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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv .CESARE SANTI
della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5826/2000 Ruolo Generale promossa da:

........................., residente in , elettivamente domiciliato in Bologna via San Felice n° 6 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Mumolo e Paola Pizzi che lo rappresentano e difendono con procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

TELECOM ITALIA S.p.A., corrente in Torino, via Bertola n° 32, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna via Belfiore n° 3 presso lo studio dell' Avv. Franco Selvatici che, unitamente all' Avv. Giuseppe Viola e all' Avv. Avolio Castelli (del foro di Roma) la rappresenta e difende con mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

Oggetto: Pagamento somma.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito operato dalla Telecom nelle bollette emesse nei confronti dell'istante con la causale "spese di spedizione della fattura" e, conseguentemente, condannare la Telecom Italia S.p.A. al pagamento in favore dell' attore della somma di €0.17 (£325) oltre interessi al saldo, previa occorrendo declaratoria di vessatorietà ed inefficacia nei confronti dell'attore dell' art. 30 del regolamento di servizio Telecom;

respingersi le domande svolte dalla convenuta ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria perché infondate; vinte le spese.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Voglia il Giudice di Pace, in rito: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ed il difetto di legittimazione passiva della convenuta;

in via subordinata e di merito: rigettare, siccome inammissibile, ovvero improponibile o comunque infondata la domanda attrice con vittoria di spese ed onorari e con condanna del sig. ……. al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto, notificato il 23.11.2000, il Sig. ….. citava in giudizio la TELECOM ITALIA S.P.A. per sentirla condannare come sopra.

Alla prima udienza (15.01.01), si costituiva in giudizio la Telecom Italia S.p.A. eccependo:

in via preliminare: il difetto di giurisdizione del giudice adito ed il difetto di legittimazione passiva della convenuta;

nel merito: l'infondatezza della domanda dell'attore.

All'udienza del 21.06.01, fissata per gli incombenti ex art. 320 c.p.c., le parti precisavano le rispettive istanze istruttorie ed il convenuto chiedeva termine per rispondere alle deduzioni ed istanze dell'attore.

Il Giudice di pace, dato atto, rinviava all'udienza del 22.11.01, ove si costituivano in giudizio per la convenuta Telecom altri due difensori che depositavano memoria di costituzione con delega a margine.

L'attore chiedeva termine per l'esame della memoria avversaria ed il Gdp si riservava concedendo, all'attore, termine sino al 7.12.01 per il deposito di memoria difensiva ed sino al 15.12.01 al convenuto per breve replica.

Ciascuna parte, nel rispetto dei termini assegnati, depositava memoria.

Con ordinanza del 07.01.02 il GdP, rilevando che la causa era matura per la decisione sulle domande preliminari nonché, eventualmente, nel merito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per l'udienza del 22.01.02.

In tale udienza, presente la sola parte attrice, nell'incertezza della regolarità della notifica dell'ordinanza 07.01.02 al convenuto, la causa veniva rinviata per gli stessi incombenti al giorno 12.03.02.

A questa udienza il GdP, udita l'ampia discussione orale delle parti, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari di rito sollevate da parte convenuta vengono respinte ed il giudizio viene dichiarato correttamente instaurato.

Non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché, pur essendo la Telecom Italia S.p.a. società che gestisce un servizio pubblico, le controversie relative ai rapporti individuali di utenza con i soggetti privati sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e), d.l.g. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dall'art. 71. 211uglio 2000 n. 205).

Non sussiste incompetenza per valore perché l'eccezione è infondata e, comunque, tardiva.

L 'eccezione è infondata poiché la domanda dell'attore è volta ad ottenere soltanto la restituzione della somma di euro 0,17 (L. 325).

L 'eccezione è tardiva perché il convenuto ha eccepito l'incompetenza di questo giudice soltanto nella memoria del 22.11.02, cioè dopo l'udienza ex art. 320 c.p.c. celebrata il 21.06.02, termine ultimo per poterlo fare.

Nessun rilievo assume, infatti, la circostanza, peraltro evidente, che il sig. ……. abbia intentato una c.d. "causa pilota" poiché, l'esito dell'attuale giudizio, che comprende il preliminare controllo sulla legittimità dell'art. 30 del regolamento di servizio Telecom pur valendo come precedente giurisprudenziale, fa stato soltanto tra le parti in causa.

Quanto all'inammissibilità della domanda dell'attore volta a dichiarare la vessatorietà e conseguente inefficacia ex art. 1469 bis c.c. dell'art. 30 del regolamento di servizio, si rileva che essa è da considerarsi ritualmente formulata poiché svolta nell'udienza ex art. 320 c.p.c. del 21.06.01.

Nel merito, la domanda dell'attore deve essere accolta. Sul piano del giudizio equitativo, si osserva come la Telecom, così come indicato dall'attore, sia l'unico ente fornitore di servizi che inserisce in fattura la spesa in questione.

Se si considera pure che la Telecom è pure 1'unica parte contrattuale che, tra le clausole di rito, comprende pure questo pagamento il quale (essendo di modesta entità rispetto la causa del contratto), dalla generalità degli utenti, non viene considerato trattabile, non si può che concludere per 1'iniquità del pagamento stesso.

Sul piano del diritto, si arriva alla stessa conclusione positiva per l'attore.

Il sig. ......., ritenendo illegittima la richiesta di rimborso delle spese di spedizione della fattura Telecom n. 1HO9557105 del 05.10.00 addebitate nella fattura medesima e da lui versate, ha chiesto alla società medesima la restituzione della somma di L. 325.

A fondamento della propria domanda, l'attore ha richiamato il contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 (c.d. Legge I.V.A).

La Telecom Italia S.p.a. ha sostenuto che, con la sottoscrizione del contratto di abbonamento, l'attore ha accettato il regolamento di servizio approvato con D.M. 8.5.97 n. 197 che, all'art. 30 stabilisce: "ogni spesa imposta o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato salvo che sia diversamente disposto".

Ha altresì rilevato che la convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione alla Telecom Italia S.p.a. approvata con D.P .R. 523/84 stabilisce, all'art. 53, che la società riscuota i corrispettivi mediante l'invio di bollette periodiche che vengono spedite al domicilio degli abbonati addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte.


La convenuta ha infine evidenziato che l'art. 8 D.P.R. 633/72 invocato dall'attore è norma tributaria che, oltre ad essere precedente alla convenzione approvata con D.M. 523/84, è comunque inapplicabile in via analogica stante il divieto stabilito dall'art. 14 preleggi c.c..

Ritiene questo giudice che l'art. 21 della c.d. Legge I. V.A debba essere applicato anche al caso in questione.

Non v'è dubbio infatti che il D.P.R. 633/72, in quanto fonte di legge superiore al regolamento di servizio Telecom Italia S.p.a. prevalga su quest'ultimo.

L 'art. 21 D.P .R. 633/72 trova infatti immediata applicazione nei rapporti tra la Telecom Italia S.p.a. e gli utenti poiché tale disposizione di legge si applica a tutti gli imprenditori commerciali, tra i quali, dopo la privatizzazione, rientra certamente anche la società convenuta.

La predetta norma stabilisce che una fattura sia da considerarsi emessa nel momento in cui esce dalla sfera di controllo dell'emittente ed entra nella disponibilità del ricevente.

Il comma 8 del medesimo articolo 21 stabilisce che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

La presenza della congiunzione, rende evidente che il legislatore ha posto a carico del soggetto che emette la fattura due diverse spese vale a dire quelle di emissione del documento e quelle successive relative alla sua annotazione sui libri contabili ed alla conservazione dei libri medesimi.

Ne consegue che addebitare all'utente le spese di spedizione della fattura è condotta che viola quanto disposto dall'art. 21 co. 8 D.P.R. 633/72.

La circostanza che l'addebito delle spese di spedizione sia richiesto in violazione di una norma di legge, rende irrilevante ai fine del decidere, ogni giudizio in merito alla presunta vessatorietà dell'art. 30 del regolamento Telecom Italia S.p.a. approvato con D.M. 8.5.97 n. 197.

Alla soccombenza seguono le spese legali che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o reietta, dichiara il procedimento validamente radicato;

dichiara l'illegittimità dell'addebito operato dalla Telecom nelle bollette emesse nei confronti dell'istante con la causale "spese di spedizione della fattura" e, conseguentemente,
condanna la Telecom Italia S.p.A. al pagamento in favore dell'attore della somma di €0,17 (£325) oltre interessi al saldo;

respinge le domande svolte dalla convenuta ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria perché infondate;

condanna, infine, la Telecom Italia S.p.a. alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore che quantifica in complessivi € 200,00 di cui € 23,00, € 100,00 per competenze ed € 77,00 per onorari oltre a 10 % ex art. 15 TP ed oltre IVA e C P A come per legge.

Così deciso in Bologna il 21.02.2003
IL GIUDICE DI PACE Avv. Cesare Santi

 

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