REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 22 settembre 2003
dal Giudice di pace di Mestre, del 28 agosto 2003 dal Giudice di
pace di Anzio, del 12 settembre 2003 dal Giudice di pace di Vietri
di Potenza, del 2 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Bari, del
30 agosto 2003 dal Giudice di pace di Montepulciano, del 20 ottobre
2003 dal Giudice di pace di Bari, del 17 ottobre 2003 dal Giudice
di pace di Recco, del 9 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Reggio
Calabria, del 21 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pratola Peligna,
del 17 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pisa, del 16 ottobre
2003 dal Giudice di pace di Mestre e del 6 ottobre 2003 dal Giudice
di pace di Asiago, rispettivamente iscritte ai nn. 996, 997, 999,
1044, 1047, 1081, 1083, 1087, 1092, 1094, 1095 e 1110 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 47, 49, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.¾ I Giudici di pace di Mestre (r.o. n. 996 e n. 1095 del
2003), Anzio (r.o. n. 997 del 2003), Vietri di Potenza (r.o. n.
999 del 2003), Bari (r.o. n. 1044 e n. 1081 del 2003), Montepulciano
(r.o. n. 1047 del 2003), Recco (r.o. n. 1083 del 2003), Reggio Calabria
(r.o. n. 1087 del 2003), Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2003),
Pisa (r.o. n. 1094 del 2003) ed Asiago (r.o. n. 1110 del 2003) hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4,
comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214.
Premettono i rimettenti che la norma impugnata - relativa al giudizio
direttamente instaurabile avverso il verbale di contestazione d'infrazione
alle norme sulla circolazione stradale - fa carico a chi agisce,
«all'atto del deposito del ricorso», di «versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inflitta dall'organo accertatore».
1.1.¾ I Giudici di pace di Mestre e di Anzio, in quelle che
risultano in ordine cronologico le prime due ordinanze relative
alla questione in esame (r.o. n. 996 e n. 997 del 2003), deducono
la violazione unicamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Il primo dei rimettenti (r.o. n. 996 del 2003) - non senza aver
sottolineato, nel ripercorrere in via di estrema sintesi le vicende
del giudizio a quo, che il ricorrente «ha provveduto, come
disposto dalla nuova normativa, al deposito giudiziario della somma»
dovuta ex lege - pone preliminarmente in luce come l'obbligo suddetto
si risolva in uno «strumento per ridurre drasticamente il
numero dei procedimenti» giurisdizionali in materia, ciò
che darebbe luogo ad una «grave disparità di trattamento
tra i cittadini», precludendo ai non abbienti di «poter
validamente proporre le proprie ragioni in sede giudiziaria».
Si realizzerebbe, così, una violazione non soltanto dell'art.
3 della Costituzione (essendo la parità dei cittadini davanti
alla legge «enormemente turbata dall'onere imposto al ricorrente
non benestante»), ma pure dell'art. 24, «considerato
che, in queste condizioni, i cittadini meno facoltosi» si
vedrebbero «indirettamente privare della possibilità
di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave nocumento
al principio che la difesa è diritto inviolabile».
Parimenti, il Giudice di pace di Anzio (r.o. n. 997 del 2003) -
nel dedurre la violazione degli stessi articoli della Costituzione
- assume che la norma impugnata «rappresenta un indubbio ed
ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei
diritti del ricorrente» (essendo questi, di fatto, indotto
«a desistere dall'impugnazione»), concretando inoltre
«una manifesta disparità di trattamento» tra
gli utenti della strada, con il favorire «ingiustificatamente
coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica».
1.2.¾ Più articolata si rivela la prospettazione del
Giudice di pace di Vietri di Potenza (r.o. n. 999 del 2003), il
quale ipotizza il contrasto - oltre che con gli articoli 3 e 24
- anche con l'art. 2 della Costituzione.
Tale rimettente eccepisce - in primis - l'esistenza di una (doppia)
«violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione».
La «novella» al codice della strada avrebbe, a suo dire,
«creato di fatto e riservato sul piano processuale (.) una
diversa posizione al ricorrente e alla Pubblica Amministrazione»
(evidente in particolar modo in sede conclusiva del giudizio, e
ciò in quanto l'Amministrazione, in caso di esito processuale
a sé favorevole, «ha immediatamente a disposizione
la somma che le è dovuta oltre sicuramente ad una parte delle
spese di causa», considerato che la sanzione inflitta è
di regola «comminata nel minimo edittale»), differenziando,
altresì, «il cittadino abbiente da quello meno abbiente»
(giacché soltanto ai primi sarebbe permesso di poter esercitare
la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice ordinario).
Tale situazione di disparità - che il rimettente giudica
«ancor più pregnante» ove «si consideri
che lo stesso legislatore, al fine di eliminare gli ostacoli di
carattere economico tra i cittadini, ha previsto con l'art. 26 della
legge 689/1981 il pagamento rateale della sanzione (.) "su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate"» - non sarebbe mitigata dal fatto che i soggetti
non abbienti possono, pur sempre, «presentare il ricorso amministrativo
(che non prevede il versamento della cauzione)». Se così
fosse, infatti, dovrebbe concludersi che «il ricorso al giudice
sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente
agiati» (con violazione dello stesso art. 2 della Costituzione,
atteso che tra i diritti inviolabili dell'uomo rientra pure «il
diritto all'eguaglianza, come valore assoluto della persona umana
e diritto fondamentale dell'individuo»).
L'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 creerebbe, dunque, in
base alle condizioni economiche del ricorrente e quanto all'accesso
alla tutela giurisdizionale, un "trattamento differenziato",
il quale però - sottolinea il rimettente - «può
trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza
di ragionevoli motivi», non ravvisabili «nello scopo
di evitare che il cittadino meno abbiente possa ricorrere in sede
giurisdizionale contro i verbali d'infrazione al codice della strada».
1.3. ¾ Il Giudice di pace di Bari, proponendo argomentazioni
pressoché identiche a quelle sopra indicate, ha dedotto -
con la prima delle due ordinanze da esso pronunciate (r.o. n. 1044
del 2003) - l'esistenza di una violazione degli articoli 3, 24 e
113 della Costituzione.
Dubita il rimettente della legittimità costituzionale della
norma impugnata, in primo luogo, «per difetto di ragionevolezza
e disparità di trattamento», situazione quest'ultima
che vedrebbe contrapposti «il cittadino che per le sue condizioni
economiche è in condizione di depositare la cauzione richiesta»
e colui che, «privo di mezzi o con scarse possibilità
economiche», si vede «preclusa» la possibilità
di adire le vie giurisdizionali.
Deduce, inoltre, il suddetto giudice a quo la «violazione
dell'art. 24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti senza limitazioni»,
avanzando il «sospetto» che il legislatore abbia voluto,
in subiecta materia, «reintrodurre la ripudiata regola del
"solve et repete"».
Eccepisce, infine, il contrasto con l'art. 113 della Costituzione,
in quanto la norma in esame «condiziona notevolmente e senza
alcuna plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei
diritti contro gli atti della pubblica amministrazione».
I medesimi parametri sono invocati anche dal Giudice di pace di
Mestre, nella seconda delle due ordinanze (r.o. n. 1095 del 2003)
emesse da quell'ufficio giudiziario.
Il rimettente assume che tale norma darebbe vita ad «un'evidente
differenza di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro
che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all'adempimento
imposto e coloro che non hanno mezzi sufficienti per effettuare
il pagamento», nonché - tenuto conto che la proposizione
del ricorso amministrativo non è subordinata alla medesima
condizione - ad una «ingiustificata differenza tra i due mezzi
di opposizione, rendendo (.) evidente che il ricorso avanti il giudice
di pace diventerebbe uno strumento di tutela fruibile solo dai soggetti
più facoltosi» (con violazione anche del «secondo
comma dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce che è
compito della Repubblica rimuovere, non già creare, ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini»).
Deduce, inoltre, la violazione del «diritto di difesa sancito
dagli articoli 24 e 113 della Costituzione», non essendo la
cauzione contemplata dalla norma suddetta «in alcun modo razionalmente
collegata alla pretesa dedotta in giudizio», né mirando
«allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento
conforme alla sua funzione». Essa, per contro, appare piuttosto
«introdotta al fine di restringere il campo dei possibili
ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi».
1.4.¾ Ipotizza, invece, la violazione anche dell'art. 25,
primo comma, della Costituzione (oltre che degli articoli 3 e 24,
primo comma,) il Giudice di pace di Montepulciano (r.o. n. 1047
del 2003).
Questi ritiene, difatti, che l'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del
1992 si ponga in contrasto «con i principi di eguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libero accesso alla
tutela giurisdizionale dei propri diritti davanti al giudice naturale
precostituito per legge».
Sottolinea che tale norma, «nel prevedere l'obbligatorietà
di una cauzione addirittura per poter accedere alla tutela giurisdizionale»,
darebbe vita ad una «inedita (.) doppia discrasia»,
ed esattamente - da un lato - «tra azioni esperibili in via
giurisdizionale e azioni esperibili in via amministrativa»,
nonché - dall'altro - «all'interno della stessa categoria
delle azioni di carattere giurisdizionale».
Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, il rimettente
pone in luce come per nessuna azione di carattere giurisdizionale
l'ordinamento preveda l'obbligo di prestare preventivamente cauzione,
atteso che, pur essendo tale istituto «ben conosciuto dalle
norme processuali», esse lo contemplano non come «sbarramento
iniziale» per l'accesso alla tutela giurisdizionale, bensì
«solo a giudizio ormai pendente, e a discrezione del giudice».
Nel caso in esame, inoltre, la cauzione - salvo non volere ritenere
che la sua imposizione ope legis si giustifichi in quanto "lo
Stato teme per la solvibilità del ricorrente" - contravverrebbe
alla stessa natura dell'istituto, che è «quella di
un deposito di somme di denaro a garanzia di un determinato comportamento
futuro», richiesto a colui che è gravato dalla prestazione
della cauzione.
La sua previsione, quindi, risolvendosi in «un'inammissibile
anticipazione della sanzione, perché al ricorrente si chiede
di versare subito - obbligatoriamente e per il solo fatto di chiedere
giustizia - ciò che solo il giudizio di merito potrà
eventualmente accertare essere da lui dovuto", paleserebbe
quale sia la reale finalità avuta di mira dal legislatore,
e cioè di «scoraggiare in maniera ingiustificatamente
vessatoria il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia,
e richiederla al suo giudice naturale precostituito per legge»
(donde l'ipotizzata violazione pure dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione).
La scelta, infine, di compromettere «senza ragione il diritto
dei cittadini alla tutela giurisdizionale» - con violazione
dei «principi che portarono la Corte costituzionale, in anni
ormai lontani, a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art.
98 c.p.c. (.) e la c.d. clausola del "solve et repete"»
- sostanzierebbe l'altro profilo di «discrasia» denunciato
dal rimettente (quello tra azioni amministrative e giurisdizionali).
Una discrasia, questa, tanto più grave ove si consideri che
«il legislatore della novella ha, al contrario, ulteriormente
facilitato il ricorso al prefetto» (il quale «può
essere adito direttamente, mediante una semplice raccomandata»),
alterando in tal modo «il principio di parità/alternatività
tra i due rimedi» e dando vita «all'introduzione "de
facto" nell'ordinamento di un principio di riserva di amministrazione
del tutto incompatibile col sistema costituzionale».
1.5. ¾ Quattro diversi parametri, invece, sono richiamati
dal Giudice di pace di Bari, nella seconda delle ordinanze sopra
indicate (r.o. n. 1081 del 2003), proveniente da tale ufficio giudiziario.
Il rimettente, difatti, ha dedotto che la norma impugnata si porrebbe
in «contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione».
Premesso che la scelta operata dal legislatore del 2003 «sembra
volere reintrodurre nel nostro ordinamento la regola del "solve
et repete", già dichiarata incostituzionale in numerose
precedenti pronunzie della Corte costituzionale, a partire dalla
sentenza n. 21/1961», il giudice a quo deduce che la previsione
legislativa suddetta - in contrasto con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione - «potrebbe non assicurare uguaglianza di trattamento
tra colui che è in grado di assolvere la cauzione preventiva
e colui, che pur potendo astrattamente aver ragione nei confronti
dell'amministrazione, necessariamente soccomberebbe per non poterla
corrispondere».
Ipotizza, inoltre, la «violazione del diritto di difesa»,
atteso che (in spregio all'art. 24 della Costituzione) «il
suo esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità
economica del singolo».
Assume, infine, la violazione degli articoli 111, secondo comma,
e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. L'imposizione
di «un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente»
- destinato a convertirsi in caso di sua soccombenza in un «prelievo
totale o parziale in favore» dell'amministrazione - si tradurrebbe,
per un verso, in un «privilegio» in favore di quest'ultima
(con conseguente violazione del principio «di parità
delle parti in contraddittorio» di cui all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione), rappresentando, inoltre, «un ingiustificato
ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti (.) contro
gli atti della pubblica amministrazione» (in contrasto con
l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione).
1.6.¾ Sono accomunate, invece, dalla denuncia della violazione
esclusivamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione le ordinanze
di rimessione dei Giudici di pace di Recco (r.o. n. 1083 del 2003),
di Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) e di Pisa (r.o. n. 1094
del 2003).
Il primo dei suddetti giudici rimettenti (r.o. n. 1083 del 2003)
muove dalla constatazione che «i casi di cauzione previsti
dal codice di rito» costituiscono «un numerus clausus
legato soprattutto a provvedimenti di natura cautelare e non già
alla mera presentazione di domande giudiziali di merito»,
ponendo altresì in luce «la sorte» subita dai
«depositi di soccombenza» nel processo civile, «definitivamente
abrogati dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1977 n. 793» (Abolizione
del deposito per soccombenza nel processo civile).
Evidenzia, inoltre, l'irrazionalità - «in una materia
caratterizzata dalla gratuità (.) e dalla massima semplificazione
per le parti», alla stregua di quanto previsto dall'art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
- di una disposizione, quale quella censurata, che «pone a
carico del cittadino un costo che, in qualche ipotesi, può
anche essere molto oneroso (.) ed un adempimento, quale quello dell'apertura
di un deposito giudiziario presso l'ufficio postale (.), estremamente
complesso».
Assume, infine, la violazione delle norme costituzionali suddette
(articoli. 3 e 24 della Costituzione), giacché l'imposizione
della cauzione, da un lato, «ostacola l'esercizio del diritto
di agire per la tutela dei propri diritti proprio in un settore
caratterizzato dal fatto di non addossare alcun onere né
economico né tecnico al cittadino», e, dall'altro,
«elimina la tutela ai non abbienti», ciò che
renderebbe evidente come «la finalità di questa riforma
non sia se non quella di creare (.) un forte deterrente alla presentazione
dei ricorsi al giudice di pace».
Il Giudice di pace di Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) deduce
che la previsione dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 lederebbe
«il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato
dall'art. 3 della Costituzione», ponendo «i soggetti
abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza tra loro».
Su tali basi, quindi, ipotizza che la norma in esame sia «in
netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce
che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
ed interessi legittimi».
La violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 24 della
Costituzione è posta alla base dell'ordinanza di rimessione
del giudice di pace di Pisa (r.o. n. 1094 del 2003).
Il rimettente assume che i principi sanciti da tali norme sarebbero
derogati ingiustificatamente dalla disposizione impugnata, richiamando
all'uopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 67 del 1960
(che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art.
98 cod. proc. civ.).
Deduce, infine, la violazione dei parametri suddetti anche «sotto
il profilo della ragionevolezza». Al riguardo, evidenzia come
un trattamento differenziato riservato a situazioni eguali possa
«trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile
presenza di ragionevoli motivi oggettivamente rilevabili a giustificazione»
dello stesso.
In tale prospettiva, l'esistenza di una sostanziale continuità
tra la situazione anteriore alla legge di riforma del codice della
strada, e quella successiva (atteso che - sottolinea il rimettente
- la possibilità contemplata dalla legge n. 214 del 2003
di proporre «ricorso immediato» al giudice di pace era
già stata riconosciuta in virtù di «interpretazione
adeguatrice» proposta dalla stessa Corte costituzionale),
risulta ingiustificatamente alterata «in quanto la prevista
cauzione a pena d'inammissibilità finisce per costituire
una "compressione", una diminuzione, di un diritto di
azione già esistente nell'ordinamento».
1.7.¾ Ipotizzano, conclusivamente, la violazione anche dell'art.
2 della Costituzione, oltre che degli articoli 3 e 24, i Giudici
di pace di Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2000) ed Asiago (r.o.
n. 1110 del 2003).
Deduce il primo dei due rimettenti che «la normativa in parola
lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato
dall'art. 3 della Costituzione» (in ciò sostanziandosi
la violazione anche dell'art. 2 della Carta fondamentale), ponendo
i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza
fra loro, precludendo a questi ultimi l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Assume, inoltre, la violazione dell'art. 24 della Costituzione,
e ciò in quanto il «versamento della cauzione previsto
per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale»,
oltre a «rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio
per l'Autorità opposta», priverebbe della «possibilità
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti» quanti
«non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in
tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa» degli stessi.
Verrebbe, in tal modo, a rivivere «di fatto un'anomala figura
di imposta "solve et repete"», quantunque la stessa
sia stata espunta dall'ordinamento «con sentenza del giudice
delle leggi (n. 21 del lontano 1961)», senza peraltro dimenticare
- conclude il rimettente - che «la stessa Corte costituzionale
(sentenza n. 67 del 1960) dichiarò costituzionalmente illegittimo
l'art. 98 del c.p.c., che prevedeva proprio il potere del giudice
d'imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del
giudizio in caso di mancato versamento».
Si richiama a tale decisione di questa Corte anche il Giudice di
pace di Asiago (r.o. n. 1110 del 2003), il quale - sviluppando argomentazioni
praticamente identiche a quelle già illustrate - torna a
ribadire come l'avvenuta «introduzione dell'obbligo di versamento
di una somma, costituente un vero e proprio deposito cauzionale»,
di fatto, «verrebbe a consentire l'accesso alla giustizia
solo ai cittadini facoltosi».
Sussisterebbe, pertanto, violazione dell'intero art. 24 della Costituzione,
se è vero che - mentre i primi due commi stabiliscono che
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi, riconoscendo la difesa quale diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento - il terzo comma garantisce
che siano «assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».
2.¾ È intervenuto in tutti i giudizi così promossi
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della
questione.
La difesa erariale - sul presupposto che «il ricorso al giudice
di pace» rappresenti, in tale materia, «una soluzione
alternativa (ed in certa misura agevolata) rispetto al rimedio generale
(ricorso al prefetto)» - esclude l'ipotizzata disparità
di trattamento.
Poiché, infatti, l'amministrazione affronta il giudizio senza
aver avuto «neppure la possibilità di una verifica
approfondita» - attraverso l'esame dell'autorità prefettizia
- della fondatezza della pretesa avversaria, sarebbe «ragionevole
che il ricorso diretto al giudice di pace (.) sia sottoposto dalla
legge a particolari oneri».
La previsione della cauzione, inoltre, non costituirebbe - ad avviso
dell'Avvocatura - neppure un meccanismo del tutto «innovativo
all'interno dell'ordinamento, che registra, nel settore penale,
altre ipotesi similari», e segnatamente «quella prevista
dal primo comma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575»
(Disposizioni contro la mafia), nonché quelle di cui agli
articoli 162 (Oblazione nelle contravvenzioni) e 162-bis (Oblazione
discrezionale) del codice penale.
La conclusione è, quindi, nel senso che il legislatore del
2003, «mosso da un intento di cautela deflativa», avrebbe
«operato una scelta di carattere procedimentale» assolutamente
ragionevole, proponendosi «di differenziare le discipline
ed i relativi rimedi previsti dall'ordinamento, a seconda che l'autore
della violazione intenda far valere i propri diritti di fronte all'autorità
amministrativa ovvero, anticipatamente, a quella giudiziaria».
Considerato in diritto
1.- I Giudici di pace indicati in epigrafe hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 204-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214.
Oggetto delle loro censure è la previsione normativa che
stabilisce - a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale
di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada
- l'onere di «versare presso la cancelleria del giudice di
pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari
alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore».
2.- Elemento comune a tutte le ordinanze di rimessione è
l'ipotizzata violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione,
sotto il profilo che l'onere in questione - pena l'inammissibilità
del ricorso giurisdizionale - si risolverebbe in una discriminazione
dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in
ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento,
si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare
l'accesso alla tutela giurisdizionale, con conseguente pregiudizio
del loro «diritto inviolabile» di agire in giudizio.
Né ad escludere tale evenienza varrebbe il rilievo che resta
ferma per costoro la possibilità di proporre - senza necessità
di alcun preventivo versamento, non contemplato in tale ipotesi
- il ricorso all'autorità prefettizia (ex art. 203 del medesimo
d.lgs. n. 285 del 1992), giacché ciò, semmai, evidenzierebbe
vieppiù l'esistenza di un trattamento discriminatorio, trasformando
il ricorso al giudice di pace in strumento a disposizione dei soli
soggetti più facoltosi, con violazione anche del secondo
comma dell'art. 3 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica
di rimuovere, e non già creare, «ostacoli» all'eguaglianza
sostanziale dei cittadini.
Alcuni dei giudici a quibus - sempre in relazione alla violazione
dell'art. 3 della Costituzione - denunciano anche un intrinseco
difetto di ragionevolezza che connoterebbe la norma in esame, sottolineando
- in particolare - come il versamento da essa contemplato non sia
in alcun modo razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio,
né assolva «allo scopo di assicurare al procedimento
uno svolgimento conforme alla sua funzione», apparendo piuttosto
introdotto «al fine di restringere il campo dei possibili
ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi».
La censura relativa alla violazione degli articoli 3 e 24 della
Costituzione è accompagnata, poi, in talune ordinanze di
rimessione, da altre concernenti gli articoli 2, 25, primo comma,
111, secondo comma, e 113 della Carta fondamentale.
3.- Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno
trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi
giudizi.
4.- La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre con l'ordinanza
n. 996 del 2003 è inammissibile.
L'ordinanza, infatti, dà atto dell'avvenuto versamento della
somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo
all'illegittimità costituzionale della norma che contempla
detto versamento - sotto il profilo della «grave disparità
di trattamento tra i cittadini» - è privo di rilevanza
nel giudizio a quo.
5.- Nel merito la questione proposta con le altre ordinanze di rimessione
è fondata.
5.1.- «Il principio, secondo il quale tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento, deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente
da ogni differenza di condizioni personali e sociali» (cfr.
sentenza n. 67 del 1960).
Alla luce di tale principio deve ritenersi che l'imposizione dell'onere
economico di cui all'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 finisca
con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione
proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta
un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo
direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita.
5.2.- Giova rammentare come il problema - non nuovo nella giurisprudenza
di questa Corte - della compatibilità tra il principio costituzionale
che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti
e singole norme che impongono determinati incombenti (anche di natura
economica) a carico di coloro che tale tutela richiedano, sia stato
risolto alla luce della distinzione fra gli oneri che sono «razionalmente
collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare
al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»,
da ritenere evidentemente consentiti, e quelli che tendono, invece,
«alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità
predette», i quali - conducendo al risultato «di precludere
o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale»
- incorrono «nella sanzione dell'incostituzionalità»
(cfr. sentenze n. 522 del 2002 e n. 333 del 2001).
Orbene, tale seconda evenienza è quella che ricorre nel caso
della disciplina censurata, considerate sia l'entità economica
dell'esborso, superiore alla misura della sanzione generalmente
inflitta in concreto ai trasgressori, sia soprattutto le modalità
di assolvimento dell'onere economico de quo, destinate a tradursi
in un procedimento macchinoso nella fase tanto del versamento della
somma quanto della sua (eventuale) restituzione all'avente diritto.
Sotto altro aspetto, deve osservarsi che l'imposizione in via generalizzata
- da parte della norma censurata - del suddetto onere a carico del
soggetto che intenda adire le vie giudiziali, in nessun modo funzionale
alle esigenze del processo, si risolve in un ostacolo, anche per
l'ammontare dell'esborso pari alla metà del massimo edittale
della sanzione, che finisce per scoraggiare l'accesso alla tutela
giurisdizionale.
Alla luce, dunque, delle considerazioni che precedono risulta evidente
la violazione dei citati parametri costituzionali, sia sotto l'aspetto
della lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia sotto l'aspetto
della palese irragionevolezza della norma in rapporto alle caratteristiche
del procedimento giurisdizionale in questione, improntato a «gratuità»
e «massima semplificazione per le parti», secondo quanto
stabilito dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale).
6.- L'accertata violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione
assorbe le ulteriori censure dedotte dai rimettenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003,
n. 214;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Mestre, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 996
del 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 5 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA