Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (G.U. n.
249 del 23-10-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto
si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo
in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione
di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni
altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale
o
commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi
di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo
o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti,
almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di
interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio
fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia
stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile,
il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale
che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a
saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali
da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede
di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e
comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del
Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili
si intendono
quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione
degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il
debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato
dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento
non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del
seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del
debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data
di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione
dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della
conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro
dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal
giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio
degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori
due
punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire
un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione
che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino
i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero
delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione
per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio
degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura
pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento
della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione
di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario
del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il
saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca
centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi
sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze
da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione
ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei
costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli,
salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il
ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita',
possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto
conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle
conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla
corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto
del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali
tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza
essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale
quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore,
ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale
imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente
piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e,
avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale
ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali
ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti
i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a
tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle
condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze
del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani
a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita'
del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento
reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di
denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto
conto della gravita' del fatto.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice
di procedura civile e' abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono
aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni.
Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni
e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione
provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle
somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali".
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998,
n. 192, il comma 3 e' cosi' sostituito: "In caso di mancato rispetto
del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza
bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura
pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento
della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione
di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario
del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva
la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore
e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore
il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre
in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel
pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente
incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in
relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il
creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile,
preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore,
e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole
fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento
e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli