Diritto
famiglia - prova adulterio - test genetico sui figli - Cassazione
- sezione prima civile - sentenza 21 giugno-22 ottobre 2002, n. 14887
Svolgimento del processo.
Salvatore Bxxxxxxx, con atto di citazione notificato il 13 e 15 maggio
1993 (e, in riassunzione, il 20 e 22 luglio dello stesso anno, conveniva
davanti al tribunale di Palermo la signora Mxxxxxxxx Rosa e l'avvocato
Maria Txxxxxxxx Cxxxxxxxx, curatore speciale dei minori Claudio e Luana
Bxxxxxxx, promovendo azione di disconoscimento della paternità
di questi ultimi.
Esponeva: a) di avere contratto matrimonio in data 6 febbraio 1982 con
la Mxxxxxxxx e che costei aveva dato alla luce tre figli: Dajana, nata
il 25 settembre 1982, Claudio, nato il 3 maggio 1986 e Luana, nata il
11 febbraio 1990; b) che la convivenza con la moglie si era protratta
fino al 2 agosto 1990, e che in data 9 novembre 1990 era stata omologata
dal tribunale di Palermo la separazione consensuale tra essi coniugi;
c) di avere avuto comunicato dalla consorte, nel mese di giugno del
1992, che la piccola Luana era frutto della relazione extraconiugale
che la Mxxxxxxxx aveva intrattenuto con un uomo al quale era ancora
legata; d) di avere fatto sottoporre, nel mese di agosto dello stesso
anno ad esame ematologico-genetico sia la figlia maggiore Dajana che
il secondogenito Claudio, apprendendo di non essere il padre neanche
di costui.
Costituitasi, la Mxxxxxxxx eccepiva che il marito era decaduto dall'azione,
per il fatto di averla esperita oltre l'anno della conoscenza dell'adulterio,
del quale - a dire della stessa - ella lo aveva messo al corrente il
lunedì successivo alla Pasqua del 1990; nel merito, la Mxxxxxxxx
contestava inoltre il fondamento della domanda.
Veniva espletata prova testimoniale richiesta dalla Mxxxxxxxx e, costituitosi
in giudizio anche il curatore speciale del minore (che aderiva alla
domanda del Bxxxxxxx, sottolineando l'infondatezza dell'eccezione sollevata
dalla madre e l'interesse dei minori a veder riconosciuto il reale rapporto
di paternità), il tribunale, con sentenza del 12 giugno-26 agosto
1998, dichiarava inammissibile l'azione, essendo rimasto provato che
l'attore era venuto a conoscenza della relazione adulterina intrattenuta
dalla moglie, nel periodo immediatamente antecedente alla separazione,
incorrendo pertanto nella decadenza prevista dall'articolo 244 Cc.
Proponeva appello il Bxxxxxxx.
Resisteva la Mxxxxxxxx, mentre il curatore speciale dei minori Claudio
e Luana chiedeva l'accoglimento dell'appello.
La corte di appello rigettava il gravame rilevando come: 1) l'articolo
244 Cc consenta al presunto padre l'azione di disconoscimento solo nel
termine di un anno dalla nascita del figlio, o, nel caso di assenza,
dalla successiva data in cui egli è rientrato nella residenza
familiare o, comunque - a seguito della sentenza della Corte costituzionale
134/85 - dalla data della notizia dell'adulterio consumato all'epoca
del concepimento; 2) nel caso in esame l'azione risultasse proposta
diversi anni dopo la nascita dei figli, e perciò potesse essere
ammessa unicamente in presenza della prova che solo dopo la nascita
egli fosse venuto a conoscenza dell'adulterio consumato dalla moglie
con il concepimento (prova quest'ultima implicante evidentemente quella
dell'adulterio); 3) sotto un tal riguardo addirittura non vi fosse,
nella fattispecie, prova alcuna del dedotto profilo per cui la Rosa
Mxxxxxxxx avesse coltivato una relazione extraconiugale nel periodo
del concepimento del figlio Claudio e della figlia Luana, avendo i testi
escussi in primo grado, riferito solo: a) di una relazione extraconiugale
intrattenuta pochi mesi prima della separazione della donna dal marito;
separazione omologata il 9 novembre 1990, e perciò in epoca ben
lontana e diversa da quella del concepimento; b) di confidenze dello
stesso Bxxxxxxx circa una confessione resa dalla moglie in ordine alla
effettiva paternità della piccola Luana; il che finisse per basare
la prova dell'adulterio esclusivamente su di un tipo di dichiarazione
(quello della madre) al quale il penultimo comma dell'articolo 235 Cc
nega invece esaustiva rilevanza probatoria; 4) non vi fosse spazio,
d'altronde, per dare ingresso di rilevanza agli accertamenti ematologici
fatti eseguire dal Bxxxxxxx sui figli Claudio e Luana (tanto meno ai
fini di legare ad essi la decorrenza del termine di decadenza), posto
che la loro rilevanza probatoria non potrebbe non presupporre la già
riconosciuta ammissibilità della relativa azione; 5) più
in generale, in tema di disconoscimento di paternità del figlio
concepito durante il matrimonio, fondato sull'adulterio della moglie,
l'indagine sul verificarsi di tale adulterio abbia carattere preliminare
rispetto a quella sulla sussistenza - o meno - del rapporto procreativo
(investendo essa indagine l'elemento fattuale che rende proponibile
l'azione), e debba prescindere dalle prove a quest'ultimo inerenti,
incluse quelle ematologiche (Cassazione 8087/98; 2113/92; 20/1984);
6) la sentenza di primo grado andasse semplicemente corretta nella motivazione,
laddove, nella fattispecie, non fosse stata la scadenza del termine
dell'azione di disconoscimento ad averne determinato l'inammissibilità,
bensì la mancanza della condizione (l'adulterio della moglie)
per ammettere il Bxxxxxxx alla prova negativa sulla paternità.
Propone ricorso per cassazione il Bxxxxxxx, sulla base di due motivi.
Non controricorre la Mxxxxxxxx.
Motivi della decisioneCon il primo motivo, il ricorrente, deducendo
violazione e falsa applicazione degli articoli 235 Cc, 14 delle preleggi
(in rapporto al libero convincimento del giudice), e degli articoli
2727 e seguenti Cc; e omessa, e in ogni caso, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo, lamenta come la corte di merito abbai
- a duo dire - sovrapposto due fattispecie le quali, nell'azione di
disconoscimento, dovrebbero essere tenute distinte: la prima concernente
l'adulterio, e l'altra concernente la procreazione. Più in particolare,
a dire del ricorrente, sarebbe ben vero che il secondo comma dell'articolo
235 Cc dispone che "la sola dichiarazione della madre non esclude
la paternità", ma ciò riguarderebbe il solo fatto
della procreazione, la cui presunzione legale di legittimità
non può essere esclusa dalla confessione della madre, ma ben
diverso si porrebbe il problema in relazione al fatto dell'adulterio,
il quale, pur ponendosi quale condizione preliminare che deve essere
autonomamente provato rispetto al fatto procreativo in sé, non
conoscerebbe alcuna limitazione probatoria, non potendo l'articolo 235
Cc essere interpretato estensivamente. Da ciò conseguirebbe che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, l'adulterio
della moglie potrebbe essere provato in ogni mezzo e, quindi, anche
per presunzioni.
Con il secondo motivo il Bxxxxxxx, deducendo invece violazione e falsa
applicazione, sotto altro profilo, dell'articolo 235 Cc, nonché
degli articoli 2729, 2730 e 2733, stesso codice, e dell'articolo 115
e 116 Cpc, lamenta come, anche a voler interpretare estensivamente la
portata del secondo comma dell'articolo 235 Cc, si proporrebbero comunque
i profili di vizio della sentenza, posto che quest'ultima avrebbe del
tutto omesso di esaminare le ammissioni della donna, quanto meno ai
fini di una loro libera valutazione. Più in particolare le ammissioni
fatte nel giugno 1992 in ordine alla sbandierata non paternità
in ordine alla piccola Luana, pur non valendo ad escludere la detta
paternità, e pur non vincolando in modo assoluto il giudice né
in tal senso né in quello dell'adulterio, avrebbero - a dire
del ricorrente - dovuto costituire importante circostanza, da valutarsi,
almeno, come presunzione semplice - in concorso con altri elementi -
di un commesso adulterio nell'ambito di una relazione ancora in corso.
Più in particolare, tale circostanza, in unione ad altre circostanze
quali - ad esempio - una certa consuetudine all'adulterio, avrebbe dovuto
essere attentamente delibata e avrebbe potuto essere esclusa solo con
sufficiente e con contraddittoria motivazione, la quale sarebbe invece
mancata del tutto. Lamenta, inoltre, il ricorrente come, del pari, le
stesse prove ematologiche volontariamente esperite dal Bxxxxxxx prima
ed al di fuori del processo, non avrebbero potuto essere né ignorate,
né escluse del tutto nella complessiva valutazione delle presunzioni
circa l'accadimento di un adulterio astrattamente idoneo al concepimento,
rappresentando esse, prove comunque di un fatto storico realmente avvenuto.
I due motivi vanno trattati congiuntamente, siccome intimamente connessi
tra loro e tesi entrambi a censurare la sentenza della Corte di appello
di Palermo nel momento in cui ha escluso che si sia raggiunta la prova
di un adulterio commesso dalla Mxxxxxxxx nell'epoca del concepimento
dei figli Claudio (1987) e Luana (1990), e nel momento in cui - a tal
fine - ha escluso sia la rilevanza di dedotte dichiarazioni confessorie
della donna, sia che gli accertamenti ematologici spontaneamente effettuati
dalla parte possono acquisire rilievo ove non risulti di per sé
preliminarmente ed indipendentemente raggiunta la prova dell'adulterio
in questione.
Orbene, al di là di talune (peraltro ininfluenti, nella specie)
asprezze del percorso logico seguito dalla Corte di appello di Palermo
(percepibili nel momento in cui, avendo concluso che, nella fattispecie,
il discorso della "decadenza" sviluppato dal giudice di primo
grado allorché aveva ritenuto intempestiva l'azione risalendo
la conoscenza dell'intercorso adulterio al 1990, andasse superato in
virtù dell'assorbente profilo per cui, nella fattispecie in esame
non poteva ritenersi acquisita la pregiudiziale prova dell'adulterio,
finisce poi - senza alcuna apparente necessità - per indugiare
essa stessa per qualche attimo sulla tematica della "decadenza"),
la pronuncia in esame resiste alle censure contro di lei sollevate.
Più in particolare, va premesso - innanzitutto - come dalla lettura
della impugnata sentenza non trovi corrispondenza alcuna il dedotto
profilo per cui la Corte di appello di Palermo avrebbe indebitamente
disatteso ogni e qualsivoglia considerazione delle dedotte dichiarazioni
"confessorie" della Mxxxxxxxx, essendosi limitati invece i
giudici di secondo grado ad escludere che - indipendentemente dalle
risultanze della prova ematologia effettuata dall'attore - potesse ritenersi
raggiunta la prova dell'adulterio della moglie del Bxxxxxxx, e a negare
- al riguardo - carattere di "esaustività" in questione.
Va altresì posto in evidenza come - pertanto - si sia di fronte
ad una valutazione di pur merito insindacabile in questa sede, giacché
di per sé motivata con percorso logico immune da vizi logici
e non pregiudicata di certo - sotto il profilo giuridico - dall'avvenuto
riferimento alla previsione di cui al secondo comma dell'articolo 235
cc.
Ciò sottolineato e premesso, va posto più generalmente
in rilievo come il tipo di censura sviluppata dal ricorrente appaia
celare, in realtà, un sottile equivoco di fondo: quello secondo
il quale le aree fenomeniche del rapporto adulterino della moglie -
da un lato - e del difetto di paternità in testa al coniuge legittimo
- dall'altro - si sovrappongano fra di loro venendo di fatto a coincidere
dal punto di vista normativo e rendendo perciò fungibili fra
loro le relative prove, e ragion per cui - per un verso - la prova dell'adulterio
della moglie implichi perciò stesso anche sempre quella del difetto
di paternità del coniuge, e - viceversa e conseguentemente -
la prova del difetto di paternità biologica eventualmente raggiunta
su base ematologia, implicando perciò stesso in sé stessa
un avvenuto adulterio, sia fungibile in quella relativa all'adulterio,
per il che la scelta del legislatore italiano - ispirata ad un evidente
disegno di tutela tendenziale della "filiazione legittima"
a favore dei soggetti nati in costanza di matrimonio - di aprire la
strada agli accertamenti istruttori sulla "paternità"
effettiva (e perciò anche a quelli ematologici) solo ove sia
stata preventivamente acquisita la prova dell'adulterio della moglie
in epoca coincidente con quella dell'avvenuto concepimento, possa ritenersi
soddisfatta ed appagata anche ove, nei fatti, l'ordine della sequenza
storica sia stato invertito, essendosi acquista la prova ematologia
prima ed indipendentemente da quella sull'adulterio della moglie; sì
che un eventuale difetto di (pregiudiziale) prova dell'adulterio possa
essere superato e surrogato attraverso - appunto - l'utilizzo della
prova ematologia nella sua concomitante valenza di implicita prova dell'"adulterio".
È proprio un tal equivoco sottile che dà corpo - infatti
- alle censure del ricorrente nel momento in cui egli si duole della
mancata utilizzazione, da parte dei giudici della corte di appello,
dell'implicito valore probatorio rivestito dagli accertamenti ematologici
da lui effettuati sui due figli, sul piano del pregiudiziale accertamento
dell'adulterio della moglie. Né un tal vizio logico dell'argomentazione
risulta di certo attenuato, solo perché il Bxxxxxxx si limita
ad auspicarne una valorizzazione in termini di meri indizi piuttosto
che di prova piena.
Ribadita pertanto l'ineccepibilità delle conclusioni tratte dalla
corte di appello in ordine alla inutilizzabilità delle risultanze
degli accertamenti ematologici ai fini dell'acquisizione della pregiudiziale
prova dell'adulterio, il ricorso va rigettato.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese, non essendosi la
Mxxxxxxxx costituita in questa fase.
PQM
La corte rigetta il ricorso.