REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv .CESARE SANTI
della II sezione civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa civile iscritta al N. 5826/2000 Ruolo Generale promossa
da:
.........................,
residente in , elettivamente domiciliato in Bologna via San Felice
n° 6 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Mumolo e Paola Pizzi
che lo rappresentano e difendono con procura a margine dell'atto
di citazione.
ATTORE
CONTRO
TELECOM
ITALIA S.p.A., corrente in Torino, via Bertola n° 32, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in Bologna via Belfiore n° 3 presso lo studio dell' Avv. Franco
Selvatici che, unitamente all' Avv. Giuseppe Viola e all' Avv. Avolio
Castelli (del foro di Roma) la rappresenta e difende con mandato
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
CONVENUTA
Oggetto:
Pagamento somma.
CONCLUSIONI
DELL'ATTORE:
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito operato
dalla Telecom nelle bollette emesse nei confronti dell'istante con
la causale "spese di spedizione della fattura" e, conseguentemente,
condannare la Telecom Italia S.p.A. al pagamento in favore dell'
attore della somma di €0.17 (£325) oltre interessi al
saldo, previa occorrendo declaratoria di vessatorietà ed
inefficacia nei confronti dell'attore dell' art. 30 del regolamento
di servizio Telecom;
respingersi le domande svolte dalla convenuta ivi compresa la richiesta
di risarcimento del danno per lite temeraria perché infondate;
vinte le spese.
CONCLUSIONI
DELLA CONVENUTA:
Voglia il Giudice di Pace, in rito: accertare e dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione ed il difetto di legittimazione passiva
della convenuta;
in via subordinata e di merito: rigettare, siccome inammissibile,
ovvero improponibile o comunque infondata la domanda attrice con
vittoria di spese ed onorari e con condanna del sig. …….
al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO:
Con atto, notificato il 23.11.2000, il Sig. ….. citava in
giudizio la TELECOM ITALIA S.P.A. per sentirla condannare come sopra.
Alla prima udienza (15.01.01), si costituiva in giudizio la Telecom
Italia S.p.A. eccependo:
in via preliminare: il difetto di giurisdizione del giudice adito
ed il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito: l'infondatezza della domanda dell'attore.
All'udienza del 21.06.01, fissata per gli incombenti ex art. 320
c.p.c., le parti precisavano le rispettive istanze istruttorie ed
il convenuto chiedeva termine per rispondere alle deduzioni ed istanze
dell'attore.
Il Giudice di pace, dato atto, rinviava all'udienza del 22.11.01,
ove si costituivano in giudizio per la convenuta Telecom altri due
difensori che depositavano memoria di costituzione con delega a
margine.
L'attore chiedeva termine per l'esame della memoria avversaria ed
il Gdp si riservava concedendo, all'attore, termine sino al 7.12.01
per il deposito di memoria difensiva ed sino al 15.12.01 al convenuto
per breve replica.
Ciascuna parte, nel rispetto dei termini assegnati, depositava memoria.
Con ordinanza del 07.01.02 il GdP, rilevando che la causa era matura
per la decisione sulle domande preliminari nonché, eventualmente,
nel merito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e
discussione per l'udienza del 22.01.02.
In tale udienza, presente la sola parte attrice, nell'incertezza
della regolarità della notifica dell'ordinanza 07.01.02 al
convenuto, la causa veniva rinviata per gli stessi incombenti al
giorno 12.03.02.
A questa udienza il GdP, udita l'ampia discussione orale delle parti,
tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari di rito sollevate da parte convenuta vengono
respinte ed il giudizio viene dichiarato correttamente instaurato.
Non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché,
pur essendo la Telecom Italia S.p.a. società che gestisce
un servizio pubblico, le controversie relative ai rapporti individuali
di utenza con i soggetti privati sono sottratte alla giurisdizione
del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett.
e), d.l.g. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dall'art. 71. 211uglio
2000 n. 205).
Non sussiste incompetenza per valore perché l'eccezione è
infondata e, comunque, tardiva.
L 'eccezione è infondata poiché la domanda dell'attore
è volta ad ottenere soltanto la restituzione della somma
di euro 0,17 (L. 325).
L 'eccezione è tardiva perché il convenuto ha eccepito
l'incompetenza di questo giudice soltanto nella memoria del 22.11.02,
cioè dopo l'udienza ex art. 320 c.p.c. celebrata il 21.06.02,
termine ultimo per poterlo fare.
Nessun rilievo assume, infatti, la circostanza, peraltro evidente,
che il sig. ……. abbia intentato una c.d. "causa
pilota" poiché, l'esito dell'attuale giudizio, che comprende
il preliminare controllo sulla legittimità dell'art. 30 del
regolamento di servizio Telecom pur valendo come precedente giurisprudenziale,
fa stato soltanto tra le parti in causa.
Quanto all'inammissibilità della domanda dell'attore volta
a dichiarare la vessatorietà e conseguente inefficacia ex
art. 1469 bis c.c. dell'art. 30 del regolamento di servizio, si
rileva che essa è da considerarsi ritualmente formulata poiché
svolta nell'udienza ex art. 320 c.p.c. del 21.06.01.
Nel merito, la domanda dell'attore deve essere accolta. Sul piano
del giudizio equitativo, si osserva come la Telecom, così
come indicato dall'attore, sia l'unico ente fornitore di servizi
che inserisce in fattura la spesa in questione.
Se si considera pure che la Telecom è pure 1'unica parte
contrattuale che, tra le clausole di rito, comprende pure questo
pagamento il quale (essendo di modesta entità rispetto la
causa del contratto), dalla generalità degli utenti, non
viene considerato trattabile, non si può che concludere per
1'iniquità del pagamento stesso.
Sul piano del diritto, si arriva alla stessa conclusione positiva
per l'attore.
Il sig. ......., ritenendo illegittima la richiesta di rimborso
delle spese di spedizione della fattura Telecom n. 1HO9557105 del
05.10.00 addebitate nella fattura medesima e da lui versate, ha
chiesto alla società medesima la restituzione della somma
di L. 325.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha richiamato il contenuto
dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 (c.d. Legge I.V.A).
La Telecom Italia S.p.a. ha sostenuto che, con la sottoscrizione
del contratto di abbonamento, l'attore ha accettato il regolamento
di servizio approvato con D.M. 8.5.97 n. 197 che, all'art. 30 stabilisce:
"ogni spesa imposta o tassa comunque inerente al contratto
di abbonamento è a carico dell'abbonato salvo che sia diversamente
disposto".
Ha altresì rilevato che la convenzione per la concessione
dei servizi di telecomunicazione alla Telecom Italia S.p.a. approvata
con D.P .R. 523/84 stabilisce, all'art. 53, che la società
riscuota i corrispettivi mediante l'invio di bollette periodiche
che vengono spedite al domicilio degli abbonati addebitando le sole
spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte.
La convenuta ha infine evidenziato che l'art. 8 D.P.R. 633/72 invocato
dall'attore è norma tributaria che, oltre ad essere precedente
alla convenzione approvata con D.M. 523/84, è comunque inapplicabile
in via analogica stante il divieto stabilito dall'art. 14 preleggi
c.c..
Ritiene questo giudice che l'art. 21 della c.d. Legge I. V.A debba
essere applicato anche al caso in questione.
Non v'è dubbio infatti che il D.P.R. 633/72, in quanto fonte
di legge superiore al regolamento di servizio Telecom Italia S.p.a.
prevalga su quest'ultimo.
L 'art. 21 D.P .R. 633/72 trova infatti immediata applicazione nei
rapporti tra la Telecom Italia S.p.a. e gli utenti poiché
tale disposizione di legge si applica a tutti gli imprenditori commerciali,
tra i quali, dopo la privatizzazione, rientra certamente anche la
società convenuta.
La predetta norma stabilisce che una fattura sia da considerarsi
emessa nel momento in cui esce dalla sfera di controllo dell'emittente
ed entra nella disponibilità del ricevente.
Il comma 8 del medesimo articolo 21 stabilisce che le spese di emissione
della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non
possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
La presenza della congiunzione, rende evidente che il legislatore
ha posto a carico del soggetto che emette la fattura due diverse
spese vale a dire quelle di emissione del documento e quelle successive
relative alla sua annotazione sui libri contabili ed alla conservazione
dei libri medesimi.
Ne consegue che addebitare all'utente le spese di spedizione della
fattura è condotta che viola quanto disposto dall'art. 21
co. 8 D.P.R. 633/72.
La circostanza che l'addebito delle spese di spedizione sia richiesto
in violazione di una norma di legge, rende irrilevante ai fine del
decidere, ogni giudizio in merito alla presunta vessatorietà
dell'art. 30 del regolamento Telecom Italia S.p.a. approvato con
D.M. 8.5.97 n. 197.
Alla soccombenza seguono le spese legali che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando
tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
e/o reietta, dichiara il procedimento validamente radicato;
dichiara l'illegittimità dell'addebito operato dalla Telecom
nelle bollette emesse nei confronti dell'istante con la causale
"spese di spedizione della fattura" e, conseguentemente,
condanna la Telecom Italia S.p.A. al pagamento in favore dell'attore
della somma di €0,17 (£325) oltre interessi al saldo;
respinge le domande svolte dalla convenuta ivi compresa la richiesta
di risarcimento del danno per lite temeraria perché infondate;
condanna, infine, la Telecom Italia S.p.a. alla rifusione delle
spese legali sostenute dall'attore che quantifica in complessivi
€ 200,00 di cui € 23,00, € 100,00 per competenze
ed € 77,00 per onorari oltre a 10 % ex art. 15 TP ed oltre
IVA e C P A come per legge.
Così
deciso in Bologna il 21.02.2003
IL GIUDICE DI PACE Avv. Cesare Santi