RIMBORSI
RC AUTO: Il testo integrale della sentenza
della Cassazione Civile n. 17475/02
depositata il 09 dicembre 2002 che, confermando quella
n. 508/2000 del Giudice
di Pace di Acquaviva delle Fonti, Avv. Benedetto Rizzo,
afferma la competenza del Giudice di Pace (e non della Corte d'Appello)
in ordine ai giudizi civili per il rimborso di quota dei premi
assicurativi. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS Presidente
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere
Ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso
l’avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dall’avv.
Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv.
ti Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio
Marcello CELLINA di Milano rep. 42676 dell’11 giugno 2002;
ricorrente
contro
ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei
portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lom
rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
e
L. C.;
intimato
avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti,
depositata il 12/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002
del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto
APICE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e assorbimento
degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C.
conveniva in giudizio l’AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l’ISVAP
per sentire:
a) dichiarare illecito l’aumento del costo da lui sostenuto in
relazione alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l’AXA
Ass. ni S.p.A., e per l’effetto condannare tanto la società
assicuratrice quanto l’ISVAP a corrispondere e a stornare, in
suo favore, a titolo di risarcimento danno, una somma pari al 20% del
premio di polizza pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa
nella stessa misura;
b) ordinare alla compagnia d’assicurazioni il rinnovo del contratto
in corso con l’attore, alle condizioni di prezzo giusto e conforme
alla legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda nelle
competenze per valore dell’adito giudice di Pace.
A sostegno della domanda, l’attore deduceva:
1) che l’autorità antitrust aveva comminato una multa pari
a 700 miliardi di lire alle società partecipanti ad un accordo
di cartello risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla
legge;
2) che la AXA era una delle 39 compagnie assicuratrici sanzionate dall’antitrust;
3) che tale accordo aveva avuto come effetto immediato e consequenziale
l’aumento del costo della polizza;
4) che l’aumento risultato illecito ammontava presuntivamente
al 20% del costo totale del premio versato, tenuto conto che l’attività
in violazione della legge sulla concorrenza aveva determinato in costo
polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente gonfiato
a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’antitrust;
5) che era diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto
in corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in
ogni caso, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20%
del premio pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa
misura;
6) che l’ente di controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli
nel modo e nell’intensità dovuta, per il che doveva ritenersi
corresponsabile del danno realizzato a carico del di esso attore.
L’AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare:
1) dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito
giudicante in favore della corte d’Appello di Torino o di Bari
ex art. 33, comma 2, della L. 287/90;
2) affermarsi la nullità della citazione per indeterminatezza
dei fatti di causa;
3) disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa
dell’esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio, del
provvedimento Antitrust 28/07/2000;
4) disporsi l’integrazione del contraddittorio mercé la
chiamata in causa di tutte le società assicuratrici sanzionate
dall’antitrust;
5) nel merito, il rigetto della domanda giacché non provata,
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la ISVAP, chiedendo in via preliminare,
dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’ago ai sensi dell’art.
37 c.p.c. in favore di quella del giudice amministrativo ex art. 7 della
l. 21/07/2000 n. 205, o, in ogni caso disporsi la sospensione del processo
per consentire la proposizione dell’istanza di regolamento di
giurisdizione; in subordine, dichiararsi la nullità della citazione
ex art. 164, co. 3, c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre l’estromissione
dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione passiva
ex art. 20, 4 co., della l. 10/10/90, e, nel merito, il rigetto della
domanda perché infondata.
Il giudice di pace, all’esito dell’acquisizione di tutta
la documentazione prodotta dalle parti, si riservava la causa in decisione
sulle sole eccezioni preliminari.
All’esito, il giudice di pace:
a) disponeva l’estromissione dell’ISVAP, in quanto ritenuto
estraneo al rapporto intercorso fra l’attore e l’AXA, ed
in ogni caso di ingiustificata presenza nel giudizio, ricorrendo evidente
difetto di giurisdizione sull’operato (dedottamene omissivo) dell’ISVAP;
b) rigettava l’eccezione d’incompetenza funzionale e territoriale,
ritenendo che l’art. 33, 2 c., della l. 287/90 riguardi le azioni
di nullità, di risarcimento dei danni e i provvedimenti d’urgenza
in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal
primo al quarto della suddetta legge n. 287/90, e non riguardasse, invece,
l’azione di risarcimento danni derivante dal contratto intercorso
tra l’attore e l’AXA in Acquaviva delle Fonti;
c) riteneva, pertanto, la competenza ordinaria di esso giudice, anche
“ratione territorii”;
d) rigettava, altresì, l’eccezione di nullità della
citazione sollevata dai convenuti, ritenendo non ricorrere, nella specie,
alcuna indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda;
e) rigettava la domanda di chiamata in causa delle altre società
assicuratrici, ritenendole estranee al giudizio;
f) rigettava la domanda di sospensione del provvedimento, non ritenendo
sussistere alcun profilo di dipendenza della decisione da quella da
assumersi in sede di TAR:
g) compensava interamente le spese fra
l’attore e l’ISVAP, mentre rimetteva la prosieguo del giudizio
innanzi a sé ogni decisione in ordine alle spese quanto al rapporto
processuale tra l’attore e l’AXA.
Proponeva ricorso per regolamento di competenza l’AXA con atto
notificato al solo L., chiedendo che, nell’eventualità
che lo strumento di gravame venisse ritenuto inammissibile, per la ritenuta,
perdurante operatività della disposizione di cui all’art.
46 c.p.c., lo stesso venisse, in ogni caso, trattato quale ricorso ordinario,
trattandosi di pronuncia – quella del Giudice di Pace –
intervenuta in controversia di valore inferiore ai due milioni di lire.
Non si costituiva il L., mentre il P.G., in sede di requisitoria scritta,
chiedeva che, ritenuto il ricorso inammissibile sub specie dell’art.
42 c.p.c. siccome indirizzato avverso una pronuncia del giudice di pace,
lo stesso venisse, peraltro, ritenuto convertibile in ricorso ordinario.
All’udienza del 7 dicembre 2001, il procedimento veniva trattato
in camera di consiglio e questa Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’isvap.
avendo la axa provveduto all’incombente, la causa perveniva all’odierna
udienza, per la sua trattazione pubblica.
Costituitasi, l’ISVAP, rilevata l’inammissibilità
– in sé – del regolamento di competenza, e d’altronde
la sua terzietà ormai rispetto al presente giudizio ove il gravame
venga trattato come ricorso ordinario per Cassazione (e ciò in
forza del non impugnato capo dell’impugnata sentenza relativo
alla sua estromissione dal giudizio), formula – ad ogni buon conto
– in riferimento all’ipotesi di una ritenuta riviviscenza
della sua posizione di parte, ricorso incidentale teso a far valere
e a far dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo
siccome formulato nei suoi confronti, per assoluta indeterminatezza
e vaghezza del titolo di avvenuta evocazione in giudizio.
Ha depositato memoria illustrativa la AXA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.,
il ricorso principale proposto dall’AXA e quello incidentale subordinato
proposto dall’ISVAP.
Premesso come il ricorso principale, nella sua originaria formulazione
di regolamento di competenza, vada dichiarato inammissibile, stante,
in tema di pronunce del giudice di pace, la preclusione posta, dall’art.
46 c.p.c., nondimeno – giusta, del resto, esplicita richiesta
contenuta nel ricorso medesimo – esso si rende suscettibile di
essere trattato come ricorso ordinario per cassazione, concorrendo –
nella fattispecie – in esso, i requisiti sia di forma che di sostanza
previsti dall’art. 360 c.p.c.
Riguardato sotto un tal punto di vista, il ricorso risulta articolato
sulla base di tre motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART.
33 CPV L. 287/90, DEGLI ARTT. 5, 7 e 38 C.P.C. in relazione all’art.
360, n. 2, c.p.c.;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 316, 318 C.P.C IN
RELAZIONE AGLI ART.. 163, 164 C.P.C. PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA,
in riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 295 C.P.C,,
in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.
A sostegno del I motivo 1’AXA deduce che, essendo nella prospettazione
del L. il comportamento illecito di essa AXA da individuare immediatamente
nell’aumento illecito del premio, ma mediatamente nell’essersi
esso così determinato per l’effetto della partecipazione
all’ illecito accordo anticoncorrenziale, il risarcimento del
danno troverebbe la sua effettiva ragion d’essere nella violazione
dell’art. 2 della legge 287/90 vietante gli accordi anticoncorrenziali
e sanzionante gli effetti dei medesimi. Conseguentemente opererebbe
la previsione di cui all’art. 33 cpv. della legge suddetta individuante
il giudice competente nella Corte di Appello ( di Torino o di Bari a
seconda che si privilegi il foro del convenuto o quello de]. luogo in
cui è stata sottoscritta la polizza ), e si delineerebbe l’incompetenza
funzionale e per territorio del giudice di pace di Acquaviva delle Fonti.
A sostegno del II motivo l’AXA deduce invece la (già rappresentata
in sede di originaria comparsa di risposta) nullità dell’atto
di citazione in relazione alla incomprensibilità a suo dire —
del preteso “aumento del costo della polizza”, stimato dall’attore
“presuntivamente” pari “al 20% del costo totale del
premio versato”, sia in relazione alla indeterminatezza del riferimento
alla polizza il cui premio sarebbe stato aumentato illegittimamente,
sia per l’assoluta genericità del preteso aumento illecito,
del quale non veniva fornita la minima giustificazione sia fattuale
che quantitativa.
Rileva l’AXA come la risposta offerta dal giudice di pace sul
punto, sarebbe del tutto tautologica, tanto più alla luce del
profilo per cui due erano le polizze coinvolte temporalmente ( una,
vigente — con effetto dal 2/9/99 - al momento della pubblicazione
della decisione dell’ANTITRUST; ed un’altra, vigente —
con effetto dal 2/9/2000 — al momento della notificazione dell’atto
di citazione).
Rileva altresì l’AXA, come l’attore ( ed il Giudice,
con lui) non si farebbe carico affatto di giustificare perché
mai l’aumento illecito dovesse essere determinato presuntivamente
nel 20%, a fronte dell’eccezione di corretta applicazione della
tariffa vigente ( e bloccata, per il rinnovo del 2/9/2000, in relazione
al D.L. n. 70/2000 convertito in legge n. 137/2000 ).
A sostegno del III motivo ( non pi ripreso però poi in sede di
memoria illustrativa finale ) la parte ricorrente lamenta infine, il
mancato accoglimento della istanza rivolta a conseguire la sospensione
del giudizio nell’attesa della definizione del giudizio introdotto
innanzi al TAR ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento
dell’Autorità Antitrust, irrogativo della sanzione.
Premessa l‘inammissibilità del III motivo (con il. quale
la ricorrente lamenta la mancata sospensione del giudizio nell’attesa
della definizione di quello pendente innanzi al TAR del Lazio in ordine
alla impugnativa del provvedimento dell’Antitrust), non rendendosi
suscettibile di ricorso per regolamento di competenza (e perciò
neppure di una sua eventuale conversione in ricorso ordinario per cassazione)
il provvedimento del giudice di merito che neghi la sospensione del
giudizio ex art. 295 c.p.c., va sottolineato come, anche ove riguardato
sotto il punto di vista dei primi due motivi, il ricorso proposto dalla
AXA non possa trovare alcun accoglimento.
Ed infatti, quanto al primo dei due motivi, va premesso innanzitutto
come, al di là dei termini ancora fluidi che caratterizzano l’
( ancora recente ed acerbo ) dibattito relativo alla portata effettiva
( anche ne gli aspetti relativi ai limiti soggettivi di legittimazione
al loro esercizio ) delle azioni contemplate dal secondo comma dell’art.
33 della legge n. 287190 ( caratterizzate dalla conseguente cognizione
esclusiva -in un unico grado di merito - della Corte d’Appello
territorialmente competente in ragione dei criteri di cui agli artt.
19 e ss. c.p.c. ), con particolare riguardo all’azione risarcitoria,
esso dibattito parallelamente alle conclusioni emerse, del resto, sia
nella pionieristica esperienza statunitense che, già nel. 1890,
conosceva lo “SHERMAN ACT”, sia nell’ordinamento “comunitario”,
sia nelle singole esperienze ordinamentali nazionali proprie di quel
più generale contesto storico del mondo occidentale che ha conosciuto
le forme più avanzate di espressione dell’economia di mercato
— consente intanto di fissare delle prime conclusioni di massima
proprio in relazione al profilo della capacità e legittimazione
del consumatore finale ad avvalersi dello strumento risarcitorio nei
riguardi dell’avvenuta violazione dei divieti posti, nelle singole
legislazioni speciali nazionali, a tutela della concorrenza e del mercato;
conclusioni che si rivelano di segno sostanzialmente negativo.
Rispetto a tali conclusioni si impone intanto una premessa: non vengono
— ovviamente — in alcun modo in discorso opzioni angustamente
e miopamente inquadrative dei fenomeni del mercato e della concorrenza,
che finiscano in qualche modo per ignorare come, ovviamente, il consumatore
finale rappresenti egli stesso un termine imprescindibile di riferimento
del più generale fenomeno del mercato, il quale ultimo acquisisce
esso stesso finale senso proprio in funzione dello sbocco dei beni e
dei servizi prodotti, presso i consumatori finali.
Gli interrogativi sono, invece e piuttosto, di carattere più
generale e si conducono a penetrare -al di là degli auspici ricorrentemente
formulati, in molteplici sedi in ordine ad un certo tipo di conclusioni
-i contenuti più propri dei singoli ordinamenti nazionali e degli
strumenti normativi concretamente elaborati a tutela della “concorrenza”
e del mercato”, per indagarne gli istituti al fine di ricostruirne
le reali articolazioni ed i conseguenti riflessi operativi.
Su questo piano, ciò che parrebbe senz’altro cogliersi
nello stesso impianto della legge n. 287/90, fin dalla illuminante premessa
‘inquadrativa” contenuta nell’ art. 1 (“Le disposizioni
delta presente legge. in attuazione dell’art 41 delta a tutela
e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applico alle intese,
agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che
non ricadono…) è una caratterizzazione della stessa che,
assumendo pur sempre nella stessa delineazione concreta degli strumenti
operativi (vedi, ad esempio tanto per venire al tema dei cd. “cartelli”,
evocato nella presente controversia — la stessa scelta normativa,
consacrata nell’ultimo comma dell’art. 2 e nel secondo comma
dell’art. 33 di privilegiare una tecnica di incidenza “repressiva”
affidata, quanto al piano più propriamente “civilistico”,
allo strumento della “nullità” delle “intese”
) la prospettiva privilegiata dell’”impresa” quale
termine comunque principale del dinamismo del “mercato”,
tende ad assicurare le condizioni per il più pieno e libero esprimersi
della “concorrenza”, considerata in un modello che faccia
conto, comunque, dei principi del “liberiamo” -come il fattore
imprescindibile per l’esprimersi delle potenzialità e delle
capacità del “mercato”.
E’ in questa luce che si iscrivono - altresì - gli stessi
divieti di cui all’art. 2, i quali assumono essi stessi la prospettiva
privilegiata del modello dell’“impresa”, e della concorrenza
quali fattori - appunto - da preservare rispetto a tutta una serie di
eventi perturbativi quali le possibili intese ed i possibili accordi
fra singole imprese, aventi la capacità di alterare il gioco
delle condizioni per il formarsi della domanda e dell’offerta,
e per il permanere o per l’ingresso delle singole imprese nel
mercato: divieti rispetto ai quali poi la stessa legge n.. 287/90 delinea,
in sede di art. 33, gli strumenti sanzionatori, i quali non possono
conseguentemente non corrispondere essi stessi, strutturalmente, a tale
prospettiva ispiratrice; il che si rende più che mai palese -
ad esempio - in relazione alla, espressamente evocata - nel secondo
comma dell’art. 33 - conseguente azione volta a conseguire sul
piano civilistico una dichiarazione giudiziale di nullità delle
“intese” in questione; dichiarazione rispetto alla quale
- non a caso - si renderebbe difficilmente configurabile, ad esempio,
già sul piano fattuale, per l’intrinseca impossibilità
di conseguirne un qualsiasi diretto riflesso (data la strutturazione
di per sé stessa naturalmente meramente “obbligatoria”
delle “intese”), una qualsivoglia soglia di interesse in
testa a soggetti che non siano essi stessi partecipi di quello stesso
livello operativo, e rivestano invece la mera veste di consumatori finali,
non potendo in alcun modo reagire su di essi l’esistenza in sé
delle “intese”, le quali - come strumento tecnico operativo
- risultano concepite, in quanto tali, solo in funzione di chi appunto(
le imprese ) le possa concludere, e le abbia nel concreto concluse,
ed apparendo, invece, al riguardo, il possibile ruolo del consumatore
finale, chiamato piuttosto ad esaurirsi nella sollecitazione dell’esercizio
dei loro poteri da parte degli organi individuati dalla stessa legge
n. 287/90 in quella che si rivela la sua componente più propriamente
“pubblicistica”.
Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali
e le finalità ispiratrici della disciplina di cui alla legge
n. 287/90, non si vede come mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante
il solo strumento risarcitorio previsto in stretta connessione con le
azioni di nullità e di “inibitoria” - dal medesimo
secondo comma dell’art. 33; strumento il quale non può
di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una tipologia
di danni strettamente connessa alle tematiche dell’impresa e della
sua presenza nel mercato.
Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più
generale continuità con le caratteristiche strutturali della
disciplina codicistica della concorrenza ( art. 2595 e sa. c.c. ) così
come riletta, nel tempo, alla luce della Costituzione; disciplina la
quale non contempla la legittimazione attiva dei singoli consumatori
finali.
Né ciò equivale a postulare - di fatto - l’irrisarcibilità
assoluta dì ogni e qualsiasi delle eventuali ricadute estreme
di quelle intese vietate dal legislatore in sede di 1. n. 287/90, sul
“consumatore finale” ( ricadute realizzantisi nel momento
in cui quest’ultimo realizza la forma tipica di accesso al mercato
che gli è propria entrando in contatto con la singola impresa
“professionista), ma solo che:
a) da un lato - tale risarcibilità non si configurerà
per il solo fatto - in sé - che, a monte della singola operazione
conclusa dal consumatore finale si ponga, dal lato dell’impresa,
l’intesa vietata, rendendosi invece necessario che, nel concreto,
il rapporto instauratosi fra il consumatore finale e l’impresa
si connoti, in tutto o in parte, nello specifico, per i caratteri della
( naturalmente, specificamente da comprovare) antigiuridicità,
per l’avvenuta violazione di uno specifico diritto soggettivo
vantato da quest’ultimo; diritto soggettivo il quale, a sua volta
e naturalmente, per tutte le considerazioni sopra svolte, non potrà
però di certo farsi discendere dal solo fatto in sé della
pregressamente intervenuta “intesa vietata”;
b) da un altro lato, l’azione risarcitoria eventualmente spettante,
rivestirà, per ciò stesso, i caratteri ordinari di un’ordinaria
azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza,
e non quelli dell’azione ex art. 33, secondo comma della L. n.
287/90, rimessa, in quanto tale, alla cognizione esclusiva della Corte
di Appello in unico grado di merito.
Ciò premesso in linea generale ed astratta, va sottolineato come,
nel concreto della specifica fattispecie portata all’esame di
questa Corte ( e di ciò costituisce riscontro diretto - del resto
- la stessa concreta articolazione della domanda formulata dal L., come
derivabile dallo stesso contenuto sostanziale dell’atto introduttivo
( che questa Corte è chiamata a conoscere direttamente siccome
- per i profili della dettata violazione delle norme processuali sulla
competenza -può prendere visione diretta degli atti), vada escluso
che l’attore stesso abbia inteso, di fatto, davvero attivare il
tipo di domanda risarcitoria delineata - appunto - nel secondo comma
dell’art. 33 della legge n. 287/90, rendendosi essenziali - come
già - visto - ai fini della configurabilità delle azioni
in oggetto: a) una domanda la quale transitando per la valutazione della
nullità della singola “intesa vietata” dall’art.
2 della stessa legge, o dell’avvenuto abuso di posizione dominante
previsto dall’art. 3, tenda a conseguire correlatamene il risarcimento
dei danni direttamente derivatine secondo quelli che sono i correnti
criteri di individuazione del nesso di causalità; b) la deduzione
di un profilo di diretta ed imme diata incidenza causale della intesa
ritenuta vietata o dell’abuso, nella produzione del danno lamentato,
il quale si deve rendere effetto immediato e diretto della intesa medesima,
e non di fenomeni che, pur attenendo alla vita del mercato, si pongano
solo a valle, in quanto mediati dal concreto comportamento tenuto dalle
singole imprese nella gestione di singoli e specifici rapporti intessuti
direttamente con i singoli consumatori; rapporti già presidiati
in quanto tali dalla loro logica giuridica interna.
Si dà il caso, infatti, che, nella fattispecie, al di là
del tenore testuale di taluni riferimenti contenuti anche nella prima
sezione della verbalizzazione di udienza dell’attore del 21 novembre
2000, la deduzione stessa del supposto “accordo di cartello”
si riveli, nella sua sostanza, vaga e generica nei contenuti, così
conte sostanzialmente vaga si riveli la esplicitazione dei termini di
diretto riverbero dell’accordo in questione, nella determinazione
del concreto livello tariffario conosciuto, nella sua vicenda, dal L.;
tanto da collocare, nei fatti, l’accordo in questione sul mero
sfondo dell’accaduto, e da concentrare piuttosto il nucleo problematico
dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità,
o meno - nell’ambito del rapporto contrattuale relativo ad una
po lizza che (fra l’altro) la stessa AXA precisa essere stata
oggetto di “rinnovo” e non di stipula ex novo (e perciò
già di per sé presidiata dalle specifiche pattuizioni
regolanti le condizioni di rinnovo alla scadenza) - dell’ aumento
del premio di polizza praticatogli.
La collocazione dell’aumento di premio, nell’ambito di uno
specifico rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di
nero rinnovo fra le parti, toglie, fra l’altro, ulteriore incidenza
alla tesi (sviluppata peraltro dalla ricorrente solo in sede di memoria,
e Comunque di per sé non decisiva), relativa alla configurabilità
- nello specifico - della avvenuta e dedotta violazione, non già
di un’obbligazione contrattuale, ma di una sorta dì più
generale ( ma non ulteriormente esplicato, ed in ogni. caso di portata
ben più generale rispetto a quella che si pretendesse di collegare
puramente e semplicemente alla posizione del consumatore finale rispetto
ai divieti di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 287/90) diritto assoluto
alla libera determinazione dei contenuti del contratto.
Ed infatti risultano da tempo superate ( sia in dottrina che in giurisprudenza)
quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi ed inconciliabili
fra loro, l’esistenza di uno specifico rapporto obbligato rio
ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme di responsabilità
c.d. extracontrattuale”.
Né va trascurato - sempre in tema di interpretazione della domanda
formulata in concreto dal L. - come lo stesso attore, se da un lato
ha evocato in giudizio I’ISVAP (manifestamente estranea ad ogni
- per le sue stesse competenze istituzionali - possibile ingerenza in
dedotti accordi di cartello), non abbia poi evocato in giudizio le altre
società assicuratrici partecipi del dedotto accordo di cartello
e formuli - anzi - specifica domanda finale volta a conseguire ( nei
confronti - ovviamente - della sola AXA) il “rinnovo del contratto
in corso”, alle condizioni di prezzo giusto.
Nessuna delle indicate violazioni degli artt. 33 L.287/90, 5 e 38 c.p.c.
si rende pertanto configurabile nella fattispecie.
Del pari inaccoglibile si rivela il motivo del ricorso, posto che esso,
al di là della sua formulazione apparente, genericamente tesa
a denunciare un vizio di violazione di legge, si rivela in realtà
teso, del tutto inamissibilmente, a provocare, in questa sede di legittimità,
null’altro che un sindacato di puro merito circa la valutazione
compiuta dal giudice di pace allorché ha ritenuto esauriti, nel
la fattispecie, gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza
della domanda; valutazione rimessa al giudice di merito e che si rende
del tutto insindacabile in sede di legittimità, ove motivata
con percorso logico giuridico immune da vizi logico giuridici. Va, al
riguardo, ancora una volta ribadito - tanto più in relazione
al giudizio chiamato a svolgersi davanti al giudice di pace, il quale
si caratterizza per la riduzione al minimo dei termini di formalizzazione
dell’atto introduttivo - come aspetto del tutto distinto rispetto
al profilo della compiutezza della domanda si riveli quello della davvero
compiuta articolazione di tutti i profili che, in via di mera ipotesi
possano condurre, nel concreto, al suo effettivo accoglimento.
Quanto poi al profilo per cui il giudice di pace, nell’ambito
della sua pronuncia avrebbe omesso di giustificare perché mai
la misura dell’aumento illecito debba intendersi determinabile
presuntivamente nel 20%, va da sé che nessuna pronuncia decisiva
del merito della controversia il giudice di pace avendo adottato, la
doglianza sì riveli del tutto inammissibile siccome del tutto
esulante dai termini concreti della pronuncia impugnata la quale ha
assunto a suo oggetto il mero vaglio delle eccezioni preliminari, lasciando
- natural mente - del tutto impregiudicato l’esito finale della
controversia vista nel suo merito.
Il rigetto del ricorso principale rende del tutto assorbito il motivo
di ricorso incidentale formulato solo in via gradata e subordinata dall’ISVAP;
ISVAP — del resto - la cui presenza nella presente fase del giudizio
è stata provocata (attraverso l’ordine di integrazione
del contraddittorio) in ragione di profili di litisconsorzio meramente
processuale inerenti al solo profilo della dedotta violazione delle
norme sulla Competenza, non essendo invece stata fatta oggetto di impugnazione
in sè il capo della sentenza relativa all’estromissione
dell’ISVAP dal giudizio.
Ricorrono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese
processuali relative a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale. Compensa le spese dì questa fase
del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile
della Suprema Corte di Cassazione Il 27 giugno 2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Depositata il 9 dicembre 2002