| UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, Avv. Benedetto Rizzo, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.XXX del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno XXX
T R A
L.C. - ATTORE -
E
AXA ASSICURAZIONI - CONVENUTA -
N O N C H E’
ISVAP - CONVENUTO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il L.C. conveniva in giudizio l’AXA
ASS.NI e l’ISVAP per sentirli condannare - previa declaratoria di
illiceità dell’aumento del costo della polizza assicurativa
n.00XXXXX contratta con l’AXA Ass.ni S.p.a. - al pagamento, in solido,
in suo favore, della somma corrispondente al 20% del premio di polizza,
pagato in più rispetto a quello dovuto e, comunque, da liquidarsi
in via equitativa nella stessa misura, a titolo di risarcimento danni,
con vittoria di spese di lite.
Deduceva l’attore, con riferimento alla predetta polizza assicurativa
- riguardante il suo automezzo “XXXXX, telaio 000000” - che
il predetto maggiore costo del premio (£.154.000) era scaturito
dal comportamento anticoncorrenziale tenuto dalla predetta società
assicuratrice, unitamente ad altre società assicuratrici, così
come accertato dall’Antitrust, e non diligentemente controllato
dall’ISVAP che, pertanto, ne era divenuta corresponsabile.
Documentalmente l’AXA risultava essere una delle trentanove compagnie
sanzionate dall’Antitrust, con multa pari a 700 miliardi, in quanto
partecipi ad accordo di “cartello”. Tale attività,
in violazione della legge sulla concorrenza, aveva determinato il preindicato
maggior costo della suddetta polizza.
L’AXA Ass.ni S.p.a., ritualmente costituitasi, chiedeva, in via
preliminare, dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale
del-l’adito giudicante in favore della Corte d’Appello di
TORINO o di BARI ex art.33 co. 2 L.287/90, la nullità della citazione
per indeterminatezza dei fatti di causa, la sospensione del presente giudizio
ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito della proposta impugnazione
innanzi al TAR Lazio del provvedimento Antitrust 28/07/2000, disporre
l’integrazione del contraddittorio mercè la chiamata in causa
di tutte le altre società assicuratrici sanzionate e, nel merito,
il rigetto della domanda perchè non provata, con vittoria di spese
di lite.
L’ISVAP, costituitosi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi
il difetto di giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art.37 c.p.c.
in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo ex art.7 L. 21/07/2000
n.205, o in ogni caso disporre la sospensione del processo per consentire
la proposizione d’istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine,
dichiarare la nullità della citazione ex art.164 co.3 c.p.c.; in
ulteriore subordine, disporre l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP
per difetto di legittimazione passiva ex art.20 co. 4 L.10/10/90, e, nel
merito, il rigetto della domanda perchè infondata, con vittoria
di spese di lite.
Acquisita agli atti tutta la documentazione prodotta dalle parti, precisate
le conclusioni come in atti, la causa veniva riservata per la decisione
sulle eccezioni preliminari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di estromissione, avanzata dall’ISVAP, va accolta in
quanto fondata in fatto ed in diritto.
Il giudicante, in primo luogo, dichiara l’estromissione dal presente
giudizio dell’ISVAP, revocato come corresponsabile per difetto di
vigilanza, in quanto estraneo al rapporto intercorso tra l’attore
e l’AXA Assicurazioni ed anche perchè è ingiustificata
la sua presenza in tale veste, dappoichè vi è difetto di
giurisdizione ordinaria sull’operato (omissivo o non ) dell’ISVAP,
la cui determinazione di eventuale responsabilità ricade per legge
nella sfera del Giudice Amministrativo. Di poi, l’eccezione di incompetenza
funzionale e territoriale dell’adito giudicante in favore della
Corte d’Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co.2 L.287/90, sollevata
dalla convenuta XXX Ass.ni S.p.a., va rigettata in quanto detta norma
riguarda le azioni di nullità, di risarcimento danni ed i provvedimenti
di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli
dal primo al quarto della preindicata L.287/90 e non riguarda questo giudizio
che ha ad oggetto l’azione di risarcimento danni derivante dal contratto
intercorso tra l’attore e l’AXA Ass.ni in XXXX. Conseguenzialmente,
nella specie, va dichiarata la competenza ordinaria di questo giudice,
anche “ratione territorii”.
Rigetta, altresì, il giudicante, l’eccezione di nullità
della citazione sollevata da entrambi i convenuti, non ricorrendo nella
specie alcuna indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda.
Rigetta la domanda di chiamata in causa di altre società assicuratrici
sanzionate dall’Autorità, in quanto estranee al presente
giudizio.
Rigetta la domanda di sospensione del presente procedimento, non ricorrendo
gli estremi di cui all’art.295 c.p.c., dappoichè la definizione
del presente giudizio non dipende dalla decisione del TAR Lazio, presso
cui pende impugnativa della convenuta XXX Ass.ni avverso la decisione
sanzionatoria dell’Autorità Garante.
Le spese, inerenti questa fase della lite tra l’attore e l’ISVAP,
dichiarato estromesso, per la particolarità della questione vanno
interamente compensate tra di loro.
Dovendo il giudizio proseguire tra l’attore e la convenuta AXA Ass.ni
S.p.a. davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle
relative spese, riservata alla liquidazione definitiva.
P. Q. M.
IL GIUDICE DI PACE
non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta - con atto di
citazione notificato il 19/09/2000 - da L.C. nei confronti dell’AXA
Assicurazioni S.p.a. e dell’ISVAP - in persona dei loro rispettivi
legali rappresentanti pro tempore - così provvede:
1) DICHIARA l’ISVAP estromesso dal presente giudizio,
con compensazione di spese, per le motivazioni sopra riportate;
2) RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
AXA Ass.ni S.p.a. inerentemente la chiamata in causa di altre società
assicuratrici, la nullità della citazione, l’incompetenza
giurisdizionale e territoriale, e, per l’effetto, dichiara valida
ed ammissibile la domanda, nonchè la competenza giurisdizionale
e ratione territorii di questo Ufficio, per le causali sopra indicate;
3) PROVVEDE con separata Ordinanza per l’ulteriore
corso e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di
lite tra le parti rimaste;
4) DICHIARA la presente sentenza – ex art.282 c.p.c.
– provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Acquaviva delle Fonti, lì 12/12/2000.
IL CANCELLIERE - Pos. C/2
Dott. Pasquale Nuzzi
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Benedetto Rizzo
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