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Art.
3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare
la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei
suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che coinvolgono
l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni
alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della
persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio
della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la
gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità,
Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre ed esposizioni”.
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| Avvocato sospeso dalla professione? La notizia non è riservata Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali 17 Febbraio 2003 - Direttore responsabile: Baldo Meo - Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali - fonte www.garanteprivacy.it
Ribadendo un principio già affermato in un caso analogo, il Garante non ha accolto il ricorso di un avvocato che ipotizzava una violazione della legge sulla protezione dei dati personali ritenendo che la sanzione di sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione, applicata nei suoi confronti e menzionata nel foglio aggiuntivo dell’Albo inserito in due numeri della rivista, fosse venuta a conoscenza di lettori e iscritti anche oltre il termine di esecuzione del provvedimento. L’avvocato lamentava, in particolare, che il numero della rivista trimestrale nel quale era inserito il provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti, fosse giunto agli iscritti quando il periodo di sospensione dall’attività si era esaurito e l’interessato aveva già ripreso ad esercitare. Chiedeva pertanto al Consiglio dell’ordine, a titolo di rettifica, una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti, nella quale comunicare che l’inserimento del suo nominativo in tale numero era dovuto ad un errore. Di fronte alla risposta dell’Ordine ritenuta insoddisfacente, l’avvocato interessato si rivolgeva al Garante. Nel riconoscere che nell’operato del Consiglio dell’Ordine non risultavano profili illeciti, l’Autorità ha richiamato alcuni principi alla base della pubblicità di alcune sanzioni disciplinari. La legge sulla privacy non ha modificato - ha affermato infatti il Garante - la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che per loro stessa natura sono destinati ad un regime di pubblicità,anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all’albo. Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli contenuti nei provvedimenti di sospensione o interruzione dell’esercizio della professione. Nel caso degli avvocati vi erano anche rilevanti motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, riconosciuti esistenti sia alla data di pubblicazione della rivista, sia nel breve periodo successivo entro il quale la rivista è stata inviata per posta. Per quanto riguarda infine
il trattamento dei dati personali dell’avvocato contenuti nella
rivista edita dal Consiglio dell’ordine, questi sono risultati esatti
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati
trattati. |
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