DECRETO-LEGGE
- 11 novembre 2002, n.251 Misure urgenti in materia di amministrazione
della giustizia.
Abolizione dei tribunali
regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Modifiche
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo alle norme
in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
con riguardo ai criteri di corresponsione delle indennita' ai giudici
di pace in materia penale. (DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n.251 Misure
urgenti in materia di amministrazione della giustizia.) (G.U. 265 del
12 novembre 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77,
87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme intese
a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque pubbliche all'esito
delle declaratorie di illegittimita' costituzionale adottate dalla Corte
costituzionale con sentenze nn.305 e 353 del 2002, nonche' ad abolire
la giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche
e del tribunale superiore delle acque pubbliche;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare la struttura
tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia,
destinata a supportare l'attivita' del Governo in adempimento degli obblighi
comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione
europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i criteri
di corresponsione delle indennita' per i giudici di pace, con riferimento
a provvedimenti resi in materia penale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire,
all'esito della declaratoria di illegittimita' costituzionale adottata
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalita'
della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello
di Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali
delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, gia' di competenza dei tribunali
regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale
ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente,
il quale giudica in composizione collegiale.
2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice
amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in
grado di appello dal Consiglio di Stato e' limitato ai motivi di cui all'articolo
362 del codice di procedura civile ed e' deciso ai sensi dell'articolo
374, primo comma, dello stesso codice.
3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al
giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
Art. 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il
posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con
contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto
di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la
tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni,
e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.
2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti
aggiunti della Corte di cassazione.
3. L'organico del personale amministrativo gia' attribuito al Tribunale
superiore delle acque pubbliche e assegnato alla Corte di cassazione.
Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attivita'
dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
Art. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti
ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore
delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti
per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito
di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo
1, e' effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente
ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso
la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per
i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie
provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle
sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura
civile.
2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati
riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque
pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice
individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione
nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti
in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono
riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente;
quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in
unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.
3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque
pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validita' e la
loro efficacia anche dopo la riassunzione.
4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione,
pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie
comprese nell'articolo 2, comma 1, e' ammesso l'appello alla Corte d'appello
competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale
superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo
2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, e' ammesso
il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli
360 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione e' proposta, a pena
di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di
deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali
di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395
e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei
casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile,
di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo
287 del codice di procedura civile, e' competente, nelle materie di cui
all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui
al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo
alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura.
Art. 5.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Al
fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita' del Governo
in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea,
il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal
ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della
giustizia e' elevato a 62 unita', fino al 30 giugno 2004.".
2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento
fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza
dell'attuale organico della magistratura.
Capo III
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
con riguardo ai criteri di corresponsione delle indennita' ai giudici
di pace in materia penale.
Art. 6.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita'
di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma
2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi
3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile
o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero
per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma
2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo
41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini,
di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000,
e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni,
e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto
di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone
la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta,
di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000,
e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni
telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre
forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato
dell'autorizzazione.".
Capo IV
Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale
per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
Art. 7.
1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.
219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo
1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente
decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi
nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge
15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante
non si sia amichevolmente concordata l'indennita' di espropriazione, la
determinazione della indennita' stessa e' devoluta ad una Giunta speciale
da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato
della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente
esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di
Napoli.
2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente e
due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di
impedimento.
3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.".
Capo V
Norme finali
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre
2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: castelli
Allegato A
(Previsto dall'articolo 3, comma 1)
TABELLA B
Della legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni
Primo presidente.... |1
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Procuratore generale presso la Corte di |
cassazione.... |1
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Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione.... |2
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Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed |
equiparati.... |112
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Consiglieri della Corte di cassazione ed |
equiparati.... |642
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Magistrati di corte d'appello, magistrati di |
tribunale ed equiparati.... |8.821
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Uditori giudiziari.... |330
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Magistrati di merito e di legittimita' ed |
equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, |
destinati a funzioni non giudiziarie.... |200
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|Totale ... 10.109
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