|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo
1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999,
n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in
sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni
sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto
di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si
è chiarita la finalità;
- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà"
perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare
un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo
perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile,
trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento
si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile
con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa
ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di
tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è
stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente
pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di
missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della
dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio
1981, n. 27 è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato
(articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti
di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente
disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa
che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate
tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Oggetto e definizioni
ART. 1 (L)
(Oggetto)
1. Le norme del presente testo unico disciplinano
le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario,
il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano,
inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente testo unico si applicano
al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con
l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico
ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono,
inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo
unico.
ART. 3 (R)
(Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente
ed espressamente indicato:
a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario,
preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e
delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto
di servizio con l'amministrazione;
c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di
tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile,
dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo
le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio
giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria
competente secondo l'organizzazione interna;
i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione
amministrativa secondo l'organizzazione interna;
l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo
l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle
spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia
di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete,
il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata
arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato
o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di
natura giurisdizionale;
p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione
dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge
alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare
il dato nei registri;
s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce
di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo
recupero;
t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo
i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle
norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale,
recuperabile nelle forme previste per le spese;
v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche
derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone
giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità
giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale
ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)
1. Le spese del processo penale sono anticipate
dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti
private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi
dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo
76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa
anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo
le previsioni della parte III del presente testo unico.
ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla
sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento
dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino
dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici
popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte
di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale
convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del
codice di procedura penale, non sono ripetibili le
spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
ART. 6 (L)
(Remissione del debito)
1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato,
il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si
trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta
in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese
del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi
si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una
regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge
26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato
o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che
non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del
codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono
disciplinate dal presente testo unico.
Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile,
amministrativo, contabile e tributario
ART. 8 (L)
(Onere delle spese)
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti
processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti
necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla
legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono
anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della
parte III del presente testo unico.
PARTE II
VOCI DI SPESA
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione
a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa
la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo
amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo
le esenzioni previste dall'articolo 10.
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo
già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza
o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato
civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna
e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001,
n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo,
di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento
della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro
IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore
a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro
2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato
in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di
giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
1. Il contributo unificato è prenotato a debito
nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge
alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei
confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi
di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al
risarcimento del danno.
ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale
non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo
la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento
di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto,
in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
ART. 13 (L)
(Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro
5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro
25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a
euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a
euro 258.228;
e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a
euro 516.457;
f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo
dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo
è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi
il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti
nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa
di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di
sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del
canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza
titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto
è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa
di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume
del valore indicato al comma 1, lettera f).
ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita
dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione
a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale
o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue
l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione
e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza
della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della
ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso
dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della
dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII,
titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono
calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni
di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento
alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate
nei due anni precedenti.
ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale
non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì
agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale
e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti
al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle
copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti,
purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo
sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari
o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande
sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali
compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che
non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui
al comma 1.
Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
Capo I
Disposizioni generali
ART. 19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari)
1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione,
i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari
per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa,
spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale
giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35
è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)
1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini
dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle
che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere
eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede
l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi
e comprovabili.
ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)
1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione
pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito
al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui
agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica
a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
Capo II
Notificazioni nel processo penale
Sezione I
Norme generali
ART. 23 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto
unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli
atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)
1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso
processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione
deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti
la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di
euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci
chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente,
nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione
sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le
indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari
a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione I
Norme generali
ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)
1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso
viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio
nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita
in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si
applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto
e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie
tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune,
deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento
metri.
ART. 29 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale
giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per
le notificazioni a richiesta d'ufficio.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita
di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le
spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario
addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella
tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto
che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958,
n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973,
n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo
comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo,
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni,
determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio
procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della
parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante
e del difensore.
vedi allegato
ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è
dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle
indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari
i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi
agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge
2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11
agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste
spese sono a carico dell'erario.
ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione
a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti
contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità
di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono
assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore
a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione
sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente
a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione
sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per
atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri,
è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre
sono prenotate a debito insieme ai diritti.
ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)
1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
ART. 35 (L)
(Importo dell'indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente
misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o
di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura
di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)
1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati
della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento
presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per
l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che
importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello
successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti
in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o
per volontà delle parti.
Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e
per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto
di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella
seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro
2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino
a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28
o di valore indeterminabile: euro 6,71.
ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)
1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta
è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura
doppia a quella prevista dall'articolo 35.
Titolo III
Spese di spedizione
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese
per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di
documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese
private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate
con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale,
sono stabiliti, in particolare :
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato
ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento
a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato
e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e
dei costi per l'incasso dei diritti.
Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori
dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile
ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)
1. Per il compimento di atti del processo penale
e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali
e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta
secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)
1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso
da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali
di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle
spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano
la missione dei dipendenti statali.
ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria)
1. Per il compimento di atti del processo penale
e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio,
nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad
essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di
viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano
la missione dei dipendenti statali.
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)
1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il
magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta,
in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo
le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione
al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora
superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione
degli atti ai quali assiste.
Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 45 (L)
(Indennità per testimoni residenti)
1. I testimoni si considerano residenti quando il
luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio
presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti
nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri
e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso
delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto
di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo
della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è
riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata
per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno
nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati
a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre
a quello di partenza e di ritorno.
ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
1. Nessuna indennità spetta al testimone minore
degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano
agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi
gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sempre che essi stessi non siano testimoni.
ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)
1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni
per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità
di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza
dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione
di appartenenza.
Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario
ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)
1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario,
l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso
delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali
esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con
la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario,
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale
di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale
superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato
deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della
prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti
per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto
motivato.
ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al
doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito
o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario
del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo
successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti
di un quarto.
ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio
di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante
al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri
componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli
incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale
del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze.
ART. 55 (L)
(Indennità e spese di viaggio)
1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si
applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato
è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale
maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione,
sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea,
esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate
se preventivamente autorizzate dal magistrato.
ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare
una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico
e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle
non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi
di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti
posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle
tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al
comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato
conferisce incarico autonomo.
ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)
1. Al commissario ad acta si applica la disciplina
degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di
viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Titolo VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario
ART. 58 (L)
(Indennità di custodia)
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente
diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo,
e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di
beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario
e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle,
approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli
usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per
la specifica conservazione del bene.
ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle
per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente
concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità
in relazione allo stato di conservazione del bene.
Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato
nel processo penale e civile)
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese
di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale
e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese
private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate
con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale,
sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
nel processo penale e amministrativo
ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)
1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze
recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive
e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati
alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni
oggettive, l'intervento delle prime.
ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
1. Con apposita convenzione organizzativa fra il
Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la
quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali
acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito
dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino
dei luoghi)
1. L'importo da corrispondere alle imprese private
cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di
riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche
dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo
62.
Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari
e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
ART. 64 (L)
(Indennità dei magistrati onorari)
1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale,
ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le
indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio,
rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli
11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per
i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari,
dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari
aggregati.
ART. 65 (L)
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)
1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno
di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta
udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive,
e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi
o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in
cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata
a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare
pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio
1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle
corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese
di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente,
per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello
secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo
utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai
commi 1, 2 e 4.
ART. 66 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello
per i minori)
1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di
corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i
giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
ART. 67 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)
1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta
il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione
penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975,
n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi
si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori
della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo
65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.
ART. 68 (L)
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)
1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta,
per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui
l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta
nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente
di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
ART. 69 (L)
(Spese escluse)
1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella
pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al
processo.
ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)
1. Sono spese straordinarie quelle non previste
nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che
procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà
prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli
168, 169, 170 e 171.
Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza
ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti
ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio
per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si
svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli
ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati,
presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni
dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per
gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari
del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte
relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo
e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del
magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a
pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di
pagamento di cui all'articolo 177.
ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)
1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda
del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità
competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti
sulle somme dovute.
Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)
1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo
10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio
finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti
ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario
comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni,
dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento
negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale
degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle
relative norme di attuazione.
PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale
per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato,
persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,
responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per
la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non
manifestamente infondate.
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni
grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche
nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di
revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione
di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del
tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere
assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare
di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con
il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto
anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi
del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
nucleo familiare con lui conviventi.
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni
in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo III
Istanza per l'ammissione al patrocinio
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate
nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni
stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità.
La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità
di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena
di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo
cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica,
unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato,
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione
del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le
modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data
di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione
di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino
di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una
certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità
di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono,
sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione
necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore
scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto
di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere
del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni
riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti,
gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto
di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano
in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il
quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi
momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico,
e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di
ciascuna Provincia.
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando
la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori
ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari,
diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto
conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza
degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto
in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso
da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito
o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le
spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso
il pubblico ministero.
ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte)
1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario
del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo
unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del
processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza
passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere
anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori
del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto
dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti,
compreso il pubblico ministero.
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso
al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il
consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio
assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti
dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare
in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente
alla revoca del provvedimento di ammissione.
Capo VI
Norme finali
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese
dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001,
n. 134.
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della
Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi,
anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III
del presente testo unico.
Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato
nel processo penale
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano
è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso
gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona
alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di
fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio
convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo
76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato
o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di
cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso
il provvedimento impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di
arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura,
si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore
o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai
sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano
o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al
quale pende il processo.
ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare
la veridicità)
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione
richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità,
da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai
sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto,
internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto
o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la
certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma
2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
ART. 95 (L)
(Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni
e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b),
c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna
importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del
responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione
ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è
stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente,
se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi
dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato
davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato
se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo
79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione
al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere
che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e
92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari,
e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di
provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti
di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere
preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA)
ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie
e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari
e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti,
che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere
alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal
comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e
3.
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza
ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato
che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore
di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale.
La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente
all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato,
in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in
un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma
dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
ART. 98 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni
e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio
sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio
finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio
del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito
attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati
con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata,
anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica
della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo
76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio
finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo
112.
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato
competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre
ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo
97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello
ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo
processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato
e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,
a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio
finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso
per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme
della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato
può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al
processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio
può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva,
un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto
di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto
per cui si procede.
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente
tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale
pende il processo.
ART. 103 (L)
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina
di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia
giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia
di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore
che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti
per l'ammissione a tale beneficio.
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)
1. Il compenso spettante all'investigatore privato
della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria,
ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida
il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente
tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale
non è esercitata.
ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente
tecnico di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla
parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche
di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti
o superflue ai fini della prova.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune
spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie
per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti
agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento
di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le
notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute
per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato,
a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
ART. 108 (L)
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa
all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono
gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico
della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a)
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza
è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo
atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare
l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Se si tratta di reato punibile a querela della
persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di
assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante
al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento
in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato,
se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve
l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità
e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle
spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in
favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento
del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio
al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio,
ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate
nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio,
ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione
:
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato
non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma
1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale
da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta
la certificazione dell'autorità consolare;
d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni
momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo,
se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni
di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione
anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96,
commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della
scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione
è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha
emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate
nell'articolo 97.
ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta
di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre
ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla
notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta
ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha
effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione
di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione
di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto
di ammissione ha efficacia retroattiva.
Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista per il processo penale
ART. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa
al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84.
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità
previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure
per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la
persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione
al patrocinio.
ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona
irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del
condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con
le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di
chi si è reso successivamente reperibile.
ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con
le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio
richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro
un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera
c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario
gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale
documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del
minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento
dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio
nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari
o sulla base degli accertamenti finanziari.
Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano
è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che
non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può
giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione
di risarcimento del danno nel processo penale.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause
per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui
la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità,
le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta
infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica
indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria
ad accertare la veridicità)
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di
inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo
79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato
o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine
degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede
il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo
non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio
di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali
presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello
del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
ART. 125 (L)
(Sanzioni)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione
al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva
di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento
delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione
al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva
e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo
Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque,
al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette
di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera
d).
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è
stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato
in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione
sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito
cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato
intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge,
ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e
al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,
questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che
decide con decreto.
ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
al patrocinio)
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine,
o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa
anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni
ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze
dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione
fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni
dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione
e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il
tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione
al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata
su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio
finanziario o della Guardia di finanza.
Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio
chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo
ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza
di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente
tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente
tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario
del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente
alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito,
altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente
della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a)
e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte
e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche
nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione
dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento
di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge
e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti
agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento
di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai,
a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese
sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del
magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione
di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi
dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di
spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti
di esecuzione a richiesta di parte.
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta
dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza
è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è
pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte
diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione
nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte
soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali
a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore
dello Stato.
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo
133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo
la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese
erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate
quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno
il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione
del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente
dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono
solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed
è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario
è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso
dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese
prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di
procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei
commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle
spese prenotate a debito.
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione
di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti
della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno
diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice
civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione
o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche
delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio,
il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente
disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza
dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni
reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri
casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo
tributario
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilità)
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari,
il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato
dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni
del presente capo.
ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)
1. Presso ogni commissione tributaria è costituita
una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente
di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente
della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a
turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la
commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente
è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non
spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario
dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127
e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine
degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del
patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile
dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale
pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo
di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali
componenti della commissione.
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore
scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli
altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i
ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine;
gli importi sono ridotti della metà.
Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista nel titolo IV
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti
all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario
e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84 .
ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina
sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto
dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della
parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico
di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli
82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti
agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento
di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per
le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli
atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del
testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione
e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se
il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro
necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio
ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del
testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione
promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131,
eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo
o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati
dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori,
nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista
dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio
chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98,
comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e
curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento
dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi
civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla
base degli accertamenti finanziari.
PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI
Titolo I
Procedura fallimentare
ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni
compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge,
alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti
agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in
cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono
recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate
dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento,
le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a
carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto
la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona
fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di
fallimento.
Titolo II
Eredità giacente attivata d'ufficio
ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata
d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate
dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti
agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in
cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a
carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore,
nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di
vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati
ART. 149 (R)
(Raccordo)
1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti
a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente
previsto da norme speciali.
ART. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati)
1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta
dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo;
è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e
al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.
ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita
in casi particolari)
1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi
trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente
diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.
2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione
di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per
tutti gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non
possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante
dispendio.
ART. 152 (R)
(Vendita)
1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità,
è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite
giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte,
prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale
destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri
istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta
la confisca.
ART. 153 (R)
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati
e delle somme e dei valori sequestrati)
1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate
dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto
del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più
idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle
somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo
154.
ART. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione
dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi
diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su
disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte
le spese di cui all'articolo 155.
Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti
a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate
dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura
di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del
magistrato.
Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura
esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario
annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le
notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo
e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate
alle norme di legge.
Titolo V
Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione
pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a)
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta
o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni
e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate
dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di
condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la
registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della
sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione,
ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta
dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per
uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza
è pagata per intero dalla stessa parte.
PARTE V
REGISTRI
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito,
i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
ART. 161 (R)
(Elenco registri)
1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni
sono tenuti i seguenti registri:
registro delle spese pagate dall'erario;
registro delle spese prenotate a debito;
registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri
le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del
credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono individuati i modelli dei registri.
ART. 164 (R)
(Rinvio)
1. Ai registri di cui al presente testo unico si
applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro
della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della
giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del
5 giugno 2001, n. 128.
PARTE VI
PAGAMENTO
Titolo I
Titoli di pagamento delle spese
Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. La liquidazione delle spese disciplinate nel
presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario
addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di
sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario
addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine
di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti
al quale il testimone è citato a comparire.
ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)
1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate
dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario
addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario
addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo
penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione
finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario
addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia
finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali
e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato
ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell'indennità di custodia)
1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari
del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di
pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo
solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione
della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione
del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché
nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in
pristino dei luoghi)
1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese
private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa,
che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino
dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato
che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario
e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui
è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario
e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente
dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato
e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali
compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può
chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli
atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)
1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato
costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste
dal presente testo unico.
Capo III
Responsabilità
ART. 172 (L)
(Responsabilità)
1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono
responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono
tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori
e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale
in tema di responsabilità amministrativa.
Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario
è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario
di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e
successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico,
trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle
riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo
174.
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale
a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove
ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del
concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare
funzionamento.
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento
e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche,
il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento
è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante
accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante
altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale,
a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti
sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello
stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario,
munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo
21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato
a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata
nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)
1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso,
l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti
dati:
il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica,
ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi
del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta
sul valore aggiunto;
l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare
delle imposte dovute e dell'importo netto;
le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente
postale sul quale effettuare l'accreditamento;
gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente
è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso
dal beneficiario;
il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione
del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati
n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza
del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il
modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero
al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario,
per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di
avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia
della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario
delegato.
vedi allegato
ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)
1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio
acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta
sul valore aggiunto.
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA)
ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)
1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la
regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati
all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia
privo di uno o più di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede
il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce
l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario,
o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o
postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata
i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto
corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine
crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso
del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario
o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero
di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello
di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione
nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.
ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)
1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento
quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento
sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale
di Poste Italiane S.p.a.
ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)
1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per
mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento,
per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e
fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario
ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari
vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti,
alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente,
entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta
la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di
entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti
eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli
di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio
conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme
versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero
dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia
e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle
riscossioni.
ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)
1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane
S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito
modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti,
contiene i seguenti dati:
i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti
nei prospetti precedenti;
i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene,
inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi
trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali
erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione
del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese,
unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato
incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di
cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario
e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun
modello di pagamento.
vedi allegato
Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)
1. Il funzionario delegato incaricato riscontra
la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento
allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione
relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche
in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti,
anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il
funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a
valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati
dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello
stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti
somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti
effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto
il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale
a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria
provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal
regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente
ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente
a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto
secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)
1. Il funzionario delegato effettua il versamento
all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle
Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone
fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle
aperture di credito.
ART. 185 (R)
(Aperture di credito)
1. Le aperture di credito per la regolazione e il
rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della
difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità
previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria
del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della
Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente
ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento
dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e
della regolazione dei pagamenti.
ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)
1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione
di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale
del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale
del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione
finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e della Corte dei conti.
ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)
1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili
a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate
mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte
dell'ufficio che dispone il pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario
o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi
dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e,
qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente
ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo
14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di
pagamento successivi.
Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)
1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario
spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione
del relativo costo.
ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)
1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i
pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti
effettuati dal 1999;
le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Capo VI
Pagamenti con modalità telematica
ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia
e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche
per tutte le fasi della procedura.
Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati
Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)
1. Le modalità di pagamento del contributo unificato
e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite
di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia
sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 192 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
versamento ai concessionari;
versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato;
versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
ART. 193 (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio
e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono
regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
i compensi spettanti agli intermediari;
le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi
convenzionali.
ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)
1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo
di causale:
l'ufficio giudiziario adito;
le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti
è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto
introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio
e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato
dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto
equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti
non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente
il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui
ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno
sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il
versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo
registro del ruolo generale.
ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite,
tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la
conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla
tesoreria dello Stato.
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento,
anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del
diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le
notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche
a richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. La parte che ha richiesto la notificazione versa
all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità
di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di
cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono
anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva
determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il
rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore
degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta
dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è
devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento
entro un mese.
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative
alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo,
il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti
tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale
ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale)
1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti
a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo
penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette
ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
PARTE VII
RISCOSSIONE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ambito di applicabilità
ART. 200 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono
recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni
amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché
le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ART. 201 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono
recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
ART. 202 (L)
(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono
recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura
civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per
condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione
di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti
non più revocabili.
ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)
1. Le disposizioni di questa parte non si applicano
ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.
Capo II
Principi per il processo penale
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di
condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo
69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni
della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede
al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di
cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460
del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per
la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)
1. Le spese del processo anticipate dall'erario
sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità
di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione
per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati
nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero
degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e
stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
cautelare)
1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi
e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato
di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre
spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo
sulla remunerazione.
Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese processuali nei casi di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni
della parte III del presente testo unico.
Capo IV
Definizioni
ART. 208 (R)
(Ufficio competente)
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso,
ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato
della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso
il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento
è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto
definitivo.
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori"
non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)
1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato
della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso
l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.
ART. 210 (R)
(Discarico automatico)
1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico
automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle
scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo
dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Titolo II
Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento,
pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie
e sanzioni pecuniarie processuali
Capo I
Adempimento spontaneo
ART. 211 (R)
(Quantificazione dell'importo dovuto)
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio
quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri,
delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli
importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie,
per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie
processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri
errori, d'ufficio o su istanza di parte.
ART. 212 (R)
(Invito al pagamento)
1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il
provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento,
cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore
l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che
si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro
i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del
provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione
della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo
137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento
cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto
al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni
dall'avvenuto pagamento.
Capo II
Riscossione mediante ruolo
Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)
1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto
inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica
dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della
ricevuta di versamento.
ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)
1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica
di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale
dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della
riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)
1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo,
il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla
base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia.
ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive
e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)
1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e
dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario
addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture
di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso
al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle
somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute
indebite.
Capo III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)
1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare
gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario
per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito
della riscossione.
ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)
1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione
a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo,
la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata
per l'intero o per il residuo.
Capo IV
Annullamento del credito
ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilità)
1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si
ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile,
l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, per gli importi ivi previsti.
ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)
1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente,
l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo
267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
Capo V
Comunicazioni per reati finanziari
ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio
provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende
relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)
1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli
di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione
del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse,
le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio
di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo
4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)
1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione
e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la
cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento
delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora
e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1,
e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi
1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli
30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni.
ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione
forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati,
per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli
45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 e successive modificazioni.
ART. 225 (L)
(Esenzioni)
1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti
relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo
66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive
modificazioni.
ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa
e giurisdizionale della riscossione)
1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione
amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli
19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
ART. 227 (L)
(Concessionari)
1. Per l'affidamento in concessione del servizio,
la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca,
il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso
agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di
discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi
contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto
d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli
atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi,
il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime
fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative
delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto
il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo
46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
e sanzioni pecuniarie processuali
Capo I
Estinzione legale
ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e
di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede
all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la
riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli
che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di
crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo
ART. 230 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità di crediti
relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e
di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito
iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso
il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione
e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli
che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base
dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo
discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
Capo III
Dilazione e rateizzazione
ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione
dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare
immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.
La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della
procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un
mese dalla presentazione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente
dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante
parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo
22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 e successive modificazioni.
ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione
del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda
di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)
1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive
relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario
nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie
ART. 235 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese
e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo
219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta
reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce
a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando
la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di
procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero
per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli
atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)
1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente
ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238,
l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della
conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole
rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente
dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante
parte del suo debito.
ART. 237 (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché
attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro
venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario,
relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i
beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.
ART. 238 (L)
(Conversione delle pene pecuniarie)
1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine
di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini
nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di
ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede,
se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione
coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre
la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale,
qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento
della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per
una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario
è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato,
è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene
conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme
vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
ART. 239 (R)
(Comunicazioni)
1. Il magistrato competente per il processo di conversione
comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario
e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo
19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese
e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito
ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo
se il debitore risulta reperibile.
ART. 242 (R)
(Raccordo)
1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
Titolo VI
Riversamento del riscosso
ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa
del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese
all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate
a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite
le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)
1. Il concessionario, previe ritenute secondo le
previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti
che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
ART. 245 (L)
(Privilegi)
1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti
di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con
privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari
sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative
e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme
riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni
oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari
all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite
le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
Titolo VII
Riscossione del contributo unificato
ART. 247 (R)
(Ufficio competente)
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui
si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse
alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta
giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione
del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo
137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo
dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa
avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli
interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento
ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro
dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
ART. 249 (R)
(Norme applicabili)
1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli:
208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214;
215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
PARTE VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO
Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario
non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto
di certificato.
Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo
Capo I
Disposizioni generali
ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto
all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato
secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
Capo II
Diritto di copia
ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione
della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare,
per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti
la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)
1. L'importo del costo e le modalità di pagamento
sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa,
nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto
per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi
a quelle utilizzate per i diritti di copia.
Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile
Capo I
Disposizioni generali
ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al
processo contabile.
ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)
1. Nel processo contabile di responsabilità e di
conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate
dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.
ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo contabile il funzionario addetto
all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato
secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
della Corte dei conti.
Capo II
Tassa fissa
ART. 257(L)
(Tassa fissa)
1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni
e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa
fissa di euro 1,55.
2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero
o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo
in materia pensionistica.
ART. 258 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di
marche da bollo sull'atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro
a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo
196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000,
n. 205, è gratuita.
Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario
Capo I
Disposizioni generali
ART. 260 (R)
(Imposta di bollo)
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al
processo tributario.
ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)
1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo
si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo
civile.
Capo II
Diritto di copia
ART. 262 (L)
(Diritto di copia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado
i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo
del servizio.
ART. 263 (L)
(Esenzione)
1. Nel processo tributario di primo e di secondo
grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio
tributario.
ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di
marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro
a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
PARTE IX
NORME TRANSITORIE
Titolo I
Voci di spesa
Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 265 (L)
(Contributo unificato)
1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti
a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo
2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II,
titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e
versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato
a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti
di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della
facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta
di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria
si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come
sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e
poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre
1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n.
7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti
di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285
e 286.
6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di
bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale
giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il
ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in
vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti
e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto
pagato.
Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 266 (R)
(Raccordo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformità)
1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione
di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita
dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
vedi allegato
ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti
è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato
n. 7 del presente testo unico.
vedi allegato
ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto
diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura
stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo
unico.
vedi allegato
ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su
supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto
dovuto è triplicato.
ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti
i diritti di copia sono ridotti alla metà.
ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28
luglio 1989,
n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo
164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137,
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni,
è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante,
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione
a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie,
in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale
ART. 273 (L)
(Diritto di certificato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato
del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari
a euro 3,10;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi
pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo
giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)
1. La misura degli importi del diritto di copia
e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V
Ausiliari del magistrato
ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato,
per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre
1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
Capo VI
Indennità di custodia
ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennità di custodia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti
presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo
gli usi locali.
Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa)
1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa
prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione
dei lavori.
Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari
ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione
telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato
ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario)
1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente
al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla
parte III.
Titolo III
Registri
ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio
delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate
dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle
notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a
debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato
il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente
differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle
notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati
da rubrica alfabetica.
ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)
1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica
alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se
non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei
crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)
1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo
163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento
dell'entrata in vigore del presente testo unico.
Titolo IV
Pagamento
Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
1. Sino all'approvazione della convenzione prevista
dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario
sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative
al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso
il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario
addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative
al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti
concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di
Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti
se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 284 (R)
(Raccordo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
ART. 285 (R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato
e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile)
1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto
di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio
nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da
bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a
ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura
civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si
applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco
dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul
certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il
certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello
stabilito.
ART. 286 (R)
(Modalità di pagamento della copia su compact disk)
1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto
con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.
Titolo V
Riscossione
Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato
ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali
e di mantenimento di un certo importo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non
effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi
a spese processuali e di mantenimento.
ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento
di importo non superiore ad euro 25,82)
1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo
228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto
a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo
non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso
il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Capo II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di
previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza
dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi
alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate
al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla
vendita dei beni oggetto di confisca penale.
ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma,
della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289
sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate
le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie
utili dai concessionari.
ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei
reati finanziari)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di
previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza,
agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti
recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative
e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale
risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio
1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio
1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo
75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo
30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati
finanziari)
1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma,
della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296
sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire
le notizie utili dai concessionari.
PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
ART. 293 (L)
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche
e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle
acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano
le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al
processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura
della contabilità.
ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno
2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione
sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato,
che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria
e tempestiva modifica della normativa stessa.
ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione
delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo
unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a
disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni
delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico,
salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,
attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere
o modificare.
ART. 297 (R)
(Non applicabilità di norme)
1. Non si applicano alle spese di giustizia gli
articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo
unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244,
già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245,
già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201;
gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19
marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente,
dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo;
8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e
quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115
n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31,
del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178,
già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da
50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31,
del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo
31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già
espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile
1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo
23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente,
dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente,
dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente,
dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16,
già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n.
734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente,
dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente,
dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente,
dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo
13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente,
dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal
1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente,
dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
ART. 299 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse
da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse
da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e),
f), g); l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse
da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio
decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio
1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge
28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di
procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione
al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo
134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n.
59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute"
sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa";
il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti
correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute
di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo
137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59,
secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma
dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo
336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente
alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma;
91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942,
n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla
legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle
che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo
1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio
1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate
ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229,
gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della
legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della
legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della
legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato,
da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135,
come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136,
come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546;
137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6,
della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente
alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito,
da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e
145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo
periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma
3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214:
gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo
57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle
parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata
dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli
allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"
e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
(codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3;
691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle
parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al
codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato,
dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come
introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli
84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto,
gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo
2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato
dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo
25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente
alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14
gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola
" 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23
dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato
dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo
19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma
10, ultimo periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito
dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in
legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre
2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002,
n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma
4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato
dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in
legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge
11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio
2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n.
342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002,
n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma
11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata,
come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000,
n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge
11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20
e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in
legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo
73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita
dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è
sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito
patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214,
all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio"
è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131,
all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla
seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita
dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1.
Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile
1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto
1973, n. 533."
ART. 301 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni
per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni
per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in
G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non
pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato
in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia
e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio
1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990,
in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non
pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo
6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160…regio decreto
16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma
1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario
nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione
al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della
commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese
di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti
le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a
debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41";
al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41",
"42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause
riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito";
al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario";
"n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone
o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001,
n. 466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001,
n. 204.
ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano
in vigore il 1° luglio 2002.
TAVOLA
DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
|
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO
|
RIFERIMENTO PREVIGENTE
|
|
Articolo 1 (L) (Oggetto)
|
|
|
Articolo 2 (L) (Ambito di applicazione)
|
|
|
Articolo 3 (R) (Definizioni)
|
|
|
Articolo 4 (L) (Anticipazione
delle spese)
|
Articolo 691, comma 1, codice di procedura
penale
|
|
Articolo 5 (L) (Spese ripetibili
e non ripetibili)
|
Articoli 1 e 4, regio decreto n. 2701/1865
e articoli 1 e 2, regio decreto 1071/1931, come modificato dal regio
decreto n. 1493/1938
|
|
Articolo 6 (L) (Remissione del debito)
|
Articolo 56, della legge 26 luglio 1975 n.
354
|
|
Articolo 7 (R) (Rogatorie all'estero)
|
|
|
Articolo 8 (L) (Onere delle spese)
|
Articolo 90, codice di procedura civile
|
|
Articolo 9 (L) (Contributo unificato)
|
Articolo 9, comma 2, della legge n. 488/1999,
come modificato dalla legge n. 342/2000
|
|
Articolo 10 (L) (Esenzioni)
|
Articolo 9, comma 8, della legge n. 488/1999,
come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
in legge……..; Tabella 1, allegata alla legge n. 488/1999, come modificata
dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge…………..;
comma 1, lett. a) e comma 5 bis, secondo periodo; art. 5 bis, legge
24 marzo 2001, n. 89
|
|
Articolo 11 (L) (Prenotazione a
debito del contributo unificato)
|
Articolo 9 comma 7, della legge n. 488/1999;
articolo 9, comma 4, ultima parte, della legge n. 488/1999, come
modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in
legge n………
|
|
Articolo 12 (L) (Azione civile nel
processo penale)
|
Articolo 9, comma 4, della legge n. 488/1999,
come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
in legge……….
|
|
Articolo 13 (L) (Importi)
|
Tabella 1 allegata alla l. n. 488/99, commi
1, eccetto lett. a), 2, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, eccetto il
secondo periodo, e 5 ter, come modificata dal decreto-legge 11 marzo
2002, n. 28, convertito in legge…….
|
|
Articolo 14 (L) (Obbligo di pagamento)
|
Articolo 9, comma 3 e comma 5, della legge
n. 488/99, come rispettivamente sostituito e modificato dal decreto-legge
11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge…………
|
|
Articolo 15 (R) (Controllo in ordine
al pagamento del contributo unificato)
|
Articolo 9, comma 5 bis, della legge n. 488/99,
come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
in legge……….
|
|
Articolo 16 (L)(Omesso o insufficiente
pagamento del contributo unificato)
|
Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999,
come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
in legge……
|
|
Articolo 17 (L) (Variazione degli
importi)
|
Articolo 9, comma 6, della legge n. 488/1999
|
|
Articolo 18 (L) (Non applicabilità
dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui
è dovuto il contributo unificato)
|
Articolo 9, comma 1, legge n. 488/1999
|
|
Articolo 19 (R) (Spese di
spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)
|
|
|
Articolo 20 (L) (Indennità di trasferta)
|
Articolo142 e articolo 133, come modificato
dall'articolo 1, legge n. 407/1984, del decreto del Presidente della
Repubblica 1229/1959
|
|
Articolo 21 (R)(Calcolo delle distanze)
|
Articolo 134 del decreto del Presidente della
Repubblica 1229/1959
|
|
Articolo 22 (R) (Equiparazioni
alla notifica a richiesta d'ufficio)
|
|
|
Articolo 23 (L) (Diritti)
|
Articolo 128 e articolo 142, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959
|
|
Articolo 24 (L) (Indennità di trasferta)
|
Articolo 142, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229/1959
|
|
Articolo 25 (L) (Importo dei diritti)
|
Articolo 142, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n.1229 del 1959
|
|
Articolo 26 (L) Indennità di trasferta
e spese di spedizione)
|
Articolo 142, commi da 6 a 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n.1229 del 1959) - importi aumentati
dal D.P.R. n. 601/1996
|
|
Articolo 27 (L) (Notificazioni a
richiesta delle parti)
|
Articolo 141, comma 1; articolo 128 - richiamato
dall'art. 142, comma 4; articolo 133- richiamato dall'art. 142,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del
1959
|
|
Articolo 28 (L) (Contestualità
di trasferte)
|
Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229 del 1959
|
|
Articolo 29 (L) (Diritti)
|
Articolo 128, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1229 del 1959 e deroga prevista dall'articolo 6, della
legge n. 59 del 1979
|
|
Articolo 30 (L) (Anticipazioni
forfettarie dai privati all'erario nel processto civile)
|
Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relativa
tabella; articolo 134 comma 7 del regio decreto 18 dicembre 1941
n. 1368 e successive modificazioni - disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile
|
|
Articolo 31 (L)(Indennità di trasferta
e spese di spedizione)
|
Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979
|
|
Articolo 32 (L) (Notificazioni
a richiesta delle parti)
|
Articolo 141, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229/1959
|
|
Articolo 33 (L) (Trasferte
per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato)
|
Articolo 143, commi 1 e 2 e articolo 135,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del
1959
|
|
Articolo 34 (L)(Importo dei
diritti)
|
Articolo 128, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1229 del 1959
|
|
Articolo 35 (L) (Importo
indennità trasferta)
|
Articolo 133, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1229 del 1959 - Importi aumentati dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601
|
|
Articolo 36 (L) (Maggiorazioni
per l'urgenza)
|
Articolo 136, del decreto del Presidente della
Repubblica n.1229 del 1959
|
|
Articolo 37 (L) (Diritto di esecuzione)
|
Articolo 129, del decreto del Presidente della
Repubblica n.1229 del 1959
|
|
Articolo 38 (L) (Indennità di trasferta
per atti di esecuzione)
|
Articolo 133, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n.1229 del 1959
|
|
Articolo 39 (R) (Spese di
spedizione)
|
|
|
Articolo 40 (L) (Determinazione
di nuovi supporti e degli importi)
|
Articolo 3 bis, della legge n. 525
del 1996
|
|
Articolo 41 (L) (Trasferte di magistrati
professionali e onorari)
|
Articoli da 40 a 45 e articolo 49 del regio
decreto n. 2701/1865 e art. 27 del regio decreto n. 1042/1923
|
|
Articolo 42 (L) (Trasferte
di magistrati professionali di corte di assise)
|
Articolo 1, n. 11, del regio decreto n. 2701/1865
|
|
Articolo 43 (L) (Trasferte di appartenenti
all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)
|
Articoli da 40 a 45 e articolo 49, regio decreto
n. 2701/1865; articolo 27, del regio decreto n. 1042/1923
|
|
Articolo 44 (L) (Trasferte
degli ufficiali giudiziari)
|
Articolo 132, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1229 del 1959
|
|
Articolo 45 (L) (Indennità per testimoni
residenti)
|
Articolo 1, del regio decreto n. 1043 del
1923 e articolo 1, della legge n. 836 del 1965
|
|
Articolo 46 (L) (Spese di viaggio
e indennità per testimoni non residenti)
|
Articoli 2, 3 e 6, del regio decreto n. 1043
del 1923 e articolo 2, della legge n. 836 del 1965
|
|
Articolo 47 (L) (Testimoni minori
e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
|
Articolo 1 e articolo 4, regio decreto n.
1043/1923
|
|
Articolo 48 (L) (Testimoni dipendenti
pubblici)
|
Articolo 5, regio decreto n. 1043/1923
e articolo 11, regio decreto n. 2701/1865
|
|
Articolo 49 (L) (Elenco delle spettanze)
|
Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 50 (L) (Misura degli onorari)
|
Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319
del 1980
|
|
Articolo 51 (L) (Determinazione
degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)
|
Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 52 (L) (Aumento e riduzione
degli onorari)
|
Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 53 (L) (Incarichi collegiali)
|
Articolo 6, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 54 (L) (Adeguamento
periodico degli onorari)
|
Articolo 10, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 55 (L) (Indennità e spese
di viaggio)
|
Articolo 9, della legge n. 319/1980
|
|
AaA AArticolo 56 (L) (Spese per
l'adempimento dell'indell'incarico)
|
Articolo 7, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 57 (R) (Equiparazione del
commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)
|
|
|
Articolo 58 (L) (Indennità di custodia)
|
Articoli 102, 103, 104 e 105, del regio decreto
n. 2701 del 1865 e articolo 5, della legge n. 836 del 1965
|
|
Articolo 59 (L) (Tabelle delle tariffe
vigenti)
|
Articolo 2, legge n. 319/1980
|
|
Articolo 60 (R) (Convenzioni per
le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo
penale e civile)
|
|
|
Articolo 61 (R) (Esecuzione di sentenze
recanti ordine di o aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive
e di riduzione in pristino dei luoghi)
|
|
|
Articolo 62 (R) (Convenzione tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
della difesa e il Ministero della giustizia)
|
|
|
Articolo 63 (R) (Spese per la demolizione
di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)
|
|
|
Articolo 64 (L) (Indennità dei magistrati
onorari)
|
|
|
Articolo 65 (L) (Indennità dei giudici
popolari nei collegi di assise)
|
Articolo 36, della legge n. 287/1951, come
sostituito dall'art. 1, legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art.
12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273
|
|
Articolo 66 (L) (Indennità degli
esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i
minori)
|
Articolo 1, legge n. 978/1957
|
|
Articolo 67 (L) (Indennità degli
esperti dei tribunali di sorveglianza)
|
Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del
1975
|
|
Articolo 68 (L) (Indennità degli
esperti delle sezioni agrarie
|
Articolo 8, della legge n. 320/1963
|
|
Articolo 69 (L) (Spese escluse)
|
Articolo 2, regio decreto n. 2701/1865
|
|
Articolo 70 (L) (Spese straordinarie)
|
Articolo 109, regio decreto n. 2701/1865
|
|
Articolo 71 (L) (Domanda e decadenza
del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo
alle trasferte)
|
Articolo 17, regio decreto n. 2701/1865; articolo
27, comma 2, e articolo 24, regio decreto n. 1043/1923
|
|
Articolo 72 (R) (Domanda di liquidazione
di acconti dell'indennità di custodia)
|
|
|
Articolo 73 (R) (Procedura
per la registrazione degli atti giudiziari )
|
|
|
Articolo 74 (L) (Istituzione
del patrocinio)
|
Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis,
comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001
|
|
Articolo 75 (L) (Ambito di applicabilità)
|
Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies,
comma 1, e 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 76 (L) (Condizioni per
l'ammissione)
|
Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter,
commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 77 (L) (Adeguamento dei
limiti di reddito per l'ammissione)
|
Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter,
comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001
|
|
Articolo 78 (L) (Istanza per l'ammissione)
|
Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e
articolo 15 quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 79 (L) (Contenuto dell'istanza)
|
Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15
quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 80 (L)(Nomina del difensore)
|
Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies,
primo periodo, articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 81 (L) (Elenco degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato)
|
Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 82 (L) (Onorario
e spese del difensore)
|
Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo
15 quattuordecies, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione
del comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 83 (L) (Onorario e spese
dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
|
Articolo 12, commi da 1 a 3, articolo 15 quattuordecies,
commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 84 (L) (Opposizione
al decreto di pagamento)
|
Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattuordecies,
commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 85 (L) (Divieto di percepire
compensi o rimborsi)
|
Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 86 (L) (Recupero
delle somme da parte dello Stato)
|
Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15
terdecies, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 87 (L) (Servizio al pubblico
in materia di patrocinio a spese dello Stato)
|
|
|
Articolo 88 (L)(Controlli da parte
della Guardia di finanza)
|
Articolo 15 decies, comma 5, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 89 (L)(Norme di attuazione)
|
Articolo 21, comma 2, della legge n. 134/2001
|
|
Articolo 90 (L) (Equiparazione dello
straniero e dell'apolide)
|
Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 91 (L) (Esclusione
dal patrocinio)
|
Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3,
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 92 (L) (Elevazione dei
limiti di reddito per l'ammissione)
|
Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001
|
|
Articolo 93 (L) (Presentazione
dell'istanza al magistrato competente)
|
Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma
3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 94 (L) (Impossibilità
a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)
|
Articolo 5, commi 4 e 5, ultimo periodo, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 95 (L) (Sanzioni)
|
Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 96 (L) (Decisione
sull'istanza di ammissione al patrocinio)
|
Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo
6, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 97 (L)(Provvedimenti
adottabili dal magistrato)
|
Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino
alla fine del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata
dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 98 (L)(Trasmissione all'ufficio
finanziario degli atti relativi all'ammissione)
|
Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 99 (L) (Ricorso
avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
|
Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 100 (L) (Nomina di un secondo
difensore)
|
Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 101 (L) (Nomina del sostituto
del difensore e dell'investigatore)
|
Articolo 9 bis, comma 2, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 102 (L) (Nomina del consulente
tecnico di parte)
|
Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990,
come modificato dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 103 (L) (Informazioni
all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)
|
Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 104 (L) (Compenso dell'investigatore
privato)
|
Articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 105 (L) (Liquidazione con
provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
|
Articolo 7, comma 1, seconda parte, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 106 (L)(Esclusione dalla
liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di
parte)
|
Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis,
ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 107 (L) (Effetti dell'ammissione)
|
Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come
modificato dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 108 (L)(Effetti dell'ammissione
relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)
|
Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 109 (L) (Decorrenza
degli effetti)
|
Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990,
come modificato dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 110 (L) (Pagamento in favore
dello Stato)
|
Articolo 14, commi da 1 a 3, della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 111 (L) (Recupero
nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
|
Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 112 (L) (Revoca del decreto
di ammissione)
|
Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo
e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 113 (L)(Ricorso avverso
il decreto di revoca)
|
Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 114 (L) (Effetti
della revoca )
|
Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo,
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 115 (L)(Liquidazione dell'
onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma
di protezione dei collaboratori di giustizia)
|
Articolo 12, comma 2 ter, della legge
n, 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 116 (L) (Liquidazione dell'onorario
e delle spese al difensore di ufficio)
|
Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione
del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 17
dalla legge n. 60/2001
|
|
Articolo 117 (L)(Liquidazione dell'onorario
e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
|
Articolo 32 bis, delle norme di attuazione
al codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 18
dalla legge n. 60/2001
|
|
Articolo 118 (L) (Liquidazione dell'onorario
e delle spese al difensore di ufficio del minore)
|
Articolo 1, comma 5, della legge n. 217/1990,
come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 119 (L)(Equiparazione dello
straniero e dell'apolide)
|
Articolo 15 bis, comma 2, della legge
n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 120 (L) (Ambito di applicabilità)
|
Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo
1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 121 (L)(Esclusione dal
patrocinio)
|
Articolo 15 bis, comma 3, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 122 (L) (Contenuto
integrativo dell'istanza)
|
Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5,
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 123 (L) (Termine per la
presentazione o integrazione della documentazione necessaria
ad accertare la veridicità)
|
Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo
periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001
|
|
Articolo 124 (L)(Organo competente
a ricevere l'istanza)
|
Articolo 15 quater, comma 3, della
legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 125 (L) (Sanzioni)
|
Articolo 15 nonies, della legge n.
217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 126 (L) (Ammissione anticipata
da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
|
Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo
15 undecies, commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 127 (L)(Trasmissione all'ufficio
finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)
|
Articolo 15 decies, commi da 2 a 4,
della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 128 (L)(Obbligo a carico
del difensore)
|
Articolo 15 septiesdecies, comma 1,
secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla
legge n. 134/2001
|
|
Articolo 129 (L)(Nomina del consulente
tecnico di parte)
|
Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo
periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001
|
|
Articolo 130 (L)(Compensi del difensore,
dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di
parte)
|
Articolo 15 quattuordecies, comma 1,
ultima espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001
|
|
Articolo 131 (L)(Effetti dell'ammissione
al patrocinio)
|
Articolo 15 sexies, della legge n.
217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 132 (R) (Imposta di registro
della sentenza e compensazione delle spese)
|
Articolo 38, regio decreto 23 dicembre 1897,
n. 549, regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di
registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217
|
|
Articolo 133 (L) (Pagamento in favore
dello Stato)
|
Articolo 15 sexiesdecies, della legge
n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 134 (L) (Recupero delle
spese)
|
Articolo 15 sexiesdecies, comma 2,
ultimo periodo, e comma 3, articolo 15 septiesdecies, comma
1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 135 (L)(Norme particolari
per alcuni processi)
|
Articolo 15 sexies, comma 2, lettere
g) e h), della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.
134/2001
|
|
Articolo 136 (L) (Revoca del provvedimento
di ammissione)
|
Articolo 15 terdecies, commi da 1 a
3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 137 (L) (Ambito temporale
di applicabilità)
|
Articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13,
comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992
|
|
Articolo 138 (L) (Commissione del
patrocinio a spese dello Stato)
|
Articolo 13, comma 2, decreto legislativo
n. 546/1992
|
|
Articolo 139 (L) (Funzioni della
commissione)
|
Articolo 13, comma 3, decreto legislativo
n. 546/1992 e raccordo con il testo unico
|
|
Articolo 140 (L) (Nomina del difensore)
|
Articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo
con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992
|
|
Articolo 141 (L)(Onorario e spese
del difensore)
|
Articolo 15 quattuordecies, comma 1 e raccordo
con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992
|
|
Articolo 142 (L)(Processo avverso
il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
|
Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione “è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”
|
|
Articolo 143 (L)(Processi previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,come modificata dalla legge 28
marzo 2001, n. 149)
|
Articolo 75, legge n. 184/1983
|
|
Articolo 144 (L)(Processo in cui
è parte un fallimento)
|
Articolo 16, comma 4, del regio decreto del
1923, n. 3282
|
|
Articolo 145 (L)(Processo di interdizione
e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
|
Articolo 436, del regio decreto n. 2700/1865
|
|
Articolo 146 (L) (Prenotazioni a
debito, anticipazioni e recupero delle spese)
|
Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267
|
|
Articolo 147 (L)(Recupero delle
spese in caso di revoca del fallimento)
|
Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, su cui è intervenuta la sentenza della Corte
costituzionale n. 46/1975
|
|
Articolo 148 (L)(Prenotazioni a
debito, anticipazioni e recupero delle spese)
|
|
|
Articolo 149 (R)(Raccordo)
|
|
|
Articolo 150 (L)(Restituzione di
beni sequestrati)
|
Articolo 84, del decreto legislativo 28 luglio
1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale
|
|
Articolo 151 (L)(Provvedimenti in
caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)
|
Articolo 264, comma 2, codice di procedura
penale
|
|
Articolo 152 (R) (Vendita)
|
Articolo 264 del codice di procedura penale
e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale
|
|
Articolo 153 (R) (Modalità di deposito
delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e
delle somme e dei valori sequestrati)
|
Articolo 264 codice di procedura penale e
articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
|
|
Articolo 154 (L) (Destinazione del
ricavato della vendita e di somme e valori)
|
Articoli 264 e 265, codice di procedura penale
|
|
Articolo 155 (L)(Spese nella procedura
di vendita di beni sequestrati)
|
Articolo 265, codice di procedura penale
|
|
Articolo 156 (R) (Spese nella procedura
di vendita di beni confiscati)
|
|
|
Articolo 157 (R) (Spese processuali
della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione
delle entrate iscritte a ruolo)
|
|
|
Articolo 158 (L) (Spese nel processo
in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione
a debito e recupero delle stesse)
|
Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno
1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto
n. 3282/1923
|
|
Articolo 159 (R) (Imposta di registro
della sentenza e compensazione delle spese)
|
Articolo 38 regio decreto 23 dicembre 1897,
n. 549, regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di
registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217
|
|
Articolo 160 (L) (Funzioni sottoposte
ad annotazioni)
|
Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865;
articoli 160, 209 e 242 del regio decreto n. 2701/1865;, articolo
423, del regio decreto n. 2700/1865, e articolo 28, del regio decreto
n. 3282/1923
|
|
Articolo 161 (R)(Elenco registri)
|
|
|
Articolo 162 (R)(Attività dell'ufficio)
|
|
|
Articolo 163 (R) (Determinazione
dei modelli dei registri)
|
|
|
Articolo 164 (R)(Rinvio)
|
|
|
Articolo 165 (L)(Ordine di pagamento
emesso dal funzionario)
|
Articolo 7, legge n. 182/1956
|
|
Articolo 166 (L)(Ordine di pagamento
anticipato per i testimoni nel processo penale)
|
Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in
collegamento con l'articolo 7, della legge n. 182/1956
|
|
Articolo 167 (L) (Ordine
di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)
|
Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo
142, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1229/1959
|
|
Articolo 168 (L) (Decreto
di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità
di custodia)
|
Articolo 11, legge n. 319/1980; articolo 140,
comma 1, e articolo 102, regio decreto n. 2701/1865
|
|
Articolo 169 (L)(Decreto di pagamento
delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
|
|
|
Articolo 170 (L) (Opposizione
al decreto di pagamento)
|
Articolo 11, della legge n. 319/1980
|
|
Articolo 171 (R)(Effetti del decreto
di pagamento)
|
|
|
Articolo 172 (L) (Responsabilità)
|
Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
n. 237/1997 che riproduce testualmente l'articolo 455, del regio
decreto n. 827/1924
|
|
Articolo 173 (L)(Soggetti abilitati
ad eseguire il pagamento delle spese)
|
Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo
e 5, decreto legislativo n. 237/1997
|
|
Articolo 174 (R)(Pagamenti eseguibili
dall'ufficio postale)
|
|
|
Articolo 175 (R)(Ufficio competente
ad eseguire il pagamento)
|
|
|
Articolo 176 (R)(Modalità di pagamento)
|
|
|
Articolo 177 (R)(Modello di pagamento)
|
Articolo 10, comma 4, primo periodo, decreto
legislativo n. 237/1997
|
|
Articolo 178 (R)(Adempimenti preliminari
da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)
|
|
|
Articolo 179 (R)(Adempimenti comuni
al concessionario e all'ufficio postale)
|
|
|
Articolo 180 (R)(Adempimenti dell'ufficio
postale)
|
|
|
Articolo 181 (R) (Adempimenti del
concessionario)
|
|
|
Articolo 182 (R)(Prospetto riepilogativo
dei pagamenti)
|
|
|
Articolo 183 (R)(Regolazione e rimborso
dei pagamenti)
|
|
|
Articolo 184 (R) (Versamento di
ritenute e di imposte)
|
|
|
Articolo 185 (R)(Aperture di credito)
|
|
|
Articolo 186 (R)(Funzionari delegati)
|
|
|
Articolo 187 (R)(Recupero delle
somme indebitamente pagate a terzi)
|
Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto
legislativo n. 237/1997
|
|
Articolo 188 (L) (Compensi ai concessionari)
|
Articolo 12, del decreto legislativo n. 237/1997
|
|
Articolo 189 (R)(Compensi a Poste
Italiane S.p.a)
|
Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo
n. 237/1997
|
|
Articolo 190 (R) (Determinazione
delle regole tecniche telematiche)
|
Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126
|
|
Articolo 191 (L)(Determinazione
delle modalità di pagamento)
|
Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999
|
|
Articolo 192 (R) (Modalità di pagamento)
|
Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126
|
|
Articolo 193 (R) (Convenzioni per
il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
|
Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 2001 n. 466
|
|
Articolo 194 (R) (Ricevuta di versamento)
|
Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466, e articolo 5, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126
|
|
Articolo 195 (R) (Determinazione
delle regole tecniche telematiche)
|
Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466
|
|
Articolo 196 (L)(Determinazione
delle modalità di pagamento)
|
Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999
|
|
Articolo 197 (L)(Pagamento delle
spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta
di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile
e tributario)
|
Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229/1959
|
|
Articolo 198 (R)(Determinazione
delle regole tecniche telematiche)
|
Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126
|
|
Articolo 199 (L)(Pagamento delle
spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti
tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)
|
Articolo 144, disposizioni di attuazione al
codice di procedura penale e art. 22 decreto ministeriale n. 334/1989
|
|
Articolo 200 (L) (Applicabilità
della procedura nel processo penale)
|
Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692,
comma 3, del codice di procedura penale; articolo 181, att. codice
di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231
|
|
Articolo 201 (L) (Applicabilità
della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile,
tributario)
|
Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio
decreto 3282/1923
|
|
Articolo 202 (L)(Applicabilità della
procedura ad altre sanzioni pecuniarie processuali)
|
Articolo 664, comma 3, codice di procedura
penale
|
|
Articolo 203 (R)(Esclusione della
procedura per alcuni processi)
|
|
|
Articolo 204 (R) (Recupero delle
spese)
|
|
|
Articolo 205 (L) (Recupero per intero
e forfettizzato)
|
Articolo 199 att. codice di procedura penale,
articolo 142, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
1229/1959
|
|
Articolo 206 (R) (Spese di mantenimento
dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)
|
|
|
Articolo 207 (R)(Recupero delle
spese)
|
|
|
Articolo 208 (R) (Ufficio competente)
|
Articolo 429 regio decreto 2700/1865 e articoli
42 e 43 decreto ministeriale 1866 Istruzioni tariffa civile
|
|
Articolo 209 (R) (Ufficio competente
per le spese di mantenimento)
|
|
|
Articolo 210 (R) (Discarico automatico)
|
|
|
Articolo 211 (R) (Quantificazione
dell'importo dovuto)
|
|
|
Articolo 212 (R) (Invito al pagamento)
|
Articolo 181, commi 1, 2 ,3, 4 disposizioni
di attuazione del del codice di procedura penale
|
|
Articolo 213 (R)(Iscrizione a ruolo)
|
|
|
Articolo 214 (R) (Trasmissione di
notizie)
|
|
|
Articolo 215 (R)(Sospensione amministrativa
della riscossione)
|
|
|
Articolo 216 (R)(Rimborso al concessionario
delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme
versate al debitore per indebiti pagamenti)
|
|
|
Articolo 217 (R) (Dati contenuti
nel modello di pagamento e nel ruolo)
|
Articolo 138 comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229/59
|
|
Articolo 218 (R)(Dilazione o rateizzazione
del credito)
|
Articolo 78 decreto ministeriale n. 1866 Istruzioni
tariffa penale
|
|
Articolo 219 (R) (Annullamento per
irreperibilità)
|
|
|
Articolo 220 (R) (Annullamento per
insussistenza)
|
|
|
Articolo 221 (R)(Comunicazioni tra
uffici relative a reati finanziari)
|
|
|
Articolo 222 (L) (Adempimento spontaneo)
|
|
|
Articolo 223 (L)(Riscossione mediante
ruolo)
|
|
|
Articolo 224 (L)(Riscossione coattiva)
|
|
|
Articolo 225 (L) (Esenzioni)
|
|
|
Articolo 226 (L) (Garanzie giurisdizionali
e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)
|
|
|
Articolo 227 (L) (Concessionari)
|
|
|
Articolo 228 (L) (Estinzione legale
di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
|
Articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre
2000
|
|
Articolo 229 (R)(Estinzione legale
di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
|
|
|
Articolo 230 (L)(Discarico automatico
per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
|
Articolo 1, legge n. 89/1989 e articolo 80,
legge n. 342 del 21 novembre 2000
|
|
Articolo 231 (R) (Reiscrizione a
ruolo)
|
|
|
Articolo 232 (L) (Dilazione e rateizzazione
del pagamento)
|
Articoli 237 e 238 regio decreto 23/12/1865
n. 2701, articolo 78 decreto ministeriale 1866 istruzioni tariffa
penale, come incisi dall'articolo 5, lett. e) regio decreto n. 200/1922
|
|
Articolo 233 (R) (Procedura per
la concessione della dilazione e rateizzazione)
|
Articolo 79, decreto del Ministro di Grazia
e Giustizia 1866
|
|
Articolo 234 (R) (Riscossione delle
spese)
|
Articolo 6, regio decreto n. 85/1922
|
|
Articolo 235 (L) (Annullamento del
credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
|
Articolo 660 codice di procedura penale
|
|
Articolo 236 (L) (Pene pecuniarie
rateizzate)
|
Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale
|
|
Articolo 237 (L) (Attivazione della
procedura di conversione delle pene pecuniarie)
|
Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, articolo 660, comma 2, prima parte
codice di procedura penale, articolo 42 decreto legislativo 28 agosto
2000 n. 274
|
|
Articolo 238 (L) (Conversione delle
pene pecuniarie)
|
Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di
procedura penale; articolo 182, comma 2, disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale
|
|
Articolo 239 (R) (Comunicazioni)
|
|
|
Articolo 240 (L) (Dilazione e rateizzazione
del pagamento)
|
Articolo 75, comma 2, decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231
|
|
Articolo 241 (L) (Annullamento del
credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
|
Articolo 660, comma 1, codice di procedura
penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231
|
|
Articolo 242 (R) (Raccordo)
|
|
|
Articolo 243 (R) (Versamenti di
somme agli ufficiali giudiziari)
|
Articolo 138, comma 2 decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229/59
|
|
Articolo 244 (R)(Versamenti di somme
prenotate a debito ad altri soggetti)
|
|
|
Articolo 245 (L) (Privilegi)
|
Articolo 137 decreto del Presidente della
Repubblica n. 1229/1959
|
|
Articolo 246 (R) (Versamento agli
ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
|
Articolo 139 DPR n. 1229/1959
|
|
Articolo 247(R) (Ufficio competente)
|
|
|
Articolo 248 (R) (Invito al pagamento)
|
Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999,
come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
in legge.
|
|
Articolo 249 (R)(Norme applicabili)
|
|
|
Articolo 250 (R)(Esclusione del
diritto di certificato)
|
|
|
Articolo 251 (R)(Ordine di pagamento
emesso dal funzionario)
|
|
|
Articolo 252 (L) (Costo per il rilascio
di copia conforme in casi particolari)
|
Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3°
periodo, legge n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 1, comma
3, legge n. 205/2000
|
|
Articolo 253 (R)(Determinazione
dell'importo e pagamento)
|
|
|
Articolo 254 (R) (Imposta di bollo)
|
|
|
Articolo 255 (R) (Procedure di anticipo
e riscossione delle spese)
|
|
|
Articolo 256 (R)(Ordine di pagamento
emesso dal funzionario)
|
|
|
Articolo 257 (L) (Tassa fissa)
|
Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161; articolo
5, legge 25 aprile 1957, n. 283
|
|
Articolo 258 (R)(Modalità di pagamento)
|
Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161
|
|
Articolo 259 (L) (Pubblicazione
gratuita di provvedimenti del magistrato)
|
Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n.
205/2000
|
|
Articolo 260 (R) (Imposta di bollo)
|
|
|
Articolo 261 (R) (Spese processuali
nel processo tributario dinanzi alla corte di cassazione)
|
|
|
Articolo 262 (L) (Diritto di copia)
|
Articolo 25, comma 2, decreto legislativo
n. 546/1992
|
|
Articolo 263 (L) (Esenzione)
|
Articolo 25, comma 2, decreto legislativo
n. 546/1992
|
|
Articolo 264 (R)(Modalità di pagamento)
|
Articolo 25, comma 2, decreto legislativo
n. 546/1992
|
|
Articolo 265 (L) (Contributo unificato)
|
Articolo 9, comma 11, della legge 23.12.1999,
n. 488, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,
convertito in legge; articolo 4 decreto-legge 11 marzo 2002, n.
28, convertito in legge
|
|
Articolo 266 (R) (Raccordo)
|
|
|
Articolo 267 (L) (Diritto di copia
senza certificazione di conformità)
|
Articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella
B allegata, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge
10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989
|
|
Articolo 268 (L) (Diritto di copia
autentica)
|
Articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e
tabella A allegata, come modificata dalla tabella I, allegata alla
legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989
|
|
Articolo 269 (L) (Diritto di copia
su supporto diverso da quello cartaceo)
|
Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996
e tabella III allegata, come modificata dall'articolo 145, comma
69, della legge n. 388/2000
|
|
Articolo 270 (L) (Copia urgente
su supporto cartaceo)
|
n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976)
|
|
Articolo 271 (L) (Diritti di copia
per i processi dinanzi al giudice di pace)
|
Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996
|
|
Articolo 272 (L) (Diritto di copia
ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989,n.
271- norme di attuazione al codice di procedura penale- e dell'articolo
137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 -disposizioni di
attuazione al codice di procedura civile )
|
Articolo 137 delle disposizioni di attuazione
al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della
legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, commi terzo
e quarto e parte del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo,
terzo e quarto periodo
|
|
Articolo 273 (L) (Diritto di certificato)
|
n. 4, lettere a) e b),Tabella allegata alla
legge n. 900/1976 e articolo 10, comma 1, della legge n. 99/1989,
come modificati dalla legge n. 525/1996
|
|
Articolo 274 (L)(Adeguamento periodico
degli importi)
|
Articolo 3 bis, della legge n. 525/1996
|
|
Articolo 275 (R) (Onorari degli
ausiliari del magistrato)
|
|
|
Articolo 276 (R)(Determinazione
dell'indennità di custodia)
|
|
|
Articolo 277 (R) (Importo da corrispondere
alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
|
|
|
Articolo 278 (R) (Registrazione
degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
|
|
|
Articolo 279 (L) (Ammissione al
patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
|
Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della
legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 280 (R)(Foglio delle notizie
e rubrica alfabetica)
|
|
|
Articolo 281 (R) (Crediti già iscritti
nella tavola alfabetica)
|
|
|
Articolo 282 (R)(Sopravvivenza delle
disposizioni vigenti)
|
|
|
Articolo 283 (R)(Ordine di pagamento
delle spese postali per notificazioni)
|
Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229/1959
|
|
Articolo 284 (R)(Raccordo)
|
|
|
Articolo 285 (R) (Modalità di pagamento
del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per
le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
|
Articolo 1, della legge n. 59/1979 e articolo
2, della legge n. 99/1989
|
|
Articolo 286 (R) (Modalità di pagamento
della copia di compact disk)
|
|
|
Articolo 287 (R) (Estinzione legale
di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un
certo importo)
|
|
|
Articolo 288 (L) (Discarico automatico
per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo
non superiore ad euro 25,82)
|
Articolo 1, legge n. 89/1989
|
|
Articolo 289 (L) (Percentuale spettante
alla cassa di previdenza dei cancellieri)
|
Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973
|
|
Articolo 290 (R) (Versamenti di
somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
|
|
|
Articolo 291 (L) (Percentuale spettante
alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
|
|
|
Articolo 292 (R) (Versamenti di
somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
|
|
|
Articolo 293 (L) (Processi davanti
al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali
delle acque pubbliche)
|
|
|
Articolo 294 (L)(Relazione al Parlamento
sul patrocinio a spese dello Stato)
|
Articolo 18, della legge n. 217/1990, come
modificata dalla legge n. 134/2001
|
|
Articolo 295 (L)(Rinvio per la copertura
finanziaria)
|
|
|
Articolo 296 (L)(Modifiche alle
norme esterne ed interne al testo unico)
|
|
|
Articolo 297 (R)(Non applicabilità
di norme)
|
|
|
Articolo 298 (L) (Norme che restano
abrogate)
|
|
|
Articolo 299 (L)(Abrogazioni di
norme primarie)
|
|
|
Articolo 300 (L) (Abrogazioni parziali
e riformulazioni conseguenti di norme)
|
|
|
Articolo 301 (R) (Abrogazioni di
norme secondarie)
|
|
|
Articolo 302 (L) (Entrata in vigore)
|
|
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato n. 1(articolo 30)
Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario
per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel procedimento civile
|
NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI
|
Per indennità di trasferta e
spese di spedizione.
|
Per diritti
|
Totale
(col. 2 + 3 )
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
A) Processi davanti al Giudice
di pace
|
|
€ 1,29
|
|
€ 1,17
|
|
€ 2,46
|
|
|
|
|
|
|
B) Processi davanti al Tribunale:
|
|
|
|
|
1)
|
di cognizione
|
€ 1,29
|
€ 1,17
|
€ 2,46
|
|
2)
|
di esecuzione
|
|
|
|
|
|
a)
|
immobiliare
|
€ 2,58
|
€ 2,35
|
€ 4,93
|
|
|
b)
|
di altra natura
|
€ 1,94
|
€ 1,76
|
€ 3,70
|
|
|
|
|
|
|
C) Processi davanti alla
Corte d'appello
|
€ 1,29
|
€ 1,17
|
€ 2,46
|
|
|
|
|
|
|
D) Processi davanti alla
Corte di cassazione
|
€ 1,29
|
€ 1,17
|
€ 2,46
|
|
|
|
|
|
|
E) Processi speciali:
|
*
|
|
|
|
1)
|
di ingiunzione
|
€ 0,52
|
€ 0,26
|
€ 0,78
|
|
2)
|
altri
|
€ 1,70
|
€ 1,17
|
€ 2,87
|
|
3)
|
procedimento in camera di consiglio
|
|
|
|
|
|
|
|
*vuoto nella tabella originaria, per la parte
di interesse
La tabella originaria della l. n. 59/1979 è stata
riscritta eliminando le voci soppresse per effetto dell'art. 9, l. n.
488/1999
Allegato n. 6 (Articolo 267)
Diritto di copia senza certificazione
di conformità
|
Numero pagine
|
Diritto di copia forfettizzato
|
|
1
|
2
|
|
1-4
|
€ 0,77
|
|
5-10
|
€ 1,55
|
|
11-20
|
€ 3,10
|
|
21-50
|
€ 6,20
|
|
51-100
|
€ 12,39
|
|
Oltre le 100
|
€ 12,39 più € 5,16 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100
|
Allegato n. 7 (Articolo 268)
Diritto di copia autentica
|
Numero di pagine
|
Diritto di copia forfettizzato
|
Diritto di certificazione
di conformità
|
Totale delle colonne 2 e 3
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
oltre le 100
|
€ 1,03
€ 2,07
€ 3,10
€ 5,16
€ 10,33
€ 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100
|
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
|
€ 6,19
€ 7,23
€ 8,26
€ 10,32
€ 15,49
€ 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100
|
L'importo della colonna 3 è stato
sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata
all'art. 9 della Legge n. 488/1999.
Allegato n. 8 (Articolo 269)
Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo
|
Tipo di supporto
|
Diritto di copia forfettizzato
|
|
1
|
2
|
|
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti
o di durata inferiore
|
€3,10
|
|
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti
|
€ 4,65
|
|
Per ogni cassetta videofonografica di 120
minuti o di durata inferiore
|
€ 5,16
|
|
Per ogni cassetta videofonografica di 180
minuti.
|
€ 6,20
|
|
Per ogni cassetta videofonografica di 240
minuti
|
€ 7,75
|
|
Per ogni dischetto informatico da| 1,44 MB
|
€ 3,62
|
|
Per ogni compact disc
|
€ 258,23
|
Il testo di questo provvedimento
non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo
della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero della
Giustizia (www.giustizia.it)
|