Art.1
(Definizioni)
1.
Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a)
"documento informatico": la rappresentazione informatica
del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b)
"duplicato del documento informatico": la riproduzione del
documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto
elettronico facilmente trasportabile;
c)
"documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria
ai sensi del codice civile e del codice di procedura civile;
d)
"firma digitale": il risultato della procedura informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
e)
"dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta
in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato,
di servizio, di comunicazione e di procedura;
f)
"sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse
del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia
tratta il processo civile;
g)
"gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il
gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
della
Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
h)
"indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del
Presidente della
Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
i)
"ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle
informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato
e' reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di
posta elettronica;
j)
"certificatore della firma digitale": il soggetto previsto
dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n.513.
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Art.
2 (Campo di applicazione)
1.E' ammessa la formazione, la comunicazione
e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti
informatici nei modi previsti dal presente regolamento.
2.L'attivita' di trasmissione, comunicazione
o notificazione, dei documenti informatici e' effettuata per via telematica
attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 6.
3.Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente
stabilito dal presente regolamento.
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Art.
3 (Sistema informatico civile)
1. Il sistema informatico civile e' strutturato
con modalita' che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario
e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce,
modifica o comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e
dell'ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere
attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari
per le attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia,
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e
la gestione del sistema informatico civile, nonche' per l'accesso
dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo
decreto sono stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione
e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle
prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.Art. 4 (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo
possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con
firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione
nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono
redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari
e allegati al fascicolo cartaceo.La copia informatica degli stessi
e' inserita nel fascicolo informatico con le modalita' di cui agli
articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non e' espressamente
prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma
digitale, questa e' sostituita dall'indicazione del nominativo del
soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato,
a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n.39.Art. 5 (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento
informatico, e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza
e dal cancelliere. Nei casi in cui e' richiesto, le parti e i testimoni
procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo
la propria firma digitale.
2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione
nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o
stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato
al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale e'
allegata al fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli
12 e 13.
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Art.
6 (Comunicazioni e notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria,
nonche' la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come
documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere
eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo
7.
2. La parte che richiede la notificazione di
un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale
giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalita'.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla
notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento
informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita'
all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al
duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli
138 e ss. del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione
della notificazione attestata dalla sua firma digitale.
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Art.
7 (Indirizzo elettronico)
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore e'
unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine
e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico
e' quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o
all'albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati
nel comma 1 l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al certificatore
della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della
procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima,
ove reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma
1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero
della giustizia, nonche' quelli degli uffici giudiziari e degli uffici
notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo
le modalita' operative stabilite dal decreto di
cui all'articolo
3, comma 3.
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Art.
8 (Attestazione temporale)
1. La comunicazione e la notificazione si ha
per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna
mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione
e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario
la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta
procedura di validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma
1 sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a
cinque anni secondo le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto
di cui all'articolo 3, comma 3.Art. 9 (Costituzione in giudizio e
deposito)
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo
o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il
medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o
le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
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Art.
10 (Procura alle liti)
1. Se la procura alle liti e' stata conferita
su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica,
trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata
come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
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Art.
11 (Iscrizione a ruolo)
1. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere
trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto
con firma digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per
via telematica e' redatta in modo conforme al modello definito con
il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
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Art.
12 (Fascicolo informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica
del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo
le modalita' di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti
in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo.
Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto
cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione
non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non
elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo.
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Art.
13 (Formazione del fascicolo informatico)
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa
numerazione del fascicolo cartaceo ed e' formato secondo quanto stabilito
dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione
dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e' redatto
in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti
informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati
dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente,
sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti
ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente
onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori
prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento
nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato
del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da
copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle
pagine e' periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede
comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori
prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad
essi la copia su supporto informatico.
6. Il fascicolo informatico e' consultabile dalla
parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria
attraverso un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il
responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la
firma digitale.
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Art.
14 (Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto
informatico)
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in
comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono
essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito
in cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto
informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti
al riguardo dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere
anche il relativo indice, la cui integrita' e' attestata dal difensore
con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede
a duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori
e l'indice indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico e' restituito alla
parte dopo la duplicazione di cui al comma 2.
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Art.
15 (Deposito della relazione del c.t.u.)
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del
codice di procedura civile puo' essere depositata per via telematica
come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati
i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di
questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo.
In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio
senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza
del termine per il deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo
utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo'
disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme
a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
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Art.
16 (Trasmissione dei fascicoli)
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio
puo' avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con
particolari modalita', stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita'
e la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della
cancelleria e' tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
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Art.
17 (Trasmissione della sentenza)
1. La trasmissione per via telematica della minuta
della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale, e' effettuata, ai sensi dell'articolo
119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con
particolari modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita'
e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della
sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile,
sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.
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Art.
18 (Informatizzazione del processo amministrativo e contabile)
1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo
e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il
funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia
amministrativa e contabile. I decreti sono adottati entro il termine
di cui all'articolo 19, comma 2.
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Art.19
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo
3, comma 3, e' adottato entro il 30 ottobre 2001.
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