmissione del documento informatico
per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge” (cfr. articolo 12, comma 3, del d.P.R. 513/1997).
E, come si è detto, l’Amministrazione della giustizia è
stata espressamente menzionata dalla legge tra i soggetti pubblici
destinatari dell’uso dei sistemi informativi automatizzati (cfr. citato
articolo 16, comma 8, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39).
Con il presente regolamento si intende quindi dettare – in una materia
non più coperta da riserva di legge - delle norme più
specifiche in tema di formazione e trasmissione di documenti informatici
con particolare riferimento al processo civile, allo scopo di definire
anche nel dettaglio i principi generali già affermati dal d.P.R.
513/1997, in tema di formazione, archiviazione e la trasmissione (e
notificazione) di documenti con strumenti informatici e telematici
.
Nel processo civile l’apposizione della firma digitale del cancelliere
e, a seconda dei casi, del giudice stesso, con le cautele e le garanzie
assicurate da un decreto ministeriale recante modalità tecnico-operative,
oltre che da un autonomo sistema informatico (“sistema informatico
civile”), accessibile da terzi solo in casi specifici, dovrebbe consentire
la fattibilità di una tale operazione, in termini di efficacia
e sicurezza.
Infatti tenendo presente terminologia e istituti giuridici presenti
nel citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, si è quindi proceduto a prendere come parametro di
validità degli atti del processo il “documento informatico
sottoscritto con firma digitale” (cfr. art.5, comma 1, del d.P.R.
n. 513 del 1997). L’apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine “l’apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi” (cfr. art. 16,
comma 3, d.P.R. n. 513 del 1997). Inoltre tutte le operazioni di archiviazione
e trasmissione di dati dovrebbero avvenire nell’ambito del “sistema
informatico civile”, con l’importante eccezione delle comunicazioni
e notificazioni (eseguibili anche tramite Internet) – cfr. articoli
2, comma 2, e 6, comma 1 -.
Le disposizioni relative all’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo si propongono l’obiettivo di creare un sistema valevole
per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in
alcun modo sulle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti,
termini, contenuto di atti, produzioni ecc.). In altri termini l’attività
informatica o telematica disciplinata dal presente regolamento si
affianca, come modalità alternativa per le parti, a quella
ordinaria su sopporto “cartaceo” – oltre che in forza del principio
generale di libertà delle forme di cui all’articolo 121 del
codice di procedura civile - in forza della già avvenuta equiparazione
normativa dei documenti informatici e telematici (come sopra detto,
“a tutti gli effetti di legge”) a quelli tradizionali.
L’idea di dettare norme più specifiche circa l’uso degli strumenti
informatici e telematici nell’ambito del processo civile muove dalla
convinzione che tali mezzi possano agevolare, in termini di rapidità
e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità
del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti,
comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo).
2. In linea con tale impostazione, che trova nella legislazione vigente
precisi punti di riferimento, deve osservarsi che il presente regolamento
non comporta, come è ovvio, nuovi oneri, giacché la
copertura finanziaria è già stata prevista e approvata
in base alla richiamata legislazione vigente.
Infatti la spesa relativa al progetto sul cd. processo telematico
è già stata quantificata, nel Piano Triennale 2000/2002,
approvato dall’AIPA, nella misura di L. 13.000.000.000 per l’anno
2000 , di L. 24.000.000.000 per il triennio 2001/2003.
In considerazione della spinta acceleratoria derivante dall’emanazione
del presente regolamento, si chiederà, in sede di presentazione
del Piano triennale 2001/2003 all’AIPA, che una parte delle somme
destinate all’anno 2002 vengano anticipate, ottenendo una previsione
di spesa, per l’anno 2001, pari a L. 9.000.000.000.
Inoltre si fa presente che per quanto attiene alla firma digitale
e quindi all’identificazione sicura del personale di magistratura
e del personale amministrativo è già in corso un altro
progetto nel piano triennale 2000/2002, il cui costo nel triennio
è stimato in L. 12.163.000.000.
Infine si segnala che comunque i progetti (contenuti nel Piano Triennale
2000/2002, di seguito elencati con la stima di costi) relativi alla
informatizzazione dei registri e alla gestione del fascicolo elettronico
(Polis), prevedono al loro interno attività di supporto alla
realizzazione del processo telematico.
3. Sono state apportate alcune modifiche al testo originario in accoglimento
delle osservazioni dell’AIPA. Va specificato al riguardo che le osservazioni
sull’articolo 13 formulate dall’AIPA sono state sostanzialmente accolte
e recepite, per esigenze sistematiche e con norma più generale,
nell’articolo 3, comma 3.
All’esito di una riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla presenza anche dei rappresentanti dell’AIPA e del Garante per
la protezione dei dati personali si è chiarito che il decreto
ministeriale di cui all’articolo 3, comma 3, avrà per oggetto
“regole tecnico-operative” (sostituendosi in tal senso l’originaria
espressione “modalità operative”) e dovrà essere adottato
previo parere dell’AIPA.
In ordine ai rilievi del Garante per la protezione dei dati personali
si è convenuto di espungere la parola “sicurezza” dal testo
dell’articolo 3, comma 3, in modo che sia più chiaro che l’emanando
decreto sulle regole tecnico-operative (di natura non regolamentare)
non potrà avere alcuna incidenza sul vigente regolamento sulle
misure minime di sicurezza in tema di protezione dei dati personali
(d.P.R. 14 settembre 1999, n. 318). Quanto alla indicata necessità
di un riferimento ad un prossimo codice deontologico da parte dei
liberi professionisti ovvero a autorizzazioni generali del Garante
si è avuto modo di osservare che la specificità del
presente regolamento rende inopportuno l’inserimento di principi,
regole o codici deontologici che in quanto tali debbono valere, mutatis
mutandis, anche per l’attività off line e senza che, per ciò
stesso, l’assenza di tale riferimento stia a significare l’inapplicabilità
di tali regole generali.
Secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio,
si è provveduto ad inserire – su proposta del Dipartimento
della funzione pubblica - una norma (il nuovo articolo 18) contenente
l’applicabilità della disciplina del regolamento anche ai procedimenti
amministrativi e contabili.
Si è inoltre provveduto alla verifica del testo alla luce delle
disposizioni dell’emanando testo unico sulla documentazione amministrativa
senza riscontrare incoerenze o difformità (nel testo che segue
si è comunque dato atto, per maggior chiarezza, dei riferimenti
alle disposizioni dell’emanando testo unico, riportati tra parentesi
in neretto).
Infine non sembra utile, in concreto, accogliere il suggerimento del
Consiglio di Stato circa una anticipata operatività di alcune
disposizioni - segnatamente gli articoli 6 e 7 -, giacché anche
le suddette disposizioni presuppongono, invero, che il sistema informatico
civile sia pienamente in funzione (e quindi che: sia stato adottato
il decreto sulle regole tecnico-operative; le cancellerie, le segreterie
e gli ufficiali giudiziari siano dotate dei relativi strumenti; gli
ordini professionali abbiano messo a disposizione gli indirizzi elettronici
come previsto dall’articolo 7).
4. Articolo 1. Passando ad illustrare le singole disposizioni può
rilevarsi come con l’articolo 1 si diano le definizioni di istituti
e concetti tenuti presenti nel regolamento, la gran parte dei quali
è mutuata dal d.P.R. 513 del 1997 (cfr. gli articoli 1, comma
1, lettera b), 17, comma 2, 22, comma 1, lettera h) e lettera i),
27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica …, di approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Articolo 2. Nell’articolo 2 si ribadisce, specificamente per il processo
civile, il principio generale dell’ammissibilità della formazione,
comunicazione e notificazione di atti mediante documenti informatici.
Nel secondo comma dell’articolo 2 si prevede che, salvo quanto stabilito
dall’articolo 6, comma 1 (comunicazioni e notifiche all’indirizzo
elettronico dichiarato), l’attività di trasmissione per via
telematica è effettuata attraverso il “sistema informatico
civile”, definito nell’articolo 1 come “il sottoinsieme delle risorse
del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia
tratta il processo civile”, e regolato più specificamente dall’articolo
3.
Nel terzo comma dell’articolo 2 si richiama la normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
del quale il presente decreto costituisce un’integrazione.
Articolo 3. Nell’articolo 3 si disciplinano le caratteristiche del
“sistema informatico civile”; a tale sistema potranno accedere, come
specificato nel comma 2, oltre al personale dell’amministrazione della
giustizia (come si ricava, all’evidenza, dalla definizione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera f), anche i difensori delle parti
e gli ufficiali giudiziari per le attività di rispettiva competenza
stabilite nel regolamento stesso.
Con il comma 3 si prevede il decreto ministeriale di individuazione
delle modalità tecnico-operative per il funzionamento e la
gestione del sistema stesso. Con il medesimo decreto sono stabilite
anche le regole tecnico-operative relative alla conservazione e all’archiviazione
dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui
all’articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 (cfr. l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
…, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 4. Con l’articolo 4 si ribadisce in generale l’ammissibilità
della redazione di tutti gli atti e i provvedimenti del processo -
ivi compresi i provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e decreti)
- mediante la forma elettronica, e cioè come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale. Ciò costituisce una specificazione
del principio generale della libertà delle forme (art. 121
c.p.c.) e al tempo stesso ribadisce la validità, anche nel
processo civile, di quanto stabilito in generale nel d.P.R. n. 513
del 1997 sui documenti informatici.
Inoltre si introducono regole di raccordo tra le nuove disposizioni
e la disciplina tradizionale degli atti processuali: in particolare,
a cura della cancelleria, ogni atto redatto nella forma cartacea sarà
trasformato in copia informatica, e ciò ai fini dell’inserimento
della copia elettronica nel fascicolo informatico.
Va chiarito fin d’ora che anche nel caso in cui la parte proceda per
via telematica la cancelleria sarà comunque tenuta alla formazione
del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo (ovviamente mediante
copia degli atti) – cfr. articolo 12, comma 3-. In questo caso tuttavia
non si tratterà di duplicare tutti gli atti processuali, giacché
il contenuto del fascicolo d’ufficio è circoscritto da quanto
previsto dall’articolo 168 c.p.c.
Con il terzo comma si recupera il criterio di validità di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.39, per tutti quegli atti per i quali non è espressamente
prevista la sottoscrizione con la firma digitale. Secondo il citato
articolo 3 d.lgs. 39/1993 la firma è “sostituita dall’indicazione
del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal
sistema automatizzato” e, nel presente regolamento, tale sistema di
sottoscrizione viene in definitiva usato per documenti informatici
che costituiscono copia di atti in forma cartacea (e quindi sottoscritti
con la firma autografa tradizionale) ovvero che rappresentano provvedimenti
di mera esecuzione di atti già redatti come documenti informatici
sottoscritti con la firma digitale.
Articolo 5. Stessi principi (di cui all’articolo 4) sono stabiliti
per quanto riguarda il processo verbale dall’articolo 5, nel quale
si disciplina anche l’ipotesi dell’intervento del testimone.
Articolo 6. Con l’articolo 6 si prevede che le comunicazioni con biglietto
di cancelleria (per i quali non è necessaria la sottoscrizione
con la firma digitale) e la notificazione degli atti (effettuate come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale) possono essere
eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario
al certificatore della firma digitale (cfr. successivo articolo 7).
Nell’articolo in esame si prevedono le modalità attraverso
le quali l’ufficiale giudiziario può svolgere l’attività
di notificazione per via telematica ad integrazione dei principi già
applicabili di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (che recita testualmente: “1.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato
e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico
da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione
o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità
alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche
di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione
del documento informatico per via telematica, con modalità
che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per
mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.”).
Nel comma 3 si prevede l’ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione,
l’ufficiale giudiziario non sia in grado di procedere alla notificazione
per via telematica di un atto ricevuto come documento informatico.
In tal caso egli procede alla notifica nei modi tradizionali, consegnando
la copia autenticata su supporto cartaceo e il duplicato del documento
informatico (su supporto elettronico facilmente trasportabile), al
fine di consentire al destinatario ogni verifica sulla firma digitale
apposta sul documento informatico medesimo.
Articolo 7. Con l’articolo 6 si è prevista la possibilità
di notificazioni presso l’indirizzo elettronico; con la disciplina
di cui all’articolo 7 si introducono le modalità relative alla
dichiarazione dell’indirizzo elettronico.
Per il difensore si farà riferimento a quello comunicato dal
medesimo al Consiglio dell’ordine e da quest’ultimo reso disponibile
agli uffici giudiziari e al pubblico; per gli esperti e gli ausiliari
del giudice l’indirizzo elettronico è quello comunicato dai
medesimi ai propri ordini professionali o all’albo dei consulenti
presso il tribunale (comma 1 dell’articolo 7).
Per tutti gli altri soggetti l’indirizzo elettronico valido sarà
quello dichiarato al certificatore della firma digitale (la figura
del certificatore della firma digitale è prevista dagli articoli
8, 9 e 17 del d.P.R. n. 513 del 1997) al momento della richiesta di
attivazione della procedura informatica di certificazione della firma
digitale medesima (comma 2 dell’articolo 7), sempre che il certificatore
offra il servizio di rendere disponibile nel certificato l’indirizzo
elettronico.
In altri termini il soggetto che vorrà munirsi, per la propria
attività, della firma digitale dovrà accettare il fatto
che all’indirizzo elettronico dichiarato a tal fine potranno pervenire
notificazioni di atti processuali pienamente efficaci e valide.
Nel comma 3 si prevede da un lato la possibilità di consultazione
(anche in via telematica) degli indirizzi elettronici da parte del
pubblico - onde favorire la notificazione telematica - e dall’altro
il tempestivo aggiornamento di tali indirizzi secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale.
Articolo 8. Nel comma 1 dell’articolo 8 si stabilisce che “la comunicazione
e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore
alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria
e dall’ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna
tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.”
Con tale disposizione si chiarisce, più nel dettaglio, il momento
in cui la comunicazione e la notificazione sia ha per eseguita.
Va premesso in generale che i principi in materia sono quelli già
stabiliti dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, come sopra già integralmente richiamato,
nonché quello di recente affermato dall’articolo 11, comma
1, della recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2000, sui servizi della società dell’informazione,
secondo cui “l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando
le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi”. In altri termini non si richiede che il destinatario apra (e cioè visualizzi) la posta elettronica, ma che il “gestore del sistema di trasporto delle informazioni” (cfr. articolo 13, comma 2, del d.P.R. 513/1997) renda accessibile l’atto al destinatario, alla stessa stregua di quanto avviene con la posta ordinaria pervenuta all’indirizzo fisico del destinatario. Nella specie sarà sufficiente che l’e-mail (la posta elettronica) raggiunga il gestore del servizio del destinatario e che, quindi, il destinatario sia in grado di accedere a tale posta. Di ciò il suddetto gestore rilascia immediata e automatica “ricevuta di consegna” (come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera i: “il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica”). Su
tale ricevuta di consegna il notificatore dovrà quindi applicare
la procedura di “validazione temporale” che, secondo il decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e le successive
regole tecniche al riguardo approvate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999
(Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R.
10 novembre 1997, n. 513) garantisce l’attestazione di data e ora
in termini di affidabilità e sicurezza.
Onde consentire eventuali controlli sul servizio automatico di segnalazione
di avvenuta ricezione del documento informatico, in caso di contestazione
sulla ricezione della posta elettronica, si stabilisce inoltre che
i dati relativi all’attestazione temporale siano conservati dal notificatore
per un periodo non inferiore a cinque anni. Naturalmente saranno adottate
specifiche disposizioni regolamentari per assicurare l’integrità
del relativo archivio.
Articoli 9, 10 e 11. Costituzione in giudizio e deposito, nonché
procura alle liti e iscrizione a ruolo sono espressamente presi in
considerazione rispettivamente negli articoli in parola secondo i
principi già sopra richiamati.
Articoli 12 e 13. Punto centrale del processo telematico è
l’istituzione del fascicolo informatico. La cancelleria procede alla
formazione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti
del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche
dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
Secondo la previsione dell’articolo 9 nel fascicolo informatico sono
inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti
dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori
prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l’inserimento nel
fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato
dalla cancelleria, sempre che l’operazione non sia eccessivamente
onerosa (e la ricorrenza di tale ipotesi è disciplinata dall’articolo
13, comma 4).
In linea di massima quindi il fascicolo informatico consentirà
alle parti, al giudice e alla cancelleria la consultazione on line
del fascicolo d’ufficio e di quelli di parte. Come chiarito dall’articolo
13, comma 6, sarà comunque possibile la consultazione anche
nei locali della cancelleria attraverso appositi videoterminali. Ciò
garantisce l’accesso al fascicolo informatico anche dalla parte sprovvisto
di propri strumenti informatici, la quale ovviamente potrà
trarre copia cartacea dei documenti informatici secondo le regole
ordinarie.
Al comma 3 dell’articolo 12 si chiarisce espressamente che le disposizioni
in esame si affiancano alle norme sulla formazione tradizionale del
fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo.
Nell’articolo 13 si dettano norme integrative sulla formazione del
fascicolo informatico (numerazione, indice, possibilità di
copia informatica, ripartizione dei fascicoli di parte, possibilità
di consultazione). Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile
della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale
(comma 7), rendendo indelebile il fascicolo stesso, contenente tutte
le acquisizioni probatorie.
Articolo 14. Nell’articolo 14 si disciplina anche l’ipotesi di produzione
di atti su supporto informatico, ipotesi questa che dovrebbe essere
residuale tra la produzione tradizionale di atti su supporto cartaceo
e la produzione per via telematica di atti redatti come documenti
informatici.
Articolo 15. Con l’articolo 15 si prevede specificamente la possibilità
del deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio per
via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Anche gli allegati (documenti e osservazioni delle parti o la copia
informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto
cartaceo) possono essere depositati con lo stesso mezzo, ma in tal
caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d’ufficio
senza ritardo, in ogni caso prima dell’udienza successiva alla scadenza
del termine per il deposito della relazione, onde consentire alle
parti di prenderne visione.
Così come previsto per la nota di iscrizione a ruolo (articolo
11, comma 2) la relazione del consulente tecnico d’ufficio potrà
essere redatta su appositi modelli definiti con decreto ministeriale.
Più in particolare per la c.t.u. sarà il giudice a stabilire
se essa dovrà essere redatta conformemente ad appositi modelli,
tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti
nella consulenza tecnica d’ufficio (ad es. per l’aggiornamento dei
registri di cancelleria o per la creazione di un archivio) .
Articoli 16 e 17. Con gli articoli 16 e 17 si chiarisce che le norme
sulla redazione degli atti come documenti informatici e sulla trasmissione
degli stessi per via telematica si riferiscono anche a fascicoli e
sentenze relativi ad ogni stato e grado del processo.
Saranno infine stabilite con decreto ministeriale particolari regole
e modalità, dirette ad assicurarne l’integrità, l’autenticità
e la riservatezza dei dati trasmessi.
Articolo 18. Come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Dipartimento della funzione pubblica è stata prevista
l’estensione delle disposizioni regolamentari ad altri procedimenti.
Articolo 19. La norma regola l’operatività delle disposizioni
regolamentari.
RELAZIONE TECNICO - NORMATIVA
Il presente regolamento viene ad integrare, per quanto attiene al
processo civile, il quadro normativo già delineato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione
e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici,
a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
in modo da rendere concreta e funzionale l’applicazione di principi
già affermati e vigenti nell’ordinamento giuridico (cfr. ad
es. articoli 4 e 5 del citato d.P.R. 513 del 1997, sul principio secondo
cui il documento informativo soddisfa il requisito legale della forma
scritta e sull’efficacia probatoria del documento informatico).
La conformità alla Costituzione si evince dal fatto che la
materia in questione è stata già oggetto di delegificazione
a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del successivo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Sotto l’aspetto strettamente processuale non v’è alcuna interferenza
con la disciplina comunitaria sia perché il presente regolamento
non detta norme modificative delle disposizioni sostanziali processuali
(adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.), bensì
solo norme strumentali sull’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo che si affiancheranno alle modalità ordinarie
(su sopporto “cartaceo”); sia perché non v’è al momento
alcuna disciplina comunitaria in tale specifico settore.
In ogni caso in tema di notificazione il presente regolamento appare
in linea con il principio generale di recente affermato dall’articolo
11, comma 1, della recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, sui servizi della società
dell’informazione, secondo cui “l’ordine e la ricevuta si considerano
pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità
di accedervi”.
Sotto lo specifico profilo dei rapporti tra la firma digitale e la
firma
elettronica come disciplinata dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche, eventuali aggiustamenti e modifiche
potranno essere apportate in sede di recepimento della direttiva stessa
e riguarderanno l’istituto della firma digitale come disciplinato
dal d.P.R. 513 del 1997, al quale il presente regolamento rinvia.
In ogni caso si richiama fin d’ora l’articolo 3, comma 7, della citata
direttiva 1999/93/CE che consente deroghe ed eccezioni sull’uso delle
firma elettroniche in particolari settori pubblici (come potrebbe
essere, se del caso, il settore del processo civile, - cfr. art. 3,
comma 7: “Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme
elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari.
Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati
e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche
dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare
un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini”).
Non emergono profili concernenti il rispetto di competenze delle regioni
e delle autonomie locali.
Ai fini della valutazione dell’impatto della presente regolamentazione
può rilevarsi che l’uso degli strumenti informatici e telematici
nell’ambito del processo civile potrà agevolare, in termini
di rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la
funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es.
consultazione di atti, comunicazione e notificazione di atti, trasmissione
del fascicolo) con evidenti e diretti vantaggi per il personale dell’Amministrazione
della giustizia, per gli avvocati e per tutti i cittadini.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Il presente regolamento non comporta nuovi oneri giacché la
copertura finanziaria è già stata prevista e approvata
in base alla richiamata legislazione vigente.
La spesa relativa al progetto sul cd. processo telematico è
già stata quantificata, nel Piano Triennale 2000/2002, approvato
dall’AIPA, nella misura di L. 13.000.000.000 per l’anno 2000 , di
L. 24.000.000.000 per il triennio 2001/2003.
Inoltre si chiederà, in sede di presentazione del Piano triennale
2001/2003 all’AIPA, che una parte delle somme destinate all’anno 2002
vengano anticipate, ottenendo una previsione di spesa, per l’anno
2001, pari a L. 9.000.000.000.
Per quanto attiene alla firma digitale e quindi all’identificazione
sicura del personale di magistratura e del personale amministrativo
è già in corso un altro progetto nel piano triennale
2000/2002, il cui costo nel triennio è stimato in L. 12.163.000.000.
Infine si segnala che comunque i progetti (contenuti nel Piano Triennale
2000/2002, di seguito elencati con la stima di costi) relativi alla
informatizzazione dei registri e alla gestione del fascicolo elettronico
(Polis), prevedono al loro interno attività di supporto alla
realizzazione del processo telematico.
Materia Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Contenzioso civile 1.550.000.000
0 0 Volontaria Giurisdizione
1.383.000.000 0 0 Procedure concorsuali 8.375.000.000 5.375.000.000
0 Esecuzioni immobiliari e mobiliari 1.000.000.000
800.000.000 0 Polis 3.675.000.000 0 0 Lavoro 751.000.000 0 0
SEZIONE CONSULTIVA ATTI NORMATIVI del 4 dicembre 2000
168/2000
Ministero della giustizia.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento
sull’uso di strumenti informativi e telematici nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti”.
Vista la relazione prot. 1959U-56/4-5 in data 27 settembre 2000, con
la quale il Ministero della giustizia - Ufficio
legislativo - chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento in oggetto;
Vista la relazione integrativa e i relativi allegati, trasmessi a
seguito della pronuncia interlocutoria della Sezione adottata il 9
ottobre 2000, pervenuti il 30 novembre 2000;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Giuseppe Barbagallo;
Premesso e Considerato:
La Amministrazione riferente espone che con lo schema in oggetto si
è inteso dettare una disciplina specifica per il processo civile
rispetto alla
normativa generale contenuta nel d.P.R. n. 513/97; la fonte del potere
regolamentare è stata indicata nella disposizione di cui all’art.
16, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
A seguito di pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato l’operatività
della disciplina contenuta nello schema è stata estesa ai processi
innanzi al Giudice amministrativo e alla Corte dei conti.
Sullo schema sono stati acquisiti gli avvisi dell’AIPA e del Garante
per la protezione dei dati personali, alle cui osservazioni il testo
è stato sostanzialmente adeguato.
Sul testo non si hanno osservazioni sostanziali e generali da muovere.
Si rinnova la raccomandazione, contenuta nella pronuncia interlocutoria,
di adeguare le disposizioni dello schema sia sotto il profilo formale
che sostanziale al testo unico in materia di documentazione amministrativa,
destinato ad abrogare il decreto 513 del 1997 (così, ad es.
all’art. 1, comma 1, lett. a), le parole “la rappresentazione informatica
di atti,” vanno sostituite con “la rappresentazione informatica del
contenuto di atti,”).
All’art. 3, comma 3, si suggerisce di sostituire le parole “accedere
esclusivamente” con “accedere attivamente soltanto”, per sottolineare
che la disposizione si riferisce all’accesso attivo effettuato dai
soggetti del processo e non all’accesso per la conoscenza degli atti
pubblici del processo, che già avviene attraverso strumenti
informatici o cartacei.
All’art. 18, comma 1, si suggerisce di sostituire le parole “e contabile”
con “e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti”.
Agli artt. 18, comma 2 e 19, comma 2, le parole “decreto” possono
essere sostituite con “decreti” e i verbi vanno conseguentemente posti
al plurale.
Infine, sotto il profilo meramente formale, si rileva che nel preambolo,
il riferimento al parere del Consiglio di Stato deve comprendere anche
la pronuncia interlocutoria adottata il 9 ottobre.
P.Q.M.
esprime parere favorevole.
Per estratto dal verbale Il Segretario della Sezione Maria Pia
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