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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BARI

ha pronunciato la seguente
Giudice di Pace di Bari 17 marzo 2003 - Avv. G. Frugis

FATTO

Con ricorso depositato il 20 novembre 2002, l’istante proponeva opposizione avverso la nota dell’8.11.2002 di comunicazione di avvenuto fermo
amministrativo della propria autovettura tg. ** nonché avverso tutti gli atti collegati.

Premetteva che il fermo amministrativo non conteneva alcun dato dal quale poter risalire alle ragioni impositive e deduceva:

1) omessa notifica del verbale di accertamento, dell’ordinanza-ingiunzione, dell’avviso di liquidazione o comunque di un valido titolo esecutivo, indicante tutte le somme richieste in pagamento;

2) omessa indicazione delle date di notifica degli atti di accertamento nonché degli elementi essenziali all’individuazione del fatto che avrebbe originato l’imposizione;

3) violazione delle norme poste a tutela dell’esercizio di difesa, per l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui poter ricorrere;

4) prescrizione della pretesa impositiva;

5) sovradimensionamento del fermo, essendo stato sottoposto a fermo un bene
di valore di gran lunga superiore al preteso credito.

Eccepiva, poi, l’illegittimità del fermo amministrativo, perché emesso in mancanza del previsto regolamento di attuazione dell’art.86 del DPR 602/73, come modificato dal D.Lgs. 193/2001;

Si costituiva la ** s.p.a., eccependo il difetto di giurisdizione.

Deduceva, infatti, che la nuova disposizione del citato art. 86 aveva attribuito al concessionario il potere di disporre il fermo, e poiché non era un atto esecutivo, esulavano dall’ambito applicativo della norma le opposizioni agli atti esecutivi; del pari, per il divieto contenuto nell’art. 57 d.p.r. 602/73, dovevano ritenersi escluse anche le opposizioni all’ esecuzione.

Sotto questo profilo, sosteneva la **, non doveva ritenersi ammessa la cognizione dell’a.g.o. bensì alternativamente la giurisdizione amministrativa o tributaria.

Concludeva, pertanto, che la cognizione poteva "…essere devoluta al T.A.R., sulla base della natura del fermo, atto tipicamente amministrativo anche se posto in essere, in qualità di sostituto o di delegato ex lege, dal concessionario… o …potrebbe, altresì, individuarsi la giurisdizione delle Commissioni tributarie, ove il fermo, restando tipico atto amministrativo, fosse riconducibile all’istituto della sanzione (al pari del provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale, della sospensione dall’albo professionale o della sospensione della patente), avverso la quale va proposta l’opposizione innanzi alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 546/92 ("appartengono alla giurisdizione tributaria…omissis…le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici
finanziari…" comma 1) ".…per concludere che …l’alternatività tra l’autorità amministrativa e quella tributaria esclude certamente la giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, del Giudice di Pace".

Motivi della decisione

In limine.

Prima dell’esame del merito, va osservato che non v’è luogo ad una pronunzia del difetto di giurisdizione.

A parere di questo Giudice, le doglianze proposte dal De Natale, sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa (nomen iuris), va qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del comportamento posto in essere dalla ** attraverso la adozione del provvedimento di fermo; domanda che
avendo ad oggetto una attività materiale lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.

E’ indiscutibile che ove la Pubblica Amministrazione (ed a fortiori la **, che è una società per azioni, sia pure concessionaria di pubblico servizio) va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al g.o. (art. 2 legge n. 2248/1865 All. E ).

A tal proposito è bene sgombrare il campo da equivoci: è fuori di ogni logica giuridica ritenere che l’ordinamento affidi ad un organo la competenza per l’esercizio di un potere (anche discrezionale) e preveda o
consideri fisiologico che dall’attività di tale organo possano conseguire abusi di potere, disparità di trattamento ecc. – vale a dire fatti dannosi nel senso di cui alla previsione di cui all’art. 2043 cc – senza che sia riconosciuto al cittadino la facoltà di ricorrere all’organo giurisdizionale dinanzi al quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poter richiedere contestualmente il risarcimento dei danni.

Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale immunità della P.A. pur in presenza di un esercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare momento storico caratterizzato dall’abbandono di concezioni arcaiche, implicanti una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei cittadini (v. legge n. 241/90; legge sulla responsabilità dei magistrati).

Orbene, assunto che l’ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell’esercizio del potere, non v’è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa non comportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizio arrecato.

E ciò si verifica, si badi bene, quando l’attività della P.A. va ad incidere non solo su diritti soggettivi, ma anche su interessi legittimi.

Sicché, ove anche si volesse qualificare la domanda di cui al presente giudizio, in termini diversi da quelli innanzi prospettati, ovvero non quale domanda di accertamento della lesione di diritti soggettivi, bensì di interessi legittimi, pure in tale caso non sarebbe esclusa la competenza giurisdizionale di questo giudice.

Tali rilievi vengono formulati in perfetta assonanza con il mutato orientamento della Suprema Corte che con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la configurabilità della responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi.

Con detta sentenza, le Sezioni Unite, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno rivisitato la interpretazione dell’art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale
risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico.

Sicché, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno", costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante.

Lesione questa che, a parere di questo giudice, ricorre nel caso di specie.

Per altra ragione, va ritenuta legittimamente incardinata dinanzi al g.o. la presente controversia.

Dall’esame delle diverse fonti normative sul "fermo amministrativo" (art. 69 R.D.L. 2440/23; art. 176 comma 18 D.Lgs. 285/92 – Codice della Strada -; art. 126 comma 7 D.Lgs. 285/92), non emerge alcuna indicazione che consenta di individuare univocamente un organo giurisdizionale cui ricorrere.

Conferma significativa proviene dalla difesa della ** che, eccependo il difetto di giurisdizione di questo giudice, individua alternativamente nel T.A.R. o nelle Commissioni Tributarie l’organo giurisdizionale competente, escludendo apoditticamente la competenza del giudice ordinario (ma, si obietta: quid iuris, se il "fermo" trovasse origine nella violazione dell’
art. 176 comma 18 C.d.S., per il quale è espressamente prevista la competenza del Giudice di Pace dalla legge n. 689/81?).

E’ utile evidenziare come la mancanza di qualsivoglia indicazione nella comunicazione del "fermo", circa la natura del "carico scaduto", oltre a non consentire la individuazione del giudice competente (cosa è che le somme dovute siano correlate ad una violazione degli artt. 176 e/o 126 C.d.S., altra cosa è che le stesse siano correlate ad una obbligazione tributaria), impedisce al cittadino l’esercizio del sacrosanto diritto di difesa (art. 24 Cost.), non essendo costui in grado di incidere in alcun modo sul disposto "fermo" (con richiesta, ad esempio, della sospensione), nei casi meritevoli di tutela (debito prescritto o pagato).

Peraltro, nel corso di tutto il giudizio, pur in presenza di puntuali contestazioni opposte dalla difesa del ricorrente, la ** non si è neppure peritata di offrire elementi di prova a fondamento delle proprie richieste, né tanto meno ha assunto una posizione precisa sulla questione della competenza.

Sicché, in mancanza di elementi di segno contrario, ed in costanza, per converso, di valide ragioni che inducono a qualificare la domanda attorea nei termini innanzi indicati, va affermata la competenza del g.o.

Nel merito.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il nuovo testo dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/73 che disciplina la misura cautelare del fermo amministrativo, facultando il concessionario a disporre
detto provvedimento su beni mobili iscritti al PRA, una volta decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della Cartella di pagamento, prevede espressamente all’ultimo comma: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo".

Ad oggi, detta disciplina di attuazione non è stata emanata.

Ritiene questo giudice, che nessuna valenza possa riconoscersi ad un provvedimento (fermo) che non sia espressione diretta di una norma di diritto positivo.

Un precetto privo della sua normativa di attuazione, non esprimendo forza cogente, è del tutto inapplicabile.

Di qui l’inesistenza in radice del potere di disporre il fermo (e quindi la illegittimità di esso), atteso che la locuzione letterale dell’ultimo comma dell’art.86 pone una correlazione inscindibile tra la procedura volta ad
attuare il fermo e il Regolamento attuativo nel quale trova disciplina la prima.

Orbene, non essendo stata emanata la disciplina di attuazione, non potrà ancora riconoscersi valenza cogente allo stesso art. 86, più volte citato.

Peraltro non si ritiene di poter condividere la tesi, pur isolatamente sostenuta, circa l’applicabilità del Regolamento approvato con D.M. 503/98.

E tanto perché detto previgente decreto era ancorato a presupposti e adempimenti diversi, tali da rendere affatto incompatibili le due discipline.

Ma v’è di più.

La mancata previsione normativa in ordine alle "modalità, termini e procedure" del fermo, consente a questo giudice di apprezzare gravi profili di illegittimità di rilievo costituzionale, riconducibili alla violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione:

a) con riferimento al primo articolo (diritto di difesa), non v’è chi non veda come l’inerzia del legislatore nella emanazione della disciplina attuativa dell’art. 86 (destinata a contenere - si ribadisce - modalità e
procedure del fermo; elementi, questi, non contenuti neppure nel previgente decreto n. 503/98), comprometta irrimediabilmente l’esercizio del diritto di
difesa, non sussistendo alcuna disciplina prevedente le modalità per l’ impugnazione o la sospensione del fermo - come già detto - nei casi meritevoli di tutela (prescrizione, avvenuto pagamento ecc.).

b) ma anche con riferimento all’art. 97 della Costituzione (legalità, imparzialità e buon andamento della P.A.) sono agevolmente individuabili nella condotta della Sesit, deviazioni da fondamentali principi tracciati dalla Costituzione.

La **, infatti, sotto l’apparente esercizio di un diritto, ha perpetrato una attività vessatoria ed iniqua ai danni del ricorrente, in quanto la misura del "fermo" sembrerebbe attuata, più che per tutelare le ragioni creditorie, per esercitare - invece - una pressione sul debitore, costringendo costui all’immediato pagamento, magari senza alcuna verifica circa la legittimità del credito azionato.

Non v’è chi non ravvisi in tutto ciò il ricorrere degli estremi dell’eccesso di potere, non potendosi certamente contestare che la ** eserciti il diritto riconosciuto dalla legge, per la realizzazione di fini diversi da quelli per i quali è stato conferito il diritto stesso.

In conclusione, nella fattispecie in esame, si ritiene la insussistenza del potere esercitato dalla **, per tutte le ragioni fin qui esposte; e, comunque, quand’anche fosse ipotizzabile la sua presenza, non potrebbe non rilevarsi la assoluta arbitrarietà ed illegittimità delle modalità attraverso le quali è stato esercitato detto potere: modalità del tutto estranee allo spirito del legislatore Costituzionale il quale, come innanzi detto, ha voluto predeterminare la sfera di legittimità dell’azione amministrativa, proiettandola sì verso la realizzazione dei propri fini istituzionali, ma contenendola entro limiti ben precisi, delineati dal rispetto del principio del "neminem laedere"; limiti, nel caso di specie del tutto violati, stante la evidente discrasia tra le vantate ragioni creditorie e l’incidenza sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario del provvedimento.

Così come innanzi rilevate, la illiceità, illegittimità ed arbitrarietà della condotta della **, costituiscono fonte di responsabilità risarcitoria.

Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, alla declaratoria di antigiuridicità della condotta della **, consegue il risarcimento del danno, correlato al mancato utilizzo dell’autovettura protrattosi per 27 giorni, nella misura di cui al dispositivo.

Per tutte le motivazioni sopradette, l’accoglimento della domanda comporta la declaratoria di improduttività degli effetti giuridici del fermo, e di
ogni altro ad esso collegato, con disapplicazione degli stessi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono quelle liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l’eccezione di incompetenza e difetto di giurisdizione;

accoglie l’opposizione, dichiara illegittima la procedura di fermo amministrativo disposto sulla autovettura del ricorrente e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e/o comunque
ad esso collegati; ordina al Conservatore del P.R.A. di Bari la cancellazione del fermo riferito alla autovettura tg. ** a spese della ** s.p.a.;

condanna, la ** spa al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per il mancato utilizzo della propria autovettura per giorni 27, che liquida in via equitativa, in complessivi €.270,00;

condanna, infine, quest’ultima al pagamento delle spese di causa che liquida in favore del difensore del ricorrente, in €. 680,00 di cui €.360,00 per diritti, oltre Iva, C.a.p. e spese generali.

Questo sito è curato dagli Avvocati Tommaso Milella e Vito Pasciolla
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