in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205
sul ricorso n. 441 del 2003 proposto dalla
AZIENDA AGRARIA BADESSA di NICOLA ENRICO DIDONNA & C. società
semplice, con sede in Rutigliano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore Nicola Enrico Didonna, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Michele Di Donna e Margherita Pedone ed elettivamente domiciliato
in Bari alla via Calafati n. 61/A per mandato a margine del ricorso;
CONTRO
la società SESIT PUGLIA S.p.A., con sede in Bari, in persona
del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Damascelli e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata
in Bari alla via Principe Amedeo n. 82/A per procura generale alle
liti a rogito del notaio Cesare Cerasi di Bari n. 43633 di repertorio
del 29 giugno 1998;
per l’annullamento
del provvedimento di fermo amministrativo dell’autoveicolo
Fiat Palio Weekend tg. BN093AK, di proprietà della azienda
ricorrente, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 3 marzo 2003,
mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico
di Bari, comunicato con racc.ta n. 60256992737-9 del 7 marzo 2003,
ricevuta dall’azienda ricorrente il 12 marzo 2003; di tutti
gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché non
conosciuti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società
SESIT PUGLIA S.p.a. ;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2003, fissata per
l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale,
il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Margherita Pedone
per l’azienda ricorrente e l’avv. Antonio Damascelli
per la società SESIT PUGLIA S.p.A.
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione
in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art.
9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente
fondato per le ragioni di seguito esposte;
Ritenuto in fatto:
- che col ricorso in epigrafe, notificato il 28 marzo 2003 e depositato
in Segreteria il 1° aprile 2003, l’Azienda Agraria Badessa
di Nicola Enrico Di donna & C. società semplice, con
sede in Rutigliano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Nicola Enrico Di Donna, ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo
dell’autoveicolo Fiat Palio Weekend tg. BN093AK, di proprietà
della stessa azienda, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 3 marzo
2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico
di Bari, comunicato con racc.ta n. 60256992737-9 del 7 marzo 2003,
ricevuta dall’azienda ricorrente il 12 marzo 2003, nonché
tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché
non conosciuti;
- che l’azienda ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 86 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973.
Carenza di potere. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta,
malgoverno e sviamento. Illegittimità costituzionale dell’art.
86 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 193 del
2001 in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.
Il provvedimento di fermo è illegittimo perché emanato
in carenza del regolamento previsto dal quarto comma dell’art.
86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dal d.lgs. n. 193
del 2001, risultando inapplicabile il d.p.r. (recte: d.m.) n. 503
del 1998 emanato in relazione all’abrogata disposizione dell’art.
91 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dovendosi alternativamente opinare
l’illegittimità costituzionale della disposizione sotto
il profilo del contrasto con l’art. 24 Cost. e con l’art.
76 Cost. quanto all’eccesso di potere normativo rispetto all’art.
1 della legge di delegazione 28 settembre 1998, n. 337;
2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art.
3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione. Eccesso
di potere per malgoverno e sviamento
In violazione delle rubricate disposizioni, il provvedimento di
fermo è privo di qualsivoglia motivazione, nonché
dell’indicazione del termine e autorità entro e dinanzi
alla quale ricorrere.
3) Violazione dell’art. 62 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione
all’art. 514 c.p.c.
Poiché trattasi di autovettura aziendale, mezzo per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, essa non è soggetta
alla disciplina del combinato disposto degli artt. 2759 cod. civ.,
514 c.p.c. e 62 d.P.R. n. 602 del 1973, essendo impignorabile.
4) Violazione dell’art. 3 comma 4 d.m. n. 503 del 1998
Il provvedimento di fermo è stato comunicato oltre il termine
di cinque giorni dalla sua adozione, in quanto comunicato soltanto
il 12 marzo 2003;
- che in giudizio si è costituita la società intimata,
che ha dedotto a sua volta:
-- il difetto di giurisdizione del G.A., in relazione alla lamentata
carenza di potere del concessionario, come dedotta col primo motivo,
in favore del giudice tributario;
-- l’infondatezza del ricorso, in relazione all’affermata
perdurante applicabilità del d.m. n. 503 del 1998, alla manifesta
irrilevanza e infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, alla pretesa sussistenza di vincolo in capo al concessionario
a disporre il fermo sotto pena del discarico della quota dei tributi
non riscossi, e quindi alla sufficienza della sola emanazione dell’atto
ai fini della sua motivazione, alla contestata natura di atto di
esecuzione e quindi all’infondatezza delle censure dedotte
col terzo motivo;
Considerato in diritto:
- che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza
cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR PUGLIA-BARI,
SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n.
1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
all’impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi
dell’art. 86 comma 1 del d.P.R. . 29 settembre 1973, n. 602
come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs.
27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre
1998, n. 337, posto che:
-- il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio,
in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale
idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale
del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità
del bene che implica nel la temporanea privazione del diritto di
godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi e che
si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui
violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia
a depositario autorizzato;
-- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della
chiara lettera della disposizione novellata dell’art. 86 comma
1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere
amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché
il concessionario non soltanto può scegliere se adottare
la misura bensì anche “graduarla” nel suo oggetto;
- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere,
come non dubita nemmeno il difensore della SESIT PUGLIA S.p.A.,
che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi
la giurisdizione dell’A.G.O., deve riconoscersi quella del
G.A., quantomeno nei sensi dell’attrazione delle controversie
relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione
amministrativa generale di legittimità, se non addirittura
nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art.
33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici
servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche
le controversie riguardanti “…le attività…di
ogni genere…rese nell’espletamento di pubblici servizi…”;
sotto quest’ultimo profilo non può sfuggire che l’emanazione
del fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del d.P.R.
n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività
di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e
che essa non dà luogo, ovviamente, ad un “rapporto
individuale di utenza”;
- che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi la
devoluzione dell’impugnativa del fermo alla giurisdizione
tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall’art.
12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che
ha sostituito l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
perché essa riguarda le controversie “aventi ad oggetto
i tributi”, e quindi quelle che, con o senza impugnazione
di atto dell’accertamento o della riscossione, attengono in
via diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione
tributaria e la sua misura, né potendo considerarsi il fermo,
ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso non
si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura cautelare;
- che, prescindendo dalla questione, oggettivamente controvertibile,
della perdurante efficacia ed applicabilità del il regolamento
ministeriale di cui al d.m. 7 settembre 1998, n. 503, appaiono fondate
ed assorbenti le censure di cui ali motivi sub 2 e 4;
- che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del
fermo, non può negarsene la discrezionalità, come
è dato di evincere sin dalla lettera dell’art. 86 comma
1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che esso debba
essere motivato in modo congruo e specifico, non potendo la motivazione
coincidere con l’emanazione dell’atto secondo la invero
assai “singolare” prospettazione del difensore della
SESIT PUGLIA S.p.A..; motivazione che deve individuare le specifiche
esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare
in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze
concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia
del credito, e che nella specie esula del tutto;
- che del pari deve ritenersi sussistente la violazione del termine
di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento di cui al d.m. n.
503 del 1998, dovendosi opinare, salvo a svuotare la disposizione
di ogni significato in relazione all’esercizio del diritto
di difesa costituzionalmente garantito, che la comunicazione del
fermo intanto possa dispiegare effetti in quanto sia portata nell’effettiva
sfera di conoscenza del destinatario, ed integri una specifica condizione
di efficacia del fermo stesso, e non essendo dunque sufficiente,
a tal fine il mero invio della comunicazione;
- che in conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori adempimenti
della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione
del fermo nel pubblico registro automobilistico;
Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo
la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari
- Sezione Prima, così provvede sul ricorso in epigrafe n.
441 del 2003:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento
di fermo amministrativo dell’autoveicolo Fiat Palio Weekend
tg. BN093AK, di proprietà della azienda ricorrente, disposto
dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 3 marzo 2003, mediante iscrizione del
fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi i successivi
adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione
dell’iscrizione;
2) condanna la società SESIT PUGLIA S.p.A., con sede in Bari,
in persona del suo Presidente pro-tempore, alla rifusione in favore
della l’Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Di donna
& C. società semplice, con sede in Rutigliano, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore Nicola Enrico Di Donna,
delle spese ed onorari del giudizio liquidati in complessivi €
2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 aprile
2003 , con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Amedeo URBANO Componente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.