Chiarimenti
in materia di pignorabilità delle pensioni
( Circolare INPS 26.02.2003 n° 43 )
Con la circolare n. 43 del 26 febbraio 2003 l'INPS interviene nella questione
relativa alla pignorabilità delle pensioni, recentemente sollevata
dalle sentenze n. 468 del 22 novembre
2002 e n. 506 del 4 dicembre
2002 della Corte Costituzionale.
Con la prima sentenza la
Consulta ha previsto che le pensioni, le indennità che ne tengano
luogo ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto,
valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province
e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.
Con la pronuncia successiva
la Corte ha poi allargato il principio anche ai crediti non qualificati,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell’art. 128
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità
per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità
erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola
parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità
nei limiti del quinto della residua parte.
INPS
CIRCOLARE N. 43
del 26.02.2003
OGGETTO:
Sentenze n. 468 del 20-22 novembre 2002 e n. 506 del 20 novembre-4 dicembre
2002 della Corte Costituzionale. Parziale illegittimità dell’articolo
128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
SOMMARIO:
Le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere
pignorate o sequestrate fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare
per causa di tributi dovuti dai titolari di dette prestazioni. Le pensioni
dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate
nella misura di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario
per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato che dovrà
essere stabilito dal legislatore.
1 - PREMESSA
L’articolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel sancire l'incedibilità,
l'insequestrabilità e l'impignorabilità delle pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria, prevede, in deroga al principio anzidetto, che
le prestazioni in questione "possono essere cedute, sequestrate e
pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri
o di ricovero per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo
di queste" (v.allegato 1).
Un’ulteriore deroga al principio dell’intangibilità
delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria è
prevista dall’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a
norma del quale le pensioni in parola possono essere cedute, sequestrate
e pignorate, nei limiti di un quinto del loro ammontare – facendo
comunque salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo –
per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni percepite
a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso ovvero
da omissioni contributive. (v.allegato 1 e circolare n. 53391 Prs/4 dell’8
gennaio 1970).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
delle richiamate disposizioni con la sentenza n. 1041 del 1988 nella parte
in cui escludevano la pignorabilità per crediti alimentari.
Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità,
le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere
pignorate, fino a concorrenza di un terzo del loro ammontare e senza salvezza
dell’importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di
alimenti dovuti dal titolare di dette prestazioni (circolare n.77, punto
1, del 27 aprile 1989).
Le richiamate disposizioni sono state nuovamente sottoposte all’esame
della Corte Costituzionale nella parte in cui escludono la pignorabilità
per tributi dovuti allo Stato e nella parte in cui escludono la pignorabilità
per ogni credito dei predetti trattamenti pensionistici.
In ordine a tali questioni la Corte si è pronunciata con le sentenze
di seguito illustrate.
2 - SENTENZA N.
468 DEL 20-22 NOVEMBRE 2002. PIGNORABILITA’ PER TRIBUTI DOVUTI ALLO
STATO, ALLE PROVINCE ED AI COMUNI
Con la sentenza n.468 del 20-22 novembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, 1^ Serie speciale, n.47 del 27 novembre 2002, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui non
consente, entro i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma primo, numero
3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 “la pignorabilità per
crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed
assegni corrisposti dall'INPS” (Allegato 2).
Con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha tra l’altro,
rilevato che, come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna,
con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni
I.N.P.S. godano di un trattamento di favore rispetto ai dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni “in punto di pignorabilità o sequestrabilità
dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità,
nei confronti dell'I.N.P.S”.
In considerazione di ciò e di altri motivi esposti in sentenza
è stata dichiarata “l'incostituzionalità dell'articolo
128 del r.d. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude
la pignorabilità di pensioni, indennità che ne tengano luogo
ed assegni fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute,
per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico,
fin dalla loro origine, al pensionato”.
Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità,
le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere
pignorate o sequestrate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare,
determinato al netto di ritenute, e senza salvezza dell’importo
corrispondente al trattamento minimo, per causa di tributi dovuti dai
titolari delle predette prestazioni.
3 - SENTENZA N.
506 DEL 20 NOVEMBRE 4 DICEMBRE 2002. ILLEGITTIMITA’ DELL’IMPIGNORABILITA’
ASSOLUTA.
Con la sentenza n.506 del 20 novembre-4 dicembre 2002, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale, n.49 dell’11 dicembre 2002,
la Corte Costituzionale ha, tra l’altro, dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827 nella parte in cui esclude la pignorabilità “per
ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità
erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola
parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità
nei limiti del quinto della residua parte”.
Con la medesima sentenza la predetta Corte ha, invece, dichiarato “manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
69 della legge 30 aprile 1969, n.153”.
Inoltre in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella
parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero
ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri
assegni di quiescenza anziché prevedere l'impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola
parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria
per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (allegato
3).
La Corte ha osservato, tenendo conto delle sentenze intervenute nel tempo,
che “In sostanza, la retribuzione e' stata integralmente restituita
al novero dei beni sui quali - nei limiti previsti dalla legge –
il creditore, qualunque sia la natura del suo credito, può soddisfarsi,
mentre la pensione (ed i suoi equivalenti) costituisce un "bene"
aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni
creditori, selezionati (dall'art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del
1950) in ragione della causa del credito: in concreto, soltanto da chi
vanti un credito alimentare o tributario, nonché per gli ex dipendenti
pubblici un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego
ovvero per i titolari di pensioni INPS un credito dell'Istituto derivante
da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive (così
l'art. 69 della legge n. 153 del 1969, che ha sostituito - a seguito della
sentenza n. 22 del 1969 - l'art. 128, secondo comma, del regio decreto-legge
n. 1827 del 1935)”.
La predetta Corte ha successivamente osservato che “Il presidio
costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di "
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita " non è tale da
comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità,
in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità
assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato
quei " mezzi adeguati alle esigenze di vita " che la Costituzione
impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà
sociale”.
“Ben può il legislatore nella sua discrezionalità
selezionare” ha evidenziato la Corte, “attraverso un razionale
bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della
loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione anche nella parte
in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale è
(pro quota dell'intero) pignorabile.
La qualità del credito, in altre parole, giustifica - quando è
espressione di altri valori costituzionali - il discrezionale bilanciamento
con il valore espresso dall'art. 38, secondo comma, Cost., ma tale valore,
quando l'ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze
di vita del pensionato, certamente non può rendere impignorabile
la parte eccedente, di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza
sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente
deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod.
proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità
patrimoniale (art. 2740 cod. civ.)”
La Corte ha, da ultimo, rilevato che rientra nel potere “discrezionale
del legislatore, individuare in concreto l’ammontare della (parte
di) pensione idoneo ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di
vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al
regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni, si ripete,
tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione
di altri valori costituzionali: ad es., articoli 29,30, 53 Costituzione)”.
Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità,
le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere
pignorate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, per ogni
credito, fatta salva la quota parte, che dovrà essere stabilita
dal legislatore, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati
alle esigenze di vita.
Nulla è innovato per quanto riguarda i crediti qualificati dal
legislatore.
Pertanto le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
possono essere sequestrate o pignorate soltanto “nell'interesse
di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero” per il pagamento
delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste, ovvero nei limiti
di un quinto del loro ammontare – facendo comunque salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo – per debiti verso l’Istituto
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza
gestite dall’Istituto stesso ovvero da omissioni contributive (articolo
128 del R.D.L n.1827 del 1935 ed articolo 69 della legge n. 153 del 1969).
Del pari le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono
essere pignorate, fino a concorrenza di un terzo o di un quinto del loro
ammontare e senza salvezza dell’importo corrispondente al trattamento
minimo, rispettivamente, per causa di alimenti o di tributi dovuti dal
titolare di dette prestazioni (punti 1 e 2 della presente circolare).
Si ricorda da ultimo che il coniuge divorziato del pensionato, avvalendosi
della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può
intimare all'Istituto, dopo aver infruttuosamente diffidato il pensionato,
il pagamento dell'assegno di mantenimento detraendolo dalla pensione di
quest'ultimo: e l'Istituto è tenuto ad uniformarsi provvedendo
al pagamento di detto assegno facendo comunque salvo l'importo corrispondente
alla metà della rata di pensione. (Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nuovo
testo dell'art. 8 della legge 1°dicembre 1970, n. 898, circolare n.132,
punto 5, del 27 giugno 2001).
Allegato 1
REGIO DECRETO-LEGGE
4 OTTOBRE 1935, N. 1827
Articolo 128
“Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza
del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né
pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute,
sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici
ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non
oltre l'importo di queste”.
LEGGE 30 APRILE
1969, N. 153
Articolo 69
“Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché gli assegni di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti
di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a
carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero
da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per
interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente
al trattamento minimo”.
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