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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   


DECRETO 30 luglio 2002 - Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi previsti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (GU n. 186 del 9-8-2002)

IL MINISTRO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto in particolare l'art. 5 comma 6 della legge 5 marzo 2001, n.57, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24
maggio 2002;
Ritenuto di applicare agli importi suddetti la maggiorazione del 2,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2002;
Decreta:


Art. 1.


A decorrere dal mese di aprile 2002, gli importi indicati nel comma 2, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n.57, sono aggiornati nelle misure seguenti:
Euro 634,62 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
Euro 37,02 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di invalidita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2002
Il Ministro: Marzano

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