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Art. 3 dello Statuto “l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e forense; valorizzare l’Avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; analizzare i problemi che  coinvolgono l’attività professionale della classe forense e proporre soluzioni alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione degli Avvocati anche attraverso la creazione e la gestione di una rete informatica…; collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, mostre ed esposizioni”.
 

   

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Milano, sezione quarta penale,

composto dai sigg:

dott. Paolo Enrico Carfì
presidente
dott. Enrico Consolandi
giudice
dott. Maria Luisa Balzarotti
giudice

all'udienza del 29 aprile 2003, ha pronunciato la seguente

Sentenza


Visti gli artt. 533, 535 e 521 cpp

dichiara

Acampora Giovanni, Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice e Squillante Renato colpevoli dei delitti rispettivamente loro ascritti esclusa, con riferimento alla vicenda Lodo Mondadori, la continuazione interna;

riqualificato il fatto contestato a Pacifico, Acampora e Previti, nell'ambito della vicenda Lodo Mondadori come violazione degli artt. 319 e 321 cp;

unificati nella continuazione i fatti rispettivamente contestati agli imputati riconosciute ai soli imputati Rovelli e Battistella le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata;

condanna

Battistella Primarosa alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione

Acampora Giovanni alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione

Rovelli Felice alla pena di anni sei di reclusione

Squillante Renato alla pena di anni otto mesi sei di reclusione

Pacifico Attilio alla pena di anni undici di reclusione

Previti Cesare alla pena di anni undici di reclusione

Metta Vittorio alla pena di anni tredici di reclusione.


Condanna

i detti imputati in solido fra loro al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 sgg. cp


dichiara

Battistella e Rovelli interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

Acampora, Pacifico, Previti, Squillante e Metta perpetuamente interdetti dai pubblici uffici;

Acampora, Pacifico, Previti, Squillante e Metta legalmente interdetti durante l'espiazione della pena ex art. 32 cp;

Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico e Acampora incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata pari alla pena inflitta ex art. 32 quater cp;

Pacifico, Previti e Acampora interdetti dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di anni cinque;


Visti gli artt. 538 e sgg. Cpp

condanna

gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte civile IMI - San Paolo il danno cagionato, che si liquida in Euro cinquecentosedicimilioni, oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 666.894,13 oltre IVA e CPA.

Condanna

gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta, in solido fra loro, a risacire alla costituita parte civile CIR il danno cagionato, che si liquida in Euro trecentoottantamilioni, oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 444.361,03 oltre IVA e CPA.

Condanna

gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte civile Presidenza del Consiglio il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria IMISIR, che si liquida in Euro 1.290.000 oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 45.000.

Condanna

gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte civile Ministero della Giustizia il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria IMISIR, che si liquida in Euro 1.290.000 oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 45.000.

Condanna

gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte civile Presidenza del Consiglio il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria Lodo-Mondadori, che si liquida in Euro 129.000 oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 32.000.

Condanna

gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta in solido fra loro a risarcire alla costituita parte civile Ministero della Giustizia il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria Lodo-Mondadori, che si liquida in Euro 129.000 oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 32.000.


Respinge le domande avanzate dalle parti civili, di condanna degli imputati al pagamento di provvisionale.


Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa Previti in sede di discussione.


Visto l'art. 530 c. 2 cpp

assolve

Verde Filippo dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste con riferimento alla sentenza 31.10.1986 e per non aver commesso il fatto con riferimento all'episodio del 4 aprile 1989.


Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica in ordine alla deposizione di Zurlo Maria del 9.2.2001.

Stabilisce in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

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