RIMBORSI RC AUTO - SENTENZA DEL
GIUDICE DI PACE di Civita Castellana, Dr. Coppa, del 30.05.03
Con atto del 14.02.2003 l’attore chiedeva la restituzione
delle somme pagate in più a titolo di premio assicurativo
alla convenuta responsabile civile che, in violazione della relativa
normativa, aveva maggiorato il suddetto premio, in danno dell’attore
medesimo.
Si costituiva la responsabile civile, formulando numerose eccezioni
circa: la competenza di questo Giudice, il nomen iuris dell’
introdotto giudizio, la qualificazione giuridica dell’azione
proposta, la possibilità giuridica degli atti presupposti,
le ragioni che riguardavano la giustificazione dell’avvenuto
aumento, l’interpretazione delle sentenze del Giudice Amministrativo
di primo e di secondo grado, la prescrizione del diritto e quant’altro
versato in atti.
Allegava copiosa documentazione normativa e giurisprudenziale. Chiedeva
il rigetto della domanda.
In via istruttoria, su richiesta delle parti costituite, venivano
prodotte note; talchè, matura, la causa veniva trattenuta
in decisione.
Vanno disaminate le eccezioni preliminari spiegate dalla parte convenuta.
Non può essere accolta quella della richiesta di sospensione
del presente giudizio, atteso che questo Giudice non intende pronunziare
ex art. 113 cpc, ma esclusivamente a seguito dell’ esame degli
atti prodotti, bastevoli ai fini del decidere secondo diritto.
Si rileva, altresì, la competenza funzionale del Giudice
di Pace, tenuto conto che il petitum di causa non ha natura risarcitoria,
ai sensi della L. 287/90, ma attiene all’accertamento della
restituzione di somme eventualmente ed indebitamente corrisposte
alla parte convenuta dall’ odierno attore; ovviamente nei
limiti della competenza per valore di questo Giudice.
Chi scrive apprezza lo sforzo articolato e complesso, oggettivatosi
nelle appassionate dissertazioni offerte dalla parte convenuta,
che in verità necessitano soltanto di un coordinamento di
facile comprensione o, come si suol dire, in dottrina, che per esse
venga operata, apparentemente in modo disordinato, la reductio ad
unum.
In effetti, in ordine al tema, com’è noto, sono state
espresse diverse e contrastanti determinazioni; talchè, l’opera
dell’ odierno Giudicante appare irta di ostacoli, facilmente
condizionabile e, soprattutto si espone ad influenze giurisprudenziali
di merito solo in parte condivisibili.
Si rende, pertanto, opportuno sintetizzare i termini della presente
controversia offrendo, hinc et inde, elementi di risposta alla complessa
domanda di giustizia, spiegata dalle parti costituite e rinverdita
nelle memorie conclusive.
Preliminarmente, si rileva la competenza funzionale del Giudice
di Pace per quanto sopra esposto.
Si segnala, inoltre, che la fattispecie in esame va ricondotta all’
ipotesi di ripetizione dell’ indebito, non scalfita dai termini
prescrizionali di cui all’ art. 2952 cc.
Nel merito la domanda appare fondata.
In effetti, la compagnia convenuta ha applicato l’aumento
di premio della polizza per gli anni in questione, a seguito di
un accordo avvenuto inter partes, dichiarato poi illegittimo dall’Autorità
antitrust, col noto provvedimento, che ha costituito presupposto
per 1’ introduzione anche aliunde, dei giudizi di identica
causa petendi.
Detto accordo, violativo dell’art. 2 della legge 287/90 ha
inciso sul regime di libera concorrenza in materia di tariffe RCA,
imponendo 1’ applicazione di tariffe uniche di premio, espressione
di oligopolio, in danno del consumatore.
Il suddetto provvedimento aiuninistrativo, reso efficace con sentenza
del TAR del Lazio, va posto in linea con la sentenza del Consiglio
di Stato, confermativa del cartello oggetto di censura, solo apparentemente
posto a tutela dell’ interesse del consumatore.
Questi in sintesi gli elementi normativi che appaiono violati in
danno del contraente più debole, oggi attore, il cui patrimonio
si è ingiustamente depauperato della misura del 20%, stante
l’aumento dell’originario premio nella stessa misura,
così come asserito dal Garante e dal Giudice Amministrativo
e provato dalla parte attrice, senza forti contestazioni ex adverso;
ovviamente per il periodo tempora1e indicato in atti.
L’estrema notorietà dei provvedimenti amministrativi
e giurisdizionali non hanno imposto a questo Giudice 1a loro individuazione
numerica, atteso che gli atti introduttivi prodotti, sono fortemente
capillari ed eloquenti al riguardo.
Ne consegue, che l’azione di restituzione, di cui all’art.
2033 cc si corrobora anche alla luce dell’art. 115 comma 2
cpc.
Conclusivamente, va restituito all’ attore quanto da esso
indebitamente corrisposto, sebbene per effetto di motivazioni interne
ed in parte fondate, ritenute praticabili dalle società censurate;
corresponsione che, purtroppo, costituirebbe ingiustificato arricchimento,
in difetto del presente giudicato.
L’articolata e semplice dissertazione riportata nel presente
atto, programmata ut supra, in ordine al quantum consolida la richiesta
attorea circa tale punto, che appare provato dai documenti prodotti
e dalle dissertazioni aggiuntive.
PQM
Il GdP, respinte le eccezioni sopra spiegate ed ogni altra istanza,
eccezione e deduzione, accoglie la domanda e, per l’effetto,
condanna la convenuta a restituire all’attore la somma di
Euro 241,74.
Ritiene opportuno dichiarare compensate le spese di lite
Il Giudice di Pace
Dott. Filippo Coppa
Depositata 30.05.03