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RIMBORSI RC AUTO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE di Civita Castellana, Dr. Coppa, del 30.05.03

Con atto del 14.02.2003 l’attore chiedeva la restituzione delle somme pagate in più a titolo di premio assicurativo alla convenuta responsabile civile che, in violazione della relativa normativa, aveva maggiorato il suddetto premio, in danno dell’attore medesimo.

Si costituiva la responsabile civile, formulando numerose eccezioni circa: la competenza di questo Giudice, il nomen iuris dell’ introdotto giudizio, la qualificazione giuridica dell’azione proposta, la possibilità giuridica degli atti presupposti, le ragioni che riguardavano la giustificazione dell’avvenuto aumento, l’interpretazione delle sentenze del Giudice Amministrativo di primo e di secondo grado, la prescrizione del diritto e quant’altro versato in atti.

Allegava copiosa documentazione normativa e giurisprudenziale. Chiedeva il rigetto della domanda.

In via istruttoria, su richiesta delle parti costituite, venivano prodotte note; talchè, matura, la causa veniva trattenuta in decisione.

Vanno disaminate le eccezioni preliminari spiegate dalla parte convenuta.

Non può essere accolta quella della richiesta di sospensione del presente giudizio, atteso che questo Giudice non intende pronunziare ex art. 113 cpc, ma esclusivamente a seguito dell’ esame degli atti prodotti, bastevoli ai fini del decidere secondo diritto.

Si rileva, altresì, la competenza funzionale del Giudice di Pace, tenuto conto che il petitum di causa non ha natura risarcitoria, ai sensi della L. 287/90, ma attiene all’accertamento della restituzione di somme eventualmente ed indebitamente corrisposte alla parte convenuta dall’ odierno attore; ovviamente nei limiti della competenza per valore di questo Giudice.

Chi scrive apprezza lo sforzo articolato e complesso, oggettivatosi nelle appassionate dissertazioni offerte dalla parte convenuta, che in verità necessitano soltanto di un coordinamento di facile comprensione o, come si suol dire, in dottrina, che per esse venga operata, apparentemente in modo disordinato, la reductio ad unum.

In effetti, in ordine al tema, com’è noto, sono state espresse diverse e contrastanti determinazioni; talchè, l’opera dell’ odierno Giudicante appare irta di ostacoli, facilmente condizionabile e, soprattutto si espone ad influenze giurisprudenziali di merito solo in parte condivisibili.

Si rende, pertanto, opportuno sintetizzare i termini della presente controversia offrendo, hinc et inde, elementi di risposta alla complessa domanda di giustizia, spiegata dalle parti costituite e rinverdita nelle memorie conclusive.

Preliminarmente, si rileva la competenza funzionale del Giudice di Pace per quanto sopra esposto.

Si segnala, inoltre, che la fattispecie in esame va ricondotta all’ ipotesi di ripetizione dell’ indebito, non scalfita dai termini prescrizionali di cui all’ art. 2952 cc.

Nel merito la domanda appare fondata.

In effetti, la compagnia convenuta ha applicato l’aumento di premio della polizza per gli anni in questione, a seguito di un accordo avvenuto inter partes, dichiarato poi illegittimo dall’Autorità antitrust, col noto provvedimento, che ha costituito presupposto per 1’ introduzione anche aliunde, dei giudizi di identica causa petendi.

Detto accordo, violativo dell’art. 2 della legge 287/90 ha inciso sul regime di libera concorrenza in materia di tariffe RCA, imponendo 1’ applicazione di tariffe uniche di premio, espressione di oligopolio, in danno del consumatore.

Il suddetto provvedimento aiuninistrativo, reso efficace con sentenza del TAR del Lazio, va posto in linea con la sentenza del Consiglio di Stato, confermativa del cartello oggetto di censura, solo apparentemente posto a tutela dell’ interesse del consumatore.

Questi in sintesi gli elementi normativi che appaiono violati in danno del contraente più debole, oggi attore, il cui patrimonio si è ingiustamente depauperato della misura del 20%, stante l’aumento dell’originario premio nella stessa misura, così come asserito dal Garante e dal Giudice Amministrativo e provato dalla parte attrice, senza forti contestazioni ex adverso; ovviamente per il periodo tempora1e indicato in atti.

L’estrema notorietà dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non hanno imposto a questo Giudice 1a loro individuazione numerica, atteso che gli atti introduttivi prodotti, sono fortemente capillari ed eloquenti al riguardo.
Ne consegue, che l’azione di restituzione, di cui all’art. 2033 cc si corrobora anche alla luce dell’art. 115 comma 2 cpc.

Conclusivamente, va restituito all’ attore quanto da esso indebitamente corrisposto, sebbene per effetto di motivazioni interne ed in parte fondate, ritenute praticabili dalle società censurate; corresponsione che, purtroppo, costituirebbe ingiustificato arricchimento, in difetto del presente giudicato.

L’articolata e semplice dissertazione riportata nel presente atto, programmata ut supra, in ordine al quantum consolida la richiesta attorea circa tale punto, che appare provato dai documenti prodotti e dalle dissertazioni aggiuntive.

PQM

Il GdP, respinte le eccezioni sopra spiegate ed ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta a restituire all’attore la somma di Euro 241,74.

Ritiene opportuno dichiarare compensate le spese di lite

Il Giudice di Pace
Dott. Filippo Coppa

Depositata 30.05.03

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