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Art.
3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare
la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei
suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che coinvolgono
l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni
alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della
persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio
della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la
gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità,
Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre ed esposizioni”.
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Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia (Circolare 14 novembre 2002 n. 7 sul Testo Unico sulle spese di giustizia) La Direzione Generale della Giustizia civile, come già segnalato nella precedente circolare di questo Dipartimento (la n. 6 dell'8 ottobre 2002) ha provveduto all'emanazione dei decreti dirigenziali di cui all'articolo 186 testo unico con i quali sono stati nominati i funzionari delegati. Quindi, a fronte degli appositi ordini di accreditamento che questo Ministero sta predisponendo, i funzionari delegati dovranno provvedere alla regolazione ed al rimborso delle spese di giustizia anticipate da poste italiane s.p.a. e dai concessionari per la riscossione (articolo 183 testo unico), nonché al versamento delle ritenute fiscali e delle imposte, ai sensi dell'articolo 184 testo unico. Il parametro prescelto
ai fini della nomina, ad eccezione - ovviamente - degli uffici della
Suprema Corte di cassazione, della Procura generale presso la stessa,
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale
antimafia, è quello distrettuale. - nel dirigente della
cancelleria della Corte di cassazione Si segnala che i decreti
in questione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale di questo
Ministero del 30 novembre p.v. Ad ogni buon conto, si allega alla
presente circolare l'elenco contenente i nominativi dei funzionari
individuati. Tutti gli indicati
versamenti, riferiti al periodo 1° luglio - 30 novembre 2002,
devono essere effettuati senza oneri aggiuntivi per il ritardo. Per
il periodo successivo i medesimi devono essere effettuati alle rispettive
scadenze. Le ricevute dei versamenti, ad eccezione di quelle Irap,
dovranno essere trasmesse agli uffici giudiziari per conto dei quali
si è effettuato il versamento. Nell'ipotesi in cui
la prestazione si esaurisca in una singola operazione (es. nell'ipotesi
di incarichi una tantum), gli uffici potranno procedere al prelievo
dell'Irpef, nonché delle addizionali regionali, comunali e
provinciali dovute, in un'unica soluzione all'atto delle operazioni
di conguaglio, da effettuarsi alla cessazione del rapporto. Per ciò che concerne, invece, l'individuazione delle categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, con nota del 7 marzo 2001, protocollo 2001/36443, ha precisato che, nell'ambito della riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, si è inteso razionalizzare una serie di fattispecie i cui redditi erano di incerta qualificazione; pertanto i redditi corrisposti nell'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 47 Tuir) sono stati considerati "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" anche se la loro natura li farebbe rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. A titolo esemplificativo si indicano tra i soggetti che percepiscono redditi da assimilare a quelli di lavoro dipendente: i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, gli esperti per il tribunale di sorveglianza, gli esperti per il tribunale dei minorenni, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari, i giudici popolari, i consulenti, periti, custodi, interpreti e traduttori nominati dal pubblico ministero o dal giudice nei procedimenti penali. Su tali redditi, pertanto,
deve essere operata la ritenuta Irpef per scaglioni di reddito in
base alle somme liquidate senza l'applicazione dell' Iva. La dichiarazione Irap
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/97 dovrà,
invece, essere presentata direttamente dal funzionario delegato per
tutti gli uffici del distretto. Inoltre, si richiama
l'attenzione sul fatto che una volta emesso il decreto o l'ordine
di pagamento, il modello di pagamento, debitamente compilato, deve
essere trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero
al competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché
al beneficiario per il quale, in caso di pagamento in contanti, assume
valore di avviso di pagamento (articolo 177, comma 3, testo unico). Come noto, l'articolo
182, comma 4 testo unico prevede che il prospetto riepilogativo dei
pagamenti effettuati dal concessionario o da Poste Italiane s.p.a.
sia trasmesso, entro il 10 di ciascun mese, all'ufficio del funzionario
delegato unitamente ai modelli di pagamento. Tale ufficio, infatti,
al fine di agevolare i compiti dei funzionari delegati, dovrà
procedere ad un primo riscontro contabile verificando la corrispondenza
tra il prospetto riepilogativo ed i modelli di pagamento allegati. Si richiama l'attenzione
sulla circostanza che i rimborsi riguardano soltanto i pagamenti effettuati
sul capitolo 1360 (spese di giustizia). Da ultimo, si ritiene
opportune fornire chiarimenti su talune particolari problematiche
evidenziate dagli uffici giudiziari e concernenti l'applicazione delle
nuove disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Conseguentemente - in attesa che i concessionari per la riscossione avviino il pagamento delle spese di giustizia tramite accredito in conto corrente bancario - al fine di venire incontro alle esigenze dei beneficiari che risiedono in un luogo diverso da quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di liquidazione delle somme, e sempre che i medesimi non abbiano un conto corrente postale, si ritiene che, con il loro consenso, sia possibile emettere il decreto ovvero l'ordine di pagamento a favore del titolare dell'ufficio postale per conversione in vaglia postale, dedotte le spese. Ciò se l'entità dell'importo da corrispondere lo consenta. In questo caso l'ufficio
di emissione dovrà annotare nel modello di pagamento l'indicazione
"da convertirsi in vaglia postale dedotte le spese".
- Taluni uffici hanno
chiesto di conoscere se debba essere pagata l'imposta di bollo per
il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere
all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime
dei diritti di cancelleria. Relativamente al rilascio
di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che
il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia
per la costituzione in appello che per il ricorso per cassazione (cfr.
articoli 347, comma 2, e 369 comma 2, 2 Cpc). Trattasi, in sostanza,
di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono
autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato. |
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